L’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento

Corte di Cassazione, lavoro civile, Sentenza 8 ottobre 2020, n. 21739.

L’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore, contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. In tema di licenziamento, infatti, la nozione di giusta causa è nozione legale ed il giudice non è vincolato alle previsioni integranti giusta causa contenute nei contratti collettivi.

Sentenza 8 ottobre 2020, n. 21739

Data udienza 18 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Dipendente postale – Licenziamento disciplinare – Giusta causa – Comportamento grave del lavoratore – Atti giudiziari – Erronea compilazione del mod.28/aut – Prova consegna atti impossibile – Giustificato motivo oggettivo – Sussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 34869/2018 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4991/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/09/2018, R.G.N. 3956/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), per delega verbale avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 12.9.18, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il reclamo ai sensi della L. n. 92 del 2012, articolo 1, presentato da (OMISSIS) avverso la sentenza del tribunale della stessa sede, che aveva accolto l’opposizione del lavoratore (OMISSIS) all’ordinanza del 22.9.16 di rigetto del ricorso presentato contro il licenziamento con preavviso intimatogli dal datore di lavoro in data 10.11.15, conseguentemente condannando la societa’ alla reintegra del lavoratore nel posto precedentemente occupato ed al pagamento di una indennita’ quantificata nella misura di 12 mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.
2. In particolare, la corte territoriale ha preso atto che il licenziamento era stato comminato, all’esito di procedimento disciplinare, per avere il lavoratore compilato scorrettamente il modello 28/aut relativo a tre atti giudiziari spediti per raccomandata da un avvocato, con conseguente impossibilita’ di fornire al mittente prova della consegna degli atti, ed altresi’ per avere il lavoratore provveduto personalmente al recapito di tre plichi con pagamento in contrassegno, sottraendoli ai portalettere incaricati, ed esorbitando dalle proprie mansioni di caposquadra, ed inviando le somme riscosse agli aventi diritto con notevole ritardo. La corte territoriale, quindi, ritenendo che la causazione di un danno al datore fosse elemento indefettibile del fatto attribuito al dipendente ai fini della comminazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell’articolo 54 c.c.n.l., e ravvisato nel caso di specie l’assenza di una danno subito dal datore di lavoro, ha ritenuto insussistente il fatto ascritto al lavoratore ed ha conseguentemente applicato la tutela reintegratoria prevista dalla legge.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) spa per quattro motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore. Le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 18, commi 4 e 5 stat. lav. (nel testo risultante all’esito delle modifiche della L. n. 92 del 2012) e dell’articolo 54 comma 5, lettera c) del c.c.n.l. 14.4.11 per il personale di (OMISSIS), per avere la sentenza impugnata incluso la gravita’ del danno (e quindi la proporzionalita’ della sanzione) nella nozione di fatto la cui sussistenza/insussistenza rileva ai fini della individuazione della tutela.
5. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione degli articoli 2014, 1175, 1375, 2118 c.c., nonche’ articolo 80, lettera e) del c.c.n.l. 14.4.11 per il personale di (OMISSIS), per avere trascurato che il licenziamento e’ previsto per la gravita’ del comportamento del lavoratore in se’, a prescindere dal danno.
6. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 18 stat. Lav. nonche’ vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata trascurata la rilevanza delle infrazioni del lavoratore ed il suo comportamento colpevole, riconoscendo una tutela reintegratoria in luogo di quella indennitaria prevista dalla legge.
7. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 18 stat. Lav. in ragione della asserita erroneita’ della sentenza in ordine alla individuazione del regime sanzionatorio applicabile al caso di specie.
8. E’ preliminare l’esame del secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia trascurato che il licenziamento e’ legittimo per la gravita’ del comportamento del lavoratore in se’, a prescindere dal danno.
9. Esso e’ fondato. Occorre premettere, infatti, che, questa Corte (tra le altre, Cass. Sez. L, Sentenza n. 18195 del 05/07/2019, Rv. 654484 01; Sez. L -, Sentenza n. 19023 del 16/07/2019, Rv. 654495-01; Sez. L, Sentenza n. 12365 del 09/05/2019, Rv. 653758-01; Sez. L, Sentenza n. 14063 del 23/05/2019, Rv. 653968-01; Sez. L, Sentenza n. 27004 del 24/10/2018, Rv. 651246-01); altresi’ Cass. n. 14053/2019; Cass. 14321/2017, Cass. 2830/2016, Cass. 9223/2015) ha gia’ affermato che l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicche’ non preclude un’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneita’ di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. In tema di licenziamento, infatti, la nozione di giusta causa e’ nozione legale ed il giudice non e’ vincolato alle previsioni integranti giusta causa contenute nei contratti collettivi.
10. Va poi aggiunto che, nel contesto normativo dettato dall’articolo 18 Stat. Lav. nel testo risultante all’esito delle modifiche della L. n. 92 del 2012, il giudice deve preliminarmente accertare se ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, trattandosi di aspetti condizionanti la legittimita’ del licenziamento secondo previsioni e nozioni legali non modificate dalla riforma; tale giudizio viene effettuato sulla base di una pluralita’ di criteri, che riempiono di contenuto le clausole generali richiamate dalla norma di legge, e che non coincidono necessariamente con i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva. Una volta verificati gli estremi anzidetti, il giudice verifica la tutela applicabile ed in particolare se si tratti di quella generale prevista dal comma 5, ovvero se si tratti di quella prevista dal comma 4, operante nei soli casi di “insussistenza del fatto contestato” ovvero di “fatto rientrante tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”.
11. La nuova disciplina del licenziamento postula dunque due distinte operazioni concettuali: la prima consiste nella ricognizione della ricorrenza o meno di una causa legittimante il licenziamento disciplinare, attraverso la sussunzione della vicenda fattuale all’interno della clausola generale della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo; la seconda, da compiersi solo se viene accertata la mancanza della causa giustificativa e quindi acclarata la illegittimita’ del licenziamento, consiste nella verifica della sussistenza o insussistenza del fatto posto a base della contestazione disciplinare ovvero della previsione collettiva quale fatto punibile con sanzione conservativa, allo scopo di dedurne il meccanismo sanzionatorio applicabile.
12. Nella specie, la Corte di merito ha del tutto omesso di valutare se l’illecito contestato, per le sue caratteristiche oggettive e soggettive, integrasse una giusta causa o un giustificato motivo di recesso datoriale, anche in base al grado di negazione dei doveri di fedelta’ e diligenza e al livello di scostamento dalle regole aziendali interne, arrestando la propria indagine al rilievo del difetto di prova di uno degli elementi costitutivi della fattispecie contrattuale collettiva e cioe’ dei “gravi danni” per la societa’ derivati dalla inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio, e trascurando il richiamo, esplicitamente contenuto nella lettera di licenziamento, all’articolo 80, lettera e) e, attraverso di esso, alle nozioni delineate nell’articolo 2119 c.c. e L. n. 604 del 1966, articolo 3.
13. In conclusione, l’impugnata sentenza, che non ha effettuato la necessaria valutazione della ricorrenza dei presupposti legali del recesso, deve essere cassata in accoglimento del secondo motivo, assorbiti gli altri. La causa va rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale verifichera’, alla stregua delle circostanze tutte del caso concreto, se la condotta posta in essere dalla lavoratrice possa o meno essere ricondotta alla nozione legale di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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