Licenziamento del dirigente che abbia affidato a una Spa alcuni servizi extra convenzione Consip

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 24 giugno 2019, n. 16842.

La massima estrapolata:

È legittimo il licenziamento del dirigente che abbia affidato a una Spa alcuni servizi extra convenzione Consip senza il rispetto della procedura a evidenza pubblica, con conseguente duplicazione del corrispettivo versato.

Sentenza 24 giugno 2019, n. 16842

Data udienza 22 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15405-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 954/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/03/2018 R.G.N. 4211/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2019 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) volta alla declaratoria di illegittimita’ del licenziamento senza preavviso intimatogli il 22.2.2016 dalla (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 8, comma 11, lettera f) del CCNL Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del 6.5.2010, dell’articolo 2119 c.c. e del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55.
2. Queste le ragioni che sorreggono il “decisum”:
3. il direttore amministrativo dell’Azienda aveva avuto piena contezza della illegittimita’ della procedura di affidamento alla societa’ (OMISSIS) dei servizi complementari e del rilievo disciplinare della condotta dell’ (OMISSIS), solo in data 7.10.2015, allorche’ era stato acquisito il parere del prof. (OMISSIS), esperto in materia di contratti pubblici e che gli atti erano stati trasmessi all’UPD in data 20.10.2015.
4. la violazione del termine di cinque giorni, previsto dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 bis, comma 3 per la trasmissione degli atti dal responsabile della struttura all’UPD, non determina la decadenza del potere disciplinare; il ricorrente non aveva dedotto che dalla violazione di tale termine, al quale doveva essere riconosciuta natura sollecitatoria, era derivata la violazione del diritto di difesa in sede disciplinare;
5. la contestazione disciplinare e la conclusione del procedimento disciplinare erano intervenute nel rispetto dei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 bis, comma 4;
6. la condotta addebitata in sede di contestazione disciplinare con riferimento all’articolo 8, comma 8, lettera k) del CCNL doveva ritenersi provata alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 757 del 2017, che, confermando la sentenza del TAR del Lazio, aveva accertato che non sussistevano i presupposti previsti dal Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 57, lettera a) e b) per l’affidamento dei servizi extra convenzione (OMISSIS) alla societa’ (OMISSIS) spa senza il rispetto della procedura ad evidenza pubblica, in quanto tali servizi non erano complementari o scindibili, sotto il profilo tecnico, rispetto alle prestazioni previste nella convenzione e che tali servizi costituivano, di contro, duplicazione di servizi gia’ ricompresi nella convenzione, con conseguente duplicazione del corrispettivo che l’Azienda aveva corrisposto per il medesimo servizio; in tal senso deponeva anche l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, confermata in sede di riesame, emessa nei confronti dell’ (OMISSIS) dal GIP presso il Tribunale di Roma;
7. l’esame degli atti del procedimento penale provava anche l’avvenuta violazione dei principi di correttezza e lealta’ nella condotta, anch’essa oggetto di tempestiva contestazione disciplinare, compediatasi nella mancata segnalazione al consulente dell’Azienda che la persona che partecipo’ all’incontro, dedicato all’esame della questione relativa alla convenzione (OMISSIS), non era un consulente della (OMISSIS) ma una dipendente della societa’ (OMISSIS) spa.
8. La Corte territoriale ha ritenuto il licenziamento legittimo sul rilievo che le condotte oggetto di contestazione disciplinare, pur valutate singolarmente, integravano la giusta causa di licenziamento in quanto non consentivano la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.
9. Al riguardo ha osservato che nei casi in cui il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione e ha aggiunto che grava sul lavoratore l’onere di provare che solo presi in considerazione congiuntamente per la loro gravita’ complessiva i singoli idonei sono tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
10. Avverso questa sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso l’ (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 55 bis e ter in relazione all’articolo 12 delle preleggi e all’articolo 24 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto che la violazione del termine di cinque giorni di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 bis, comma 3 ha natura sollecitatoria e non perentoria e che la sua violazione non determina la decadenza della P.A. dal potere disciplinare.
12. Il ricorrente asserisce che il termine di cinque giorni previsto dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 bis, comma 3 per la trasmissione degli atti all’UPD ha natura perentoria e chiede che siano disattesi i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 17153 del 2015.
13. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 5, 3 e 4, omesso esame di fatto controverso e contemporanea violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 bis, comma 4 e degli articoli 115 e 116 c.p.c. e articolo 2735 c.c. in relazione alla individuazione della data di conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti per la contestazione da parte della Amministrazione, e omesso esame della notizia disciplinare del 7.7.2015.
14. In sostanza il ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere omesso di esaminare il primo parere formulato dall’Avvocato (OMISSIS) in data 6.7.2015, ricevuto dall’Azienda il successivo 7.7.2015 e asserisce che gia’ in tale parere era stato evidenziato che non sussistevano le condizioni per l’affidamento senza la procedura ad evidenza pubblica dei servizi complementari alla societa’ (OMISSIS).
15. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 55 bis e ter in relazione all’articolo 18 S.L. – Principio di immutabilita’ del fatto contestato. Insussistenza dei fatti. Illegittimita’ della sanzione.
16. Il ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere formulato il giudizio valoriale di gravita’ della condotta sulla base di un fatto nuovo e diverso (omessa segnalazione all’Avvocato (OMISSIS) della vera identita’ della persona – (OMISSIS) – che aveva partecipato all’incontro del 2.7.2015), rispetto a quello oggetto di contestazione disciplinare e poi richiamato nel provvedimento sanzionatorio (avere consentito alla signora (OMISSIS), dipendente della (OMISSIS) di partecipare all’incontro del 2.7.2015 con l’Avvocato (OMISSIS)).
Esame dei motivi.
17. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
18. Con riguardo alla sanzione prevista dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55, comma 4 per il mancato rispetto del termine per la contestazione disciplinare, questa Corte ha ripetutamente affermato che essa opera solo in relazione ai termini imposti all’Ufficio competente per il procedimento disciplinare e che rileva la data di ricezione degli atti da parte di quest’ultimo, o, eventualmente, la notizia che abbia diversamente acquisito il medesimo ufficio, e non altri organi o articolazioni dell’ente, con la sola eccezione del responsabile della struttura di assegnazione del dipendente (Cass. 18517/2016, 9390/2017, 19183/2016, 16900/2016, 17153/2015, 20733/2015).
19. E’ stato precisato che in tema di illeciti disciplinari di maggiore gravita’ imputabili al pubblico impiegato, l’inosservanza del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 bis, comma 3 che impone al dirigente della struttura amministrativa di trasmettere, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, gli atti all’ufficio disciplinare non comporta, di per se’, l’illegittimita’ della sanzione inflitta.
20. E’ stato chiarito (16900/2016, 1781/2015) che la violazione del predetto termine assume rilievo solo allorche’ la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa, evenienza questa non allegata dal ricorrente, o tardiva la contestazione dell’illecito, tardivita’ da escludersi per quanto innanzi osservato (cfr. punto 4 di questa sentenza).
21. Il collegio intendere dare continuita’, condividendoli, ai principi innanzi richiamati, ribaditi d questa Corte nella sentenza n. 22683 del 2018, atteso che le prospettazioni difensive sviluppate nel ricorso e nella memoria non apportano argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato.
22. Esse, infatti, fanno leva sulla ordinanza n. 107 del 2003 della Corte Costituzionale relativa a questione di legittimita’ costituzionale di una specifica disciplina di settore (Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 17 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, – nel testo anteriore alla modifica operata dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, articolo 6), non comparabile con quella relativa alla procedura disciplinare di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 bis.
23. Il secondo motivo e’ inammissibile.
24. Va precisato che l’accertamento in fatto del momento in cui l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari e/o il capostruttura acquisiscono la notizia dell’illecito e’ riservato al giudice del merito ed e’ censurabile in sede di legittimita’ nei limiti oggi consentiti dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 applicabile “ratione temporis” in quanto la sentenza impugnata e’ stata pubblicata il 13.3.2018 (Cass. 29230/2017, 19183/2016, 16900/2016, 14324/2015).
25. Ebbene, il ricorrente attraverso la denuncia del vizio di omesso esame del parere formulato dall’Avvocato (OMISSIS) acquisito dall’Azienda in data 7.7.2015 e del vizio di violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e dell’articolo 2735 c.c., sollecita in realta’ il riesame dell’accertamento effettuato dalla Corte territoriale in ordine alla data di effettiva acquisizione della notizia della infrazione, che la Corte ha fatto coincidere con quella di acquisizione del parere del prof. (OMISSIS), esperto in materia di contratti pubblici sul rilievo che soltanto con l’acquisizione di tale parere l’Azienda aveva avuto piena conoscenza dei molteplici profili di illegittimita’ della condotta tenuta dall’odierno ricorrente nella gestione della procedura di affidamento alla societa’ (OMISSIS) dei servizi aggiuntivi estranei alla convenzione (OMISSIS).
