L’ipoteca iscritta sul terreno sul quale insiste un capannone industriale

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 3 settembre 2019, n. 21993.

La massima estrapolata:

L’ipoteca iscritta sul terreno sul quale insiste, già al momento della costituzione della garanzia, un capannone industriale si estende anche alla costruzione in virtù del principio della normale estensione dell’ipoteca all’intero immobile, nei limiti in cui si estende il diritto di proprietà ai sensi dell’art. 840 c.c. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto alla società di leasing, che aveva acquistato e concesso in locazione finanziaria un capannone industriale, il diritto di ottenere dall’utilizzatrice il rimborso della somma erogata per la cancellazione dell’ipoteca legale iscritta sul terreno al quale era incorporato il capannone).

Ordinanza 3 settembre 2019, n. 21993

Data udienza 13 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6187-2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, (OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5207/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

RILEVATO

che:
(OMISSIS) s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano (OMISSIS) s.r.l. chiedendo la condanna al rilascio di capannone industriale, concesso in locazione finanziaria, nonche’ al pagamento della somma di Euro 221.239,90 quale importo corrisposto ad (OMISSIS) s.p.a. per conto di (OMISSIS) per l’ipoteca legale iscritta nei confronti di (OMISSIS) s.r.l., precedente proprietaria dell’immobile, fra la data della compravendita intervenuta fra (OMISSIS) e (OMISSIS) e quella della trascrizione della compravendita medesima. La convenuta chiamo’ in causa (OMISSIS), notaio rogante, e quest’ultimo a sua volta chiamo’ in causa (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS). Il Tribunale adito rigetto’ la domanda di risoluzione e condanna al rilascio ed accolse quella di condanna al pagamento della somma di Euro 221.239,90, rigettando la domanda nei confronti del terzo chiamato. Avverso detta sentenza proposero appello principale (OMISSIS) s.r.l. ed incidentale (OMISSIS) s.p.a.. Con sentenza di data 13 dicembre 2017 la Corte d’appello di Milano rigetto’ entrambi gli appelli.
Osservo’ la corte territoriale, per quanto qui rileva, in relazione al motivo di appello avente ad oggetto la mancata specifica contestazione della circostanza del versamento di Euro 221.239,90 all’agenzia di riscossione, che non rilevavano “le presunte contestazioni in fase stragiudiziale, le frasi ipotetiche e gli avverbi, contenuti nella comparsa di costituzione e risposta e nella prima memoria articolo 183 c.p.c. e nella comparsa conclusionale richiamati dall’appellante (pag. 11 dell’impugnazione) in quanto non costituenti espressioni di esplicita e specifica contestazione della circostanza suddetta allegata dalla parte attrice” e che, a parte la tardivita’ del rilievo di mancata prova in comparsa conclusionale, il versamento di tale somma era noto a (OMISSIS) gia’ prima del giudizio come si evinceva dalla lettera del 14 aprile 2010. Aggiunse che ai sensi dell’articolo 2811 c.c., secondo cui l’ipoteca si estendeva alle costruzioni edificate sull’immobile e non solo a quelle venute ad esistenza dopo l’iscrizione, l’ipoteca iscritta sul terreno, alla luce dell’identificativo riportato sulla relativa nota, doveva intendersi gravante anche sul fabbricato che vi insisteva. Osservo’ inoltre che il motivo di appello relativo al concorso colposo del creditore ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1, non era conforme alla previsione di cui all’articolo 342 c.p.c. “non avendo l’appellante specificato elementi di fatto rilevanti ai fini dell’individuazione del fatto colposo di (OMISSIS) e cioe’ utilmente rappresentato in che modo una tempestiva comunicazione dell’iscrizione della garanzia ipotecaria da parte della societa’ concedente all’utilizzatrice avrebbe potuto, sul piano causale, consentire a quest’ultima una contestazione del credito al creditore ipotecario o il recupero dell’importo versato dall’attrice”.
Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) s.r.l. sulla base di tre motivi e resistono con unico controricorso (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 1, articoli 2967 e 2968 c.c., articoli 24 e 111 Cost., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la contestazione del pagamento della somma di Euro 221.239,90, vi era stata in quanto, oltre la risposta alla diffida, nella comparsa di costituzione di primo grado si era fatto riferimento alle pagine 8 e 14 all’importo “asseritamente corrisposto” da (OMISSIS), a pagina 14 si era affermato “ugualmente da respingere e’ l’ultima domanda di (OMISSIS), quella di condanna di (OMISSIS) al rimborso dell’importo di Euro 221.239,90, dalla stessa asseritamente corrisposto ad (OMISSIS) s.p.a.”, alla pagina 15 vi era scritto che “controparte dovra’ assolvere in ordine a tutti i presupposti della propria domanda” l’onere della prova, nella prima memoria ai sensi dell’articolo 183 vi era affermato che non poteva essere emessa condanna per quanto (OMISSIS) “assume di avere pagato al creditore ipotecario” e nella comparsa conclusionale si affermava che non era stato provato il pagamento dell’importo in discorso. Aggiunge che, differentemente opinando, si sarebbe dovuta adoperare una formula di stile per la contestazione di una circostanza la cui conoscenza non era nella disponibilita’ della parte, trattandosi di pagamento fatto dalla controparte ad un terzo e che l’onere di contestazione attiene solo ai fatti noti al convenuto. Osserva inoltre che trattandosi di elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio il convenuto non era tenuto a formulare un’eccezione in senso stretto, ma solo mere difese e dunque la circostanza era rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
Il motivo e’ infondato. E’ ben vero che l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (da ultimo Cass. 4 gennaio 2019, n. 87). Il giudice di merito ha tuttavia accertato che il versamento della somma in questione era noto a (OMISSIS) gia’ prima del giudizio come si evinceva dalla lettera del 14 aprile 2010 e tale accertamento non e’ stato specificatamente impugnato dalla ricorrente. Non puo’ poi essere confuso il piano di operativita’ del principio di non contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c. con il regime delle eccezioni in quanto il primo attiene alla delimitazione di cio’ che deve essere oggetto di prova, il secondo attiene al regime della rilevanza giuridica dei fatti ai fini della decisione, laddove l’eccezione in senso stretto per taluni fatti implica “l’espressa istanza della parte interessata intesa ad ottenere che i loro effetti, se riscontrati esistenti sul piano sostanziale, siano utilizzati dal giudice come motivo di rigetto della domanda dell’attore” (Cass. Sez. U. 3 febbraio 1998, n. 1099).
Il fatto in questione e’ quello del pagamento della somma di Euro 221.239,90. Tale fatto, come previsto dall’articolo 115 c.p.c., comma 1, deve essere specificatamente contestato ai fini della sua inclusione nel thema probandum. Risulta assolto l’onere processuale di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6. La specifica contestazione non puo’ essere affidata al mero uso dell’espressione “asseritamente”, la quale allude all’attivita’ assertiva della controparte ma non implica di per se’ (specifica) contestazione dell’oggetto di quella attivita’ assertiva. Attribuire infatti alla condotta processuale la mera attivita’ assertiva non costituisce di per se’ specifica negazione dell’oggetto della medesima attivita’. La portata di “asserito” e’ in definitiva quella di “allegato”, perche’ equivalente ad “affermato”, ma attribuire ad altri un’affermazione non costituisce di per se’ contestazione dell’affermazione.
Il richiamo poi a pagina 15 della comparsa di costituzione alla necessita’ di assolvere l’onere probatorio “in ordine a tutti i presupposti della propria domanda”, proprio perche’ riferito a “tutti” gli elementi costitutivi del rapporto dedotto in giudizio manca di specificita’, che e’ il requisito richiesto dalla legge. Come si evince dall’esame della comparsa di costituzione, al cui diretto esame il Collegio puo’ accedere data la necessita’ di accertare il fatto processuale, alla pagina 15 risulta eccepita, quale ragione di rigetto della domanda di condanna al pagamento della somma di Euro 221.239,90, l’inopponibilita’ dell’ipoteca in quanto iscritta non sul capannone ma sul terreno (per il quale non vi sarebbe alcuna obbligazione assunta) ed in subordine la tardivita’ dell’informazione relativa all’iscrizione (che secondo la parte avrebbe pregiudicato le possibilita’ di verifica della fondatezza del credito), ma nessuna specifica contestazione risulta sollevata nei confronti della circostanza dell’avvenuto pagamento di Euro 221.239,90, ne’ la contestazione, come si e’ detto, puo’ essere integrata dal generico richiamo alla necessita’ di provare gli elementi costitutivi del rapporto dedotto in giudizio. Infine non puo’ darsi rilievo a condotte antecedenti al processo, quali la dedotta risposta a diffida, ne’ al contenuto della comparsa conclusionale la quale giunge dopo che, per effetto del dispiegamento della dialettica processuale, si e’ formato il thema probandum.