L’inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 16 ottobre 2020, n. 28790.

L’inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in violazione del divieto sancito dall’art. 270 cod. proc. pen. può essere rilevata anche nell’ambito del giudizio abbreviato, trattandosi di ipotesi di c.d. inutilizzabilità patologica.

Sentenza 16 ottobre 2020, n. 28790

Data udienza 1 ottobre 2020

Tag – parola chiave: Falso ex art. 495 comma 2 cp – Alterazione di stato ex art. 567 comma 2 cp – Inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell’art. 270 cpp – Rilevabilità anche in rito abbreviato – Inutilizzabilità patologica – Possibilità di dedurre nuovi reati – divieto di reformatio in peius in appello

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato G. – Presidente

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA B. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata in (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 4/04/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente PATERNO’ RADDUSA Benedetto;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente ala pena;
sentito il difensore dell’imputato, avvocato (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino, con sentenza del 3 febbraio 2014, resa in abbreviato, ha condannato (OMISSIS) alla pena ritenuta di giustizia perche’ ritenuta colpevole dei reati alla stessa ascritti e segnatamente del falso di cui all’articolo 495 c.p., comma 2, (cosi’ riqualificata l’imputazione mossa in origine al capo 2 della rubrica) nonche’ per due diverse ipotesi di alterazione di stato ex articolo 567, comma 2, stesso codice, rispettivamente realizzate il 15 giugno 2009 (capo 3) e 7 marzo 2012 (capo 5).
In particolare, riconosciuto il vincolo unitario della continuazione e individuata nell’alterazione di cui al capo 3 della rubrica la fattispecie piu’ grave, ritenuta la subvalenza della recidiva contestata (ex articolo 99 c.p., comma 2, lettera a) e b)) rispetto alle riconosciute attenuanti generiche, applicate nella loro massima estensione possibile, apportato l’aumento per le altre di ipotesi di reato oggetto di condanna e la riduzione prevista per il rito, ha applicato all’imputata la pena di anni due e mesi sei di reclusione.
2. Interposto appello, la Corte di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo 2, in quanto estinto per l’intervenuta prescrizione, per il resto confermando il giudizio di responsabilita’.
Oltre ad apportare la riduzione di pena legata all’aumento apportato in primo grado per il reato estinto, la Corte del merito ha inoltre rivisto la pena applicata in primo grado in ragione della dichiarazione di illegittimita’ costituzionale del trattamento sanzionatorio previsto dall’articolo 567 c.p., comma 2, rideterminando in anni due e mesi uno di reclusione la pena inflitta all’appellante.
3. Ha interposto ricorso l’imputata, per il tramite del difensore di fiducia, adducendo cinque diversi motivi.
3.1. Con i primi due motivi si lamenta violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per la ritenuta carenza o manifesta illogicita’ della motivazione avuto riguardo alla eccepita inutilizzabilita’ ex articolo 270 del codice di rito delle intercettazioni poste a fondamento della condanna, autorizzate in altro procedimento originariamente instaurato (anche) ai danni dell’imputata.
Per un verso si rimarca che la Corte, rispondendo al motivo di appello sollevato dall’imputata, ne ha dichiarato l’inammissibilita’, perche’ dette intercettazioni non sarebbero state utilizzate a supporto della decisione. Motivazione, questa, manifestamente illogica, ad avviso della difesa, perche’ apertamente contradetta dalla sentenza di primo grado, dalla quale emergerebbe chiaramente che dette intercettazioni furono utilizzate a sostegno della condanna.
Per altro verso si evidenzia che la Corte territoriale ha comunque rigettato il motivo di appello perche’ ritenuto infondato nel merito, atteso che dette intercettazioni sono state riportate nella comunicazione della notizia di reato (di seguito CNR) pienamente utilizzabile a seguito della scelta del rito abbreviato.
Tanto darebbe luogo ad un difetto di motivazione rispetto al motivo sollevato con l’appello, puntualmente trascritto nel ricorso, rispetto al quale la decisione non risponde se non apoditticamente.
3.2. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge in relazione ai presupposti costitutivi dell’ipotesi di reato contestata ai capi 3 e 5.
La Corte in particolare non avrebbe precisato in che termini deve ritenersi sussistente un obbligo giuridico gravante sulla madre, ancora sposata, di far registrare dei figli nati in costanza di matrimonio con un cognome diverso da quello del consorte. Ne’ la Corte ha dato rilievo al contegno del marito della ricorrente, quale fattore influente sulla consapevolezza e sulla determinazione di violare il precetto penale in capo all’imputata.
