Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 15 maggio 2019, n. 13024.

La massima estrapolata:

In tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, il giudice di merito non deve esaminarli atomisticamente, riconducendoli alle singole fattispecie previste da clausole contrattuali, ma deve valutare complessivamente la loro incidenza sul rapporto di lavoro e sul vincolo fiduciario.

Sentenza 15 maggio 2019, n. 13024

Data udienza 26 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 27217-2017 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale in atti;
– ricorrente principale – controricorrente in relazione al ricorso incidentale –
contro
(OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1595/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/09/2017 R.G.N. 1314/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2019 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per inammissibilita’ in subordine rigetto di entrambi i ricorsi;
udito L’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. In data 22.7.2014 al Dott. (OMISSIS), dirigente medico in servizio presso il Reparto di otorinolaringoiatria dell’Ospedale (OMISSIS), veniva intimato dalla (OMISSIS) spa (titolare del suddetto ospedale) un provvedimento di licenziamento disciplinare relativamente alle condotte professionali, caratterizzate da gravi forme di negligenza, commissive ed omissive, attuate nei giorni (OMISSIS) durante la gestione operativa e post-operatoria del paziente (OMISSIS), clinicamente trattato mediante intervento chirurgico disposto ed eseguito la sera del (OMISSIS).
2. In particolare, con le due contestazioni disciplinari del (OMISSIS), il (OMISSIS) era stato incolpato, in sintesi, e per quello che interessa in questa sede: a) di avere dato corso all’intervento chirurgico sul paziente (OMISSIS) alle ore 20:05 del (OMISSIS) oltre il suo orario di lavoro, impegnando la sala operatoria senza ottenere in proposito autorizzazioni in deroga al regime organizzativo che prevedeva, per quell’orario, la destinazione dei locali operatori solo in casi eccezionali e urgenti (fatta salva la protrazione di interventi gia’ programmati o in corso); b) di avere omesso l’immediato avvio ad una TAC finalizzata a capire, in rapporto al decorso della operazione chirurgica, gli effetti di una complicanza pur a fronte della percezione dell’inconveniente e senza avere sottoposto, quindi, ad una adeguata terapia antibiotica e ad un ricovero in un ambiente idoneo; c) di non avere adeguatamente dettagliato l’evento verificatosi nel corso dell’operazione chirurgica al medico subentratogli per il presidio notturno e di avere omesso di fornire ragguagli al responsabile Dott. (OMISSIS) in ordine alla problematica manifestatasi in occasione dell’intervento.
3. Impugnato il licenziamento dal (OMISSIS), il Tribunale di Milano, sia in fase sommaria che in quella successiva di opposizione, rigettava la domanda volta alla declaratoria di illegittimita’ del recesso, con ogni conseguenza ripristinatoria del rapporto di lavoro e reintegratoria del danno.
4. La Corte di appello di Milano, adita in sede di reclamo ex lege n. 92 del 2012, con la sentenza n. 1595/2017 in riforma della pronuncia di primo grado, annullava il licenziamento e condannava la (OMISSIS) spa alla immediata reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro ricoperto al momento del recesso e alla corresponsione di una indennita’ risarcitoria pari a 12 mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto.
5. Rilevavano i giudici di seconde cure che l’unico episodio degno di rilievo, tra i fatti contestati, con ogni piu’ opportuno temperamento in merito alla gravita’ del fatto e all’elemento volitivo in capo al suo autore, era quello dell’inopinata ripresa dell’intervento alle ore 20 del (OMISSIS) senza la dovuta informativa alla superiore figura professionale, poco prima avvisata della sospensione; per gli altri due, anche alla stregua delle risultanze istruttorie e di una espletata ctu medica, andava ritenuta l’insussistenza dei fatti contestati per comprovato difetto dei loro tratti costitutivi; concludevano, pertanto, che il parametro di tutela da applicare fosse quello della L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 4. Escludevano, infine, che fosse stato adottato un licenziamento discriminatorio o connotato da motivo illecito.
6. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) spa affidato a due motivi.
7. Ha resistito con controricorso (OMISSIS) formulando ricorso incidentale sulla base di due motivi cui ha sua volta resistito con controricorso la societa’.
8. Sono state depositate memorie ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale la (OMISSIS) spa denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non essere state valutate, dalla Corte di merito, anche le condotte tenute dal Dott. (OMISSIS) nella fase post-operatoria relative alle intollerabili ripetute punte di negligenze per quel che concerneva i doveri di informativa cui era tenuto.
2. Con il secondo motivo la societa’ censura la violazione degli articoli 2119, 2104, 2105 e 2106 c.c., nonche’ dell’articolo 11 del CCNL applicato al rapporto di lavoro del Dott. (OMISSIS) (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.), per avere la Corte di appello erroneamente esaminato in modo parcellizzato i singoli episodi, svalutandone in tal modo oggettivamente il giudizio di gravita’, anziche’ considerare unitariamente le condotte ascritte e per avere disposto una ctu su fatti e circostanze di per se’ inidonee ad apprezzare sul piano disciplinare il comportamento omissivo e commissivo del dirigente medico.
3. Con il primo del ricorso incidentale condizionato il (OMISSIS) ha eccepito la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7 e dell’articolo 11 del CCNL per il personale medico dipendente da case di cura, reiterando la tesi in ordine alla genericita’ delle contestazioni disciplinari.
4. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale si duole della violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1345 e 2727 c.c., del Decreto Legislativo n. 216 del 2003, articolo 4 e dell’articolo 342 c.p.c., insistendo per la natura discriminatoria dell’intimato licenziamento, disattesa dai giudici di merito.