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2811 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente, in via subordinata, che, avendo il terreno un diverso accatastamento rispetto al capannone industriale concesso in leasing, ed essendo al momento dell’iscrizione ipotecaria il capannone gia’ esistente, tanto da essere stato venduto, l’ipoteca era stata deliberatamente iscritta da (OMISSIS) solo sul terreno.
Il motivo e’ infondato. Il dispositivo e’ conforme a diritto, ma deve essere corretta la motivazione ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c.. L’articolo 2811 c.c. si riferisce propriamente solo alle costruzioni ed altre accessioni successive alla costituzione dell’ipoteca, mentre rispetto a quelle anteriori, come affermato da autorevole dottrina, una norma apposita sarebbe stata superflua per le parti integranti, bastando il principio della normale estensione della garanzia all’intero immobile. Nei limiti in cui la proprieta’ si estende ai sensi dell’articolo 840 c.c., per la normale unita’ del complesso l’ipoteca viene ad abbracciare tutte le singole parti dell’immobile, salvo che non ricorra uno specifico patto di esclusione di talune parti, il che implica pur sempre una rinunzia parziale dell’ipoteca, ma di un simile patto non vi e’ accertamento del giudice di merito ne’ risulta proposta in relazione alla circostanza una denuncia di vizio motivazionale.
Peraltro, in relazione alla questione dell’identificativo catastale, il giudizio di fatto del giudice di merito e’ stato nel senso che l’ipoteca iscritta sul terreno, alla luce dell’identificativo riportato sulla relativa nota, doveva intendersi gravante anche sul fabbricato che vi insisteva. Il motivo di censura, incentrato su una diversita’ di accatastamento, resta estraneo a tale ratio decidendi.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c., comma 1 e dell’articolo 324 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente, in via ulteriormente subordinata, che, in relazione all’applicazione dell’articolo 1227, era stato evidenziato nell’atto di appello che a fronte dell’iscrizione ipotecaria nel dicembre 2007 e dell’asserito pagamento nel febbraio 2009, solo con l’atto stragiudiziale del marzo 2010 (OMISSIS) era stata informata dell’iscrizione e del presunto pagamento. Aggiunge che (OMISSIS) era stata privata della possibilita’ di verificare la fondatezza delle pretese della creditrice ipotecaria, contestando il credito asseritamente garantito o la regolarita’ dell’iscrizione.
Il motivo e’ inammissibile. Il giudice di merito ha rilevato un difetto di conformita’ dei motivi di appello alla fattispecie di cui all’articolo 342 c.p.c. “non avendo l’appellante specificato elementi di fatto rilevanti ai fini dell’individuazione del fatto colposo di (OMISSIS) e cioe’ utilmente rappresentato in che modo una tempestiva comunicazione dell’iscrizione della garanzia ipotecaria da parte della societa’ concedente all’utilizzatrice avrebbe potuto, sul piano causale, consentire a quest’ultima una contestazione del credito al creditore ipotecario o il recupero dell’importo versato dall’attrice”. Tale statuizione, ed in particolare la mancata specificazione di elementi di fatto rilevanti ai fini della possibilita’ di utilmente spendere una tempestiva comunicazione dell’iscrizione ipotecaria, non e’ stata specificatamente impugnata, avendo la ricorrente richiamato solo il contenuto del motivo di appello in termini di allegazione del lasso di tempo che sarebbe intercorso fra il pagamento e la comunicazione. A fronte di tale allegazione, resta l’affermazione del giudice di appello dell’assenza di circostanze di fatto da cui desumere che il pregiudizio sarebbe stato prevenuto, il che rende privo di decisivita’ il motivo di censura.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’articolo 13 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *