L’impossibilità dell’oggetto alla quale consegue la nullità del contratto

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|27 dicembre 2022| n. 37804.

L’impossibilità dell’oggetto alla quale consegue la nullità del contratto

L’impossibilità dell’oggetto alla quale consegue, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., la nullità del contratto, ricorre solo quando la prestazione sia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolino in modo assoluto il risultato cui essa era diretta, e non anche quando insorgano ostacoli più o meno gravi nell’esecuzione della stessa. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nell’ambito di un contratto tra un Comune ed una società, avente ad oggetto il noleggio e l’installazione di strumenti di rilevazione di infrazioni al c.d.s., aveva ravvisato la nullità del contratto per impossibilità giuridica e per violazione di norme imperative nella previsione, quale corrispettivo del servizio, della corresponsione da parte del Comune di una quota delle somme incamerate a seguito della rilevazione delle infrazioni, ritenendo che tale previsione indicasse quale corrispettivo un bene della vita al quale veniva impressa una destinazione non consentita).

Sentenza|27 dicembre 2022| n. 37804. L’impossibilità dell’oggetto alla quale consegue la nullità del contratto

Data udienza 11 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Appalto – Aggiudicazione gara – Nullità contrattuale – Impossibilità oggetto del contratto ex artt. 1316 e 1418 c.c. – Non può farsi discendere da una semplice difficoltà della prestazione – Deriva solo dalla sua impossibilità materiale e giuridica, di carattere obiettivo e non meramente soggettivo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 4259/2019 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappres. p.t. (OMISSIS), elett.te domic. in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che la rappres. e difende, con procure speciali in atti;
– Ricorrente –
contro
COMUNE DI MESSINA, in persona del sindaco p.t., elett.te domic. presso l’avv. Arturo Merlo dal quale e’ rappres. e difeso, con procura speciale in atti;
– Controricorrente –
Avverso la sentenza n. 658/2018 della CORTE DI APPELLO di MESSINA, depositata il 2 luglio 2018;
udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica dell’11/11/2022 dal Cons. rel., Dott. CAIAZZO ROSARIO.
lette le conclusioni del PG.

L’impossibilità dell’oggetto alla quale consegue la nullità del contratto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 17.12.11, la (OMISSIS) s.r.l. convenne innanzi al Tribunale di Messina il Comune di Messina, esponendo che l’ente convenuto, con nota del 30.3.10, aveva risolto il contratto d’appalto stipulato con l’attrice in data 13.9.05, avente ad oggetto il noleggio e l’installazione di sistemi e strumenti di rilevazione d’infrazione al C.d.S.. Al riguardo, la (OMISSIS) s.r.l. chiedeva, ai sensi dell’articolo 1671 c.c., il pagamento in suo favore della somma di Euro 4.662.131,33 oltre al rimborso elle spese sostenute e dei lavori eseguiti, pari a Euro 409.041,80, nonche’ il risarcimento dei danni per la perdita di chance. Si costitui’ il Comune resistendo alla domanda ed eccependo la nullita’ del contratto, spiegando altresi’ domanda riconvenzionale diretta al relativo accertamento.
Il Tribunale rigetto’ la domanda, osservando che: l’aggiudicazione definitiva della gara era intervenuta il 16.12.04, dalla quale era decorso il termine quinquennale per la durata contrattuale, in conformita’ dell’articolo 1 del Capitolato speciale d’appalto e del Regio Decreto n. 2240 del 2023, articolo 16, comma 4; pertanto, la risoluzione del Comune aveva riguardato un contratto gia’ scaduto, con la conseguenza che l’attrice non avrebbe potuto vantare diritto risarcitorio o indennitario; non ricorreva nessuna nullita’ contrattuale.
Avverso tale sentenza propose appello la (OMISSIS) s.r.l. Con sentenza emessa il 2.7.18, la Corte territoriale accolse in parte l’appello principale, e l’incidentale e per l’effetto dichiaro’ la nullita’ della sentenza impugnata, la nullita’ del contratto stipulato tra le parti il 13.9.15 e rigetto’ la domanda dell’attrice, con condanna di quest’ultima alla restituzione della somma di Euro 157.847,10.
Il giudice di secondo grado rilevo’ che: la sentenza del Tribunale era nulla per violazione dell’articolo 101 c.p.c. in quanto la questione della scadenza contrattuale implicava questioni di fatto connesse non dedotte in primo grado (relative alla eventuale volonta’ della PA di integrare o modificare il contratto, sicche’ il giudice avrebbe dovuto esplicitare meglio tale questione rilevata d’ufficio e non limitarsi a chiedere chiarimenti al riguardo; il termine quinquennale dell’efficacia contrattuale decorreva dalla data del collaudo e non da quella del’aggiudicazione, come ritenuto dal Tribunale; il motivo d’appello concernente il calcolo dei costi del servizio era fondato, in quanto il costo del noleggio delle apparecchiature era indipendente dalle infrazioni rilevate, e il costo dell’appalto era sganciato dal costo del servizio in violazione dell’articolo 201 C.d.S., comma 4, per cui il fatto che la percentuale dell’importo spettante alla societa’ fosse stata stabilita in misura fissa non mutava i termini della questione, mentre la percentuale dell’importo incassato dal Comune, quale corrispettivo del servizio, costituiva criterio non strettamente pertinente al costo del servizio; il contratto era dunque nullo per impossibilita’ giuridica e per violazione di norme imperative (articoli 201 e 208 C.d.S.) in quanto esso contemplava quale corrispettivo del servizio un bene della vita (cioe’ una quota delle somme incamerate dal comune a seguito della rilevazione delle infrazioni) al quale viene percio’ impressa una destinazione non consentita; la domanda d’ingiustificato arricchimento proposta nell’atto d’appello non era stata formulata nella prospettiva della declaratoria di nullita’ contrattuale ed avrebbe potuto e dovuto essere proposta fin dalla costituzione in primo grado.
La (OMISSIS) s.r.l. ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, con unico motivo, illustrato con memoria. Il Comune di Messina resiste con controricorso.
Il PG ha depositato requisitoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