La Corte, inoltre, avrebbe omesso di esaminare e dare il giusto rilievo alla registrazione su CD del colloquio con il marito del 27 dicembre 2012 che, giustamente valutato, anche questo avrebbe inciso quanto al ritenuto riscontro dell’elemento soggettivo del reato contestato.
3.3. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) in relazione all’articolo 591 medesimo codice.
Sollecitata ad una riqualificazione dei fatti contestati sub specie di alterazione di stato ex articolo 576 c.p., comma 2, nel reato di cui all’articolo 495 medesimo codice, la Corte ha dichiarato l’inammissibilita’ del relativo motivo perche’ la derubricazione evocata non sarebbe prevista dall’ordinamento vigente.
Risposta, questa, che sarebbe estranea al novero di quelle consentite dalla normativa processuale, perche’ non prevista tra le ipotesi di inammissibilita’ considerate dall’articolo 591 c.p.p..
3.4. Con l’ultimo motivo di ricorso la sentenza impugnata viene contestata sotto il versante della pena irrogata. Si lamenta vizio di motivazione e violazione degli articoli 567, 62 bis e 99 c.p., nonche’ dell’articolo 597 c.p.p., comma 3.
Muovendo dal riferimento al minimo edittale operato dal GUP nel rintracciare la pena da comminare per il reato ritenuto piu’ grave, quello di cui all’articolo 567 c.p., comma 2, contestato al capo 3 della rubrica e considerando l’intervenuta dichiarazione di incostituzionalita’ della pena prevista per tale reato con conseguente applicabilita’ della pena prevista dal comma 1 dello stesso articolo giusta quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 236 del 2017, nel ricorso si evidenzia che la Corte territoriale, trascurando la natura ontologicamente diversa delle ipotesi previste dai due commi dell’articolo 567 c.p., avrebbe ritenuto quella di cui al comma 2 ipotesi aggravata di quella prevista dal comma 1. Da tale erroneo presupposto ne sarebbe derivata una reformatio in peius del trattamento sanzionatorio disposto in primo grado: se il primo giudice aveva attestato la pena riferendosi all’originario minimo edittale previsto per l’articolo 567 c.p., comma 2, la Corte avrebbe dovuto attestarsi sul minimo oggi applicabile alla specie mentre nel caso, nel determinare il trattamento previsto per il capo 3 della rubrica, e’ partita da un minimo (quattro anni) piu’ alto rispetto a quello oggi previsto dalla disposizione applicabile alla specie.
Del resto, della superficialita’ della decisione di appello in punto di pena se ne trae conferma dalle indicazioni argomentative spese in materia di recidiva, assertivamente non considerate in motivazione quando invece la sentenza di primo grado dava conto argomentativo della ritenuta subvalenza dell’aggravante contestata rispetto alle generiche, anch’esse riconosciute e ritenute prevalenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giova preliminarmente evidenziare che i fatti oggetto di scrutinio sono stati commessi il 15 giugno del 2009 (capo 3) e il 7 marzo 2012 (capo 5); che la pena massima applicabile e’ quella prevista dall’articolo 567 c.p., comma 1, estesa all’ipotesi di cui al comma 2 dello stesso articolo in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 267 del 2016; che nel caso e’ stata contestata e ritenuta la recidiva di cui all’articolo 99 c.p., commi 2 e 3, ritenuta subvalente alle riconosciute circostanze attenuanti atipiche. Ne consegue che i reati in questione non si sono ancora estinti per prescrizione in ragione di quanto previsto dal combinato disposto di cui all’articolo 157 c.p., comma 1, e articolo 161 c.p., comma 2, facendo per l’appunto gioco a tal fine la ritenuta recidiva, per quanto giudicata subvalente(Sez. U, Sentenza n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019,Rv. 27531).
2. Cio’ precisato, il ricorso riposa su motivi infondati o manifestamente infondati, talora ai limiti della radicale inammissibilita’. Merita dunque la reiezione.
3. I primi due motivi, che meritano una trattazione unitaria, sono inammissibili.
3.1. In parte qua va segnalato che sia la decisione di primo, sia quella di secondo grado contengono una conforme valutazione di chiusura rispetto alla censura sostanziata con tali motivi: si afferma, in particolare, che le intercettazioni in questione, riportate nella CNR acquisita agli atti, dando comunque corpo ad una ipotesi di inutilizzabilita’ fisiologica, sarebbero sanate dalla scelta del rito abbreviato operata dall’imputata.
3.2. L’assunto non convince.
Vero e’ piuttosto il contrario, giacche’ secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 542 del 15/11/2016, dep. 2017, Rv. 269020; da ultimo vedi in motivazione anche Sez. 5, Sentenza n. 11745 del 2020) l’inutilizzabilita’ delle intercettazioni acquisite in violazione del divieto sancito dall’articolo 270 c.p.p. puo’ essere rilevata anche nell’ambito del giudizio abbreviato, trattandosi di ipotesi di c.d. inutilizzabilita’ patologica.
3.3. Piuttosto la lettura della sentenza di primo grado rende invece dubbia gia’ a monte la stessa possibilita’ di ritenere applicabile alla specie il disposto di cui all’articolo 270 c.p.p..
Al fine giova evidenziare che, come recentemente ribadito in motivazione dalle sezioni unite di questa Corte (Sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 02/01/2020, Rv. 277395), il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, attiene solo alla valutazione di tali risultati come elementi di prova ma non preclude la possibilita’ di dedurre dagli stessi notizie di nuovi reati, quale punto di partenza di nuove indagini (Sez. 2, n. 17759 del 13/12/2016, dep. 2017, Cante, Rv. 270219; conf. Sez. 2, n. 19699 del 23/04/2010, Trotta, Rv. 247104; Sez. 4, n. 2596 del 03/10/2006, dep. 2007, Abate, Rv. 236115; Sez. 5, n. 23894 del 02/05/2003, Luciani, Rv. 225946; Sez. 6, n. 31 del 26/11/2002, dep. 2003, Chiarenza, Rv. 225709): orientamento, questo, del tutto in linea con le indicazioni del giudice delle leggi, secondo cui “il divieto disposto dall’articolo 270 c.p.p. e’ estraneo al tema della possibilita’ di dedurre “notizie di reato” dalle intercettazioni legittimamente disposte nell’ambito di altro procedimento” (Corte Cost., sent. n. 366 del 1991).
Siffatti principi sembrano ben attagliarsi alla fattispecie a giudizio proprio muovendo dal tratto della motivazione della sentenza di primo grado che lo stesso odierno ricorso evoca in parte qua a ritenuto sostegno della doglianza, laddove si da atto che il relativo procedimento ha tratto origine da una diversa indagine per ricettazione nella quale era coinvolta l’imputata ed il suo effettivo marito, dal quale sarebbero emersi elementi utili ad una diversa indagine correlata al matrimonio contratto in Italia dall’imputata con altra persona (il coimputato (OMISSIS), poi assolto dalle relative imputazioni ex articolo 567, comma 2).
Da qui l’inconferenza del riferimento all’articolo 270 e l’indifferenza al fine della motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale.
3.4. Ancor piu’ radicalmente va poi osservato che, anche a voler seguire pedissequamente l’assunto che sta alla base della doglianza, ritenendo che nella specie le intercettazioni in questione piu’ che spunto per una nuova indagine fornirono elementi di prova a sostegno della condanna ed anche a sostenere che tanto ebbe ad occasionare una effettiva violazione del disposto di cui all’articolo 270 c.p.p. – perche’ il procedimento in esame non sarebbe connesso ex articolo 12 c.p.p., con quello nel quale dette intercettazioni furono autorizzate (cosi’ come chiesto dalla citata Sentenza n. 51 del 2019 delle sezioni unite, per non incorrere nel divieto di cui alla citata norma), resta da dire che siffatta inutilizzabilita’, per assumere rilievo in questa sede, necessitava della puntuale illustrazione, a pena di inammissibilita’ per aspecificita’, dell’incidenza da ascrivere all’eventuale eliminazione del relativo dato probatorio; cio’ ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218; Sez. 2, Sentenza n. 30271 del 11/05/2017,Rv. 270303).
Nel caso, il ricorso nulla deduce sulla rilevanza da ascrivere alle dette intercettazioni rispetto al complessivo compendio probatorio posto a fondamento della decisione contestata.
Di qui il definitivo giudizio di inammissibilita’ del rilievo.
