Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 agosto 2021| n. 22730.
L’erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al “de cuius” deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede; solo successivamente acquisisce rilievo l’accettazione dell’eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l’esercizio di un’azione petitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di rivendicazione, ai fini della dimostrazione del trasferimento della proprietà del bene oggetto di causa, aveva ritenuto sufficiente la tacita accettazione dell’eredità da parte degli aventi causa della parte attrice, senza dare rilievo all’imprescindibile necessità di acquisire anche la prova della loro qualità di eredi).
Ordinanza|11 agosto 2021| n. 22730. L’erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al “de cuius”
Data udienza 24 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Proprietà – Azione di rivendicazione – Occupazione senza titolo – Rilascio – Domanda riconvenzionale – Accertamento di intervenuto Usucapione – Detenzione e possesso – Diritto di accettare l’eredità – Prescrizione – Art. 480 c.c. – Thema decidendum – Art. 184 c.p.c. – Diversa qualificazione della domanda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20094-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 468/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
L’erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al “de cuius”
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 3.3.1999 (OMISSIS), in qualita’ di procuratore generale di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in base a procura per atto del notar Florenza Lo Verme dello Stato di New York in data 15.2.1997, evocava in giudizio (OMISSIS) innanzi la Pretura Circondariale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, per sentirlo condannare al rilascio di un appartamento sito in (OMISSIS), da lui occupato senza titolo, ed al risarcimento del danno da occupazione. A sostegno della domanda, l’attore esponeva che i suoi rappresentati erano i legittimi proprietari del bene, che avevano ricevuto per successione di (OMISSIS) e (OMISSIS), a loro volta eredi di (OMISSIS), che aveva avuto il bene in virtu’ di atto di donazione del notaio (OMISSIS) in data 12.9.1919.
Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda e spiegando domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuto acquisto dell’immobile per usucapione.
Con sentenza del 17.7.2009 il Tribunale di Napoli, presso cui la causa era pervenuta a seguito della soppressione delle Procure Circondariali e del loro accorpamento al Tribunale, accoglieva la domanda per la sola parte relativa al rilascio del bene, ritenendo non provato il danno, compensando le spese.
Interponeva appello (OMISSIS), mentre la parte attrice in prime cure rimaneva contumace.
Con la sentenza oggi impugnata, n. 468/2016, la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS), affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
L’erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al “de cuius”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte di Appello avrebbe ritenuto inammissibile il secondo motivo di appello, con il quale (OMISSIS) aveva criticato la sentenza di primo grado, nella parte in cui essa aveva respinto la domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione del bene di cui e’ causa.
La censura e’ inammissibile.
Dalla sentenza impugnata emerge (cfr. pag. 4) che il Tribunale aveva qualificato il rapporto di (OMISSIS) con l’immobile di cui si discute in termini di mera detenzione, nella quale egli era stato immesso dal padre, che a sua volta deteneva il bene in qualita’ di amministratore degli interessi degli eredi di (OMISSIS). Aveva poi escluso la sussistenza di un atto idoneo a costituire interversione nel possesso e, quindi, respinto la domanda di accertamento dell’usucapione, per difetto dell’elemento oggettivo, rappresentato dal possesso valido ad usucapionem, evidentemente ritenendo quest’ultimo mai costituitosi. (OMISSIS) aveva censurato, con il secondo motivo di gravame, questa statuizione, proponendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, ed in particolare delle deposizioni dei testimoni escussi in prime cure, e la Corte di Appello ha ritenuto la censura non adeguata a confrontarsi con la ratio del rigetto della domanda riconvenzionale espressa dal primo giudice. Il motivo di appello, infatti, secondo la Corte territoriale, “… si limita ad esaminare le deposizioni testimoniali per sostenere che esse comprovano il possesso utile all’usucapione, ma non formula alcuna specifica doglianza alla ratio decidendi che giustifica la sentenza di primo grado. Segnatamente, l’appellante non ha contrapposto alcuna critica all’accertamento del Tribunale secondo il quale fu immesso nel godimento del bene a titolo di detenzione, ne’ all’accertamento secondo il quale non vi e’ stato alcun atto di interversione del possesso” (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
Nel primo motivo di ricorso (OMISSIS) si diffonde sull’ammissibilita’ della censura che egli aveva proposto in appello, senza tuttavia mai indicarne esattamente il contenuto, ne’ riportare i termini in cui essa era stata, in concreto, proposta in quel grado di giudizio. Dal che consegue la carenza di specificita’ della doglianza, che non consente alla Corte di verificare la correttezza della statuizione di inammissibilita’ pronunciata dalla Corte distrettuale.