L’impossibilità dell’oggetto alla quale consegue la nullità del contratto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 11 preleggi, articoli 1418 e 1346 c.c., in relazione alla dedotta nullita’ del contratto d’appalto per contrarieta’ agli articoli 201 e 208 C.d.S. Invero, la ricorrente lamenta che erroneamente la Corte d’appello aveva dichiarato la nullita’ del contratto in quanto: il corrispettivo spettante all’appaltatrice era stabilito in misura fissa per ciascuna infrazione stradale incassata dal Comune; le infrazioni rilevate dalle apparecchiature potevano essere ritenute valide ad esclusivo giudizio del p.u.: le rilevazioni fotografiche non potevano essere soggette a parametri di calcolo variabili, ne’ in percentuale, ne’ proporzionalmente in quanto l’unico dato raccolto dalle apparecchiature era il passaggio col rosso; la Corte territoriale aveva posto a sostegno della pronuncia una sentenza penale non pertinente al caso concreto e all’articolo 208 C.d.S., comma 4 (sulla destinazione di una determinata quota degli introiti da infrazioni stradali alle attivita’ pubblicistiche indicate), che peraltro rappresenta una norma derogatoria rispetto al principio dell’unita’ di bilancio, entrata in vigore dopo la stipula del contratto in questione.
Ora, la Corte d’appello ha affermato che la nullita’ era da ravvisare nella violazione di norma imperativa (articolo 208 c.d.a.) e nell’impossibilita’ giuridica dell’oggetto negoziale, da considerare di fatto aleatorio nella parte in cui esso, sebbene prevedesse la percentuale dell’importo spettante alla (OMISSIS) s.r.l. in misura fissa, svincolava il costo dell’appalto dai costi del servizio di noleggio e di manutenzione che, a norma dell’articolo 201 C.d.S., comma 4, avrebbero dovuto rientrare tra i costi d’accertamento da porre a carico del trasgressore.
Il motivo e’ fondato. Anzitutto, va osservato che non e’ configurabile nella fattispecie l’impossibilita’ giuridica cui fa riferimento la Corte territoriale, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte e delle teorie dottrinali in materia. Invero, l’impossibilita” dell’oggetto del contratto, che e’ prevista dagli articoli 1316 e 1418 c.c., come causa di nullita’ del negozio, non puo’ farsi discendere da una semplice difficolta’ della prestazione, ma deriva solo dalla sua impossibilita’ materiale e giuridica, di carattere obiettivo e non meramente soggettivo (Cass., n. 369/71; n. 6362/87). La nullita’ del contratto o della singola clausola contrattuale, per l’impossibilita’ della cosa o del comportamento che ne forma oggetto, richiede che tale impossibilita’, oltre che oggettiva e presente fin dal momento della stipulazione, sia anche assoluta e definitiva, rimanendo ininfluenti a tal fine le difficolta’, piu’ o meno gravi, di carattere materiale o giuridico, che ostacolino in maniera non irrimediabile il risultato a cui la prestazione e’ diretta (Cass., n. 18002/11).
Premesso l’inquadramento teorico della fattispecie astratta, nel caso concreto, l’impossibilita’ non puo’ derivare dall’asserita violazione dell’articolo 208 C.d.S., anzitutto perche’ essa non potrebbe integrare l’assoluta impossibilita’ materiale e giuridica dell’oggetto contrattuale; ne’ puo’ argomentarsi che le modalita’ di calcolo del corrispettivo del servizio siano in contrasto con le norme dettate dal predetto articolo 208. Invero, il fatto che i costi del noleggio delle attrezzature siano indipendenti dal numero delle infrazioni e siano considerate spese d’accertamento non integra una causa d’impossibilita’ giuridica o materiale del contratto, afferendo alla convenienza od opportunita’ del contenuto negoziale, salvi i poteri autoritativi eventualmente applicabili (per esempio, la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto per sopravvenuti motivi di opportunita’ rientra nell’ambito del generale potere contrattuale di recesso previsto, per i contratti di appalto di opere pubbliche, dall’articolo 345 all. F della L. n. 2248 del 1865).
Invero, come anche rilevato dal PG, non si ravvisa alcuna norma che obblighi la PA ad ancorare il corrispettivo dell’appalto pubblico al costo gravante sull’appaltatore per fornire il bene o il servizio richiestogli; i costi che le imprese partecipanti alla gara sostengono restano nell’ambito dell’economia interna di ogni singola impresa.

