L’infermiere professionale è titolare di una posizione di garanzia

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|27 settembre 2021| n. 35591.

L’infermiere professionale è titolare di una posizione di garanzia.

In tema di contenzione psichiatrica, l’infermiere professionale è titolare, ai sensi dell’art. 1, legge 10 agosto 2000, n. 251, e del codice deontologico degli infermieri, di una posizione di garanzia che si sostanzia di specifici obblighi giuridici, autonomi rispetto a quelli del medico, in ragione dei quali egli è tenuto a verificare la legittimità del trattamento e a segnalare all’autorità competente eventuali abusi, avuto riguardo alla natura di mero presidio cautelare e non terapeutico della contenzione, che deve essere circoscritta ad un uso straordinario, motivato ed annotato nella documentazione clinico-assistenziale.

Sentenza|27 settembre 2021| n. 35591. L’infermiere professionale è titolare di una posizione di garanzia

Data udienza 2 luglio 2021

Integrale

Tag – parola: Maltrattamenti – Anziani ricoverati presso una Rsa – Urla contro una persona anziana a causa dei lamenti – Atto intrinsecamente vessatorio – Integrazione – Esclusione – L’infermiere professionale è titolare di una posizione di garanzia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSTANZO Angelo – Presidente

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

Dott. RICCIO Stefania – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
contro
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 03/09/2020 del Tribunale di Catanzaro, Sezione riesame.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dall’Olio Marco, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

L’infermiere professionale è titolare di una posizione di garanzia

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame, ha respinto l’appello del Pubblico Ministero avverso il provvedimento del 27 marzo 2019, pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, reiettivo della richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di (OMISSIS).
La stessa e’ indagata, nella qualita’ di infermiera professionale:
– del reato di maltrattamenti in danno degli anziani ricoverati presso la RSA “(OMISSIS)” di (OMISSIS), ai sensi degli articoli 110 e 572 c.p., articolo 40 c.p., comma 2, articolo 61 c.p., nn. 5 e 11, in concorso con il direttore sanitario e con gli altri operatori della struttura, perpetrato dal personale tutto attraverso gratuite umiliazioni, ovvero assumendo un atteggiamento di deliberata indifferenza verso i piu’ elementari bisogni di assistenza dei pazienti, in altri momenti tenendo una condotta inutilmente severa e mortificante, quando non violenta, tale da incidere sulla qualita’ di vita, essendo i predetti soggetti passivi costretti a trascorrere l’intera giornata sulle sedie posizionate in una sala comune e a subire ed assistere agli atti vessatori ivi consumati; quanto alla (OMISSIS), specificamente integrative dei maltrattamenti sarebbero altresi’ le condotte di sequestro di persona dettagliate nell’ulteriore capo della provvisoria incolpazione, di seguito riportato;
– del reato di sequestro di persona ai danni di (OMISSIS), per avere la (OMISSIS), nella suindicata qualita’ professionale ed in concorso con il direttore sanitario e con gli altri operatori della struttura, privato della liberta’ personale l’anziano con condotte commissive ed omissive, in particolare mediante l’applicazione, in esecuzione dell’ordine impartito dal direttore sanitario, di una fascia di contenzione che lo teneva legato alla sedia a rotelle per tutto il giorno, cosi’ da impedirgli ogni liberta’ di movimento, e comunque ignorando le richieste di lui di essere liberato.
Il Tribunale, vagliato il compendio dimostrativo costituito in massima parte da immagini videoriprese nonche’ da una consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero, escludeva la sussistenza del requisito della gravita’ indiziaria quanto ad entrambi i delitti anzitutto per difetto di condotte intrinsecamente maltrattanti riferibili alla (OMISSIS) e comunque per la mancanza del requisito dell’abitualita’. Specificava che non erano emersi elementi per affermare che ella avesse assistito, rimanendo inerte, a condotte vessatorie ed umilianti, anche nell’applicazione dei dispositivi di contenzione, essendo acquisito unicamente il dato che in alcuni dei giorni in cui il (OMISSIS) vi era stato sottoposto, ella aveva prestato servizio all’interno della casa di riposo.
Quanto all’ipotizzato sequestro di persona, il Tribunale richiamava altresi’ i rilievi del Giudice per le indagini preliminari che, nel respingere la domanda cautelare, aveva valorizzato le dichiarazione della operatrice (OMISSIS), ex dipendente della casa di riposo, la quale aveva esposto le ragioni per le quali la contenzione con modalita’ rigorose era applicata nei confronti del (OMISSIS) (ricollegabili ad una sua pregressa caduta dalla sedia a rotelle; alla sua notevole forza fisica, alla sua strenua insofferenza verso strumenti costrittivi, che egli rifiutava con marcata aggressivita’), evidenziando come alle operazioni di bloccaggio erano stati talora presenti i congiunti di lui, i quali nulla avevano obiettato.
2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo violazione di legge con riguardo ai principi regolatori del concorso di persone, nonche’ la manifesta illogicita’ della motivazione, sull’assunto che dalle videoriprese emergeva la partecipazione dell’indagata ed il contributo che ella aveva arrecato, con il proprio contegno anche omissivo, alla piu’ ampia e generalizzata attivita’ di maltrattamenti ed al sequestro di persona nei confronti del (OMISSIS).
3. Il difensore dell’indagata ha depositato a mezzo PEC memoria corredata di allegati, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Il procedimento e’ stato trattato, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, commi 8 e 9, senza l’intervento delle parti.