5. Il primo motivo del ricorso principale non e’ fondato.
6. Il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile in causa ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Al compito assegnato alla Corte di Cassazione resta dunque estranea una verifica della sufficienza e della razionalita’ della motivazione sulle quaestiones facti che implichi un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito (cfr. Cass. 7.4.2014 n. 8053; Cass. 29.10.2018 n. 27415).
7. Orbene, nel caso di specie, la sentenza ha dato conto (a pag. 12 e a pag. 14) che il (OMISSIS) aveva dichiarato al collega (OMISSIS), subentratogli nel turno serale/notturno, di volere svolgere l’indagine radiologica il giorno successivo e che il (OMISSIS) stesso, senza essere smentito, aveva sostenuto di non essere stato mai in grado di avere un colloquio con il suo Responsabile in quanto in due occasioni aveva declinato la sua disponibilita’ per ragioni professionali.
8. I fatti di cui si assume l’omesso esame sono stati dunque valutati e, per il resto, le censure riguardano valutazioni di merito, in ordine ai suddetti fatti, non sindacabili da questa Corte.
9. Il secondo motivo e’ parimenti infondato.
10. Giova premettere, quanto alla doglianza riguardante la disposta consulenza tecnica di ufficio, che la stessa e’ stata espletata non per apprezzare, sul piano disciplinare, il comportamento omissivo e commissivo del dirigente medico, bensi’ per valutare, sotto un profilo tecnico, la fondatezza medico-legale dei fatti costitutivi riguardanti le asserite condotte negligenti dell’incolpato.
11. Si e’ trattato, quindi, di un ausilio per il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze e non per accertare la rilevanza disciplinare dei fatti contestati.
12. Da ultimo, va evidenziato che la ricorrente non ha indicato di avere contestato, rite et recte, le risultanze dell’elaborato peritale che, invece, risultano inammissibilmente censurate solo in sede di legittimita’.
13. Quanto, invece, alle dedotte violazioni di legge, in ordine alla asserita parcellizzazione dei singoli episodi mediante una svalutazione di una visione unitaria e complessiva, ai fini della verifica sulla gravita’ dei fatti addebitati, deve osservarsi che effettivamente questa Corte ha affermato che in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, quando vengono contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, il giudice del merito non deve esaminarli atomisticamente, riconducendoli alle singole fattispecie previste da clausole contrattuali, ma deve valutare complessiva mente la loro incidenza sul rapporto di lavoro (Cass. n. 1890/2009; Cass. 6668/2004).
14. Tuttavia, nel caso in esame, il modus procedendi della Corte territoriale e’ da ritenersi corretto.
15. Invero, i giudici di seconde cure hanno proceduto ad una disamina progressiva, sotto il profilo cronologico, della condotta, desumendo una rilevanza astrattamente disciplinare solo per la omessa dovuta informativa alla superiore figura professionale, sebbene ne abbiano poi escluso – per quanto appresso si dira’ – in concreto l’antigiuridicita’ per mancanza di volonta’ colpevole, ed escludendo, invece, l’insussistenza dei fatti contestati, per comprovato difetto dei loro tratti costitutivi, per cio’ che concerneva la contestata mancata tempestiva programmazione dell’esame radiologico diagnostico ai fini di individuare i profili della complicanza gia’ colta dal (OMISSIS) e quello della predisposizione della copertura antibiotica.
16. La valutazione, pertanto, non e’ stata atomistica ma sommatoria e complessiva di singole entita’ che non tutte, pero’, si sono rivelate disciplinarmente rilevanti e, comunque, considerate unitariamente, inidonee a rendere sussistente la condotta incolpata e a ledere il vincolo fiduciario.
17. Infine, con riguardo alla denunziata violazione dell’articolo 11 CCNL di settore nonche’ degli articoli 2119, 2104, 2105 e 2106 c.c., relativamente all’unico fatto ritenuto astrattamente rilevante come sopra indicato, sotto il profilo disciplinare, deve precisarsi che la Corte territoriale, con argomentazioni in fatto congruamente motivate, ha ricondotto la decisione del (OMISSIS) di procedere comunque all’intervento, oltre l’orario contrattualmente previsto per l’uso della sala operatoria e senza avvisare il superiore, ad uno “scoordinato zelo” e per fronteggiare una situazione particolare (“vibrate e intemperanti proteste da parte del paziente circa la prefigurata posticipazione della sua cura chirurgica alla quale il malato era stato preparato sin dalla sera precedente”).
18. Da qui e’ stato, in sostanza, escluso il carattere di colpevolezza nella condotta del medico.
19. La conclusione e’ conforme all’orientamento di legittimita’ che esclude rilevanza disciplinare al fatto sussistente ma privo del carattere di illiceita’, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria (Cass. 20.9.2016 n. 18418; Cass. 10.5.2018 n. 11322) e non appare incoerente rispetto agli standards esistenti nella realta’ sociale, ai fini della concretizzazione del concetto di giusta causa di licenziamento, perche’ comunque la condotta era diretta a garantire la salute degli utenti e l’affidabilita’ della struttura erogatrice del relativo servizio.
20. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso principale deve essere rigettato; conseguentemente resta assorbita la trattazione del ricorso incidentale proposto in via condizionata.
21. Al rigetto del ricorso principale la condanna alle spese del presente giudizio, secondo il criterio della soccombenza.
22. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo limitatamente al ricorrente principale; il controricorrente, il cui ricorso incidentale sia dichiarato assorbito, non puo’ essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione, Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (cfr. Cass. 25.7.2017 n. 18348; Cass. 19.7.2018 n. 19188).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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