L’errore di fatto revocatorio

Consiglio di Stato, Sentenza|8 gennaio 2021| n. 312.

L’errore di fatto revocatorio non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto od incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi, queste, che danno luogo, eventualmente, ad un errore di giudizio, non censurabile mediante il rimedio della revocazione.

Sentenza|8 gennaio 2021| n. 312

Data udienza 10 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Revocazione – Concessione demaniale marittima – Decadenza ex art. 47, lett. b) ed f), Cod. nav – Modifica dello stato dei luoghi per mezzo di opere non consentite dalla concessione – Attività edilizia valutata come rilevante dal giudice – Ricorso per revocazione – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6459 del 2018, proposto da
Società Ba. Na. Us. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Be. Ba., Ni. Me. e St. Ba., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato An. De An. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Pa., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Comune di (omissis), Settore III Valorizzazione del Patrimonio e Sviluppo Economico, non costituito in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 7 febbraio 2018, n. 806, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2020 il Cons. Stefano Fantini; ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, d. l. n. 28/2020, cui fa rinvio l’art. 25 d. l. n. 137/2020, è data la presenza degli avvocati Ba. e Pa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- La Ba. Na. US. s.r.l., già titolare di una concessione demaniale rilasciata dalla Regione Sardegna nel porto turistico di Fe., ha acquisito nel 2007 dal Ce. ve. Or., in forza di cessione di ramo di azienda, ulteriore concessione su di un’area di mq. 1.200 circa, limitrofa al porto e costituita da un piazzale avente ad oggetto l’attività di “rimessaggio imbarcazioni e centro velico”.
Con nota del 14 marzo 2013 il Comune di (omissis) (cui la Regione Sardegna aveva delegato la gestione dell’area demaniale in questione) ha avviato il procedimento di decadenza nei confronti della società ricorrente per: a) mancato svolgimento dell’attività di scuola di vela; b) realizzazione di lavori non autorizzati consistenti nel riempimento, per motivi di sicurezza, delle buche presenti nel terreno attraverso della nuova ghiaia. Tale procedimento è stato poi archiviato.
Con nota in data 24 novembre 2015 il Comune di (omissis) ha però avviato un nuovo procedimento di decadenza per mancato esercizio dell’attività di scuola velica; è dunque intervenuta la determinazione 24 marzo 2016, n. 535 con cui il Comune di (omissis) ha disposto la decadenza della concessione ai sensi dell’art. 47, lett. b) ed f), Cod. nav., per l’assenza della scuola di vela ed anche per l’effettuazione di lavori abusivi.
La società Ba. Na. US. ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna il suddetto provvedimento di decadenza.
Con il ricorso in primo grado è stato dedotto essenzialmente il vizio di eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà con precedenti provvedimenti, del difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 47 e 54 Cod. nav.
2. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna con la sentenza 18 gennaio 2017, n. 25 ha respinto il ricorso essenzialmente nella considerazione dell’acclarata modifica dello stato dei luoghi per mezzo di opere non consentite dalla concessione.
3.- Avverso tale sentenza ha proposto appello la Ba. Na. US. s.r.l., deducendo che il provvedimento di decadenza non aveva rispettato le ragioni esposte nel preavviso di rigetto, l’insussistenza dei presupposti per la decadenza sia in relazione al significato di centro velico, sia con riguardo all’entità delle opere contestate.
4. – Con la sentenza 7 febbraio 2018, n. 806 questa V Sezione ha respinto l’appello nell’assunto che il cospargimento dell’arenile con materiale edilizio ha determinato una profonda modifica strutturale del sedime, insuscettibile di rimessione in pristino; la sentenza ha altresì escluso il vizio della contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento e, con riguardo alla contestata non adibizione dell’area a scuola velica, ha precisato che l’oggetto della concessione era quello di realizzare un rimessaggio delle imbarcazioni ed un centro velico, mentre solo la prima attività è stata realizzata. Infine, con riguardo al motivo volto a contestare la difformità della decadenza rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento, la sentenza ha evidenziato la doversosità e vincolatività del provvedimento.
5. – La Ba. Na. US. s.r.l. chiede in questa sede in via rescindente la revocazione della predetta sentenza ai sensi dell’art. 106 Cod. proc. amm. e 395, comma 1, n. 4, Cod. proc. civ., per avere la sentenza ravvisato la sussistenza di entrambi i presupposti su cui si fonda il provvedimento decadenziale (mancato svolgimento dell’attività di scuola di vela e realizzazione di lavori non autorizzati nel piazzale oggetto di concessione), in contrasto con quanto emergerebbe dalla produzione documentale in atti, chiedendo in via rescissoria l’accoglimento dei motivi di appello.
6. – Si è costituito in resistenza il Comune di (omissis) eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso.
7.- All’udienza pubblica del 10 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- Il ricorso per revocazione è inammissibile.
Rileva il Collegio che, in termini generali, l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi degli artt. 106 Cod. proc. amm. e 395 n. 4 Cod. proc. civ., è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto allo loro esistenza ed al significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione di errore di fatto revocatorio i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronuncia od abbia esteso la decisione a domande e ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo.
Il caso non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto od incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi, queste, che danno luogo, eventualmente, ad un errore di giudizio, non censurabile mediante il rimedio della revocazione (in termini Cons. Stato, V, 29 ottobre 2014, n. 5347; V, 11 giugno 2013, n. 3210; Ad. Plen., 10 gennaio 2013, n. 1; Ad. Plen., 17 maggio 2010, n. 2; Ad. Plen., 11 giugno 2001, n. 3).
2. – Nella fattispecie in esame non si rinvengono gli elementi tipici dell’errore di fatto revocatorio.
In particolare, con il presente ricorso, da un canto, si prospetta come errore di fatto revocatorio la circostanza per cui la sentenza ha riconosciuto come non intrapresa e non svolta l’attività di “centro velico”, laddove peraltro la contestazione avrebbe riguardato la scuola di vela e non già il centro velico; più precisamente, oggetto di contestazione sarebbe la mancata affiliazione alla F.I.V.-Federazione Italiana Vela, requisito indispensabile per poter avviare la scuola di vela. Assume la ricorrente di avere sempre mantenuto la finalità originaria della concessione, continuando ad esercitare l’attività di centro velico, che prima era del “Ce. ve. Or.”, cioè l’attività di rimessaggio delle barche a vela, nonché, nei limiti del possibile (a causa della presenza di posidonia e del diniego al posizionamento di una corsia di lancio) l’attività di locazione o concessione in utilizzo gratuito di barche a vela ai soci della base nautica.
Inoltre la sentenza ha affermato l’intervenuta modificazione dello stato dei luoghi mediante copertura dell’arenile con materiale per l’edilizia (tuvenal) e non già mediante mero spargimento della ghiaia; deduce la ricorrente, alla stregua di secondo errore di fatto, che, in realtà, il terreno oggetto di concessione non era sabbioso, ma terroso e privo di pregio ambientale; inoltre la sentenza non avrebbe tenuto conto del fatto che già nel 2011 la società aveva posto rimedio alla copertura dell’arenile con il materiale per l’edilizia ripristinando tale tratto di terreno (la contestazione della Capitaneria di Porto si riferirebbe infatti allo stato dei luoghi del 2011).
La doglianza di parte ricorrente, nella sua duplice articolazione, concerne infatti inequivocabilmente l’attività valutativa del giudice e potrebbe, in astratto, riguardare un inesatto od errato apprezzamento delle risultanze processuali od un’anomalia del procedimento logico di interpretazione, e dunque eventualmente tradursi in un errore di giudizio.
L’errore di fatto deducibile per revocazione deve invece derivare da un’errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato (in termini Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2037) e comunque attenere ad un punto controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato, requisiti, questi, mancanti nel caso di specie.