L’erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al “de cuius”
Inoltre, il ricorrente non si confronta in modo adeguato con la ratio del rigetto della domanda riconvenzionale, come gia’ era accaduto – secondo la Corte di Appello – in secondo grado. Egli, infatti, non allega di aver documentato che la sua relazione con l’immobile aveva avuto origine per una causa diversa dalla concessione in detenzione da parte del suo genitore, ne’ indica alcun elemento, acquisito agli atti del giudizio di merito, dal quale emergerebbe – in ipotesi – la prova di un rapporto non configurabile in termini di mera detenzione, ovvero del compimento, da parte del detentore e dopo l’inizio della detenzione, di un atto con il quale lo stesso abbia realizzato l’interversione del possesso, che costituisce il presupposto per la stessa configurazione del requisito oggettivo previsto per l’usucapione. Non e’ infatti sufficiente, a tal fine, il semplice richiamo alle deposizioni dei testimoni escussi in prime cure, i quali – secondo Da sentenza impugnata-avrebbero “… concordemente riferito che ha sempre avuto la disponibilita’ dell’immobile, abitandolo con il suo nucleo familiare dal 1976” (cfr. ancora pag. 4), poiche’ la circostanza che il (OMISSIS) avesse il godimento del cespite e vi abitasse con la famiglia, evidentemente non controversa, non costituisce elemento sufficiente ai fini della dimostrazione della derivazione di detta disponibilita’ da un comportamento non qualificabile in termini di semplice detenzione.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 184 e 345 c.p.c. e articolo 480 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte partenopea aveva ritenuto inammissibile l’eccezione di prescrizione decennale del diritto di accettare l’eredita’, che l’odierno ricorrente aveva proposto nel termine di cui all’articolo 184 c.p.c. e quindi dopo la chiusura della fase processuale relativa alla formulazione, precisazione e specificazione delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte e sollevate dalle parti. Ad avviso del ricorrente, poiche’ nella memoria da lui depositata nel termine di cui all’articolo 184 c.p.c. l’azione proposta dalla parte attrice in prime cure era stata qualificata in termini di azione di rivendicazione, ancorche’ fondata sulla base di un titolo di derivazione successoria, la mancata prova della tempestiva accettazione dell’eredita’ da parte dei medesimi attori avrebbe dovuto condurre il giudice di merito a ritenere fondata l’eccezione di prescrizione decennale del relativo diritto.
La censura e’ infondata.
Il codice di procedura civile prevede una precisa scansione delle fasi processuali, fissando all’uopo una serie di termini, sia pur mutati, nel tempo, per effetto della sequela di novelle che, negli anni, sono intervenute a modificare la disciplina del procedimento ordinario di cognizione in primo grado. In particolare, dopo la notificazione dell’atto introduttivo alla parte convenuta in giudizio, e la conseguente costituzione del contraddittorio sulla domanda proposta dall’attore e sulle difese, eccezioni o domande riconvenzionali contrapposte dal convenuto, e’ prevista una fase – una volta disciplinata dall’articolo 180 c.p.c., poi dall’articolo 183 c.p.c. – dedicata alla precisazione, specificazione e modificazione delle domande e delle eccezioni, in conseguenza di quanto dedotto, richiesto ed eccepito dalla parte opposta. Una volta esaurita questa fase, nessuna ulteriore modificazione del thema decidendum e’ consentita, anche in funzione della garanzia del principio, avente rilevanza costituzionale, della ragionevole durata del processo civile.
Ne’ e’ possibile ipotizzare che la diversa qualificazione della domanda giudiziale possa legittimare la riapertura dei termini previsti dal codice di procedura civile per la formulazione, precisazione e specificazione delle domande e delle eccezioni rispettivamente proposte, e sollevate, dalle parti. La qualificazione della domanda spetta, infatti, al giudice, e non alla parte: e’ quindi il giudice che, nell’ambito del suo potere di apprezzamento delle allegazioni, deduzioni, prospettazioni e richieste delle parti, procede all’interpretazione e alla qualificazione delle domande ed eccezioni da esse proposte, o sollevate, individuando il regime giuridico applicabile alle stesse e, piu’ in generale, al rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Secondo la teoria proposta dall’odierno ricorrente, invece, il regime giuridico che avrebbe dovuto essere applicato alla domanda proposta dalla parte attrice in prime cure non sarebbe dipeso dalla qualificazione che di detta domanda la stessa parte attrice avesse proposto, bensi’ dall’interpretazione fornitane dalla parte convenuta. Seguendo tale ragionamento, la parte che si vede recapitare un atto di citazione in giudizio sarebbe legittimata a proporre una qualificazione della domanda avversaria idonea a spiegare effetti vincolanti sulla scelta del regime giuridico da applicare alla domanda stessa, e cio’ indipendentemente da qualsiasi indagine terza sull’effettiva volonta’ dell’attore, che quella domanda aveva formulato al fine di rivendicare il bene della vita oggetto della vicenda processuale. Simile modalita’ di etero-determinazione del contenuto della domanda giudiziale non avrebbe alcun senso, e finirebbe con il risolversi nell’attribuzione, al convenuto, della potesta’ di paralizzare la pretesa attorea, o quantomeno di scegliere, tra i vari regimi giuridici previsti dall’ordinamento, quello per se’ piu’ favorevole, senza che tale ipotetica facolta’ possa trovare alcuna giustificazione, ne’ sotto un profilo logico, ne’ nell’ambito del necessario contemperamento dei contrapposti interessi delle parti in causa.
Sotto il primo profilo, invero, sarebbe contrario alla logica che la domanda proposta, o l’eccezione sollevata, dall’attore debba essere necessariamente soggetta al regime individuato dal convenuto, e viceversa, posto che quella domanda o eccezione “appartiene”, almeno nella fase della sua formulazione, alla parte che la propone o la solleva, nel senso che essa costituisce l’estrinsecazione, in termini processuali, dell’istanza di protezione proposta dalla parte stessa.
Sotto il secondo profilo, invece, ciascuna delle parti in causa e’ portatrice di un interesse, necessariamente individuale, all’ottenimento della sua massima soddisfazione, alla cui realizzazione tende attraverso il ricorso allo strumento del processo civile. La relazione tra tali interessi, tra loro contrapposti ed aventi – almeno in linea generale e fatte salve le limitate eccezioni previste dal vigente ordinamento processuale – pari dignita’, va necessariamente filtrata attraverso il procedimento di interpretazione e qualificazione delle domande e delle eccezioni assicurato da un organo terzo, ovverosia da parte del giudice, il quale – mediante tale ineludibile attivita’ ermeneutica – assicura il piu’ opportuno contemperamento tra gli interessi privati delle parti e l’interesse generale alla tutela dei valori di rango costituzionale, tra cui rientrano la garanzia dell’effettivita’ dello strumento processuale e la ragionevole durata del giudizio, dai quali discende direttamente il divieto dell’abuso del processo.
L’erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al “de cuius”
In definitiva, dunque, non puo’ ammettersi la possibilita’ di variare il thema decidendum, una volta scaduti i termini previsti per la formulazione, modificazione, precisazione e specificazione delle domande e delle eccezioni delle parti, neppure qualora detta variazione dipenda da, o sia collegata ad una qualificazione della domanda o eccezione diversa, ed alternativa, a quella prospettata dalla parte che in origine l’aveva proposta o sollevata.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 948 e 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perche’ la Corte di Appello non avrebbe rilevato che l’originaria parte attrice, che in primo grado aveva proposto azione di rivendicazione, non aveva assolto alla prova della proprieta’ del bene su di essa incombente, non avendo dimostrato un titolo derivante da un acquisto a titolo originario, ovvero il compimento del periodo necessario per l’usucapione del bene oggetto di controversia.
La censura e’ fondata.
La Corte di Appello afferma effettivamente che l’azione proposta dall’odierno controricorrente non aveva contenuto personale, come ritenuto dal Tribunale, ma reale, poiche’ essa era da inquadrare nell’ambito della domanda di rivendicazione della proprieta’ di un bene. Afferma poi che la probatio diabolica gravante, nell’ambito dell’azione di rivendicazione, sull’attore, vada declinata in base alla difesa del convenuto; di conseguenza, quando costui alleghi un titolo di acquisto autonomo, quale l’usucapione, risalente ad un momento determinato nel tempo, l’attore deve soltanto dimostrare la titolarita’ di un titolo di acquisto anteriore a detto momento. Sempre secondo la Corte distrettuale, (OMISSIS) “… non ha posto in discussione che, prima che avesse inizio il vantato possesso ad usucapionem, il bene apparteneva ai danti causa degli attori (cfr. le note depositate il 12.5.2006)” ed aveva “… invocato l’usucapione dell’immobile a far data dal 1975/1977” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Ha dunque ritenuto che la parte appellata, attrice in prime cure, fosse onerata soltanto della prova del possesso di un titolo di acquisto del bene anteriore a detta data, e che tale prova fosse stata, in concreto, conseguita, avendo la detta parte attrice prodotto documentazione comprovante, nell’ordine:
1) l’acquisto del cespite per donazione, da parte di (OMISSIS), giusta atto del notaio (OMISSIS) del 12.9.1919;
2) il trasferimento della proprieta’ del bene, per successione legittima, da costui alla moglie e ai figli, (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta la denuncia di successione trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli il 18.9.1968;
3) la tacita accettazione dell’eredita’ da parte degli eredi legittimi, comprovata dalla voltura catastale da essi fatta eseguire;
4) il trasferimento della proprieta’ del bene, alla morte dei predetti (OMISSIS) (avvenuta nel 1984) e (OMISSIS) (avvenuta nel (OMISSIS)), ai loro eredi, e precisamente a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta la tacita accettazione dell’eredita’ da parte loro, comprovata dall’esercizio dell’azione petitoria oggetto della presente controversia.