4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la decisione impugnata sotto il versante dell’avvenuto riscontro degli elementi costituivi del reato ex articolo 567 c.p., comma 2 e’ manifestamente infondato.
La lettura delle due sentenze di merito non lascia spazio al dubbio in ordine alla configurabilita’ dell’ipotesi normativa contestata.
Emerge incontroverso che l’imputata ebbe a contrarre un matrimonio simulato con un cittadino italiano al sono fine di ottenere il permesso di soggiorno, per quanto gia’ sposata con un cittadino nigeriano, dal quale aveva gia’ avuto una figlia (immediatamente interessata dalla condotta di falsita’ di cui al capo 2 della rubrica, prescrittasi in appello).
E’ altresi’ pacifico che, in costanza del matrimonio simulato, dall’unione con il marito effettivo sono nati altri due figli. All’atto di registrarli presso lo stato civile, l’imputata ebbe falsamente a dichiarare all’ufficiale competente che trattavasi di prole nata dall’unione con il marito cittadino italiano, con l’effetto di indurre in errore il pubblico ufficiale competente e alterare i rispettivi atti di nascita, ideologicamente falsi quanto alla paternita’ dei due neonati.
Cio’ precisato, alla luce di tale dato fattuale, storicamente incontroverso siccome emergente dalle due statuizioni di merito, e’ di tutta evidenza che la decisione impugnata, per quanto sintetica, rende marcatamente inconferenti le doglianze prospettate con l’appello, travolte dall’immediatezza di lettura dei fatti posti a giudizio.
Certa la consapevolezza di una paternita’ diversa da quella denunziata, la condotta riscontrata integra gli estremi costitutivi oggettivi e soggettivi dell’imputazione mossa, essendo indifferenti al fine, sul primo versante, sia la relazione extraconiugale (per lo stato civile italiano) in costanza della quale il neonato e’ stato procreato, sia il rimedio del disconoscimento della paternita’ che ex post potrebbe ovviare alla alterazione di stato determinata dalla falsa dichiarazione: sono infatti circostanze’ che all’evidenza non elidono l’obbligo del soggetto che rende la dichiarazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, ex articolo 30, di riportare gli estremi veridici dello stato di filiazione del neonato, la cui autenticita’, oggetto di tutela della norma incriminatrice in esame, va garantita sin dalla formazione dell’atto di nascita.
Rispetto al dolo, poi, e’ del tutto inconferente il riferimento al contegno, per cosi’ dire sostanzialmente accondiscendente, tenuto dal marito (italiano) dell’imputata, perche’ inidoneo ad incidere sulla incontroversa consapevolezza, da parte dell’odierna ricorrente della falsita’ della dichiarazione, della volonta’ di effettuarla e della previsione dell’evento di attribuire al neonato uno stato civile diverso da quello che gli spetterebbe secondo natura, come confermato, del resto, dalla sostanziale e pervicace reiterazione nel tempo della medesima condotta alla luce del quadro complessivo offerto dalla vicenda a giudizio, innestata su un matrimonio contratto solo fittiziamente.
Ne rileva il riferimento alla addotta pretermissione del dato probatorio offerto dalla registrazione su Cd del colloquio del dicembre del 2012, la quale, anche a tacere della inconferenza del rilievo rispetto all’egida del motivo prospettato (unicamente sotto il versante della violazione di legge) dare corpo ad un travisamento probatorio, inammissibilmente rilevato per la estrema genericita’ dell’assunto che lo supporta.
5. Il quarto motivo e’ inammissibile, quantomeno perche’ manifestamente infondato.
La Corte territoriale, sollecitata ad una derubricazione delle condotte contestate ai capi 3 e 5 (dall’alterazione di stato contestata ex articolo 567 c.p., comma 2, al falso ex articolo 495, stesso codice), ha dichiarato l’inammissibilita’ della relativa doglianza perche’, all’evidenza, supportata da indicazioni non giuridiche ma di mera opportunita’ (perche’ ancorate a senso di equilibrio nella irrogazione della pena e a ragioni di equita’ sostanziale), estranee ai presupposti fondanti l’azione valutativa richiesta.
Con il ricorso non ci si duole della mancata riqualificazione ma solo della formula adottata per non accogliere la richiesta (l’inammissibilita’ in luogo della infondatezza) tant’e’ che non si rinnovano neppure le indicazioni che ebbero a sostenerla innanzi alla Corte del merito, quantomeno per sollecitare una attivita’ che potrebbe essere effettuata anche d’ufficio, e che nel caso appare comunque radicalmente ostacolata dal momento nel quale e’ stata resa la dichiarazione falsa, contestuale alla formazione dell’atto di nascita.
