Legittima l’acquisizione di un file mediante screenshot

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|1 febbraio 2022| n. 3591.

Legittima l’acquisizione di un file mediante screenshot.

E’ legittima l’acquisizione di un “file” in corso di redazione su “personal computer” mediante “screenshot” eseguito da un captatore informatico, trattandosi di mera constatazione del dato informatico in corso di realizzazione, oggetto di “comportamento comunicativo”, suscettibile di intercettazione ed anche di videoregistrazione ai sensi dell’art. 266-bis cod. proc. pen., e non di perquisizione informatica diretta alla ricerca ed estrapolazione di dati preesistenti.

Sentenza|1 febbraio 2022| n. 3591. Legittima l’acquisizione di un file mediante screenshot

Data udienza 7 ottobre 2021

Integrale

Tag – parola: Reati tributari – Captatore informatico – Utilizzazione del prospetto contabile “fotografato” all’esito di una perquisizione informatica – Malware inserito nel Pc – Captazione di flussi di dati in fieri – Mera constatazione dei dati informatici – Prova – Legittimità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – rel. Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 30/04/2021 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. TERESA LIUNI;
sentite le conclusioni del Procuratore generale, Dr. MARIA FRANCESCA LOY, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di REGGIO CALABRIA anche in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS) del foro di CATANIA, in difesa di (OMISSIS), che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30/4/2021 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, adito ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del medesimo Tribunale in data 2/3/2021 nei confronti di (OMISSIS), indagato (capo C) per associazione a delinquere dedita a frodare le imposte IVA ed accise nel settore dei prodotti petroliferi, nonche’ a riciclare i proventi derivanti da tali attivita’ delittuose, con ruolo apicale, in qualita’ di amministratore di fatto della (OMISSIS) Srl, (OMISSIS) Srl, (OMISSIS) Srl e (OMISSIS) Srl, ricevendo – tramite Tuccio, soggetto non identificato, ed (OMISSIS) l’importo di Euro 30.600 in contanti quale storno delle forniture effettuate tra il 5/9/2018 e il 26/1/2019 da parte della (OMISSIS) Srl nei confronti di numerosi impianti di distribuzione di carburante sparsi nelle province di Catania e Messina, riconducibili alle imprese come sopra denominate aventi ad oggetto il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione; fatti commessi dall’anno 2017 all’ottobre 2020. Ulteriore imputazione cautelare e’ contestata al capo H e riguarda vicende di autoriciclaggio (articolo 648-ter.1 c.p.) per avere impiegato e/o trasferito in attivita’ economiche ed imprenditoriali parte della provvista finanziaria e di carburante di origine delittuosa.
Il Tribunale del riesame ha confermato l’impianto dell’ordinanza cautelare, sia con riferimento ai gravi indizi dei contestati delitti, che per le individuate esigenze cautelari di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera a) e c).

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1.1. E’ stata illustrata la triangolazione fiscale in cui consisteva il meccanismo fraudolento escogitato dagli associati: nella rete commerciale della filiera di distribuzione dei prodotti petroliferi – che si dipanava tra il deposito fiscale, cioe’ l’impianto in cui detto prodotto e’ detenuto e spedito in regime di sospensione dell’IVA e delle accise, ed i clienti finali, cioe’ i distributori al pubblico, c.d. pompe bianche – si interponevano una serie di societa’ “cartiere” prive dei requisiti richiesti dalla normativa di settore per assumere la qualifica di esportatore abituale (quindi abilitato all’acquisto del prodotto con imposta sospesa). Tali imprese, dette “missing trader”, apparentemente attive nel settore del commercio all’ingrosso di carburante, erano invece entita’ fittizie, formalmente amministrate da prestanome nullatenenti, riconducibili e direttamente gestite dall’organizzazione criminale; esse avevano un elevato turnover, operando per periodi brevi e generalmente a cavallo di un’annualita’, senza presentare le dichiarazioni fiscali o comunque non versando l’IVA all’erario, all’uopo presentando false dichiarazioni di intenti (previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 8, lettera c), contenenti il proposito dell’operatore economico nazionale di avvalersi del beneficio di effettuare acquisti senza l’applicazione dell’IVA.

