L’indennità prevista dall’art. 44 commi 3 e 12 del c.c.n.l.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 gennaio 2021| n. 1505.

L’indennità prevista dall’art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall’art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

Ordinanza|25 gennaio 2021| n. 1505

Data udienza 30 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Sanità – Pubblico impiego – Turni di lavoro – Festività infrasettimanali – Indennità – Art. 44, CCNL 1.09.1995 – Cumulazione con il diritto a godere del riposo compensativo o a ricevere il compenso per il lavoro straordinario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8714-2015 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ope legis in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e sul ricorso 8946-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 6072/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/09/2014 R.G.N. 7287/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO, per il ricorso RGN. 8946/2015 ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO

CHE:
1. la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva accolto il ricorso, ha respinto le domande proposte nei confronti dell’ (OMISSIS) da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) i quali avevano agito in giudizio chiedendo la condanna dell’Azienda al pagamento della maggiorazione, prevista dall’articolo 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999, in favore del personale del comparto sanita’ chiamato a rendere la prestazione anche in giorni festivi infrasettimanali;
2. la Corte territoriale ha premesso in fatto che l’orario di servizio degli appellati, tutti collaboratori professionali sanitari inquadrati nell’area D, era articolato in turni, sicche’ l’Azienda aveva corrisposto l’indennita’ riconosciuta ai dipendenti turnisti dall’articolo 44 del CCNL 1.9.1995 che, al comma 12, prevede un’ulteriore maggiorazione, pacificamente corrisposta ai ricorrenti, per i turni di servizio ricadenti in giorno festivo;
3. il giudice d’appello ha escluso che, a fronte di detta disciplina specificamente volta a regolare la prestazione dei turnisti, i dipendenti potessero invocare anche l’applicazione del richiamato articolo 9 che, in caso di lavoro reso nei giorni festivi infrasettimanali, consente al dipendente di richiedere o il riposo compensativo o il compenso per il lavoro straordinario festivo;
4. per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, al quale l’Azienda ha opposto difese con tempestivo controricorso;
5. la decisione e’ stata altresi’ impugnata da (OMISSIS) e (OMISSIS), con ricorso iscritto al n. 8946/2015 R.G., al quale l’Azienda Ospedaliera non ha replicato, rimanendo intimata;
6. il Procuratore Generale, con atto depositato il 7.9.2020 nel procedimento n. 8946/2015 R.G., ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