5. Il quinto motivo e’ infondato.
Il rilievo muove da una considerazione di principio errata, quella in forza della quale, laddove sia stata dichiarata l’illegittimita’ costituzionale di un trattamento sanzionatorio vigente all’epoca della decisione impugnata, connotato da una cornice edittale maggiormente afflittiva rispetto a quella che, in esito alla detta illegittimita’, dovra’ essere applicata dal giudice dell’impugnazione, quest’ultimo, per non incorrere nella violazione dell’articolo 597 c.p.p., comma 3, nel rideterminare la pena, resti obbligato ad applicare il minimo edittale applicato con la prima decisione sulla base del dato normativo vigente all’epoca della relativa decisione.
Giova subito precisare che non viene rivendicata una erronea applicazione dell’articolo 597 c.p.p., comma 4, (secondo cui “in ogni caso, se e’ accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata e’ corrispondentemente diminuita”), non riferibile alla situazione processuale oggetto di esame nel presente procedimento, avendo la Corte apportato le modifiche aritmetiche derivanti dalla espunzione, dai fatti da considerare ai fini della determinazione della pena, dell’imputazione di cui al capo 3.
Piuttosto si lamenta la violazione dell’articolo 597 c.p.p., comma 3, il quale stabilisce che “quando appellante e’ il solo imputato, il giudice non puo’ irrogare una pena piu’ grave per specie e quantita’”; ma tale previsione, a differenza di quanto ritenuto dalla difesa del ricorrente, fa riferimento alla sanzione come indicata nel dispositivo e non nella motivazione della sentenza.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, non viola il divieto di reformatio in peius, previsto dall’articolo 597 c.p.p., comma 3, il giudice di appello che, in applicazione della disciplina sanzionatoria piu’ favorevole sopraggiunta alla decisione di primo grado (determinatasi, nel caso, per effetto della sentenza n. 236 del 2016 della Corte Costituzionale con la quale e’ stata dichiarata l’illegittimita’ costituzionale del trattamento sanzionatorio previsto dall’articolo 567 c.p., comma 2, estendendo anche a questa ipotesi di reato i limiti di pena previsti per quelle di cui al comma 1 del medesimo articolo), riduca la pena inflitta in termini assoluti, pur non attestandosi allo stesso punto della forbice edittale da cui era partita la sentenza di primo grado; e cio’, tuttavia, sempre che sia fatto salvo il limite costituito dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice (Sez. 6, Sentenza n. 51130 del 15/11/2019, Rv. 278184; Sez. 6, n. 6850 del 09/02/2016, Rv. 266105; Sez. 4, n. 46973 del 06/10/2015, Rv. 265209).
Cio’ precisato, vale rilevare che la sentenza impugnata non appare immune da indicazioni confuse (in particolare per l’erroneo cenno alla natura aggravata dell’ipotesi di cui al comma 2 rispetto a quella descritta nel comma 1 dello stesso articolo e per l’incerto riferimento alla recidiva) che tuttavia non hanno inciso sulla sostanza delle valutazioni svolte sul versante del trattamento sanzionatorio irrogato, immuni da violazioni di legge: in altre parole, la Corte territoriale, muovendosi in ogni caso all’interno della forbice edittale di cui all’articolo 567 c.p., comma 1, in conseguenza degli effetti manipolativi della menzionata sentenza della Corte Costituzionale, ha rideterminato la pena esercitando in maniera motivata il proprio potere discrezionale, senza incorrere in alcuna modifica in peius, posto che il risultato finale e’ comunque inferiore a quello fissato dal giudice di primo grado.
Vero e’ che a tanto la Corte territoriale non avrebbe potuto provvedere laddove la scelta di applicare il minimo dell’allora vigente cornice edittale, prevista dall’articolo 567 c.p., comma 2, fosse stata argomentata dal primo giudice in ragione del ritenuto ed oggettivo disvalore minimale da ascrivere alla condotta. Ma una siffatta prospettazione, che presupponeva un puntuale richiamo al tenore della motivazione di primo grado, risulta del tutto estranea alla doglianza articolata in parte qua con il ricorso, fondata, piuttosto su un principio in diritto, per quanto gia’ detto, errato.
7. Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *