LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero,

dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento

retributivo nel settore agricolo

LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero,
dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento
retributivo nel settore agricolo. (16G00213)
(GU n.257 del 3-11-2016)
Vigente al: 4-11-2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica dell’articolo 603-bis del codice penale
1. L’articolo 603-bis del codice penale e’ sostituito dal seguente:
«Art. 603-bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito
con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000
euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso
terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di
bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante
l’attivita’ di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i
lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro
stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica
la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a
2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento
la sussistenza di una o piu’ delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo
palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu’
rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato
rispetto alla quantita’ e qualita’ del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di
lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa
obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a
metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della
pena da un terzo alla meta’:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a
tre;
2) il fatto che uno o piu’ dei soggetti reclutati siano minori in
eta’ non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a
situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche
delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».
Art. 2
Introduzione degli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2 del codice penale
1. Dopo l’articolo 603-bis del codice penale sono inseriti i
seguenti:
«Art. 603-bis.1. (Circostanza attenuante). – Per i delitti previsti
dall’articolo 603-bis, la pena e’ diminuita da un terzo a due terzi
nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua
conoscenza, si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente
l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di
prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o
per il sequestro delle somme o altre utilita’ trasferite.
Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le
disposizioni dell’articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82.
Non si applicano le disposizioni dell’articolo 600-septies.1.
Art. 603-bis.2. (Confisca obbligatoria). – In caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti
previsti dall’articolo 603-bis, e’ sempre obbligatoria, salvi i
diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del
danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o
il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove
essa non sia possibile e’ disposta la confisca di beni di cui il reo
ha la disponibilita’, anche indirettamente o per interposta persona,
per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del
reato».
Art. 3
Controllo giudiziario dell’azienda e rimozione delle condizioni di
sfruttamento
1. Nei procedimenti per i reati previsti dall’articolo 603-bis del
codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1
dell’articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone,
in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell’azienda presso
cui e’ stato commesso il reato, qualora l’interruzione dell’attivita’
imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli
occupazionali o compromettere il valore economico del complesso
aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e
seguenti del codice di procedura penale.
2. Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario
dell’azienda, il giudice nomina uno o piu’ amministratori, scelti tra
gli esperti in gestione aziendale iscritti all’Albo degli
amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio
2010, n. 14.
3. L’amministratore giudiziario affianca l’imprenditore nella
gestione dell’azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti di
amministrazione utili all’impresa, riferendo al giudice ogni tre
mesi, e comunque ogni qualvolta emergano irregolarita’ circa
l’andamento dell’attivita’ aziendale. Al fine di impedire che si
verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo,
l’amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e
delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi
dell’articolo 603-bis del codice penale, indice di sfruttamento

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