CHE:
1. preliminarmente, dato atto della riunione dei procedimenti disposta ex articolo 335 c.p.c., occorre richiamare il consolidato e condiviso orientamento di questa Corte secondo cui “il principio dell’unicita’ del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e percio’, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalita’ non e’ essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorche’ proposto con atto a se’ stante, in ricorso incidentale” (Cass. S.U. n. 24876/2017);
1.1. e’ stato precisato, inoltre, che nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l’individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alle date di deposito (Cass. n. 25662/2014), sicche’ nella fattispecie deve essere qualificato principale il ricorso di (OMISSIS), iscritto il 10 aprile 2015, con conseguente conversione in ricorso incidentale dell’impugnazione proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), depositata il successivo 13 aprile;
2. il ricorso principale denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 260 del 1949, articolo 5 della L. n. 90 del 1954, articolo 1 dell’articolo 9 del CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, dell’articolo 44, comma 12, del CCNL 1.9.1995, degli articoli 1362 e 1363 c.c.;
2.1. sostiene, in sintesi, il ricorrente che la maggiorazione prevista dall’articolo 44 del CCNL 1.9.1995 e’ volta unicamente a compensare la gravosita’ del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo, e, pertanto, l’indennita’ non e’ di per se’ incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli articoli 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l’integrazione operata dall’articolo 9 del CCNL 20.9.2001;
2.2. evidenzia che, qualora le parti collettive avessero voluto escludere i turnisti dall’applicazione della disciplina generale del rapporto, avrebbero dovuto manifestare in modo chiaro detta volonta’, perche’, appunto, gli istituti destinati a disciplinare il rapporto di tutto il personale operano in modo generalizzato, salva espressa deroga;
3. analoghi argomenti vengono spesi dai ricorrenti incidentali che, con un unico motivo, formulato sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, nel denunciare la violazione delle L. n. 520 del 1952 e L. n. 90 del 1954 nonche’ della disciplina contrattuale (articolo 9 CCNL 20.9.2001 e articolo 44 CCNL 1.9.1995), addebitano alla Corte territoriale di avere erroneamente esteso alle aziende ospedaliere, destinatarie di una disciplina speciale, principi affermati in sede di legittimita’ con riferimento ad altro comparto pubblico ed evidenziano che l’interpretazione data al CCNL finisce per penalizzare gli operatori sanitari turnisti che, prestando servizio anche nei giorni festivi infrasettimanali, si vedono costretti a svolgere un orario di lavoro superiore rispetto a quello imposto in via generale agli altri dipendenti;
4. i ricorsi sono fondati e vanno accolti perche’ la Corte territoriale ha basato la decisione su un’interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all’articolo 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall’essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;
5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festivita’ infrasettimanali e’ stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si e’ previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “e’ dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo” (articolo 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali e’ stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell’apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall’altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita”, o, in alternativa, a ricevere il “pagamento doppio della giornata festiva”;
5.2. in questo contesto si e’ inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli articoli 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell’articolazione dell’orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all’articolo 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennita’ che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell’importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (articolo 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennita’ di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta’ dell’orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla meta’ dell’orario anzidetto, con un minimo di due ore”;
5.3. l’articolo 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario e’ determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall’indennita’ integrativa speciale nonche’ dal rateo di tredicesima mensilita’, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull’importo unitario cosi’ ottenuto e’ “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”;
5.4. infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l’articolo 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che “Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l’attivita’ prestata in giorno festivo infrasettimanale da’ titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”;
5.5. all’esito dell’integrazione disposta dal richiamato articolo 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella gia’ imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festivita’ che, lo si ripete, e’ pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l’indennita’ integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilita’;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall’altro, alle specifiche indennita’ connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all’articolo 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell’indennita’ per il personale turnista, aggiornata negli importi (articolo 86, comma 13, secondo cui “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennita’ di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta’ dell’orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla meta’ dell’orario anzidetto, con un minimo di 2 ore “);
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell’orario settimanale, le parti collettive, gia’ a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all’articolo 27 la possibilita’ di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in piu’ turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosita’ della prestazione resa dal turnista;
6. cosi’ ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall’Azienda, fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui l’indennita’ prevista dall’articolo 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall’articolo 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli articoli 1362 e 1363 c.c., perche’ il preteso carattere onnicomprensivo dell’indennita’ non e’ ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e’ anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennita’ non cumulabili con altri emolumenti l’hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l’applicazione e’ collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l’orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l’articolo 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosita’ (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicche’ sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilita’ fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall’articolo 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosita’ del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosita’ che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l’articolo 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festivita’, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell’orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festivita’;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiche’ assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l’attivita’ anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d’appello nell’estendere ai lavoratori del comparto sanita’ l’orientamento espresso da questa Corte in relazione all’interpretazione dell’articolo 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le piu’ recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e cio’ perche’ in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell’onnicomprensivita’ (…al personale turnista e’ corrisposta un’indennita’ che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro…); e’ inserita nell’ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni; riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex articolo 52, lettera c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianita’ e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
6.5. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanita’, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell’indennita’, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall’articolo 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un’ulteriore conferma della cumulabilita’ dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6.6. a diverse conclusioni non si puo’ giungere valorizzando l’orientamento espresso dall’ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perche’ lo stesso non e’ il risultato di un accordo sull’interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto (Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex articolo 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non e’ idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015);
7. in via conclusiva i ricorsi vanno accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procedera’ ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto che, sulla base di quanto esposto nei punti che precedono, di seguito si enuncia: “l’indennita’ prevista dall’articolo 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanita’ e’ volta a compensare la maggiore gravosita’ del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosita’ che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed e’ cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall’articolo 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festivita’ infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”;
8. l’accoglimento dei ricorsi comporta l’inapplicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 come modificato dalla L. n. 228 del 2012, quanto al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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