L’elemento soggettivo del delitto di cui all’articolo 574 cod. pen., reato che ha natura permanente, e’ integrato dal dolo generico

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 24 settembre 2018, n. 40892.

La massima estrapolata:

L’elemento soggettivo del delitto di cui all’articolo 574 cod. pen., reato che ha natura permanente, e’ integrato dal dolo generico e consiste nella coscienza e volonta’ di sottrarre il figlio minorenne all’altro genitore e di trattenerlo presso di se’ contro la volonta’ dell’altro.
La condotta materiale, nel caso di specie risolvendosi nel portare con se’ la figlia minorenne in Belgio all’insaputa del padre, ha impedito a questi di vedere normalmente la figlia: il genitore che si propone di modificare il luogo di vita del figlio minorenne non puo’ procedere all’insaputa dell’altro genitore e, se non ne ottiene il consenso, deve rivolgersi all’Autorita’ giudiziaria, perche’ il fatto stesso della compromissione dell’armonico esercizio delle prerogative genitoriali lede l’interesse protetto dalla norma l’incriminatrice: la limitazione di tali prerogative puo’ derivare solo da una loro diversa distribuzione secondo una specifica valutazione degli interessi rilevanti formulata dalla Autorita’ giudiziaria competente

Sentenza 24 settembre 2018, n. 40892

Data udienza 30 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/10/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DE MASELLIS MARIELLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore presente avvocato (OMISSIS) del Foro di CAGLIARI in difesa delle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) il quale deposita conclusioni scritte e nota spese.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del Foro di CAGLIARI in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS) del Foro di CAGLIARI in difesa di (OMISSIS) il quale deposita nomina a sostituto processuale e si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 858/2017 del 25/10/2017, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Cagliari a (OMISSIS) ex articolo 574 cod. pen. per avere sottratto la figlia minorenne a (OMISSIS), esercente la potesta’ genitoriale, conducendola in (OMISSIS) (quando ancora non vigeva l’articolo 474 bis cod. pen.).
2. Nel ricorso di (OMISSIS) si chiede annullarsi la sentenza per: a) violazione degli articoli 157 e 159 c.p. e articolo 161 c.p., comma 2, per non avere dichiarato prescritto il reato sulla base dell’erroneo presupposto che la sospensione del corso della prescrizione operi anche se l’udienza e’ stata rinviata su richiesta congiunta delle parti, disattendendo il principio per cui il rinvio del dibattimento disposto dal giudice su concorde richiesta delle difese (dell’imputato e della parte civile), nulla opponendo il pubblico ministero, non sospende il decorso del termine di prescrizione, perche’ il rinvio chiesto anche dalla parte civile, non rientra fra i casi di sospensione ex articolo 159 c.p., comma 1, n. 3, relativi a rinvii dell’udienza per richieste provenienti solo dall’imputato o dal suo difensore;
b) vizio di motivazione circa l’elemento psicologico del reato avendo trascurato che l’imputata era autorizzata a portare con se’ la figlia nel periodo estivo in Belgio, dove decise di trattenersi avendo ricevuto una proposta di lavoro che le avrebbe consentito di mantenere se’ e la figlia poiche’ (OMISSIS) nulla versava loro;
c) vizio di motivazione del diniego di applicare l’articolo 131 bis cod. pen..
3. Nella memoria difensiva delle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile osservando: che i rinvii delle udienze furono chiesti solo dall’imputata (per cui produssero la sospensione del decorso della prescrizione) e che il reato per cui si procede ha natura permanente e cesso’ solo quando il Tribunale per i minorenni regolo’ i rapporti fra i genitori e la figlia; che il ricorso propone inammissibilmente una ricostruzione dei fatti alternativa a quella che della sentenza impugnata; che la gravita’ del reato e la condotta successiva allo stesso sono incompatibili con il riconoscimento della particolare tenuita’ del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Va, anzitutto, rilevato che il reato ex articolo 574 cod. pen. ha natura permanente e che la Corte di appello ha puntualizzato che (OMISSIS), dal giorno del viaggio in Belgio non ha potuto avere contatti e frequentazione con la figlia sino al provvedimento di affido condiviso adottato dal Giudice civile di Cagliari 13/07/2012 per cui e’ da tale data che va computato il decorso della prescrizione con la conseguenza che il reato non era ancora prescritto quando fu messa la sentenza impugnata.
