L’emanazione da parte della p.a. di un provvedimento di acquisizione sanante

Consiglio di Stato, Sentenza|25 gennaio 2021| n. 741.

L’emanazione da parte della p.a. di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 determina l’improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione ad esse, salva la formazione del giudicato non solo sul diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche sulla illiceità del comportamento della p.a. e sul conseguente diritto del primo al risarcimento del danno.

Sentenza|25 gennaio 2021| n. 741

Data udienza 14 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione senza titolo – Azione di restituzione e/o di risarcimento danni – Provvedimento di acquisizione sanante – Art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 200Effetti – Improcedibilità delle domande

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4355 del 2020, proposto dalle signore An. Ro. e Ro. Ro., rappresentate e difese dall’avvocato Ro. Fe., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
della Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ro. Ma. Pr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, del 3 ottobre 2019 n. 6635, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021, svoltasi da remoto in video conferenza ai sensi dell’art. 25 D.L. 137 del 2020, il consigliere Michele Conforti e udito per le ricorrenti l’avvocato Ro. Fe.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, l’odierna parte ricorrente agisce per sentire dichiarare la revocazione della sentenza n. 6635 del 3 ottobre 2019, pronunciata da questa Sezione nell’ambito di un articolato giudizio di ottemperanza, su di una complessa vicenda, riguardante i procedimenti amministrativi preordinati alla realizzazione di alcuni parcheggi e di un tratto di viabilità in variante su terreni di proprietà delle odierne ricorrenti.
1.1. Con la suddetta pronuncia, questo Consiglio ha statuito che:
a) parte ricorrente ha agito sul presupposto che il Comune, pur essendovi tenuto in base al giudicato amministrativo portato dalla sentenza n. 354 del 27 gennaio 2015 di questo Consiglio, “non ha inteso acquisire alla sua proprietà alcuna delle porzioni immobiliari in questione, né ha provveduto alla restituzione di quelle abusivamente occupate.”;
b) “con il provvedimento depositato in giudizio in data 29 aprile 2019, il Consiglio Comunale di (omissis) ha disposto di acquisire al patrimonio indisponibile del Comune medesimo, “in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, n. 354/2015…la superficie di terreno di mq. 1595 circa…facente parte di una più ampia superficie di terreno non coinvolta nell’esecuzione dei lavori per la realizzazione del progetto di costruzione di parcheggi compresi nell’area “(omissis)” distinto in catasto di (omissis) al foglio (omissis), particella n. (omissis)””;
c) secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza “l’emanazione da parte della p.a. di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 determina l’improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione ad esse, salva la formazione del giudicato non solo sul diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche sulla illiceità del comportamento della p.a. e sul conseguente diritto del primo al risarcimento del danno” (Cass., Sez. I, n. 5686 del 7 marzo 2017; cfr. anche, in precedenza, Cass., n. 11258 del 31 maggio 2016; Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2019, n. 3467; Sez. IV, 29 aprile 2019, n. 2705)”;
d) ogni questione attinente alle pretese patrimoniali agitate nel giudizio amministrativo dalle interessate, in quanto relative alla quantificazione dell’indennizzo correlato all’emanazione del provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 sono devolute alla giurisdizione del Giudice civile;
e) il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
2. Le interessate deducono con il ricorso per revocazione che la sentenza gravata per revocazione è errata perché, per un “abbaglio dei sensi”, questo Consiglio non avrebbe tenuto conto delle ulteriori domande proposte con il ricorso per l’ottemperanza.
2.1. Segnatamente, delle seguenti domande di condanna del Comune:
“1.c. al pagamento delle spese e dei compensi già liquidati nella sentenza del Consiglio di Stato (“spese e competenze del doppio grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA e C.P.A.”) della cui ottemperanza si tratta;
1.d. alla iscrizione dei debiti di cui innanzi (ed ulteriori) in bilancio;
1.e. alla emissione dei relativi mandati di pagamento”.
2.2. Si lamenta poi che del tutto ingiustificatamente il Giudice dell’ottemperanza avrebbe compensato le spese del giudizio, non tenendo in adeguato conto che il provvedimento di acquisizione è stato emanato a processo già incardinato.
3. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, con “riserva di depositare documenti e memoria”.
4. Giova premettere che questo Consiglio ha avuto modo di statuire che:
a) l’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nella mancata pronuncia su una censura o su un’eccezione (Cons. Stato, Ad. plen., 22 gennaio 1997, n. 3; Ad. Plen., 24 gennaio 2014, n. 5; Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4099; sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347; sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 5187; Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4156; sez. III 29 ottobre 2012, n. 5510; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587);
b) conseguentemente, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21).
5. Alla luce dei suesposti precedenti il ricorso per revocazione va accolto in parte e va in parte revocata la sentenza gravata.