 

L’infermiere professionale è titolare di una posizione di garanzia

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Pubblico Ministero e’ manifestamente infondato.
Il Tribunale ha escluso il presupposto della gravita’ indiziaria, quanto al reato di maltrattamenti anzitutto sul duplice rilievo che la specifica condotta commissiva riferibile alla (OMISSIS) – l’avere urlato contro una persona anziana di non lamentarsi continuamente – non integri un atto intrinsecamente vessatorio e che, in ogni caso, l’unicita’ dell’episodio, ancorche’ inopportuno, non consente di ritenere provata la abitualita’ della condotta, quale requisito di struttura del delitto.
Quanto alle ulteriori condotte prevaricatrici, il provvedimento impugnato ha posto in luce come sia priva di un reale ancoraggio alle risultanze istruttorie, risultando cosi’ meramente apodittica, la tesi accusatoria per cui l’indagata avrebbe offerto un efficiente e consapevole contributo concorsuale al contesto delle condizioni di vita nella struttura, definito “generalmente maltrattante”, essendosi accertata attraverso l’attivita’ tecnica l'”assoluta omogeneita’ dei comportamenti posti in essere dagli indagati” e la “loro periodica ricorrenza” certamente sorretta dalla “coscienza e volonta’ di ciascun(o)…di concorrere con altri nel porre in essere il reato contestato”.
La censura attiene al tema della responsabilita’ delle figure professionali che operino nell’ambito di comunita’ socio-assistenziali preposte alla vigilanza, assistenza e cura di soggetti fragili, nei cui confronti – secondo la prospettiva dell’accusa – sarebbe configurabile il reato ex articolo 572 c.p. quando tali figure partecipino di un clima di indistinta sopraffazione ivi instaurato, ancorche’ non vi sia prova di distinti atti di prevaricazione da parte dei singoli operatori.
In realta’, muovendo da un pregresso arresto di questa Corte (Sez. 6, n. 8592 del 21/12/2009, dep. 2010, Z., Rv. 246028) secondo il quale, nei detti contesti, lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime “non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma puo’ derivare anche da un clima generalmente instaurato all’interno della comunita’ stessa, in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi, i quali ne siano tutti siano consapevoli, a prescindere dall’entita’ numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilita’ ad uno qualsiasi dei soggetti passivi”, si invoca dal ricorrente un criterio di semplificazione probatoria che quella decisione non ha mai inteso affermare.

 