L’impossibilità dell’oggetto alla quale consegue la nullità del contratto

Al riguardo, va altresi’ osservato che la possibilita’ di collegare il corrispettivo del noleggio delle attrezzature per le rilevazione delle infrazioni stradali alle violazioni effettivamente accertate e’ venuta meno con la L. n. 120 del 2010, articolo 61, ma trattasi di norma ratione temporis non applicabile alla fattispecie; la norma contiene dunque un riferimento ad un canone predeterminato ed indipendente dall’ammontare delle violazioni accertate. Ma e’ proprio il sopravvenire di un limite legislativo alla determinazione dell’oggetto contrattuale che consente di inferire che, in precedenza, tale limite non era vigente. Inoltre, come rilevato dal PG, non e’ ravvisabile alcun danno patrimoniale per l’ente pubblico appaltante, atteso che la subordinazione del corrispettivo, non solo all’accertamento della violazione, ma anche all’effettiva riscossione della sanzione pecuniaria, impedisce alla PA di sostenere oneri imprevisti all’atto dell’aggiudicazione della gara; tale corrispettivo dell’appalto pubblico, proprio perche’ limitato ad un’aliquota dell’effettivo incasso, non potrebbe dunque mai essere fonte di spese o oneri eccessivi o imprevedibili per l’appaltante.
Ne’ e’ corretto ritenere che l’impossibilita’ contrattuale scaturisca dal fatto che la remunerazione dell’appalto avvenga attraverso quote che, invece, sarebbero destinate, a norma della versione previgente dell’articolo 208 C.d.S., comma 4, applicabile ratione temporis, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale (al riguardo, la Corte territoriale ha fatto un erroneo riferimento alla versione della suddetta norma, entrata in vigore, con la l. n. 120/10, dopo la stipula contrattuale). Infatti, che il contratto in questione indicasse un parametro per la determinazione del corrispettivo (una somma fissa per ogni violazione accertata) non significa che le entrate fossero in concreto decurtate di tale corrispettivo, venendo in rilievo solo una modalita’ contabile di accertamento del corrispettivo.
Inoltre, non giova al Comune di Messina il richiamo della Corte d’appello alla sentenza penale della Corte di cassazione, n. 10620/10, che ha ritenuto integrato il delitto d’abuso di ufficio con “la condotta degli organi comunali che predispongono una gara d’appalto per il noleggio di strumenti per la rilevazione della velocita’ dei veicoli (cosiddetto “autovelox”), determinandone il valore con riferimento ad una percentuale degli incassi previsti per le future infrazioni piuttosto che al costo, agevolmente individuabile, per l’installazione, la manutenzione e ogni altro servizio accessorio relativo all’utilizzo delle suddette apparecchiature”.
Invero, tale sentenza penale non e’ pertinente alla fattispecie in esame in quanto l’imputazione riguardava il caso di un appalto in cui era stato delegato ai privati l’accertamento delle infrazioni, a differenza della vicenda in esame.
Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese del grado di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del grado di legittimita’.

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