L’odierno ricorrente lamenta invece – contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata – di aver contestato che (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avessero fornito la prova, tanto della loro qualita’ di eredi che di aver accettato l’eredita’ (cfr. pag. 12 del ricorso).
Il Collegio ritiene di dare continuita’ al principio secondo cui “In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l’azione (o specularmente vi contraddica) nell’asserita qualita’ di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto(nella specie rivendicazione della proprieta’) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all’onere di cui all’articolo 2697 c. c., del decesso della parte originaria e della sua qualita’ di erede, perche’ altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell’eredita’, tale onere – che non e’ assolto con la la produzione della denuncia di successione – e’ idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali e’ dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli articoli 565 e ss. c.c. D’altra parte, con riguardo all’accettazione dell’eredita’, poiche’ ai sensi dell’articolo 476 c.c. l’accettazione tacita puo’ desumersi dall’esplicazione di un’attivita’ personale del chiamato incompatibile con la volonta’ di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volonta’ di accettare l’eredita’ secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l’accettazione e’ implicita nell’esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che – essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprieta’ o ai danni per la mancata disponibilita’ di beni ereditari – non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall’articolo 460 c.c., sicche’, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell’apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualita’ di erede” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13738 del 27/06/2005, Rv. 581423; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10060 del 24/04/2018, Rv. 648326; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14499 del 06/06/2018, Rv. 648845 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16814 del 26/06/2018, Rv. 649422).
L’erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al “de cuius”
Dal richiamato principio consegue la necessita’ che l’erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al proprio dante causa dimostri la sua qualita’, mediante la produzione, nel corso del giudizio, di idonea documentazione, venendo solo successivamente in rilievo l’accettazione dell’eredita’, che puo’ anche avvenire tacitamente, mediante esercizio di un’azione petitoria, come nel caso odierno.
Da tanto deriva l’erroneita’ della decisione impugnata, relativamente al punto in cui il giudice di merito, ai fini della dimostrazione del trasferimento della proprieta’ del bene oggetto di causa, alla morte di (OMISSIS) e (OMISSIS), in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ha ritenuto sufficiente la tacita accettazione dell’eredita’ da parte di questi ultimi, senza considerare l’imprescindibile necessita’ di acquisire anche la prova della loro qualita’ di eredi.
Ne’ e’ possibile approdare a diversa conclusione configurando la domanda come petitio hereditatis, posto che “La petizione di eredita’ ha come presupposto indefettibile che la qualita’ di erede, al cui riconoscimento e’ preordinata, sia oggetto di contestazione da parte di chi detiene i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, poiche’, ove tale contestazione manchi, vengono meno le ragioni di specificita’ dell’azione di petizione rispetto alla comune rivendicazione, che ha, invero, lo stesso petitum” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 22915 del 08/10/2013, Rv. 627888; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1074 del 16/01/2009, Rv. 606269 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3181 del 09/02/2011, Rv. 616513). Anche ove si volesse inquadrare l’azione come petitio hereditatis, dunque, la prova della qualita’ di erede – che costituisce uno dei fatti costitutivi del diritto – dev’essere sempre fornita.
Il giudice del rinvio dovra’ quindi provvedere a riesaminare la fattispecie, al fine di accertare se effettivamente sia stata acquisita, agli atti del giudizio di merito, la prova della qualita’, in capo a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), di eredi di (OMISSIS) e (OMISSIS).
In definitiva, respinti i primi due motivi di ricorso, va accolto il terzo, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvio della causa alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo e secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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