Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 24 settembre 2018, n. 40903.
La massima estrapolata:
Costituisce jus receptum che l’inganno da cui deriva la responsabilita’ ex articolo 48 cod. pen. (errore determinato dall’altrui inganno) puo’ consistere, in qualunque artificio o altro comportamento atto a sorprendere l’altrui buona fede, attraverso il quale l’autore mediato induca in errore l’autore immediato del delitto; inoltre, la responsabilita’ dell’autore mediato ex articolo 48 cod. pen. si configura anche in relazione ai reati cosiddetti propri in cui la qualifica del soggetto attivo e’ presupposto o elemento costitutivo della fattispecie criminosa. Pertanto risponde di peculato anche l’estraneo che, traendo in inganno il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, si appropri per tramite di questi di una cosa dagli stessi posseduta per ragioni del loro.
L’inganno con il quale un funzionario induce in errore l’organo della pubblica amministrazione della quale egli stesso fa parte, perche’ sottoscriva un titolo che gli consenta di entrare in possesso del denaro dal quale trarra’ poi illecito profitto, determina la responsabilita’ dell’agente a titolo di peculato, ai sensi dell’articolo 48 cod. pen.. Infatti, se il pubblico ufficiale indotto in errore avesse invece agito dolosamente, cioe’ con la consapevole volonta’ di destinare il denaro dell’ente a profitto di colui che poi se ne e’ appropriato, sarebbe stato punibile come responsabile di peculato: di questo stesso reato deve quindi rispondere in sua vece colui che, inducendolo in errore, lo ha determinato a commettere il fatto
Sentenza 24 settembre 2018, n. 40903
Data udienza 19 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente
Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere
Dott. VIGNA Maria Sabin – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/02/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VIOLA ALFREDO POMPEO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore avvocato (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS) che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, a seguito di gravame interposto dall’imputata (OMISSIS) avverso la sentenza emessa il 17.2.2016 dal G.U.P. del Tribunale di Mantova, ha confermato la decisione con la quale la predetta e’ stata riconosciuta colpevole dei reati di cui ai capi A) (articolo 81 c.p. e articolo 640 c.p., comma 1 e comma 2, n. 1 e articolo 61 c.p., n. 9) e B) (articoli 81 e 314 cod. pen.), quale dipendente dell’azienda ospedaliera “(OMISSIS)” in relazione all’utilizzo delle auto di servizio ed alla prestazione lavorativa svolta, e C) (articoli 81 cpv. e 48 c.p. e articolo 314 c.p., comma 2) in relazione all’appropriazione di somme di denaro della tutelata (OMISSIS), in relazione alla quale la (OMISSIS) coadiuvava l’amministratore di sostegno avv. Ilaria Castagnoli, e condannata a pena di giustizia sospensivamente condizionata e con pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata che, con atto del difensore, deduce:
2.1. Violazione degli articoli 640 e 314 cod. pen. e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilita’ per i reati di cui ai capi A) e B), in quanto almeno alcune condotte di cui al capo A) richiamate nel capo B) – non integrano alcun reato in quanto giustificate da ragioni di servizio, mentre alcune brevi soste con l’auto nell’ambito del percorso di’ servizio non hanno cagionato alcun danno significativo all’amministrazione. La Corte di merito ha omesso di svolgere un’analisi di ciascun episodio contestato liquidando genericamente le deduzioni difensive.
2.2. Violazione degli articoli 48 e 314 cod. pen. e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilita’ in ordine al reato sub C). La Corte non ha tenuto conto che la condotta appropriativa e’ stata posta in essere da un soggetto diverso dal pubblico ufficiale al quale e’ andato anche il profitto che ne e’ derivato. Mentre l’articolo 48 cod. pen. richiede che il deceptus abbia realizzato un fatto corrispondente quantomeno agli estremi del tentativo, laddove – nella specie l’amministratore di sostegno e’ stata solo – successivamente all’appropriazione compiuta dalla imputata – tratta in inganno da questa con la produzione delle ricevute contraffatte. Si tratta, quindi, di un diverso fatto di truffa/appropriazione indebita neanche aggravata dall’articolo 61 c.p., n. 11 o articolo 61 c.p., n. 7. La persona offesa non ha sporto validamente querela tramite l’amministratore di sostegno avendo quest’ultimo agito senza autorizzazione del giudice tutelare ed al di fuori della rappresentanza prevista per legge, non trattandosi di procuratore speciale della persona tutelata.
Pertanto, da un lato, non potra’ pronunciarsi condanna per il fatto diverso, mentre – dall’altro – potra’ essere dichiarato, ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen., non doversi procedere nei confronti della ricorrente in ordine a tale diverso reato per mancanza di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Il primo motivo e’ aspecifico rispetto al rilievo espresso dai Giudici di merito circa la genericita’ del correlato motivo di appello meramente reiterativo di questioni gia’ affrontate e risolte dal primo Giudice sulla base – dapprima – della smentita fornita dagli accertamenti svolti dalla p.g. sulla versione resa dalla imputata in sede di interrogatorio e – successivamente – dalla ammissione dei fatti da parte della stessa imputata (v. pg. 15 della sentenza impugnata).
3. Il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
3.1. Costituisce jus receptum che l’inganno da cui deriva la responsabilita’ ex articolo 48 cod. pen. (errore determinato dall’altrui inganno) puo’ consistere, in qualunque artificio o altro comportamento atto a sorprendere l’altrui buona fede, attraverso il quale l’autore mediato induca in errore l’autore immediato del delitto (Sez. 6, n. 10159 del 27/10/1989, Margarita, Rv. 184861); inoltre, la responsabilita’ dell’autore mediato ex articolo 48 cod. pen. si configura anche in relazione ai reati cosiddetti propri in cui la qualifica del soggetto attivo e’ presupposto o elemento costitutivo della fattispecie criminosa. Pertanto risponde di peculato anche l’estraneo che, traendo in inganno il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, si appropri per tramite di questi di una cosa dagli stessi posseduta per ragioni del loro ufficio (Sez. 6, n. 4411 del 01/03/1996, Menia Bagatin, Rv. 204775). Infine, e’ stato affermato che l’inganno con il quale un funzionario induce in errore l’organo della pubblica amministrazione della quale egli stesso fa parte, perche’ sottoscriva un titolo che gli consenta di entrare in possesso del denaro dal quale trarra’ poi illecito profitto, determina la responsabilita’ dell’agente a titolo di peculato, ai sensi dell’articolo 48 cod. pen.. Infatti, se il pubblico ufficiale indotto in errore avesse invece agito dolosamente, cioe’ con la consapevole volonta’ di destinare il denaro dell’ente a profitto di colui che poi se ne e’ appropriato, sarebbe stato punibile come responsabile di peculato: di questo stesso reato deve quindi rispondere in sua vece colui che, inducendolo in errore, lo ha determinato a commettere il fatto (vedi 114961, anno 1970; 112687, anno 1969)(Sez. 6, n. 139 del 08/11/1971, Bianco, Rv. 119841).
4. La Corte di merito si e’ posta nell’alveo di legittimita’ rigettando l’analogo motivo proposto dalla difesa.
Sul rilievo della incontestata la ricostruzione del fatto secondo la quale l’imputata aveva falsamente rappresentato all’amministratore di sostegno una serie di spese per conto della tutelata (OMISSIS) conseguendo il rimborso di quelle spese da detto amministratore che utilizzava la provvista della predetta tutelata, i Giudici di merito hanno correttamente avallato la valutazione del primo giudice secondo la quale la condotta oggettiva di appropriazione realizzata dall’amministratore di sostegno – secondo costante orientamento di legittimita’ integrante il reato di peculato – era stata determinata, tramite inganno, dalla imputata che con questi collaborava e che, pertanto, ai sensi dell’articolo 48 cod. pen., doveva rispondere della appropriazione.
5. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro duemila in favore della cassa delle ammende.
6. Devono essere disposte le comunicazioni di cancelleria ai sensi dell’articolo 154 disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 154 disp. att. cod. proc. pen..
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