L’infermiere professionale è titolare di una posizione di garanzia

A ben vedere, nella sentenza in discorso e’ proprio la consapevolezza da parte di ciascuno dei soggetti attivi a qualificare in termini di “abitualita’ condivisa” le singole manifestazioni di vessazione, a prescindere dal loro numero e dalla riferibilita’ a questo o a quel soggetto passivo. Detto altrimenti, col dire che puo’ ritenersi integrata la abitualita’ delle condotte vessatorie in una comunita’ quando attingano indistintamente la platea dei soggetti passivi, senza che rilevino specifici atti di sopruso posti in essere ai danni dei singoli, la pronuncia citata aveva inteso affermare che puo’ essere non rilevante, ne’ necessario, accertare quale sia il soggetto passivo che di volta in volta sia vittima di abusi, e non invece che si possa prescindere dall’accertamento sul chi, dal lato attivo, abbia posto in essere atti di prevaricazione e sopruso.
Alla luce del principio di personalita’ della responsabilita’ penale, affinche’ si abbia concorso eventuale e’, invero, pur sempre necessaria la prova dell’apporto di un contributo causale, materiale o psichico, fornito da ciascun concorrente in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione del delitto, e dunque alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso, non potendosi consentire che, in mancanza di addebiti puntuali, il singolo operatore sia chiamato a rispondere del contesto ambientale in cui e’ inserito.
Secondo questa stessa direttrice ermeneutica, si e’ gia’ avuto modo di precisare da questa Corte che non puo’ ritenersi integrativo della materialita’ dei maltrattamenti il solo vantaggio derivante agli operatori della struttura, in termini di alleggerimento dei loro compiti, dal carattere “sbrigativo”, ma al tempo stesso piu’ intensamente invasivo, con cui vengono espletati i servizi assistenziali (in tal senso v. Sez. 6, n. 7760 del 10/12/2015, dep. 2016, B., Rv. 266684).
Anche laddove il reato sia contestato in forma omissiva, sulla base della norma estensiva della punibilita’ di cui all’articolo 40 c.p., l’addebito di non avere impedito l’evento, da parte del soggetto titolare di posizione di garanzia, postula pur sempre la prova in capo allo stesso di un coefficiente psicologico, ossia quantomeno la consapevolezza delle condotte di prevaricazione e vessazione materialmente poste in essere da altri.
Di tali principi ha fatto corretta, applicazione la pronuncia gravata, evidenziando in termini sintetici, ma ineludibilmente chiari, come, nella vicenda in scrutinio, una simile consapevolezza da parte della indagata costituisca un puro enunciato, in difetto di videoriprese che documentino la presenza di lei nell’unica sala comune che (per difficolta’ logistiche incontrate nell’approntamento dell’attivita’ tecnica) risulta essere stata monitorata, allorquando venivano posti in essere abusi.
Venendo all’ulteriore tema dell’uso improprio dei dispositivi di contenzione da parte di operatori sociosanitari, valutato dall’Accusa quale ulteriore estrinsecazione del contestato delitto di maltrattamenti e quale elemento integrativo del sequestro di persona, si assume in ricorso che la (OMISSIS) non abbia colpevolmente provveduto a rimuoverli.
La prospettazione accusatoria si incentra, al riguardo su due presupposti.
Da un lato ricostruisce in capo alla (OMISSIS) la titolarita’ di una posizione di garanzia per essere la stessa un soggetto qualificato, in quanto infermiera professionale, dunque investita del dovere di vigilare sull’attivita’ di assistenza e cura prestata agli ospiti della struttura, e tenuta ad attivarsi onde impedire, anche attraverso opportune segnalazioni, condotte maltrattanti da altri poste in essere; dall’altro, evidenzia come l’uso dei mezzi contenitivi nei confronti di taluni pazienti costituisse una pratica costrittiva illegittima, perche’ non rispondente ai criteri previsti dalla normazione secondaria.
Quanto al primo presupposto, va osservato che certamente l’infermiere e’ titolare, ai sensi della L. 10 agosto 2000, n. 251, articolo 1, e delle disposizioni del codice deontologico (articoli 30 e 33), di specifici obblighi giuridici che egli espleta anche in posizione di autonomia rispetto al dirigente medico. Preposto ad attivita’ dirette alla prevenzione, alla cura ed alla salvaguardia della salute individuale e collettiva e ad espletare le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali, nonche’ dagli specifici codici deontologici, l’infermiere opera al di fuori di un rapporto di mera subordinazione gerarchica nei confronti del dirigente medico; e cio’ in ragione di una cooperazione funzionale nell’interesse del paziente, diretta al puntuale e corretto adempimento delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche, che costituisce l’obiettivo primario dell’attivita’ sanitaria e che radica in capo alla sua persona una specifica posizione di garanzia.
Quanto al secondo presupposto, deve considerarsi quanto affermato da Sez. 5, n. 50497 del 20/06/2018, Rv. 274435-02, Di Genio, secondo cui la contenzione costituisce un mero presidio cautelare e non invece una pratica terapeutica o diagnostica legittimata dall’articolo 32 Cost.; dunque utilizzabile, come esplicita l’articolo 35 del Nuovo codice deontologico degli Ordini e Professioni Infermieristiche, a fini di tutela della sicurezza del soggetto che vi e’ sottoposto e di coloro che con lui interagiscano, e tale da richiedere adeguata motivazione ed annotazione nella documentazione clinico-assistenziale; di qui la necessita’ che l’infermiere verifichi la legittimita’ della contenzione sotto il profilo formale e sostanziale, affinche’ il trattamento conservi caratteri di straordinarieta’, e segnali all’autorita’ competente eventuali abusi.
Dunque, dalla titolarita’ di obblighi di protezione, conformati nei termini sopra esposti, discende quale logico corollario l’impegno da parte dell’infermiere ad una vigilanza attiva.
Su tali basi ricostruttive – che questo Collegio ritiene di dover ribadire, tuttavia precisandole – non si ravvisa tuttavia il preteso vizio logico del provvedimento reiettivo del Tribunale, il quale, si assume in ricorso, non avrebbe considerato che la contenzione era applicata pressoche’ continuativamente nei confronti del (OMISSIS), e che l’uso dei relativi dispositivi risultava da un ordine di servizio della Direzione Sanitaria affisso nella bacheca dell’infermeria, ma privo di riscontro nella documentazione clinica relativa alla persona del predetto paziente, che risulta carente della relativa modulistica su tempi e modalita’ di applicazione.

 

L’infermiere professionale è titolare di una posizione di garanzia

Al riguardo, va anzitutto osservato che, nel richiamare le risultanze delle consulenza tecnica, il ricorrente non si confronta con quanto argomentato dal Giudice per le indagini preliminari, cui il provvedimento impugnato si riporta in forma adesiva, in ordine alla peculiarita’ della condotta del (OMISSIS) (paziente affetto da demenza senile ed arteriopatia, con pregressa dipendenza da sostanze stupefacenti) cosi’ come riferita da una ex dipendente della struttura, tale da giustificare l’applicazione della contenzione con modalita’ piu’ rigorose; e che, all’evidenza si pone in contrasto proprio con l’assunto dei consulenti, secondo i quali i dispositivi contenitivi sarebbero stati applicati nei confronti del detto, anche in orario notturno, senza una effettiva motivazione clinica.
Ancora, ritiene questo Collegio che la consapevolezza dell’uso improprio dei mezzi di contenzione in capo all’indagata sia affermata in ricorso sulla base di un evidente salto logico, atteso che, se la censura che puo’ essere alla stessa addebitata – come appare logico – sta nel non avere vigilato sulle modalita’ di applicazione della contenzione alla persona offesa e non invece sulla necessita’ clinica del ricorso a tale pratica (come apprezzata dal direttore sanitario), una tale consapevolezza esigeva almeno la dimostrazione di ripetuti accessi della (OMISSIS) alla sala comune dove il paziente era allocato; accessi che, come ben posto in evidenza nell’ordinanza del Tribunale, dal materiale probatorio acquisito non emergono affatto, apparendo congruente sul punto la considerazione che dalla sola presenza della infermiera nella medesima struttura, ma in altri locali, in alcuni dei giorni in cui si sarebbero consumati gli abusi da parte di altri operatori, non puo’ arguirsi alcunche’.
L’attivazione dei doveri di controllo e vigilanza attiva da parte di un soggetto che, con altri, ricopre un ruolo infermieristico, non puo’ invero desumersi esclusivamente dalla titolarita’ di detto ruolo e dalla presenza all’interno della medesima struttura assistenziale, almeno quando essa abbia notevoli dimensioni ed ospiti, come nel caso in scrutinio, numerosi pazienti, bensi’ avrebbe richiesto piu’ approfonditi accertamenti quanto alla presa in carico di “quel” paziente ed ai compiti in concreto assegnati al singolo operatore. Aspetti, questi, a proposito dei quali l’indagine evidenzia gravi ed irrisolte lacune.
A tali fini non sembra potersi attribuire significativa valenza alla presenza di un avviso in bacheca, contenente un ordine di servizio a firma del direttore sanitario prescrittivo dei mezzi contenitivi, ma di contenuto non meglio precisato, e neppure alla circostanza che esso fosse carente di motivazione, invero non necessaria per le mere “consegne” al personale chiamato ad eseguirlo.
Conclusivamente, da tutto quanto precede discende che il discorso giustificativo della decisione impugnata, sorretto da puntuali valutazioni quanto alla portata del quadro indiziario anche con riguardo all’elemento soggettivo dei reati in addebito, appare congruo; esente sia dai denunziati vizi nell’applicazione delle norme, sia dal preteso vizio di motivazione, intesa quale illogicita’ – che, per rilevare in questa sede di legittimita’, deve presentare carattere manifesto ovvero quale contraddittorieta’, intesa quale contrasto insanabile tra premesse argomentative e conclusioni e distonia nell’applicazione delle regole di inferenza.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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