L’estratto di ruolo “costituisce idonea prova della entita’ e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche al fine della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 24 settembre 2018, n. 22531.

Le massime estrapolate:

L’estratto di ruolo e’ la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria;
Il ruolo e’ il titolo esecutivo in forza del quale l’agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva (arg. Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 49) ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformita’ al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito cosi’ come risultante dal ruolo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25, comma 2;
L’estratto del ruolo non e’ una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma e’ la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli;
Ne consegue che l’estratto di ruolo “costituisce idonea prova della entita’ e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche al fine della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito;
In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, ne’ sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa; la cartella esattoriale non e’ altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo e’ costituito dal ruolo;
In tema di notifica della cartella esattoriale Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data e’ assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilita’ di prenderne cognizione.

Ordinanza 24 settembre 2018, n. 22531

Data udienza 5 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 12557 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto da:
(OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante per procura (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
– intimato –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Taranto n. 3197/2016, pubblicata in data 14 novembre 2016;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 5 luglio 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti del locale agente della riscossione ( (OMISSIS) S.p.A., oggi (OMISSIS) S.p.A.), proponendo opposizione in relazione ad un atto di sollecito di pagamento da questi notificatogli in virtu’ di una cartella di pagamento, di cui ha chiesto la dichiarazione di nullita’ o inesistenza.
La domanda, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., e’ stata accolta dal Tribunale di Taranto, che ha annullato l’intimazione di pagamento nonche’ “tutti gli atti ad essa connessi, consequenziali e presupposti”. Ricorre (OMISSIS) S.p.A., sulla base di sei motivi.
Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede l’intimato.
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto e’ stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ logicamente preliminare l’esame del quinto e del sesto motivo di ricorso, connessi, con i quali si denunzia “violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60; articolo 137 c.p.c. e ss.; in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, punto 3)” e “validita’ probatoria degli estratti di ruolo – violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 25, 49 e 57; del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, articolo 5, comma 5; del Decreto Ministeriale n. 321 del 1999, articoli 1 e 6; dell’articolo 2700 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, punto 3)”.
I suddetti motivi sono manifestamente fondati.
Il giudice di primo e unico grado ha ritenuto di non poter prendere in considerazione, ai fini della decisione della controversia, ne’ gli estratti del ruolo prodotti dall’agente della riscossione, ritenendoli meri atti interni, ne’ le copie delle relazioni di notificazione delle corrispondenti cartelle di pagamento, su cui si fondava l’intimazione contestata, ritenendo necessaria ed imprescindibile la produzione degli originali.
Sulla base di tale premessa, che costituisce il fondamento logico dell’intera decisione: a) ha innanzi tutto affermato la propria giurisdizione e la propria competenza, nell’incertezza sulla natura dei crediti oggetto della procedura di riscossione; b) ha poi accolto l’opposizione, ritenendo mancante la prova della notificazione delle cartelle di pagamento; c) e’ giunto infine a dichiarare l’inesistenza dei titoli esecutivi impugnati (conclusione quest’ultima giuridicamente abnorme, oltre che incoerente sul piano logico, avendo il giudice stesso qualificato l’opposizione in termini di mera opposizione agli atti esecutivi, e avendo addirittura affermato che non era possibile neanche individuare natura e oggetto dei crediti stessi, in mancanza di idonea documentazione).
In realta’ la indicata premessa logica della decisione – oggetto delle censure esposte con i motivi di ricorso in esame – e’ del tutto in contrasto (come molte altre decisioni del medesimo ufficio giudiziario) con gli orientamenti consolidati di questa stessa Corte, in base ai quali:
– l’estratto di ruolo e’ la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (cosi’ Cass., Sez. 3, Sentenze n. 11141 e n. 11142 del 29/05/2015, non massimate);