 

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Tali societa’ non disponevano di effettivi depositi ove stoccare il prodotto acquistato, sicche’ ricorrevano a vari depositi commerciali che – prestandosi consapevolmente alle operazioni illecite – ricevevano un pagamento per lo stoccaggio del prodotto industriale, che pero’ in realta’ non avveniva mai, in quanto il prodotto acquistato appariva solo cartolarmente trasportato dal deposito fiscale al deposito commerciale per lo stoccaggio, mentre, con la compiacenza del gestore del deposito commerciale, che emetteva apposito DAS (documento di accompagnamento semplificato), veniva trasportato direttamente presso l’acquirente finale individuato dall’organizzazione, con l’intermediazione di un broker, sodale dell’organizzazione, che acquistava il prodotto dalla cartiera – cosi’ sfruttando il vantaggio economico del mancato versamento dell’IVA, che restava in carico alla societa’ cartiera – e poteva rivenderlo ai clienti finali a prezzi assolutamente concorrenziali, al di sotto del valore di mercato. L’organizzazione incamerava tutti i proventi dell’illecita vendita dei prodotti petroliferi, caricandoli sulle societa’ cartiere, proventi che venivano prelevati dai sodali e restituiti in contanti
– attraverso i cosiddetti storni – tanto ai membri dell’organizzazione che agli acquirenti finali.
Nell’ambito di questo meccanismo fraudolento, l’odierno indagato e’ in particolare accusato di avere collaborato all’operazione di subentro della (OMISSIS) – a lui riconducibile – all’ (OMISSIS), societa’ destinata al fallimento, nel contratto di locazione del deposito di (OMISSIS), cio’ costituendo uno degli aggiustamenti resi necessari dopo il controllo del 13/2/2019 operato dall’Agenzia delle Entrate, con cui l’organizzazione aveva cercato di ristrutturare il sistema fraudolento.
L’ordinanza riporta la messe di intercettazioni telefoniche relative a tale operazione economica, dalle quali si evinceva che vi erano stati numerosi pagamenti in contanti finalizzati a procurare all’indagato la provvista necessaria al perfezionamento del contratto.
1.2. Il Tribunale del riesame ha poi ravvisato le esigenze cautelari di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera a) e c) rilevando – quanto al rischio di recidivazione – l’imponente titolarita’ di mezzi e risorse da parte dell’indagato, messi a disposizione dell’organizzazione criminale e tuttora nella libera disponibilita’ del medesimo, altresi’ segnalando che il (OMISSIS) e’ stato raggiunto da ulteriore ordinanza custodiate nell’ambito di una similare indagine condotta dalla Procura di Catanzaro.

 

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Quanto al profilo dell’inquinamento probatorio, si e’ evidenziato che al materiale di indagine, allo stato costituito prevalentemente da intercettazioni, dovranno seguire accertamenti contabili, finanziari, amministrativi e bancari, che rendono necessario il mantenimento del vincolo, in considerazione dei consistenti interessi economici sottesi alla vicenda in esame e della finalita’ elusiva delle indagini perseguita fin dall’inizio dai membri del sodalizio: pertanto, anche per questo profilo, unica misura idonea risulta la custodia in carcere, in quanto misure attenuate, consentendo liberta’ di movimento e comunicazione dell’indagato, non impedirebbero il mantenimento di perniciosi collegamenti ambientali.
2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, avv. (OMISSIS), deducendo i seguenti vizi di legittimita’, qui riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Mancanza di motivazione sulla ritenuta gravita’ indiziaria per il reato associativo, con riferimento agli elementi dimostrativi dell’a ffectio societatis, del ruolo, dei compiti e dell’apporto fornito dal (OMISSIS) all’organizzazione.
In ordine al quadro indiziario, una prima critica attiene all’assenza di indicazioni sui compiti effettivamente attribuiti all’indagato in ambito associativo, in quanto l’impugnata ordinanza cita soltanto un episodio specifico, cioe’ la presunta ricezione della somma di Euro 30.600 da parte di (OMISSIS) quale “storno” di operazioni commerciali relative al carburante, e l’ulteriore vicenda dell’acquisizione del deposito di (OMISSIS). Quanto a quest’ultima, si duole il ricorrente che non sia stata oggetto di specifica contestazione, ma ne commenta la trattazione operata dal GIP e dallo stesso Tribunale del riesame, che hanno ritenuto tale vicenda funzionale alla contestazione associativa, avendo perseguito il fine di preservare detto deposito dall’imminente fallimento dell’ (OMISSIS) e cosi’ di garantire continuita’ ai traffici delittuosi dell’organizzazione.

