L’interpretazione contra stipulatorem presuppone il dubbio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 settembre 2021| n. 25849.

L’interpretazione contra stipulatorem presuppone il dubbio: presuppone che, in base alle regole di interpretazione correnti (testuali, sistematiche, ecc.), si possano ricavare almeno due significati possibili. Ciò rende il significato non univoco e giustifica la tutela del contraente cui la clausola é “imposta”.

Ordinanza|23 settembre 2021| n. 25849. L’interpretazione contra stipulatorem presuppone il dubbio

Data udienza 26 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti – Assicurazione – Contro i danni – Interpretazione – Clausole polisenso – Attribuzione di uno specifico significato – Configurabilità – Limiti – Ricorso ai criteri ermeneutici – Necessità – Interpretazione “contra stipulatorem” – Rilevanza – Condizioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4740-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.A., in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente-
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 7929/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

Che:
1. – (OMISSIS) ha subito danni per essere stata fatta cadere per terra dal cane di suo figlio, (OMISSIS), svincolatosi improvvisamente dal guinzaglio. Poiche’ la assicurazione, la (OMISSIS), che garantiva copertura per i danni causati dal Sorgi non ha inteso risarcire, la (OMISSIS) ha citato in giudizio il figlio, che ha chiamato a garanzia la compagnia di assicurazione, la quale si e’ costituita ed ha eccepito che il danno causato ai genitori e’ escluso dalla copertura assicurativa.
2. – Il Tribunale ha accolto la domanda, sul presupposto che l’esclusione dei genitori valeva solo ove fossero conviventi, cosi intendendo l’articolo 24 delle condizioni di polizza, mentre, al contrario, la Corte di Appello di Roma, ha ritenuto che i genitori non fossero da considerare come terzi danneggiati, a prescindere dalla loro convivenza con il danneggiante, ossia che, in base a quella clausola, i danni causati ai genitori, fossero, per l’appunto, sempre e comunque esclusi dalla copertura.
3. – Ricorre (OMISSIS) con un motivo. Si e’ costituita la Helvetica Compagnia Svizzera di Assicurazioni, ed ha chiesto, con controricorso, il rigetto di quel motivo.

CONSIDERATO

Che:
5. – Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione degli articoli 1362, 1363, 1370 e ss. c.c.
La tesi della ricorrente e’ che la Corte di Appello ha innanzitutto disatteso il criterio letterale di interpretazione, in base al quale avrebbe dovuto ricavarsi che l’esclusione riguarda i parenti, tutti, quali che siano, purche’ conviventi, e che dunque la copertura opera se il danno e’ causato ai parenti, genericamente intesi, dunque anche genitori non conviventi.
Inoltre, secondo il ricorrente, la decisione impugnata ha disatteso le regole di interpretazione del contratto, previste dagli articoli 1362 c.c. e ss. in quanto la corte si sarebbe comunque fermata ad una interpretazione letterale, senza andare oltre, ossia senza tenere conto della ratio della clausola, che e’ quella di escludere copertura quando il rischio di danno e’ maggiore, attesa, per l’appunto, la convivenza.
Inoltre, con (OMISSIS) alla corte di avere disatteso la ratio dell’articolo 1370 c.c., in quanto l’interpretazione della clausola, perlomeno, doveva ritenersi dubbia, e far propendere per un significato sfavorevole al predisponente.
6. – Il motivo e’ fondato, nei termini che seguono.
7. – La clausola del cui significato si dis uta nell’individuare i soggetti che non sono considerati terzi, ossia an 8 ai-quali-non e’ coperto da polizza, cosi’ li elenca: “il coniuge, i genitori, i figli delle persone di cui al punto a), gli altri parenti ed affini con loro conviventi, nonche’ gli addetti ai servizi domestici”.
Se la tesi per la quale la convivenza e’ rilevante solo quanto agli altri parenti, ed agli affini, con esclusione quindi dei genitori che non sono mai terzi, convivano o meno con il danneggiante, tesi basata sulla struttura sintattica della clausola, ossia che fa leva sul fatto che il termine “conviventi” e’ posto subito dopo “gli altri parenti ed affini”, e dunque relativo solo a questi ultimi, potrebbe avere dalla sua una qualche ragione; meglio, la sola ragione letterale; se cio’ puo’ sostenersi, tuttavia anche la tesi opposta ha delle ragioni a suo favore, vuoi perche’ non e’ detto che la collocazione sintattica del termine “conviventi” sia decisivo, vuoi per la ratio della esclusione che potrebbe ben rinvenirsi nella convivenza, per via del fatto che quest’ultima rende piu’ frequente il rischio di danni, e che questa ratio possa sostenersi lo si ricava dalla esclusione, tra i danneggiati coperti da assicurazione, dei domestici, esclusione che e’ dovuta non gia’ al loro rapporto di parentela con il danneggiante, ma, per l’appunto, alla convivenza con quest’ultimo.
Questa corte ha avuto modo di osservare che nell’interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non puo’ attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli articoli 1362 c.c. e ss., e, in particolare, a quello dell’interpretazione contro il predisponente, di cui all’articolo 1370 c.c. (Cass. 668/ 2016; Cass. 10825/ 2020).
L’articolo 1370 c.c. ha una precisa ragione: se la clausola e’ predisposta da un solo contraente, la scarsa chiarezza del testo va imputata a costui, non avendo l’altro dato alcun contributo alla redazione. Si puo’ dire che tutela l’affidamento del contraente che non ha redatto, ossia il significato che legittimamente costui si aspettava dalla clausola.
Resta evidente che l’interpretazione contra stipulatorem presuppone il dubbio: ossia presuppone che, in base alle regole di interpretazione correnti (testuali, sistematiche, ecc.), siano ricavabili almeno due significati possibili; che e’ cio’ che rende il significato non univoco e giustifica la tutela del contraente cui la clausola e’ “imposta”.
Da un lato, puo’ dirsi che la convivenza, essendo riferita sintatticamente ai soli “altri parenti ed agli affini” e’ rilevante solo per costoro (argomento testuale), per altro verso pero’, questa tesi puo’ essere disattesa dallo stesso argomento testuale osservando come il riferimento alla convivenza, pur posto alla fine della elencazione dei soggetti esclusi, ben puo’ riferirsi a tutti, e non solo a quelli per ultimi menzionati, e che comunque la norma esclude dai danneggiati assicurati i domestici, e non puo’ che farlo in ragione della loro convivenza con il danneggiante, in quanto li considera “addetti ai servizi domestici”. Infine, conta l’argomento pragmatico, ossia quello attento alle conseguenze (tra le quali anche quelle di tipo logico): se il requisito della convivenza fosse riferito ai soli affini (oltre che agli altri parenti) il danno al fratello non connivente sarebbe coperto, quello al genitore non convivente no, e non e’ chiaro perche’.
Dunque, puo’ dirsi che il testo della clausola non e’ univoco, e non lo e’ per il modo in cui e’ stata redatta, non gia’ per la oggettiva difficolta’ di senso.
8. – Il ricorso va pertanto accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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