6. Il Collegio evidenzia, a tale riguardo, come “l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale” sia stato tratto, nell’autorevole precedente costituito da Cons. Stato, Ad. plen., 22 gennaio 1997, n. 3, che costituisce tuttora un precedente di cui tenere conto, anche nel mancato esame di una domanda o di una eccezione.
7. Nel caso in esame, si è verificato il mancato esame di una tra le molteplici domande formulate con il ricorso deciso con la sentenza impugnata.
7.1. La sentenza gravata, infatti, ha dato articolato conto delle domande formulate in sede di ottemperanza ed ha individuato la causa petendi e il petitum dell’incardinato giudizio ex art. 114 c.p.a. come segue:
a) “Con il presente ricorso in ottemperanza, le signore Ro. hanno rappresentato che, ad oggi, il Comune non ha inteso acquisire alla sua proprietà alcuna delle porzioni immobiliari in questione, né ha provveduto alla restituzione di quelle abusivamente occupate.”;
b) “Le ricorrenti hanno quindi chiesto a questo Consiglio di Stato di adottare ogni determinazione necessaria ad assicurare l’esecuzione delle surrichiamate statuizioni ed, in particolare ad assicurare che l’amministrazione:
– restituisca le aree di proprietà ovvero adotti un provvedimento di acquisizione:
– risarcisca i danni secondo i criteri indicati da questo Consiglio di Stato, oltre agli ulteriori danni legali maturati successivamente e con la maggiorazione degli interessi legali.
Hanno chiesto altresì che venga dichiarata la nullità e/o l’inefficacia della delibera n. 4 del 15 gennaio 2016, della comunicazione del 21 gennaio 2016 e dell’ulteriore comunicazione del 3 giugno 2016, ed altresì che, per il caso di ulteriore inadempimento, venga nominato un commissario ad acta.
Infine, hanno chiesto l’irrogazione della penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Infine, hanno chiesto l’irrogazione della penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.”.
7.2. Dal contenuto in fatto e in diritto della motivazione emerge che la sentenza impugnata, pur avendo puntualmente individuato le questioni sostanzialmente controverse tra le parti (traendole dalle diffuse deduzioni della parte ricorrente), non ha statuito anche sulla domanda relativa al pagamento delle spese e dei compensi già liquidati nella sentenza del Consiglio di Stato della cui esecuzione si trattata.
7.3. Non vi è dubbio che tale mancato esame rende ammissibile in parte il ricorso in esame.
8. Diversamente, il ricorso è inammissibile per la parte in cui esso concerne l’avvenuta compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
8.1. Rispetto a tale domanda, manca qualsivoglia presupposto di ammissibilità della domanda di revocazione della sentenza, considerato che trattasi di un aspetto su cui il Giudice a quo ebbe espressamente a pronunciare.
Non è infatti impugnabile in sede di revocazione la statuizione sulla compensazione delle spese: in ogni caso, malgrado in sede rescissoria il ricorso per l’esecuzione risulta in questa sede parzialmente fondato (quanto al mancato pagamento delle spese, liquidate dalla sentenza di cognizione), ritiene il Collegio, nondimeno, che vada condivisa la statuizione sulla compensazione, in ragione della reciproca soccombenza.
9. Per le suesposte motivazioni, il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti chiariti e va pronunciata la revocazione, in parte qua, della sentenza impugnata.
10. Occorre poi passare, nella fase rescissoria del procedimento, all’esame delle domande che si assumono non essere state decise.
10.1. Esse sono fondate e vanno accolte.
Non consta al Collegio che la somma liquidata da questo Consiglio con la sentenza n. 354 del 27 gennaio 2015 sia stata effettivamente pagata.
Conseguentemente va ordinato all’amministrazione, in esecuzione della sentenza suindicata, di pagare la suddetta somma comprensiva di accessori di legge, ponendo in essere tutte quelle attività di tipo contabile necessarie al pagamento e si assegna un termine di 30 giorni per l’esecuzione di quanto ordinato, ove essa non sia stata già pagata.
10.2. Sin d’ora si nomina come commissario ad acta per l’esecuzione della presente sentenza il Prefetto di Latina, o un suo delegato, per l’eventualità che manchi l’adempimento da parte dell’amministrazione intimata.
10.3. Non si ritiene invece di dover fissare una somma a titolo di penalità di mora, considerato da un lato che essa, alla luce dell’esiguità della somma di cui si lamenta il mancato pagamento, risulterebbe manifestamente iniqua e, dall’altro, che il commissario ad acta invierà alla Procura della Corte dei Conti una segnalazione, per il caso si renda necessaria la sua attività .
11. In conclusione, il ricorso per ottemperanza n. r.g. 5271 del 2016 va accolto nei sensi e nei limiti innanzi chiariti.
12. In ragione della reciproca parziale soccombenza sul ricorso proposto per l’esecuzione del giudicato, si compensano le spese del giudizio di revocazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sulla revocazione n. r.g. 4355 del 2020, l’accoglie in parte, nei sensi chiariti in motivazione, e, per l’effetto, condanna il Comune di (omissis) al pagamento delle spese e dei compensi già liquidati nella sentenza di questo Consiglio n. 354 del 2015, a favore dell’odierna parte ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dal Consiglio di Stato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021, svoltasi da remoto in video conferenza, ai sensi dell’art. 25 D.L. 137 del 2020:
Luigi Maruotti – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere
Michele Conforti – Consigliere, Estensore

 

 

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