Legittimazione passiva del proprietario del fondo e le immissioni

Corte di Cassazione, civile,
Sentenza|8 settembre 2021| n. 24188.

Legittimazione passiva del proprietario del fondo e le immissioni.

Va proposta dei confronti del proprietario del fondo da cui provengono le lamentate immissioni l’azione inibitoria ex articolo 844 del codice civile, di natura reale, rientrante nello schema della “negatoria servitutis”, con cui l’attore miri a ottenere non soltanto il divieto del comportamento illecito dell’autore materiale di esse, quanto l’affermazione di un divieto definitivo delle immissioni, operante nei confronti dei proprietari attuali o futuri del fondo medesimo e dei loro aventi causa.

Sentenza|8 settembre 2021| n. 24188. Legittimazione passiva del proprietario del fondo e le immissioni

Data udienza 28 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Immissioni – Azione ex art. 844 cc e 2043 cc – Immobile condotto in locazione – Legittimazione passiva del proprietario del fondo da dove provengono le immissioni – Azione inibitoria tesa al divieto definitivo delle immissioni – Legittimazione passiva del proprietario del fondo – Effetti del provvedimento definitorio della lite nei confronti dell’acquirente del bene medio tempore alienato – Spese per la consulenza tecnica di parte – Rimborso in sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20283-2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 539/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
vista la memoria depositata dai ricorrenti in data 9 aprile 2021.

Legittimazione passiva del proprietario del fondo e le immissioni

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi contro la sentenza n. 539/2016 della Corte d’appello di Milano pubblicata il 15 febbraio 2016.
2. Hanno notificato controricorso la (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS).
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 17 dicembre 2013, in accoglimento delle domande avanzate da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), ordino’ alla (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS), rispettivamente la prima titolare ed il secondo gestore dell’esercizio commerciale “(OMISSIS)” (pub notturno), nonche’ proprietario dell’immobile, di non celebrare piu’ eventi quali quelli tenuti nei martedi’ della stagione estiva, di mantenere chiuse le vetrine prospicienti la pubblica via, di non mescere ne’ consentire il consumo di bevande su di essa, ne’ apporre sedute per la sosta degli avventori, fissando altresi’ la somma di Euro 500,00 per ogni giorno di violazione ex articolo 614-bis c.p.c.
4. Sul gravame formulato in via principale da (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS), la Corte d’appello di Milano ha: dapprima ritenuto, per l’oggetto delle pretese azionate, privo di legittimazione passiva (OMISSIS), peraltro “non piu’ proprietario” dell’immobile concesso in locazione, compreso nel Condominio (OMISSIS); negato poi il rilievo invalidante dei denunciati vizi afferenti l’accertamento tecnico preventivo e la consulenza tecnica; quindi rideterminato in Euro 7.605,36 la condanna al rimborso in favore degli attori delle spese processuali, calcolando l’importo di Euro 6.960,00 per quelle di assistenza tecnica alla luce delle due fatture 27 gennaio 2009 e 22 settembre 2009 emesse dal consulente di parte, essendo viceversa tardiva l’ulteriore produzione di documentazione delle spese eseguita soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni.
Quanto all’appello incidentale di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), la Corte di Milano ha escluso che fosse applicabile la prescrizione contenuta nell’articolo 4-bis del regolamento del Condominio (OMISSIS), concernente il divieto di esercizio di attivita’ commerciale oltre le ore 22, come di osteria, sale da gioco, sale da ballo, locali di ritrovo notturno, giacche’ non validamente adottata con il consenso unanime dei condomini. E’ stato altresi’ respinto il motivo dell’appello incidentale sulla domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, ribadendo la mancata osservanza imputabile agli attori dell’onere di specifica allegazione al riguardo.
Il ricorso e’ stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui al Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

 

Legittimazione passiva del proprietario del fondo e le immissioni

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) deduce la “inammissibilita’ e/o manifesta infondatezza e comunque infondatezza del primo motivo di appello proposto da (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS)”, la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 844 c.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, quanto al ritenuto difetto di legittimazione passiva del (OMISSIS). I ricorrenti allegano che (OMISSIS) fosse ancora amministratore della nuova societa’ proprietaria dell’immobile del “(OMISSIS)”, nonche’ proprietario dell’immobile gia’ utilizzato dalla (OMISSIS) s.r.l. per l’intera durata del giudizio di primo grado. Quale proprietario dell’unita’ immobiliare, il (OMISSIS) era tenuto a far rispettare il regolamento condominiale alla conduttrice (OMISSIS) s.r.l. In quanto socio unico ed amministratore della (OMISSIS) s.r.l., la Corte di Milano avrebbe percio’ errato nel non riconoscere la legittimazione passiva del (OMISSIS), stante altresi’ la natura reale dell’azione ex articolo 844 c.c. e la prospettazione dell’obbligo solidale risarcitorio tra la societa’ conduttrice e il soggetto locatore dell’immobile, nonche’ “dispositore” della societa’ che gestiva l’azienda.
1.1. Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
La Corte d’appello di Milano, rilevato che le domande proposte dagli attori avevano riguardo soltanto alla imposizione di obblighi di facere e non facere, e non anche alla realizzazione di opere sull’immobile sede del (OMISSIS), ha ritenuto privo di legittimazione passiva (OMISSIS), peraltro “allo stato non piu’ proprietario” dell’immobile concesso in locazione alla (OMISSIS) s.r.l.
Decidendo in tal modo sulla questione di diritto in esame, i giudici di secondo grado non hanno osservato i seguenti principi ritraibili dalla consolidata interpretazione di questa Corte:
1.1.1. Come ulteriormente chiarito da Cass. Sez. U, 16/02/2016, n. 2951, oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire o a contraddire, e’ la domanda: in essa l’attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio e che al convenuto spetta la titolarita’ passiva dell’azione, e cioe’ prospettare che il soggetto evocato e’ titolare dell’obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio.
1.1.2. In presenza di domanda, quale quella proposta da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), con la quale il proprietario di un fondo agisca, ai sensi degli articoli 844 e 2043 c.c., per ottenere la cessazione di intollerabili immissioni ed il risarcimento dei conseguenti danni, allorche’ le stesse originino da un immobile condotto in locazione, va riconosciuta la legittimazione passiva del proprietario del fondo da cui provengono le immissioni stesse, ancorche’ queste ultime derivino solo dalle particolari modalita’ di uso del fondo da parte del conduttore del medesimo.

 

Legittimazione passiva del proprietario del fondo e le immissioni

 

Anche in tale ipotesi, infatti, e’ configurabile, sempre in via di prospettazione, una responsabilita’ del proprietario, ove si deduca che l’eccedenza delle immissioni rispetto ai limiti legali sia imputabile a colpa e fatto del proprietario stesso, per aver concesso in locazione l’immobile con la consapevolezza di una sua destinazione ad attivita’ molesta ai vicini non gia’ di per se’ (ovvero in base ad una astratta potenzialita’ lesiva di essa per generica classificazione), quanto per le concrete modalita’ dell’attivita’ medesima esercitata dal conduttore senza l’adozione di particolari precauzioni (nella specie assumendosi dagli attori che il (OMISSIS) fosse, oltre che proprietario e locatore dell’immobile, anche amministratore della conduttrice (OMISSIS) s.r.l. e gestore del (OMISSIS)), e per nulla aver fatto per impedire al conduttore di provocare le intollerabili immissioni (arg. da Cass. Sez. 6 – 3, 01/03/2018, n. 4908; Cass. Sez. 3, 28/05/2015, n. 11125; Cass. Sez. 2, 24/01/1985, n. 318; Cass. Sez. 2, 21/05/1976, n. 1833).
1.1.3. Parimenti va proposta dei confronti del proprietario del fondo da cui provengono le lamentate immissioni l’azione inibitoria ex articolo 844 c.c., di natura reale, rientrante nello schema della “negatoria servitutis”, con cui l’attore miri ad ottenere non soltanto il divieto del comportamento illecito dell’autore materiale di esse, quanto l’affermazione di un divieto definitivo delle immissioni, operante nei confronti dei proprietari attuali o futuri del fondo medesimo e dei loro aventi causa (Cass. Sez. 2, 22/10/2019, n. 26882; Cass. Sez. 2, 27/02/1976, n. 647).
1.1.4. Poiche’, peraltro, l’azione intentata da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) era altresi’ fondata, come si vedra’ a proposito della terza censura, sulla asserita violazione da parte della conduttrice (OMISSIS) s.r.l., esercente l’attivita’ di bar, di una prescrizione contenuta nel regolamento condominiale di non destinare i singoli locali di proprieta’ esclusiva dell’edificio a determinati usi e di rispettare l’orario di chiusura previsto delle ore 22 (prescrizione da ricondurre alla categoria delle servitu’ atipiche), la domanda di cessazione dell’attivita’ abusiva e di accertamento della illiceita’ delle immissioni alla stregua del divieto fissato dal regolamento neppure poteva proporsi nei confronti della sola conduttrice, essendo il proprietario dell’unita’ immobiliare litisconsorte necessario in un tale giudizio (cfr. Cass. Sez. 2, 16/05/2006, n. 11383; Cass. Sez. 2, 08/03/2006, n. 4920; Cass. Sez. 2, 29/10/2003, n. 16240; Cass. Sez. 2, 07/01/2004, n. 23; Cass. Sez. 2, 13/12/2001, n. 15756; Cass. Sez. 2, 04/04/2001, n. 4963; Cass. Sez. 2, 14/11/1978, n. 5241).
1.1.5. A nulla rileva, infine, la considerazione svolta dalla Corte d’appello sul fatto che (OMISSIS) fosse “allo stato non piu’ proprietario” dell’immobile concesso in locazione alla (OMISSIS) s.r.l. Quanto, infatti, alla domanda risarcitoria, di natura obbligatoria, l’alienazione dell’immobile fonte delle immissioni avvenuta durante il corso del processo non puo’ certamente determinare il trasferimento all’acquirente della obbligazione di risarcire i danni cagionati dall’eventuale illecita attivita’ dell’alienante avente ad oggetto il bene. L’alienazione della cosa litigiosa durante il corso del processo non puo’, per se’ sola, determinare il trasferimento all’acquirente dell’obbligazione di risarcire i danni cagionati da un’indebita attivita’ dell’alienante, avente ad oggetto la cosa stessa. Invero, l’articolo 111 c.p.c., u.c. per il quale la sentenza pronunziata contro l’alienante spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed e’ impugnabile anche da lui, non si riferisce a qualunque ipotesi di successione a titolo particolare verificatasi nel corso del processo, ma solo alle ipotesi in cui il diritto che forma oggetto della successione si identifichi con quello sul quale si svolgeva la controversia, e che costituiva l’oggetto immediato dell’accertamento giurisdizionale. Quanto invece alle pretese di natura reale ex articolo 844 c.c., a seguito dell’alienazione del fondo per atto inter vivos si ha successione a titolo particolare del diritto controverso ex articolo 111 c.p.c., sicche’ il processo deve proseguire fra le parti originarie e gli effetti del provvedimento giurisdizionale che definisce la lite incidono in negativo o in positivo anche sulla sfera giuridica dell’acquirente a titolo particolare.

 

Legittimazione passiva del proprietario del fondo e le immissioni

 

2. Il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115, 153 e 91 c.p.c., nonche’ l’omesso esame di fatto decisivo, quanto alla rideterminazione delle spese di lite. Viene criticata l’asserita inutilizzabilita’ della documentazione prodotta all’udienza del 25 giugno 2013 relativa alle spese di assistenza tecnica, non operando al riguardo alcuna preclusione.
2.1. Il secondo motivo di ricorso e’ fondato.
La Corte d’appello di Milano, premesso il valore indiziario da riconoscere alle fatture, ha rideterminato in Euro 7.605,36 la condanna al rimborso in favore degli attori delle spese processuali, calcolando l’importo di Euro 6.960,00 per quelle di assistenza tecnica in base alle sole due fatture del (OMISSIS) e del (OMISSIS) emesse dal consulente di parte, valutando come tardiva ed irrituale l’ulteriore documentazione delle spese esibita all’udienza di precisazione delle conclusioni. Questa decisione e’ errata.
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 1, della facolta’ di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380).
La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l’assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettivita’ della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato gia’ effettuato al momento della sentenza (Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897). Ai fini di dar prova delle spese assunte o degli esborsi sostenuti per l’assistenza del consulente di parte, non rilevano comunque le norme che prevedono le preclusioni, anche di ordine cronologico, relative alle deduzioni istruttorie nel processo civile, le quali riguardano, piuttosto, i documenti in senso proprio, e cioe’ quelli che, in ragione del loro contenuto, servono come mezzi di prova di fatti posti a fondamento delle domande ovvero delle eccezioni delle parti, ovvero inerenti al “thema decidendum” dibattuto nel giudizio.
3. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., articoli 1137, 1372, 1138 e 1421 c.c., quanto al rigetto della domanda relativa alla chiusura dell’esercizio entro le ore 22. Si censura l’indebita valutazione, mediante accertamento incidentale, della invalidita’ del divieto contenuto nell’articolo 4-bis del regolamento del Condominio (OMISSIS), assumendosi comunque che si tratterebbe di clausola non nulla ma annullabile. I ricorrenti sostengono, ancora, la natura regolamentare e non contrattuale della prescrizione in questione, giacche’ specificazione dei piu’ ampi divieti contenuti nell’originario articolo 4. Inoltre, il regolamento di condominio, gia’ novellato con l’inserimento dell’articolo 4-bis (approvato il 29 ottobre 2007 con Delib. in cui era assente la sola (OMISSIS), dante causa del (OMISSIS)), venne dato per conosciuto ed accettato dal medesimo (OMISSIS) nell’atto di acquisto del proprio immobile del 23 giugno 2008. Neppure la Corte di Milano avrebbe potuto procedere al rilievo d’ufficio della nullita’ della clausola regolamentare ex articolo 1421 c.c., vista l’inammissibilita’ dichiarata dal Tribunale della domanda riconvenzionale all’uopo proposta dai convenuti. I ricorrenti richiamano altresi’ la giurisprudenza in tema di rilievo della validita’ della delibera nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di spese condominiali.
3.1. Il terzo motivo di ricorso va rigettato.
Le restrizioni alle facolta’ inerenti al godimento della proprieta’ esclusiva contenute nel regolamento di condominio, volte (come nella specie in forza del dedotto articolo 4-bis del regolamento del Condominio (OMISSIS)) a vietare lo svolgimento di determinate attivita’ (nella specie, di osteria, sale da gioco, sale da ballo, locali di ritrovo notturno) o a stabilire un orario di chiusura (non oltre le ore 22), e percio’ tali da dettare criteri anche piu’ rigorosi di quelli stabiliti, in tema di immissioni lecite, dall’articolo 844 c.c., al fine di non turbare la tranquillita’ degli altri partecipanti, costituiscono servitu’ reciproche e devono percio’ essere approvate mediante espressione di una volonta’ contrattuale, e quindi con il consenso di tutti i condomini, mentre la loro opponibilita’ ai terzi, che non vi abbiano espressamente e consapevolmente aderito, rimane subordinata all’adempimento dell’onere di trascrizione (arg. da Cass. Sez. 2, 07/01/2004, n. 23; Cass. Sez. 2, 18/04/2002, n. 5626; Cass. Sez. 2, 04/04/2001, n. 4963; Cass. Sez. 2, 07/01/1992, n. 49; Cass. Sez. 2, 15/07/1986, n. 4554; anche Cass. Sez. 2, 19/03/2018, n. 6769). In particolare, l’esigenza dell’unanimita’ dell’approvazione delle clausole del regolamento che costituiscano servitu’ sulle parti comuni e’ imposta dall’articolo 1108 c.c., comma 3, mentre la costituzione contrattuale di servitu’ che restringono i poteri e le facolta’ sulle singole proprieta’ esclusive suppone che il documento sia sottoscritto dai rispettivi titolari al fine di adempiere al requisito della forza scritta ad substantiam.

 

Legittimazione passiva del proprietario del fondo e le immissioni

 

In assenza di trascrizione, peraltro, queste disposizioni del regolamento del regolamento, che stabiliscono limiti alla destinazione delle proprieta’ esclusive, valgono soltanto nei confronti del terzo acquirente che prenda atto in maniera specifica nel medesimo contratto d’acquisto del vincolo reale gravante sull’immobile.
La questione di fatto che il regolamento, “nella sua versione novellata” del 2007, venne dichiarato come conosciuto ed accettato dal (OMISSIS) nell’atto di acquisto del 23 gennaio 2008 non e’ affatto contemplata nella sentenza impugnata. I ricorrenti, per escludere che tale questione sia intesa come inammissibilmente proposta soltanto nel giudizio di cassazione, si limitano ad indicare, ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che il documento contrattuale venne prodotto con comparsa del 5 novembre 2010, senza specificare quali argomenti, deduzioni o istanze fossero state formulate in sede di merito in base a tale documento. D’altro canto, cio’ che si deduce e’ l’esistenza di una generica, e percio’ irrilevante, accettazione del regolamento da parte dell’acquirente, e non di una dichiarazione di quest’ultimo di conoscere l’esistenza delle reciproche servitu’ e di impegnarsi a rispettarle (il che poi imporrebbe di affrontare l’ulteriore complesso tema delle cosiddette servitu’ occulte e della natura di una siffatta dichiarazione dell’avente causa, che si vorrebbe in grado di sopperire al difetto di trascrizione).
E’ tuttavia dirimente la ratio decidendi, da sola idonea a sorreggere sul punto l’impugnata sentenza, secondo cui, prima ancora che inopponibile, era nulla la modifica inserita con l’articolo 4-bis nel regolamento del Condominio (OMISSIS) (cio’ che la Corte di Milano ha apprezzato in via di accertamento incidentale e percio’ non necessitando il litisconsorzio di tutti i condomini). Invero, senza l’unanimita’ di tutti i partecipanti al condominio (e’ comunque senza il consenso negoziale del proprietario della unita’ immobiliare che si vuole gravata dalla dedotta servitu’), erano stati introdotti espressi e specifici divieti alle facolta’ inerenti al godimento delle proprieta’ esclusive, i quali, come detto, sono validi solo se risultano espressione di una volonta’ contrattuale, giacche’ limitano i diritti reali attribuiti dai titoli di acquisto. Ne deriva che il giudice, investito, come nel caso in esame, di domande volte ad ottenere la cessazione delle immissioni ed il risarcimento del danno, sul presupposto della violazione di limiti contrattuali alla destinazione delle unita’ immobiliari di proprieta’ individuale e, dunque, della titolarita’ di una servitu’, ha il potere-dovere di rilevare la nullita’ della dedotta convenzione ove la stessa risulti approvata senza il necessario consenso dei singoli condomini, costitutivo di jura in re aliena (Cass. Sez. U, 04/09/2012, n. 14828; Cass. Sez. U, 12/12/2014, n. 26242).
4. Il quarto motivo del ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 278 c.p.c. e articoli 2043 e 2059 c.c., evidenziando come, in tema di immissioni, il danno deve ritenersi in re ipsa e come la domanda risarcitoria proposta fosse volta alla “condanna generica”, o comunque a conseguire il ristoro dei “danni tutti patiti dagli attori, danni da liquidarsi in separato giudizio”, individuati gia’ nell’atto introduttivo quali “danni patrimoniali ed alla qualita’ della vita derivati dalle condotte illegittime della (OMISSIS) predetta e del signor (OMISSIS)”, in evidente rapporto alla potenzialita’ lesiva delle condotte addebitate ai convenuti.
4.1. Il quarto motivo di ricorso e’ fondato.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) avevano domandato nel ricorso introduttivo ex articolo 702-bis c.p.c. la condanna dei convenuti al risarcimento dei “danni tutti patiti dagli attori… da liquidarsi in separato giudizio”, riferendosi nell’atto ai “danni patrimoniali ed alla qualita’ della vita”.
Confermando sul punto la sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Milano ha respinto il motivo del gravame incidentale sulla domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, ribadendo la mancata osservanza imputabile agli attori dell’onere di specifica allegazione del danno subito e della natura patrimoniale o non patrimoniale da risarcire in separato giudizio.
Secondo costante orientamento di questa Corte, tuttavia, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 278 c.p.c. occorre accertare l’illegittimita’ della condotta, nonche’, sia pure con modalita’ sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non puo’ essere configurato; cio’ in quanto viene rinviato al separato giudizio l’accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l’esistenza del fatto illecito e della sua potenzialita’ dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all’an debeatur, e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto costituiscono il presupposto per la pronuncia di condanna generica. Oggetto della condanna generica non e’ dunque solo il diritto originario assertivamente leso e la lesione avvenuta, ma anche la sussistenza del danno (e quindi del diritto al risarcimento), ancorche’ quest’ultima valutazione possa essere fatta con apprezzamento sommario e, in relazione alla prova, su base di probabilita’ (non di semplice potenzialita’ o di possibilita’). Anche in tal caso, quindi, la domanda originaria di condanna generica coinvolge la valutazione del giudice sugli elementi dell’iter logico di una sentenza di condanna finale, fino alla valutazione positiva dell’esistenza del danno, ancorche’ a cio’ si possa giungere, in quest’ultima fase, non su base di certezza, propria della sentenza definitiva, ma, appunto, di probabilita’. L’esistenza del danno conseguente alla condotta contra legem addebitata (e del diritto risarcitorio, a parte l’ulteriore quantificazione) costituisaine, pertanto, gia’ oggetto del giudizio volto alla condanna generica, ancorche’ detta parte del giudizio possa svolgersi con modalita’ sommaria e con valutazione probabilistica. Poiche’ tale valutazione di probabilita’ e’ fatta allo stato delle emergenze probatorie, nulla esclude che nel successivo giudizio alla valutazione positiva di quel tipo possa seguire l’accertamento dell’inesistenza del danno (in tal senso, ex multis, innanzitutto Cass. Sez. U, 23/11/1995, n. 12103; tra le piu’ recenti, Cass. Sez. 2, 29/08/2018, n. 21326; Cass. Sez. 2, 14/03/2018, n. 6235; Cass. Sez. L, 24/04/2014, n. 9290; Cass. Sez. L, 22/01/2009, n. 1631).
Cio’ considerato, per la condanna generica ex articolo 278 c.p.c. al risarcimento dei danni che siano conseguenza di immissioni superiori alla normale tollerabilita’ occorre che l’attore alleghi e provi, e che il giudice accerti, l’esistenza della condotta illecita e, sia pure sommariamente, la probabile portata dannosa della stessa, e non gia’, come affermato nella sentenza impugnata, che siano altresi’ allegate in domanda nella loro specificita’ le plurime voci di danno, patrimoniale e non patrimoniale, autonomamente risarcibili, restando riservata al separato giudizio la concreta determinazione quantitativa delle singole componenti risarcitorie. Nella specie, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) avevano domandato la condanna generica dei convenuti al risarcimento di “tutti” i danni (e cioe’ di tutte le possibili voci di danno) riferibili alle immissioni attribuite ai convenuti, sicche’ le questioni concernenti l’allegazione, la prova e l’accertamento delle circostanze di fatto causa dei pregiudizi effettivamente subiti dagli attori riguarderanno poi il separato giudizio di liquidazione del quantum debeatur.

 

Legittimazione passiva del proprietario del fondo e le immissioni

 

5. Conseguono l’accoglimento del primo, del secondo e del quarto motivo del ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), il rigetto del terzo motivo e la cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, la quale riesaminera’ la causa tenendo conto dei rilievi svolti ed uniformandosi agli enunciati principi, e provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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