L’errore di fatto revocatorio come tale dev’essere assolutamente evidente e rilevabile in base al semplice confronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio

Consiglio di Stato, sezione VI, Sentenza 12 ottobre 2018, n. 5895

La massima estrapolata:

L’errore di fatto revocatorio come tale dev’essere assolutamente evidente e rilevabile in base al semplice confronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini volte a interpretare gli atti stessi, sì che non è tale la mancata integrazione del contraddittorio che ad avviso del ricorrente sarebbe stata necessaria, dato che sul punto nulla si può per definizione dire senza un’argomentazione di qualche tipo.

Sentenza 12 ottobre 2018, n. 5895

Data udienza 25 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9371 del 2014, proposto dalla società :
Ma. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gi. Mi., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lo. Gr. Tr. in Roma, via (…);
contro
il Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Ente zona industriale Trieste – EZIT, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 23 giugno 2014 n. 3162, resa fra le parti, che ha pronunciato sui ricorsi in appello riuniti nn. 9407/2009 e 6157/2010 R.G., proposti:
(quanto al ricorso n. 9407/2009)
dalla Ma. S.a.s. per la riforma della sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia, sezione I, 26 giugno 2009 n. 470, la quale aveva a sua volta respinto i ricorsi riuniti nn. 31/2009, 45/2009 e 94/2009 R.G. proposti dall’appellante per l’annullamento del decreto del Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia 27 novembre 2008, di annullamento della autorizzazione paesaggistica 30 ottobre 2008 rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della seconda variante del progetto di costruzione di un capannone industriale a (omissis), in valle delle No.;
(quanto al ricorso n. 6157/2010)
dal Ministero per i beni e le attività culturali- MIBACT per la riforma della sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia, sezione I, 25 marzo 2010 n. 216, la quale aveva a sua volta accolto il ricorso n. 111/2010, proposto dalla Ma. S.r.l per l’annullamento del decreto del Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia 10 novembre 2009, di annullamento della nuova autorizzazione paesaggistica 6 ottobre 2009 rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia per il progetto di cui sopra.
In particolare, la sentenza ha respinto l’appello n. 9407/2009 e, in accoglimento dell’appello n. 6157/2010 e in riforma della sentenza del TAR 216/2010, ha respinto il ricorso n. 111/2010 TAR Friuli;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2018 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l’avvocato Co. Sp. per delega dell’avvocato Gi. Mi. e l’avvocato dello Stato Gi. Ci.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente in revocazione ha a suo tempo avviato la costruzione di un capannone industriale, che si trova a (omissis) (Ts) in località (omissis), e originariamente era costituito da un’area coperta di circa 1.000 metri quadri, il capannone vero e proprio, e da una tettoia di circa 2.000 metri quadri, il tutto da realizzare in zona sottoposta a vincolo e quindi soggetto ad autorizzazione paesaggistica.
Per ragioni proprie, ad un certo punto la società ha deciso di presentare una richiesta di variante al progetto, nel senso di chiudere due lati della tettoia e di trasformare, nella sostanza, la struttura in un unico capannone di 3.000 metri quadri, e per tale modifica ha ottenuto la nuova autorizzazione paesaggistica necessaria, con decreto 30 ottobre 2008 del Direttore centrale della pianificazione territoriale della Regione Friuli.
La Soprintendenza competente, con proprio provvedimento 27 novembre 2008, ha annullato d’ufficio il decreto di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’allora vigente art. 159 del d.lgs. 22 febbraio 2004 n. 42.
Contro il decreto di annullamento 27 novembre 2008, sono stati proposti tre distinti ricorsi di I grado avanti il TAR Friuli, volti tutti ad ottenerne l’annullamento giurisdizionale: si tratta del ricorso n. 31/2009, proposto dall’impresa che ora agisce in revocazione, del ricorso n. 45/2009, proposto dall’Ente zona industriale di (omissis) e del ricorso n. 94/2009, proposto dalla Regione Friuli.
Con la sentenza 26 giugno 2009 n. 470, il TAR ha riunito tutti questi tre ricorsi e li ha respinti.
Contro tale sentenza, ha proposto impugnazione la sola impresa ricorrente nel ricorso di I grado n,31/2009, con appello rubricato al n. 9407/2009 R.G. di questo Giudice.
Parallelamente, la stessa impresa, trovandosi per effetto della sentenza 470/2009 del TAR in una situazione in cui l’autorizzazione che le serviva era stata definitivamente annullata, ha fatto istanza alla Regione perché essa concludesse il procedimento relativo, ovvero rivalutasse la fattispecie, e decidesse se rilasciare o no una nuova autorizzazione, in fatto effettivamente concessa con decreto 6 ottobre 2009 n. 30.
La Soprintendenza, con proprio decreto 10 novembre 2009, sempre pronunciato ai sensi dell’art. 159 d.lgs. 42/2004, ha annullato anche il decreto 6 ottobre 2009 appena citato.
Contro il nuovo decreto di annullamento 10 novembre 2009, l’impresa ha proposto un ulteriore ricorso di I grado, rubricato al n. 111/2010, ricorso che il TAR Friuli ha accolto con la sentenza 25 marzo 2010 n. 216.
Contro tale ultima sentenza, ha proposto impugnazione il Ministero, con appello rubricato al n. 6157/2010 R.G. di questo Giudice.
Questo Giudice, con la sentenza sezione VI, 23 giugno 2014 n. 3162 indicata in epigrafe, ha riunito gli appelli, nn. nn. 9407/2009 e 6157/2010, ha respinto l’appello n. 9407/2009 e, in accoglimento dell’appello n. 6157/2010 e in riforma della sentenza del TAR 216/2010, ha respinto il ricorso n. 111/2010 TAR Friuli; per l’effetto, ha quindi lasciato fermo l’annullamento di entrambe le autorizzazioni paesaggistiche, ovvero quello dell’autorizzazione originaria, operato con il decreto della Soprintendenza 27 novembre 2008, e quello dell’autorizzazione successiva, operato con il decreto della Soprintendenza 10 novembre 2009 (i fatti fin qui esposti, comunque pacifici, risultano dalla sentenza in questione).
Contro tale sentenza 3162/2014, l’impresa propone ora ricorso per revocazione, che contiene sei motivi:
– con il primo di essi, deduce errore di fatto rilevante ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395 comma 1 n. 4 c.p.c. perché la sentenza impugnata, a suo dire, non si sarebbe espressa in relazione ad una richiesta di dichiarare inammissibile l’appello per una presunta radicale nullità del relativo ricorso ovvero della notifica di esso. Il riferimento è al ricorso in appello n. 6157/2010 proposto dall’amministrazione con atto letteralmente indirizzato (v. pag. 1 di esso) alla “Soc. Ma. Sas di Ma. Ro. & C, Gr. Tr., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gi. Mi. e Pe. Gi., con domicilio eletto presso Gi. Mi. in Trieste, via (omissis)”. In proposito la ricorrente deduce che la Ma. S.r.l. e non la Ma. S.a.s. sarebbe stata la ricorrente in I grado, mentre la Gr. Tr. sarebbe un soggetto del tutto diverso, ovvero un’associazione ambientalista intervenuta nel procedimento amministrativo. Conclude quindi nel senso che l’indicazione della parte resistente sarebbe del tutto errata, il ricorso sarebbe nullo e la notifica sarebbe inesistente e insanabile, e che ciò sarebbe motivo di revocazione perché la sentenza non si sarebbe pronunciata sul punto, nonostante una specifica eccezione;
– con il secondo motivo, deduce errore di fatto rilevante ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395 comma 1 n. 4 c.p.c. perché la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di mancata integrazione del contraddittorio, sempre nel ricorso n. 6157/2010, nei confronti della Regione Friuli, autrice del provvedimento amministrativo originario; precisa poi che a suo dire il vizio non sarebbe superato dalla riunione del ricorso n. 6157/2010, in cui la Regione appunto non era presente, con il ricorso n. 9407/2009, in cui la Regione era invece costituita;
– con il terzo motivo, deduce ancora deduce errore di fatto rilevante ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395 comma 1 n. 4 c.p.c. per presunte erronee affermazioni della sentenza impugnata sul valore del Piano territoriale regionale – PTR pubblicato il giorno 19 ottobre 2007. A p. 11 della motivazione, la sentenza 3162/2014 afferma testualmente che “la Regione avrebbe dovuto tenere conto del provvedimento – emesso in data 16 ottobre 2007- di adozione del piano territoriale generale” che nella zona (omissis) vietava nuove edificazioni; in particolare la sentenza puntualizza che il piano stesso, anche se non assistito da misure di salvaguardia, era pur sempre un elemento che si sarebbe dovuto valutare. La ricorrente sostiene che tali affermazioni sarebbero frutto di errore, perché il piano non sarebbe stato in itinere;
– con il quarto motivo, deduce sempre errore di fatto rilevante ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395 comma 1 n. 4 c.p.c. perché la sentenza impugnata non avrebbe valutato i motivi dichiarati assorbiti in primo grado, ma espressamente riproposti;
– con il quinto motivo, deduce ritrovamento di un documento decisivo ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395 comma 2 n. 3 c.p.c., documento che a suo dire sarebbe rappresentato da un successivo parere favorevole 19 febbraio 2014 pronunciato dalla Soprintendenza sul progetto;
– con il sesto motivo, deduce infine contrasto con un precedente giudicato, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395 comma 2 n. 5 c.p.c., giudicato che sarebbe rappresentato dalla sentenza di I grado 407/2009, nella parte non impugnata.
Si è costituita la sola amministrazione statale, che con atto 4 dicembre 2014 ha chiesto che il ricorso sia respinto.
Con memorie 25 luglio e 21 settembre 2018, la ricorrente ha ribadito le proprie tesi.
Alla pubblica udienza del giorno 25 settembre 2018, infine, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto, il tutto per le ragioni di seguito precisate.
2. Il primo motivo proposto è inammissibile, in quanto, nel sostenere che l’originaria notifica dell’atto di appello sarebbe stata invalida, prospetta non un errore di fatto, che della revocazione è requisito necessario, ma un presunto errore di valutazione da parte del Giudice della sentenza impugnata: così per tutte Cass. civ. sez. IV 13 ottobre 2011 n. 21199, con riferimento ad un caso identico in cui si era prospettata la nullità di una notificazione.
Peraltro, va anche puntualizzato che nella specie il presunto errore da parte della sentenza impugnata nemmeno sussiste, dato che la comparsa di costituzione della ricorrente in quella sede (si veda la p. 1 di essa) è intestata alla “Ma. S.r.l. già Ma. S.a.s. di Ma. Ro. & C° “, nella persona del “legale rappresentante socio accomandatario sig. Ma. Ro.”, rendendo palese che nessuna confusione vi era stata, ma che semplicemente l’originaria società di persone si era trasformata in società di capitali. Tale conclusione non muta per effetto dell’inserimento nell’atto di appello delle due parole spurie “Gr. Tr.”, che in concreto non hanno sviato nessuno, e nemmeno per il fatto che la società, nella citata comparsa di costituzione abbia eccepito (v. ultima pagina) la nullità della notifica escludendo di voler sanarla: in base al principio di strumentalità delle forme di cui all’art. 156 ultimo comma c.p.c. protestatio contra factum non valet.
3. Il secondo motivo proposto è a sua volta inammissibile, in quanto, com’è noto, l’errore di fatto revocatorio come tale dev’essere assolutamente evidente e rilevabile in base al semplice confronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini volte a interpretare gli atti stessi, sì che non è tale la mancata integrazione del contraddittorio che ad avviso del ricorrente sarebbe stata necessaria, dato che sul punto nulla si può per definizione dire senza un’argomentazione di qualche tipo: così su un caso ana al presente Cass. civ. sez. I 7 febbraio 2007 n. 2713.
Anche in questo caso, comunque, va rilevato che il preteso errore nemmeno sussiste, in base al principio generale per cui, nel processo che ha per oggetto la domanda di annullamento giurisdizionale di un atto di controllo ampiamente inteso, come l’annullamento per cui è causa, non è controinteressata l’amministrazione autrice dell’atto controllato, e pertanto il contraddittorio non va integrato nei suoi confronti: così C.d.S. sez. V 18 giugno 2001 n. 3213 e a.p. 21 giugno 1996 n. 9.
4. Il terzo motivo proposto va respinto sulla base del contenuto stesso del ricorso. Secondo quanto la parte asserisce, il PTR in questione, adottato con decreto regionale 16 ottobre 2007 n. 329, subito dopo le elezioni regionali del 2008 venne ritenuto in qualche modo inadeguato dalla nuova maggioranza, che in sede politica decise di sostituirlo. Tale decisione politica non si tradusse però in atti sino ad epoca posteriore alla pronuncia del decreto di autorizzazione paesaggistica 6 ottobre 2009, perché la revoca dell’adozione formalmente intervenne solo il 25 febbraio 2010 (ricorso, p. 20, in particolare quattordicesimo rigo). In tali termini, pertanto, l’affermazione della sentenza 3162/2014 per cui il piano sarebbe stato in itinere è del tutto corretta, e non c’è errore revocatorio né di altro genere, dato che evidentemente non si può dare valore giuridico ad una volontà politica non ancora tradottasi in atti formali.
5. Il quarto motivo va dichiarato inammissibile per ragioni analoghe a quelle esposte a proposito del primo motivo, ovvero perché prospetta anch’esso non un errore di fatto, ma un presunto errore valutativo: con riferimento al caso specifico di omessa esplicita valutazione di motivi assorbiti riproposti, si vedano le sentenze C.d.S. sez. VI 21 luglio 1989 n. 904 e sez. IV 10 luglio 1986 n. 485.
6. Il quinto motivo proposto è anch’esso inammissibile, dato che il presunto documento sopravvenuto altro non è che un provvedimento successivo ai fatti di causa, con il quale, come è del tutto possibile e lecito, l’amministrazione ha ritenuto di esprimere una valutazione diversa da quella contenuta nei provvedimenti impugnati. Ciò esprime il fisiologico proseguire dell’azione amministrativa, e non certo un vizio della sentenza pronunciata sulla impugnazione degli atti precedenti.
7. Anche il sesto motivo è inammissibile, sulla base dell’evidente rilievo per cui il precedente giudicato, con il quale sussisterebbe il contrasto, è rappresentato da una delle sentenze di I grado sulle quali la sentenza 3162/2014 si è pronunciata. La conclusione non cambierebbe anche volendo riferire il presunto contrasto alle parti della sentenza 407/2009 non investite dall’appello. Infatti, secondo la prospettazione della ricorrente tale contrasto sussisterebbe tra quanto in quella sede affermato sul primo provvedimento di annullamento e quanto affermato sul provvedimento successivo: è evidente che si tratta dell’esito di due diverse valutazioni, che non necessariamente dovevano coincidere.
8. Le spese nei confronti dell’amministrazione parte costituita seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato (ricorso n. 9371/2014 R.G.), lo dichiara inammissibile quanto ai motivi primo, secondo, quarto, quinto e sesto; lo respinge quanto al motivo terzo.
Condanna la ricorrente a rifondere all’amministrazione intimata costituita le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 5.000 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere, Estensore
Davide Ponte – Consigliere

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