L’eventuale errore in ordine alla composizione collegiale o monocratica del tribunale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 luglio 2022| n. 22235.

L’eventuale errore in ordine alla composizione collegiale o monocratica del tribunale

L’eventuale errore in ordine alla composizione collegiale o monocratica del tribunale non dà luogo a rimessione della causa al primo giudice; pertanto, il fatto che la corte d’appello abbia giudicato sul presupposto della validità della precedente pronuncia ovvero in sostituzione del tribunale, dopo averne annullato la sentenza, può integrare un motivo di ricorso per cassazione solo qualora risulti, e sia stato dedotto dal ricorrente, che l’applicazione delle regole processuali del giudizio di secondo grado, in luogo di quelle di primo grado cui si sarebbe dovuto far riferimento, ha influito sulla decisione.

Ordinanza|14 luglio 2022| n. 22235. L’eventuale errore in ordine alla composizione collegiale o monocratica del tribunale

Data udienza 10 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – AVVOCATO – ONORARIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9846/2021 R.G., proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con elezione di domicilio in Roma, alla Via Tanaro 10, presso l’avv. Rosario Siciliano;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 432/2021, pubblicata in data 9.2.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.

1. La Corte d’appello di Milano, in parziale modifica della sentenza di primo grado, ha condannato la ricorrente al pagamento di Euro 22.171,00 a titolo di compensi per l’attivita’ professionale svolta dall’avv. (OMISSIS).
Per quanto qui rileva, la Corte milanese ha respinto l’eccezione di nullita’ della sentenza appellata, perche’ decisa dal giudice monocratico anziche’ dal Collegio (come previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14), ritenendo che la violazione delle norme processuali assume rilievo solo ove abbia compromesso i diritti e le garanzie difensive, situazione che non ricorreva nel caso in esame, che il giudizio, trattato con rito ordinario, aveva consentito l’esercizio di piu’ ampie facolta’ difensive rispetto al rito sommario speciale.
Il giudice territoriale, pronunciando nel merito, ha disatteso le contestazioni della ricorrente e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha maggiorato il compenso liquidato in primo grado a favore del difensore, regolando le spese di appello.
La cassazione della sentenza e’ chiesta da (OMISSIS) con ricorso in tre motivi.
L’avv. (OMISSIS) resiste con controricorso e, in prossimita’ dell’adunanza camerale, ha depositato memoria illustrativa.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art.50-bis c.p.c. e articolo 161 c.p.c., comma 1, Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, sostenendo che, poiche’ la causa di primo grado era sottoposta al rito sommario speciale ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14 e doveva essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare nulla la prima decisione e non confermarla.
Il secondo motivo deduce la violazione dell’articolo 50-bis c.p.c., articolo 161 c.p.c., comma 1, Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, per aver la Corte di merito deciso nel merito senza prima aver dichiarato la nullita’ della sentenza di primo grado, pronunziata da un Giudice Monocratico invece che dal tribunale in composizione collegiale.
Il terzo motivo denuncia la violazione del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 14, comma 3, lamentando che l’errata applicazione del rito aveva impedito alla ricorrente di difendersi personalmente gravandola dei costi, derivanti dalla maggiore complessita’ del rito di cognizione ordinario, che sarebbero stati sicuramente evitati.
I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
La Corte di merito ha ritenuto valida la pronuncia di primo grado, assunta dal tribunale monocratico, anziche’ collegiale, in violazione della esplicita previsione del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, ed ha pronunciato sui motivi di gravame, respingendo l’appello della ricorrente ed accogliendo in parte il gravame incidentale.
Contrariamente a quanto si sostiene nella memoria di parte resistente, il vizio della prima pronuncia, adottata dal giudice monocratico anziche’ dal Collegio, non poteva ritenersi sanato, non avendo la Corte d’appello rinnovato integralmente la decisione, ma avendo statuito solo sulle questioni devolute in appello.
Cio’ nonostante, va considerato che la ricorrente, pur dolendosi del mancato annullamento della prima sentenza, non ha indicato in che termini l’invalidita’ della decisione del tribunale abbia inficiato anche le successive statuizioni di merito assunte in secondo grado.
L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’articolo 50-quater c.p.c. al successivo articolo 161 c.p.c., comma 1, un’autonoma causa di nullita’ della decisione e non una forma di nullita’ relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, percio’, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilita’ in motivo di impugnazione, ma senza che la stessa produca l’effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell’impugnazione sia anche giudice del merito (Cass. s.u. 24080/2008).
La conseguenza e’ che, non essendo ammissibile la rimessione in primo grado, la pronuncia impugnata e’ nulla ed il giudice di appello deve rinnovare la decisione, sanando la nullita’.
Si e’ pero’ affermato da questa Corte che, poiche’ l’eventuale errore in ordine alla composizione collegiale o monocratica del tribunale non da’ luogo a rimessione della causa al primo giudice, il fatto che la corte d’appello abbia giudicato sul presupposto della validita’ della precedente pronuncia ovvero in sostituzione del tribunale, dopo averne annullato la sentenza, puo’ integrare un motivo di ricorso per cassazione solo qualora risulti, e sia stato dedotto dal ricorrente, che l’applicazione delle regole processuali del giudizio di secondo grado, in luogo di quelle di primo grado cui si sarebbe dovuto far riferimento, abbia influito sulla decisione (Cass. 1476/2007; in senso sostanzialmente conforme Cass. 4475/2022 in motivazione).
L’assoluta carenza di tali allegazioni rende – nel caso in esame inammissibile il ricorso.
Non rileva – di per se’ – l’errore sul rito, che assume rilievo come causa di nullita’ della sentenza solo ove si sia tradotto in una violazione dei diritti di difesa o abbia inciso sulle regole di competenza.
Come recentemente ribadito dalle S.U., le norme processuali hanno natura servente, sicche’ la deduzione dei vizi derivanti dalla loro inosservanza (i cd. vizi formali) non serve a tutelare l’astratta regolarita’ dell’attivita’ giudiziaria, ma a eliminare i pregiudizi conseguenti all’esercizio delle facolta’ in cui si’ esprime il diritto di difesa.
E’ percio’ inammissibile per difetto di interesse la doglianza dedotta come motivo di impugnazione relativa alla mancata adozione di un diverso rito, non essendo indicato lo specifico pregiudizio processuale che dalla sua mancata adozione sia concretamente derivato in termini di esercizio delle facolta’ processuali (Cass. s.u. 36596/2021; Cass. s.u. 3758/2009), non venendo in rilievo che la parte avrebbe potuto – in ipotesi – costituirsi personalmente o ottenere un risparmio di costi processuali, data la scelta della ricorrente di costituirsi comunque mediante un difensore.
Il ricorso e’ – in definitiva inammissibile, con conseguente aggravio delle spese liquidate in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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