– precisamente, il ruolo e’ il titolo esecutivo in forza del quale l’agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva (arg. Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 49) ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformita’ al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito cosi’ come risultante dal ruolo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25, comma 2, (cosi’ Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24235 del 27 novembre 2015, in motivazione);
– l’estratto del ruolo non e’ una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma e’ la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (cosi’ Cass. n. 11141 n. 11142 del 2015, gia’ citate);
– ne consegue che l’estratto di ruolo “costituisce idonea prova della entita’ e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche al fine della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito” (Cass. n. 11141 e n. 11142 del 2015, gia’ citate);
– in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, ne’ sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014, Rv. 630907 – 01); la cartella esattoriale non e’ altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo e’ costituito dal ruolo (cosi’ Cass. n. 12888 del 2015, nonche’ Cass. n. 24235 del 2015, citata);
– in tema di notifica della cartella esattoriale Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data e’ assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilita’ di prenderne cognizione (cosi’ Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015, Rv. 635235; Sez. 3, Sentenza n. 24235 del 27/11/2015; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, in motivazione).
Dunque, in base ai principi appena richiamati, il Tribunale avrebbe senz’altro potuto e dovuto giudicare in ordine all’ammissibilita’, alla tempestivita’ ed alla fondatezza delle opposizioni in concreto proposte, previa verifica della sussistenza della propria giurisdizione (trattandosi di contestazioni attinenti ad atti anteriori al pignoramento e cioe’ anteriori all’inizio dell’esecuzione forzata, e non potendosi quindi certamente escludere la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario per i crediti di natura tributaria) e della propria competenza (oggetto di puntuali eccezioni della parte opposta).
A tal fine avrebbe dovuto valutare in concreto la natura e l’oggetto dei crediti posti in riscossione, in base all’esame degli estratti di ruolo prodotti, nonche’ la regolarita’ della notificazione delle cartelle di pagamento, in base alle copie delle rispettive relazioni di notificazione e/o degli avvisi di ricevimento.
Non essendosi proceduto in tal senso, la sentenza impugnata deve essere cassata, affinche’ vi si possa provvedere in sede di rinvio, in conformita’ ai principi di diritto sopra esposti.
Restano di conseguenza assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso – con i quali si denunzia, rispettivamente “difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario – falsa applicazione dell’articolo 484 c.p.c. – violazione dell’articolo 37 c.p.c.; del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, comma 1); articolo 5, punto 1); articolo 19, comma 1, lettera d) ed e); dell’articolo 24 Cost. – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, punto 1) e 2)” (secondo motivo), “nullita’ della sentenza per incompetenza territoriale del giudice adito in primo grado – violazione degli articoli 19, 20, 27 e 115 c.p.c. – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, punto 2) e 3) ” (terzo motivo) e “violazione e falsa applicazione degli articoli 617 e 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, punto 4)” (quarto motivo): le censure oggetto di tali motivi di ricorso riguardano questioni che dovranno essere oggetto di rivalutazione da parte del giudice di rinvio, sulla base dell’esame della documentazione prodotta dall’agente della riscossione.
2. Con il primo motivo si denunzia “nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 618 c.p.c., comma 2, e dell’articolo 24 Cost. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, punto 4)”.
Il motivo e’ per un verso manifestamente infondato, per altro verso anch’esso assorbito dall’accoglimento del quinto.
Trattandosi di opposizione proposta certamente prima dell’inizio dell’esecuzione, essa non richiedeva lo svolgimento della fase sommaria cautelare prevista dagli articoli 615, 616, 617 e 618 c.p.c., e la sua proposizione con ricorso anziche’ con atto di citazione, configurandosi come una mera modalita’ dell’introduzione di un giudizio da svolgersi comunque esclusivamente a cognizione piena, poteva al piu’ avere rilievo con riguardo all’individuazione della data di effettiva instaurazione di esso (e dunque sotto tale profilo la questione potra’ e dovra’ eventualmente essere rivalutata in sede di rinvio), ma non sotto il profilo della sua legittima instaurazione e della sua procedibilita’.
3. Sono accolti il quinto e il sesto motivo del ricorso, assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto e, per quanto di ragione, il primo, che per il resto e’ rigettato.
La sentenza impugnata e’ cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte:
accoglie il quinto ed il sesto motivo del ricorso, assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto e, per quanto di ragione, il primo, che per il resto e’ rigettato; per l’effetto cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

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