Allo stesso risultato si giunge considerando i periodi di sospensione del decorso della prescrizione, perche’ il rinvio del processo disposto sull’accordo delle parti, anche se non imposto da una particolare disposizione di legge, comporta la sospensione ex lege – senza che sia necessario un provvedimento dichiarativo del giudice – del termine di prescrizione per l’intera durata del rinvio, ai sensi dell’articolo 159 c.p.p., comma 1, n. 3, (ex plurimis: Sez. 6, n. 51912 del 17/10/2017, Rv. 271561; Sez. 4, n. 51448 del 17/10/2017, Rv. 271328; Sez. 5, n. 26449 del 13/04/2017, Rv. 270539), sempre che la richiesta non sia determinata da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Sez. Un. n. 1021 del 28/11/2001, dep. il 2002, Rv. 220509). L’isolata precedente decisione di segno contrario (Sez. 2, n. 28081 del 12/6/2015, Rv. 264288), menzionata nel ricorso, che esclude dal novero delle cause di sospensione il caso del rinvio su richiesta congiunta delle parti private, si fonda su una interpretazione restrittiva della disposizione che considera come nella stessa sia menzionato espressamente solo il caso del rinvio “su richiesta dell’imputato o del suo difensore” senza spiegare perche’ la previsione normativa non dovrebbe valere anche quando vi e’ concorde richiesta della parte civile, mentre, al contrario, la richiesta congiunta delle parti private e quella del solo imputato (o del suo difensore) risultano del tutto equivalenti perche’ in entrambi i casi il rinvio deriva da condizioni, non legate a scelte dell’Autorita’ giudiziaria, che si frappongono all’ordinaria continuita’ del processo penale e la sospensione della prescrizione mira garantire che i ritardi nel giudizio non incidano sull’esercizio della potesta’ punitiva dello Stato nei limiti temporali fissati dall’articolo 161 cod. pen..
2. Il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
L’elemento soggettivo del delitto di cui all’articolo 574 cod. pen., reato che ha natura permanente, e’ integrato dal dolo generico e consiste nella coscienza e volonta’ di sottrarre il figlio minorenne all’altro genitore e di trattenerlo presso di se’ contro la volonta’ dell’altro (Sez. 6, n. 21441 del 18/02/2008, Rv. 239881; Sez. 6, n. 7836 del 08/04/1999, Rv. 214762).
La Corte di appello ha compiutamente argomentato circa la sussistenza del reato evidenziando che la condotta materiale, risolvendosi nel portare con se’ la figlia minorenne in Belgio all’insaputa del padre, ha impedito a questi di vedere normalmente la figlia: il genitore che si propone di modificare il luogo di vita del figlio minorenne non puo’ procedere all’insaputa dell’altro genitore e, se non ne ottiene il consenso, deve rivolgersi all’Autorita’ giudiziaria (Sez. 6, n. 33452 del 08/05/2014, Rv. 2599160; Sez. 6, n. 21441 del 18/02/2008, Rv. 239880), perche’ il fatto stesso della compromissione dell’armonico esercizio delle prerogative genitoriali lede l’interesse protetto dalla norma l’incriminatrice: la limitazione di tali prerogative puo’ derivare solo da una loro diversa distribuzione secondo una specifica valutazione degli interessi rilevanti formulata dalla Autorita’ giudiziaria competente (Sez. 6, n. 2671 del 18/10/2017, non mass.; Sez. 6, n. 17679 del 31/03/2016, Rv. 267315).
1.3. Nel caso di reato permanente l’applicazione dell’articolo 131 bis cod. pen. e’ preclusa finche’ perdura la compressione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Rv. 267589; Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Rv. 265435), ma, in se’, il reato permanente – poiche’ connotato dalla persistenza ma non dalla reiterazione della condotta – non rientra fra i comportamenti abituali esclusi dall’applicazione dell’articolo 131 bis cod. pen., tuttavia richiede una attenta valutazione della configurabilita’ della particolare tenuita’ dell’offesa, la cui sussistenza e’ tanto piu’ difficilmente rilevabile quanto piu’ a lungo si sia protratta la permanenza (Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Rv. 265448). Su questa linea, la sentenza impugnata non ha mancato di evidenziare che la durata della condotta delittuosa si e’ protratta, per un triennio, dal luglio 2009 al luglio 2012.
3. Dalla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso deriva, ex articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che risulta congruo determinare in Euro 2000, e al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che si liquidano in Euro 4851,00 complessivi, oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CPA.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende, nonche’ alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che si liquidano in Euro 4851,00 complessivi, oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CPA.

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