 

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Ad ogni modo, si rileva che la partecipazione a tale vicenda non implica necessariamente la consapevolezza dell’esistenza e del funzionamento della associazione a delinquere, o degli scopi da essa perseguiti. (OMISSIS) non aveva mai avuto contatti con i presunti associati ne’ era dotato di alcun telefono dedicato, percio’ rivelandosi estraneo al corebusiness dell’associazione.
Peraltro, l’impugnata ordinanza non ha reso alcuna motivazione sulle allegazioni difensive dirette a dimostrare addirittura la contrapposizione tra il ricorrente e il presunto capo della componente siciliana, (OMISSIS), denunciato dal primo alla Procura di Catania nel 2014 per avere impropriamente commercializzato prodotti petroliferi di contrabbando (denuncia allegata al ricorso). Ne’ si e’ considerata la tesi difensiva che capovolge la figura di (OMISSIS), da uomo fidato del (OMISSIS) qual e’ ritenuto nell’indagine, ad infiltrato che agisce in favore di (OMISSIS) – infatti noto come “il padre” di costui tant’e’ vero che da varie intercettazioni tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) emergono espressioni di dileggio del (OMISSIS). Il punto viene indicato come nevralgico dal ricorrente, che si duole della completa obliterazione del tema da parte dei giudici del riesame.
La documentazione bancaria prodotta dalla difesa dimostra che la (OMISSIS) (societa’ del (OMISSIS)) ha bonificato alla (OMISSIS) l’importo di Euro 353.650, pari al corrispettivo indicato nel contratto di cessione, con provvista di sicura provenienza lecita.
2.2. Con ulteriore motivo di ricorso si deduce errata applicazione di legge con riferimento all’articolo 648-ter.1 c.p., sostenendo che il materiale indiziario descritto nell’impugnata ordinanza non integra gli elementi tipici del reato di autoriciclaggio. Specificamente, la semplice ricezione di una somma in contanti, pur quando costituisca profitto di reato, non integra la condotta di detto reato, che per giurisprudenza costante deve essere dotata di particolare capacita’ dissimulatoria, tale da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro e da consentirne la re-immissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale.

 

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Sul punto, l’impugnata ordinanza si e’ limitata ad osservare che il ritorno di una quota parte del profitto dei reati fiscali all’acquirente finale sarebbe stato sicuramente destinato ad alimentare la rete imprenditoriale di gestione dei distributori su strada. Secondo la difesa, si tratta di una deduzione congetturale, che – ove fosse applicata ad ogni reato produttivo di profitto – comporterebbe sempre l’automatica contestazione del delitto di autoriciclaggio.
2.3. Con altro motivo di impugnazione si deduce carenza e manifesta illogicita’ della motivazione quanto al ruolo attribuito al (OMISSIS) di amministratore di fatto delle societa’ citate nella contestazione sub H. Invero, in base ad alcune affermazioni tratte dalle conversazioni intercettate, si ricaverebbero elementi contrastanti con tale indimostrato assunto.
2.4. Viene poi contestata l’inosservanza di norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilita’, ex articolo 606 c.p.p., lettera c), con riferimento all’estrazione di un file excel dal computer di (OMISSIS) con l’uso del captatore informatico.
La tesi del ricorrente consiste nell’assimilare ad una perquisizione tale attivita’ investigativa di esame dei documenti contenuti in un sistema informatico sicche’ l’acquisizione del file informatico in violazione delle norme sulla perquisizione informatica lede l’articolo 14 Cost., posto a tutela del domicilio fisico ed informatico.
Detta perquisizione e’ regolata dall’articolo 247 c.p.p., comma 1- bis, e la successiva acquisizione del documento informatico e’ a tutti gli’ effetti un sequestro. Nel caso di specie, non sono state adottate le procedure legali tipiche di tali atti investigativi, ma il file excel e’ stato acquisito da remoto, mediante il captatore informatico, aggirando la disciplina all’uopo prevista (principalmente le norme a tutela dell’intervento del difensore: articoli 250, 365 e 369 c.p.p.; la L. n. 48 del 2008 che detta la normativa per l’acquisizione dei dati informatici) e senza avvisare l’indagato, cosi’ connotandosi l’atto come una perquisizione illegittima.

 

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La difesa esclude che tale tipologia di perquisizione da remoto possa qualificarsi come una prova atipica e dunque sia ammissibile alle condizioni stabilite dall’articolo 189 c.p.p..
Il salvataggio operato dal Tribunale del riesame, che ha inteso considerare detta attivita’ alla stregua di intercettazione di comunicativi, asserendo che il file sarebbe stato fotografato nel corso della sua stessa formazione, non risulta supportata da alcun atto di indagine ed invece e’ smentita dal rilievo che in detto documento sarebbero annotati pagamenti risalenti ad epoca precedente alla stessa autorizzazione delle intercettazioni.
Peraltro, la Polizia giudiziaria nelle sue annotazioni non ha citato alcuna captazione del documento in corso di formazione, parlando invece espressamente di “estrapolazione di file excel” (vds. allegato 4 del ricorso).
Ritenuto quindi assodato che detta azione investigativa sia stata abusiva ed abbia leso i diritti sostanziali dell’indagato a copertura costituzionale, in specie quelli attribuiti dall’articolo 14 della Carta, la difesa rileva la inutilizzabilita’ delle prove derivanti da detta violazione, ai sensi dell’articolo 191 c.p.p..
2.5. Con gli ultimi due motivi di impugnazione si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, ravvisate nel pericolo di inquinamento probatorio e nel rischio di reiterazione criminosa, per quest’ultimo censurando l’assenza di attualita’ e concretezza, e per il primo l’assenza della specificita’ delle esigenze attinenti alle indagini.
Quanto alla scelta della misura coercitiva piu’ gravosa, il ricorso lamenta che non vi sia alcuna motivazione dell’esclusione di una misura attenuata, avendo il Tribunale affermato apoditticamente la necessita’ di limitare la facolta’ di movimento e di circolazione dell’indagato, risultato invero raggiungibile anche con gli arresti domiciliari.

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ complessivamente infondato e deve essere rigettato.
1.1. Il quadro indiziario della contestazione associativa, come descritto nell’impugnata ordinanza, regge alle critiche di mancanza di motivazione, imperniate sulla dedotta assenza di interrelazioni del (OMISSIS) con altri sodali e, in definitiva, sulla carenza di affectio societatis.
Il Tribunale del riesame, confutando le medesime argomentazioni, ha illustrato il ruolo nevralgico assunto dal (OMISSIS) nella complessa struttura organizzativa, di cui l’indagato costituiva imprescindibile punto di riferimento per i sodali, soprattutto nel periodo seguente al controllo fiscale del febbraio 2019, in cui si era registrata la sua attivita’ di recupero del meccanismo fraudolento attraverso la reimpostazione dell’attivita’ associativa. I due eventi specifici disvelati dalle intercettazioni – l’acquisizione del deposito di (OMISSIS) dalla decotta (OMISSIS), necessario per la prosecuzione dell’attivita’ organizzata, e la ricezione di somme pari a Euro 30.600 da parte di (OMISSIS) quale “storno” di operazioni commerciali di distribuzione del carburante – sono altamente significativi del ruolo centrale assunto dal (OMISSIS) nella compagine associativa, come ha ritenuto l’impugnata ordinanza e, contrariamente all’assunto difensivo, sostanziano corposamente il contributo dell’indagato nell’ambito del sodalizio.

 

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Ne’ le censure per cui il (OMISSIS) – in altre vicende giudiziarie – si fosse trovato in contrapposizione con il broker (OMISSIS) puo’ condurre a negare l’appartenenza associativa del primo nella presente indagine, dovendosi registrare sul punto la logica osservazione del Tribunale del riesame, che ha annotato come “l’esistenza di rapporti verosimilmente “non rosei” tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) – originati da pregresse vicissitudini, anche di carattere giudiziario, intercorse tra gli indagati – non avesse impedito loro di accantonare le personali controversie e di coordinarsi per il perseguimento degli interessi ed obiettivi del sodalizio”. Pertanto, le conflittualita’ che avevano visto contrapporsi il (OMISSIS) e il (OMISSIS) in altri contesti non sono state affatto obliterate dai giudici del riesame, ma sono state valutate e ricondotte in termini compatibili con il coordinamento operativo tra i due nella presente indagine.
1.2. Va rammentato che l’esegesi di legittimita’ e’ nel senso che l’attivita’ delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione dell’appartenenza all’organizzazione, quando attraverso le modalita’ esecutive possa risalirsi all’esistenza del vincolo associativo e quando la pluralita’ delle condotte dimostri la continuita’, la frequenza e l’intensita’ dei rapporti con gli altri associati. Anche la partecipazione ad un singolo episodio dell’attivita’ delittuosa programmata puo’ costituire elemento indiziante dell’appartenenza all’associazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale. Invero, come si e’ osservato in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell’accertamento dell’appartenenza all’associazione, cio’ che rileva – posta l’esistenza, di fatto, della struttura delinquenziale prevista dalla legge – e’ l’innestarsi del contributo apportato dal singolo agente nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune, ovvero dell’attivita’ delittuosa conforme al piano associativo, e non la considerazione che del detto soggetto hanno gli altri componenti l’associazione mafiosa (Sez. 5, n. 13071 del 14/02/2014, Petrone e altro, Rv. 260211).

 

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1.3. Devono essere respinte anche le censure di violazione di legge in merito alla sussistenza del delitto di autoriciclaggio, che e’ stato congruamente illustrato dai giudici del riesame, sia pure negli elementi consoni alla presente fase di indagine, la cui consistenza e’ modellata sulla qualificata probabilita’ di colpevolezza e non sull’acquisita certezza di penale responsabilita’.
Infatti, il dedotto difetto di prova dell’elemento strutturale del reimpiego delle somme provento di reato nel circuito economico-finanziario attiene ad uno stadio probatorio piu’ avanzato, tipico della fase processuale, mentre nella impugnata ordinanza si e’ ben evidenziato che l’imputazione cautelare sub H riguardante il reimpiego e/o il trasferimento in attivita’ economiche ed imprenditoriali della provvista finanziaria e di carburante derivante dalla descritta triangolazione fraudolenta – trova base indiziaria nella reimmissione delle somme indebitamente lucrate all’Erario, frodato dell’Iva, nel circuito organizzativo, come emerge dalla redistribuzione, cosiddetto “storno”, degli utili tra sodali immortalata dalle intercettazioni, e in particolare dalla ricezione dello storno destinato a (OMISSIS), il quale aveva dato indicazione a Sergio (OMISSIS) di consegnarlo per l’appunto a (OMISSIS) cosi’ da consentire a quest’ultimo di reimpiegarlo nel bonifico di Euro 353.650 all’ (OMISSIS), pattuito come compenso per il subentro nel rapporto contrattuale di affitto del deposito di (OMISSIS). Sono riportati nel corpo dell’ordinanza i prospetti degli accrediti di somme di denaro effettuati dalla (OMISSIS) S.r.l. quali acconti per la cessione di detto deposito, come emersi dagli accertamenti bancari sul conto corrente della (OMISSIS).
Da tali elementi indiziari, il Tribunale del riesame ha potuto contrastare la tesi difensiva della inconsapevolezza del (OMISSIS) della illiceita’ dell’operazione di acquisizione del deposito di (OMISSIS), rimarcando che la inattivita’ e l’assenza di autorizzazioni amministrative relative a tale deposito – che per la difesa erano elementi favorevoli all’indagato – palesavano invece la infruttuosita’ imprenditoriale dell’operazione, diretta in realta’ a mantenere quel cespite nella disponibilita’ del sodalizio per ogni eventuale necessita’ futura.

 

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In termini generali, si rammenta che il reato di reimpiego di denaro, beni o utilita’ di provenienza delittuosa, previsto dall’articolo 648-ter c.p., e’ un delitto a forma libera realizzabile attraverso condotte caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio e finalizzate ad ostacolare l’accertamento o l’astratta individuabilita’ dell’origine delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilita’ che si intendono occultare (Sez. 2, n. 26796 del 10/06/2021, Pugliese, Rv. 281552).
Non vi e’ dubbio che l’organizzazione in esame abbia diretto la sua azione a commettere frodi fiscali, i cui proventi sono stati reimpiegati nel circuito aziendale dei sodali, e nello specifico caso del (OMISSIS) sono state quantificate in Euro 30.600 le somme stornate in favore delle societa’ facenti capo a detto indagato: l’ordinanza ne tratta diffusamente nel paragrafo dedicato al capo H (da pag. 49 a pag. 60), evidenziando che il (OMISSIS) riceveva somme in contanti costituenti storno di utili illeciti da parte di ” (OMISSIS)”, emissario del broker (OMISSIS), come emerge dal file excel registrato sul computer in uso al (OMISSIS), contenente la contabilita’ di tali operazioni di distribuzione degli storni.
1.4. Con distinto motivo di ricorso, e’ stata contestata la qualifica del (OMISSIS) di amministratore di fatto delle societa’ richiamate nell’imputazione cautelare, ma il motivo e’ generico constando della mera confutazione degli elementi indiziari indicati alle pag. 54 – 56 dell’ordinanza, da cui si e’ desunto il ruolo di diretto gestore societario del (OMISSIS) nella (OMISSIS) S.r.l., mantenuto anche dopo la cessione integrale della quota del medesimo ad (OMISSIS) e a (OMISSIS), entrambi al 50%. Si e’ anche indicato che il domicilio fiscale della (OMISSIS) era lo stesso delle societa’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), cosi’ apprezzandosi ulteriori indici di una unica regia aziendale ed autorizzando la conclusione, allo stato delle indagini, che dette societa’ fossero di fatto riconducibili ed amministrate dal (OMISSIS).
2. Le censure di inutilizzabilita’ del prospetto contabile per essere stato assunto all’esito di una sostanziale perquisizione informatica, al di fuori della previsione dell’articolo 247 c.p.p., comma 1-bis, sono prive di fondamento.

 

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Sul punto, il Tribunale del riesame ha rilevato che il file excel e’ stato “fotografato” sul personal computer in uso al (OMISSIS) dal malware ivi inoculato: tale attivita’ investigativa non ha riguardato l’estrapolazione dal supporto digitale di documenti informatici preesistenti all’attivita’ intercettiva, bensi’ esclusivamente la captazione di flussi di dati in fieri, cristallizzati nel momento stesso della loro formazione. Una tale attivita’ di mera “constatazione” dei dati informatici in corso di realizzazione, pur non costituendo una “comunicazione” in senso stretto, costituisce certamente, invece, un comportamento cd. comunicativo, del quale e’ ammessa la captazione – previo provvedimento autorizzativo dell’AG – nonche’ la videoregistrazione, dunque anche la fotografia, nel caso di specie mediante screen shot della schermata. Pertanto, non e’ stata ravvisata alcuna perquisizione, essendo mancata qualsiasi ricerca e successiva estrapolazione di materiale preesistente dal supporto informatico, e – deve aggiungersi – non rileva che in tale prospetto in fieri figurino dati preesistenti alla sua formazione, cio’ risultando necessitato dalla natura del medesimo, riportante poste di contabilita’, ex se riepilogative di operazioni economiche gia’ effettuate ovvero in corso di realizzazione, delle quali si aggiorna annotazione e memoria. Come e’ stato affermato in arresti giurisprudenziali di questa Corte, “sono legittime le intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, di cui all’articolo 266-bis c.p.p., effettuate mediante l’istallazione di un captatore informatico (c.d. “trojan horse”) all’interno di un computer collocato in un luogo di privata dimora” (Sez. 5, n. 48370 del 30/05/2017, Occhionero, Rv. 271412).
Trattasi di impostazione giuridicamente corretta e aderente ai dati indiziari raccolti con il captatore informatico, cosi’ da escludere che si sia trattato nella specie di una surrettizia perquisizione non garantita dal percorso indicato dall’articolo 247 c.p.p..
3. Con gli ultimi motivi di impugnazione sono state contestate le esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura concretamente adottata.
3.1. Per le esigenze cautelari si lamenta l’assenza di attualita’ e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, mentre si contesta la mancanza di specificita’ del rischio di inquinamento probatorio.

 

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Trattasi di censure generiche, poiche’ incuranti delle congrue argomentazioni con cui il Tribunale del riesame ha affrontato il tema, evidenziando quanto al profilo della pericolosita’ sociale e al conseguente rischio di recidiva che il (OMISSIS) permane nella disponibilita’ del complesso aziendale utilizzato per la commissione dei contestati reati, e che egli e’ in grado di servirsi di terze persone per il perseguimenti degli obiettivi criminosi, come si desume dalle fittizie intestazioni a terzi delle sue partecipazioni societarie, continuando pero’ ad esercitarne i poteri gestori, e dall’impiego di persone di fiducia come il (OMISSIS) per la materiale esecuzione delle operazioni fraudolente. A conferma dell’attualita’ del rischio di recidiva, si e’ indicato anche che successivamente alla cautela in esame, il (OMISSIS) e’ stato attinto da ulteriore ordinanza custodiale nell’ambito di un procedimento della Procura di Catanzaro per delitti della medesima indole di quelli qui contestati.
Questa motivazione, adeguata alle risultanze indiziarie e caratterizzata da rilievi logici, non e’ stata messa in crisi dalle critiche del ricorrente, risultando altresi’ in linea con (‘esegesi di legittimita’ in tema di attualita’ e concretezza delle esigenze cautelari, che non devono intendersi in termini eccessivamente restrittivi. Infatti, il requisito dell’attualita’ del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosita’ personale dell’indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall’analisi soggettiva della sua personalita’ e dalle sue specificita’ – comprese le concrete condizioni di vita in assenza di cautele – sia sulla presenza di condizioni oggettive ed “esterne” all’accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto che possano attivarne la latente pericolosita’, favorendo la recidiva. La giurisprudenza di legittimita’ ha quindi inteso detto requisito nel senso che il pericolo di reiterazione e’ attuale ogniqualvolta sussista un pericolo di recidiva prossimo all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente. E si e’ anche avuto cura di precisare che la valutazione prognostica non puo’ estendersi alla previsione di una “specifica occasione” per delinquere, poiche’ cio’ esula dalle facolta’ del giudice (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977, Luca’; Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242).

 

Legittima l’acquisizione di un file mediante screenshot

 

In ordine al rischio per l’acquisizione delle prove, il Tribunale del riesame ha evidenziato che vi e’ necessita’ di affiancare alla base probatoria – attualmente costituita per lo piu’ da intercettazioni – accertamenti contabili, finanziari, amministrativi e bancari, che rendono necessario il mantenimento del vincolo durante la loro esecuzione, in considerazione dei consistenti interessi economici sottesi alla vicenda in esame e della finalita’ elusiva delle indagini perseguita fin dall’inizio dai membri del sodalizio. Trattasi di indagini connotate allo stato da un elevato livello di “magmaticita’” per consentire l’attenuazione dei presidi in atto.
Anche tale motivazione risulta aderente all’insegnamento nomofilattico, che ha rilevato come, “In tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova gia’ acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l’esigenza di salvaguardare la genuinita’ della prova non si esaurisce all’atto della chiusura delle indagini preliminari” (Sez. 5, n. 6793 del 07/01/2015, M., Rv. 262687), per la spiccata valenza endoprocessuale del dato riferito alle indagini preliminari ed alla sua ridotta utilizzabilita’ in dibattimento.
3.2. Le osservazioni svolte in ordine all’individuazione delle esigenze cautelari nel loro attuale spessore sono funzionali anche a rappresentare l’adeguatezza esclusiva del massimo vincolo cautelare, che il Tribunale del riesame ha ritenuto necessitato dal contesto in cui sono maturati i fatti in esame, legato al territorio siciliano e alla propaggine organizzativa ivi operante, costituita – oltre al (OMISSIS) – dal (OMISSIS), dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS), cosi’ evidenziandosi la pressante necessita’ di recidere ogni relazione criminogena tra i medesimi. Anche questa motivazione e’ ancorata ad elementi logici e non soffre i denunciati vizi di legittimita’.
4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p..
Non comportando la presente decisione la rimessione in liberta’ del ricorrente, segue altresi’ la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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