26. Va anche osservato che la censura e’ formulata senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’articolo 366 c.p.c., n. 6 e articolo 369 c.p.c., n. 4, che impongono alla parte ricorrente, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, o di un error in procedendo, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, e’ necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, nelle parti salienti e rilevanti, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimita’ (Cass. SSUU 8077/2012; Cass. 5696/2018, 24883/2017, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010).
27. Il ricorrente, infatti, nel dedurre che il richiamato parere dell’Avvocato (OMISSIS) conteneva una notizia di infrazione gia’ compiuta e precisa rispetto al parere redatto dal prof. (OMISSIS), ha omesso di riprodurre nelle parti salienti e rilevanti, il contenuto di tali atti, che non risultano allegati al ricorso, limitandosi e riportare del primo solo brevi stralci tratti dalla contestazione disciplinare.
28. Sono infondati i profili di doglianza formulati con riferimento alle norme processuali contenute negli articoli 115 e 116 c.p.c..
29. L’articolo 116 c.p.c. prescrive, come regola di valutazione delle prove, quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti.
30. Il giudice del merito e’ libero, infatti, di scegliere le risultanze istruttorie ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti in discussione, e di dare liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (ex plurimis Cass. SS.UU. 5802/1998 e 24148/2013; Cass. 1892/2002, 15355/2004, 1014/2006, 18119/2008).
31. Nel caso in esame il ricorrente non ha chiarito in quali termini e perche’ la regola del prudente apprezzamento sia stata violata.
32. Non e’ ravvisabile la violazione dell’articolo 115 c.p.c., perche’ non e’ risultato in alcun modo contestato che la Corte territoriale abbia fondato la sua decisione sul materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio, nei termini offerti dalle parti.
33. E’ inammissibile la dedotta violazione dell’articolo 2735 c.c., perche’ il ricorrente non ha allegato se e in quale atto processuale era stata sottoposta alla Corte territoriale la questione della sussistenza di atti di natura confessoria da parte della P.A. sulla data di effettiva conoscenza degli illeciti disciplinari, questione di diritto comportante accertamenti in fatto, non trattata nella sentenza impugnata (Cass. 10510/2018, 27568/2017).
34. Il terzo motivo e’ inammissibile.
35. Costituisce “ius receptum”, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale l’impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralita’ di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per se’ solo, idoneo a supportare il relativo “dictum”, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati.
36. La mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossi comporterebbe, infatti, che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua “ratio” non, o mal, censurato e priverebbero l’impugnazione dell’idoneita’ al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass. SSUU 7931/2013; Cass. 4293/2016, 7838/2015).
37. La Corte territoriale (cfr. punti da 6 a 9 di questa sentenza), ritenute provate entrambe le condotte oggetto di contestazione disciplinare e poste a base del licenziamento (insussistenza dei presupposti previsti dal Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 57, lettera A) e B) per l’affidamento alla societa’ (OMISSIS) spa dei servizi extra convenzione (OMISSIS) senza il rispetto della procedura ad evidenza pubblica con conseguente duplicazione del corrispettivo che l’Azienda aveva corrisposto alla societa’ appaltatrice per il medesimo servizio; violazione dei principi di correttezza e lealta’ per avere omesso di segnalare al consulente dell’Azienda che la persona che partecipo’ all’incontro dedicato all’esame della questione relativa alla convenzione (OMISSIS) non era un consulente della (OMISSIS) ma una dipendente della societa’ (OMISSIS) spa), ha affermato che tali condotte, pur valutate singolarmente, integravano ciascuna la giusta causa di licenziamento in quanto non consentivano la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.
38. La Corte territoriale (cfr. punto 9 di questa sentenza) ha, inoltre, rilevato che l’ (OMISSIS) non aveva ottemperato all’onere di allegare che solo singolarmente considerate le singole condotte avrebbero potuto giustificare il recesso per giusta causa.
39. Ebbene, le doglianze del ricorrente si concentrano soltanto sulla condotta correlata alla mancata segnalazione al consulente dell’Azienda della reale identita’ (in termini di relazione con la societa’ (OMISSIS) spa) della persona che partecipo’ all’incontro dedicato all’esame della questione relativa alla convenzione (OMISSIS) e non investono minimamente il giudizio valoriale di gravita’ e di proporzionalita’ della sanzione formulato nella sentenza impugnata con riferimento all’affidamento alla societa’ (OMISSIS) spa dei servizi extra convenzione (OMISSIS) senza il rispetto della procedura ad evidenza pubblica con conseguente duplicazione del corrispettivo spettante alla appaltatrice.
40. Condotta questa che, come innanzi evidenziato, la Corte territoriale ha ritenuto, anche singolarmente considerata, di gravita’ tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
41. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.
42. Le spese, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
43. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

LA CORTE
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 5.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *