L’azione di ottemperanza non è di regola ammissibile per l’esecuzione delle sentenze di accoglimento di interessi oppositivi

Consiglio di Stato, sezione IV, Sentenza 12 ottobre 2018, n. 5890

La massima estrapolata:

L’azione di ottemperanza non è di regola ammissibile per l’esecuzione delle sentenze di accoglimento di interessi oppositivi, che sono auto-esecutive e si esauriscono nella immediata cancellazione del provvedimento impugnato dal mondo giuridico.

Sentenza 12 ottobre 2018, n. 5890

Data udienza 7 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5244 del 2017, proposto da Gi. Ca., rappresentato e difeso dall’avvocato Sa. Ca., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Ga. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del dirigente f.f. pro tempore del IV dipartimento, rappresentato e difeso dal responsabile del servizio Avvocatura avvocato Ma. Pa., con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la segreteria della IV sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);
nei confronti
An. Ma., non costituita in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 2 dicembre 2016, n. 5056.
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2018 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Udito per il ricorrente l’avvocato Sa. Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza 9 giugno 2005, n. 7537, il T.A.R. per la Campania, sez. II, ha dichiarato inammissibili ricorso e atto di motivi aggiunti proposti dal signor Gi. Ca. avverso l’autorizzazione edilizia in sanatoria n. 138 del 28 novembre 2003, rilasciata dal Comune di (omissis) in favore della condomina signora An. Ma., autrice nel 2002 di attività edilizia abusiva nei locali del sottotetto, riattati a fini abitativi ai sensi della legge della Regione Campania 28 novembre 2000, n. 15.
2. Con sentenza 2 dicembre 2016, n. 5056, la Sezione, in accoglimento dell’appello, ha riformato la decisione impugnata e annullato l’autorizzazione in sanatoria oggetto del giudizio.
3. Con ricorso notificato il 7 luglio 2017 e depositato il successivo giorno 18, il signor Ca. ha agito in giudizio per l’ottemperanza della sentenza n. 5056/2016, premettendo:
– che la sola decisione di annullamento non sarebbe di per sé satisfattiva dell’interesse azionato, ma richiederebbe l’adozione di misure atte ad assicurare la piena attuazione degli obblighi scaturenti da essa scaturenti;
– di avere diffidato il Comune a conformarsi alla decisione – con istanza protocollata in data 13 febbraio 2017, n. 7775 – senza ottenere riscontro;
e chiedendo:
– la nomina di un commissario ad acta che assuma gli atti conseguenti in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente;
– l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.,
– il risarcimento del danno per la mancata esecuzione, la violazione o l’elusione del giudicato;
– la condanna dell’ente al pagamento delle spese di giudizio.
4. Il Comune di (omissis) si è costituito in giudizio per resistere al ricorso considerato inammissibile o infondato poiché, da un lato, la sentenza ottemperanda non configurerebbe alcuna prescrizione procedimentale a suo carico, dall’altro, avrebbe comunque già applicato la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico dell’edilizia).
5. Il signor Ca. ha replicato con memoria sottolineando l’effetto non pienamente satisfattivo della pronuncia di annullamento e rilevando come, ove necessario, l’azione – in applicazione dell’art. 32 c.p.a. e nella sussistenza dei requisiti di legge – possa configurarsi anche come rivolta contro il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, attesa l’identità dei presupposti e delle finalità perseguite. Ha richiamato a tal fine anche la recentissima sentenza del T.A.R. Campania 12 febbraio 2018, n. 926, resa fra le medesime parti.
6. Alla camera di consiglio del 7 giugno 2018, il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.
7. Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, l’azione di ottemperanza non è di regola ammissibile per l’esecuzione delle sentenze di accoglimento di interessi oppositivi, che sono auto-esecutive e si esauriscono nella immediata cancellazione del provvedimento impugnato dal mondo giuridico (fra le tante, sez. IV, 30 luglio 2012 n. 4314; sez. III, 14 gennaio 2013, n. 130; sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1908).
8. In tempi recenti, questo pacifico e condivisibile indirizzo ha sofferto una sola – e apparente – eccezione, che ha dato ingresso all’azione di ottemperanza a tutela di interessi oppositivi quando la decisione non sia idonea a ripristinare le posizioni lese in virtù del semplice effetto demolitorio spiegato e implichi l’esigenza che l’Amministrazione esprima una successiva attività per consentire alla parte vincitrice di conseguire “l’utilità immediata di carattere processuale e l’utilità mediata di carattere sostanziale cui era volta l’attivazione del rimedio giurisdizionale” (Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2012, n. 4685, citata dal ricorrente).
9. Non questo, tuttavia, è il caso di specie.
10. Nella fattispecie decisa dalla sentenza n, 4685/2012, veniva in questione l’attività esecutiva posta in essere sulla base di un titolo edilizio annullato in sede giurisdizionale, che era indispensabile eliminare nella sua dimensione materiale per soddisfare integralmente l’interesse sostanziale dedotto in giudizio.
11. Nella presente controversia, la sentenza della Sezione, di cui il ricorrente chiede l’ottemperanza, ha annullato l’autorizzazione in sanatoria e così ripristinato la situazione di fatto e di diritto antecedente all’adozione del provvedimento gravato. Essa appare integralmente auto-applicativa e pienamente satisfattiva dell’interesse di parte, come dedotto in giudizio, che si risolveva appunto nel ripristino dello status quo ante, per il che è stata sufficiente la semplice caducazione dell’autorizzazione in sanatoria illegittimamente accordata dal Comune,
12. Dalle considerazioni che precedono discende che il ricorso in ottemperanza è inammissibile, salva la possibilità del ricorrente di agire ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso la mancata risposta dell’Amministrazione alla sua diffida (fermo restando che la domanda attuale non potrebbe essere riqualificata come tale poiché il ricorso avverso il silenzio-inadempimento deve proposto innanzi al T.A.R. competente, pena altrimenti la violazione del principio del doppio grado di giudizio) e impregiudicati i provvedimenti che il Comune potrà adottare all’esito dell’azione ex silentio.
13. Considerata la complessità della vicenda e la necessità di puntualizzare gli orientamenti della giurisprudenza, le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Troiano – Presidente
Giuseppe Castiglia – Consigliere, Estensore
Luca Lamberti – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere

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