Sequestro del conto corrente intestato a più persone

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 3 luglio 2019, n. 29079.

La massima estrapolata:

In tema di misure cautelari reali per reati tributari, è legittimo il sequestro del conto corrente intestato a più persone, nella specie l’indagato ed un terzo estraneo ai fatti contestati, non solo al fine di accertare l’effettiva ed esclusiva proprietà delle somme di terzi estranei al reato, bensì anche per impedire al terzo di buona fede di determinare la protrazione del fatto criminoso nel tempo o l’aggravamento delle sue conseguenze.

Sentenza 3 luglio 2019, n. 29079

Data udienza 13 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela;
in relazione all’appello cautelare proposto quale terzo interessato da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 5/11/2018 del Tribunale di Caltanisetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fimiani Pasquale, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 novembre 2018 il Tribunale di Caltanisetta, provvedendo sull’appello cautelare proposto da (OMISSIS), quale terzo interessato, nei confronti della ordinanza del 5 ottobre 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, con cui era stata respinta la richiesta di restituzione delle somme risultanti a credito sul conto corrente postale n. (OMISSIS), sequestrate a (OMISSIS), in relazione ai reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2 e 8 ha disposto il dissequestro di tali somme, ordinandone la restituzione a favore di (OMISSIS), in considerazione della dimostrazione della provenienza solo da quest’ultimo delle somme a credito presenti sul conto cointestato allo stesso (OMISSIS) e al figlio (OMISSIS).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione e l’erronea applicazione dell’articolo 321 c.p.p. e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis e la contraddittorieta’ della motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) et e).
Ha lamentato il travisamento da parte del Tribunale della nozione di disponibilita’ dei beni che possono essere sottoposti a sequestro per equivalente, potendo estendersi la misura ai beni che siano a qualsiasi titolo nella disponibilita’ dell’indagato, anche nel caso di conto corrente cointestato, con la conseguente improprieta’ del rilievo attribuito dal Tribunale alla provenienza delle somme depositate sul conto dal padre dell’indagato, estraneo al procedimento e alla contestazione, in quanto l’indagato, per effetto della cointestazione, aveva la possibilita’ di disporre di tutte le somme a credito risultanti dal conto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del pubblico ministero e’ fondato.
2. Va premesso che, ai sensi dell’articolo 1854 c.c., nel caso di conto corrente intestato a piu’ persone, con facolta’ per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto, cosicche’ gli stessi possono, legittimamente, disporre, nei confronti della banca o del diverso ente creditizio presso cui sia istituito il conto, di tutte le somme esistenti a saldo su tale conto (essendo, simmetricamente, obbligati per l’intero in relazione alle somme a debito).
Solamente al loro interno i rapporti tra i correntisti sono regolati dall’articolo 1298 c.c., comma 2, secondo cui il debito e il credito solidale si dividono in quote uguali, salvo che non risulti diversamente, cosicche’ e’ consentito superare la presunzione di contitolarita’ derivante dalla cointestazione, attraverso presunzioni semplici – purche’ gravi, precise e concordanti – da parte dell’intestatario che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 4496 del 24/02/2010, Rv. 611861; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 18777 del 23/09/2015, Rv. 637049; v. anche Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 77 del 04/01/2018, Rv. 646663).
Proprio in considerazione della facolta’ per il cointestatario di disporre dell’intero saldo attivo esistente sul conto corrente comune, fatti salvi i suoi rapporti con l’altro contitolare, la giurisprudenza di questa Corte ha, da tempo, affermato che puo’ essere disposto il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente di cui all’articolo 322 ter c.p., dell’intera somma di denaro depositata su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, senza che assumano rilievo le presunzioni o i vincoli posti dal codice civile (articoli 1289 e 1834) per regolare i rapporti interni tra creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, ferma restando la successiva possibilita’ di procedere a un effettivo accertamento dei beni che siano di esclusiva proprieta’ di terzi estranei al reato (v. Sez. 2, n. 36175 del 07/06/2017, Cismondi, Rv. 271136 – 01, che ha rigettato il ricorso del terzo interessato evidenziando, peraltro, che nel caso di specie l’indagato, in forza di una delega ad operare senza limitazioni, aveva la possibilita’ di disporre dell’intera provvista delle somme e dei valori depositati sul conto corrente cointestato; nel medesimo senso Sez. 3, n. 45353 del 19/10/2011, Calgaro, Rv. 251317, menzionata anche nel ricorso del pubblico ministero; Sez. 6, n. 40175 del 14/03/2007, Squillante, Rv. 238086).
E’ stato, inoltre, sottolineato come la libera disponibilita’ dell’intero compendio di deposito in conto corrente, sia pure da parte di un terzo di buona fede, puo’ determinare la protrazione del fatto criminoso nel tempo o l’aggravamento delle sue conseguenze, ne’, per converso, l’imposizione del vincolo sottrae all’interessato strumenti idonei al recupero di cio’ di cui sia stato privato (sia nei confronti dell’altro intestatario, onde ottenere la restituzione delle somme prelevate dal conto in misura eccedente la quota di spettanza dell’altro titolare; sia per evitare la confisca), con la conseguente piena legittimita’ del sequestro preventivo dell’intero saldo attivo di conto (v. Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, Rv. 239700; conf. Sez. 6, n. 42819 del 22/10/2008, Di Pace, Rv. 241878).
Ne consegue l’erroneita’ del rilievo attribuito dal Tribunale dell’appello cautelare alla prevalente provenienza dal padre dell’indagato delle somme che hanno concorso a determinare il saldo attivo del conto, in quanto dalla cointestazione e dalla possibilita’ di operare sul conto senza limitazioni deriva per entrambi i cointestatari (dunque anche per l’indagato) la piena disponibilita’ del saldo attivo, e, con essa, la sottoponibilita’ a sequestro dell’intero compendio, sia perche’ esso e’ nella disponibilita’ dell’indagato, sia per evitare la protrazione del fatto criminoso nel tempo o l’aggravamento delle sue conseguenze, ferme restando sia la possibilita’ di dimostrare la spettanza di tutte le somme al terzo estraneo al reato (o per una quota maggiore rispetto a quella discendente dalla cointestazione secondo quote uguali), onde evitarne la confisca, sia l’eventuale esercizio dell’azione di regresso nei confronti dell’indagato.
3. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Caltanisetta, per nuovo esame, da condurre alla stregua dei principi ricordati.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Caltanisetta per nuovo esame.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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