Detto in altri termini, l’errore di fatto è idoneo a fondare la domanda di revocazione solamente allorchè derivi da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentalmente escluso, ovvero inesistente un fatto documentalmente provato (Cons. Stato, V, 2 marzo 2018, n. 1297), mentre il ricorso in esame, lungi dal soffermarsi sull’attività preliminare del giudice, e dunque sulla lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, coinvolge l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento.
L’errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente, ma tende ad eliminare l’ostacolo materiale frapposto tra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto, ostacolo promanante da un’omessa percezione e semprechè il fatto oggetto di errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato (Cons. Stato, V, 9 agosto 2017, n. 3964).
Nel caso di specie, posponendo l’ordine di trattazione di parte ricorrente, e seguendo lo sviluppo argomentativo della sentenza impugnata, si deduce, quale errore di fatto, che non vi è stata modificazione dello stato dei luoghi con aggiunzione di materiale per l’edilizia sull’arenile, in quanto quest’ultimo non era sabbioso, ed in quanto il materiale apposto era comunque già stato rimosso nel 2011.
La sentenza, al riguardo, nel valutare il motivo di decadenza connesso al cospargimento di ghiaia sull’arenile, ha affermato che “non è irragionevole ritenere che l’avere cosparso l’arenile con un’ampia quantità di materiale edilizio, […] ne abbia determinato una profonda alterazione strutturale, connotata da quegli estremi di gravità che ben possono giustificare il provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima”, affermando altresì che l’intervento non è di agevole rimessione in pristino, né è stata fornita la prova dell’indispensabilità dello stesso (a prescindere dalla natura sabbiosa o terrosa del tratto di arenile).
La sentenza, come emerge dalla motivazione ora ricordata, non è dunque incorsa in errore revocatorio, in un’errata percezione degli atti acquisiti al processo, ed è addivenuta ad una espressa statuizione su di un punto controverso.
Analogamente, al di fuori dell’ambito nozionale dell’errore revocatorio è il motivo con il quale si deduce che la sentenza ha ravvisato l’inadempimento alla concessione con riguardo al mancato svolgimento dell’attività di centro velico, mentre il provvedimento di decadenza si baserebbe sulla mancata attivazione della scuola velica e sulla mancata previa acquisizione dell’affiliazione alla F.I.V.
Invero, il provvedimento di decadenza pone in stretta e biunivoca relazione il centro velico e la scuola velica, anche perché l’attività di “rimessaggio imbarcazioni”, riportata nell’oggetto della concessione, è consentita solamente nel caso di deposito dei natanti della scuola velica (e non di terzi) Senza incorrere dunque in un’errata percezione della documentazione versata in atti, la sentenza ha rilevato che ai sensi dell’art. 1 della concessione, l’area demaniale doveva essere destinata a due distinte attività, ossia rimessaggio imbarcazioni e centro velico; “non è dunque corretta, per tabulas, la pretesa dell’appellante di ricondurre il rimessaggio all’attività di centro velico, con il pretesto che parte delle barche ivi depositate sarebbero anche state messe a disposizione di utenti interessati alla nautica”. Ha ritenuto la sentenza di cui si chiede la revocazione che l’attività di centro velico non si compendia nel solo deposito e rimessaggio natanti essendo più ampia ed articolata, comprendendo tutti i servizi indispensabili al fine di consentire lo svolgimento della pratica sportiva.
La sentenza ha dunque attentamente apprezzato le risultanze processuali, ed il fatto asseritamente oggetto di errore ha costituito punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato, anche con estesa motivazione.
3. – In conclusione, alla stregua di quanto esposto, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile, ciò precludendo il riesame del merito della controversia già precedentemente decisa.
Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della parte resistente, delle spese di giudizio, liquidate in euro duemila/00 (2.000,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2020, tenuta con le modalità di cui al combinato disposto dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dell’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Raffaele Prosperi – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere, Estensore
Elena Quadri – Consigliere
Giorgio Manca – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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