Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 marzo 2021| n. 8299.

L’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non viene meno di per sé a seguito dell’opposizione tardivamente proposta, così come il passaggio in giudicato dello stesso non è impedito – o revocato – dalla sua impugnazione con la revocazione straordinaria o l’opposizione di terzo (art. 656 c.p.c.), rimedi straordinari per loro natura proponibili avverso sentenze passate in giudicato, l’assoggettamento ai quali del decreto ingiuntivo in tanto ha ragione di esistere in quanto l’esaurimento della esperibilità di quelli ordinari ha già dato luogo al giudicato, che non è inciso, in definitiva, dalla mera opposizione tardiva.

Ordinanza|24 marzo 2021| n. 8299

Data udienza 16 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: PROCEDIMENTI SPECIALI – CIVILI – PROCEDIMENTO D’INGIUNZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13198/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso, lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1582/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHES.

PREMESSO

Che:
1. Nel 2005 (OMISSIS) chiamava in giudizio (OMISSIS) s.p.a., deducendo che:
– nel 1996 la convenuta lo aveva citato innanzi all’allora Pretura di Roma per ottenerne la condanna al pagamento del prezzo dell’autovettura Ford Fiesta (Lire 7.457.270) e che, costituendosi, aveva eccepito di avere provveduto al pagamento quando era avvenuta la consegna dell’autovettura;
– nel corso del processo, (OMISSIS) aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto (n. 5082/1996) che ingiungeva il pagamento del prezzo, decreto che era stato eseguito in via forzata, con pignoramento presso terzi e assegnazione (in data 3 giugno 1998) alla (OMISSIS) della somma pignorata;
– con sentenza 4 febbraio 1999 n. 884, il Pretore di Roma aveva rigettato la domanda di (OMISSIS);
– l’opposizione al decreto ingiuntivo era stata dichiarata inammissibile perche’ tardiva con sentenza n. 36664/2003, non impugnata e passata in giudicato il 4 gennaio 2005.
L’attore, assumendo l’indebito arricchimento di (OMISSIS), ne chiedeva la condanna alla restituzione della somma pignorata.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza 4 marzo 2008, n. 9653, ha accolto la domanda dell’attore e ha condannato (OMISSIS) al pagamento di Euro 7.667,41, dovendosi “dare prevalenza alla sentenza n. 884/1999, in virtu’ del pregnante accertamento a cognizione piena ivi compiuto, risultando ininfluente la pur successiva pronuncia in rito di cui alla sentenza n. 36664/2003”.
(OMISSIS) ha impugnato la pronuncia e la Corte d’appello di Roma con sentenza 9 marzo 2016, n. 1582 – ha ritenuto che “non c’e’ motivo per non applicare il criterio temporale per la risoluzione dei due giudicati”, cosi’ che “a dover essere applicata e’ la sentenza piu’ recente”, ossia la pronunzia n. 36664/2003, e “cade la prova del pagamento accertata dal Pretore di Roma”: ha cosi’ accolto l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di restituzione fatta valere da (OMISSIS).
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS). Resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a..
Il controricorrente ha depositato memoria. Memoria e’ stata depositata pure dal ricorrente, insieme alla nomina del nuovo difensore (va precisato che il deposito della memoria supera il profilo della mancata consegna della comunicazione della data dell’adunanza, essendosi comunque potuto esplicare il diritto di difesa del ricorrente).

CONSIDERATO

Che:
I. Il ricorso e’ articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi, che lamentano, sotto il profilo della violazione di legge, come la Corte d’appello abbia da un lato affermato “la prevalenza del giudizio successivo”, ma poi in concreto abbia “disatteso tale criterio affermando la prevalenza del giudizio antecedente, quello conseguente alla esecutivita’ del Decreto Ingiuntivo n. 5082 del 1996”.
I motivi sono fondati. I giudici di merito hanno soffermato la loro attenzione sulla natura di merito o di rito delle pronunzie e non hanno considerato che i due giudicati erano rappresentati si’ da un lato dalla sentenza di rigetto della domanda di pagamento di (OMISSIS), ma dall’altro lato non dalla sentenza che ha accertato la tardivita’ dell’opposizione al decreto ingiuntivo, ma dallo stesso decreto ingiuntivo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “l’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non viene meno di per se’ a seguito dell’opposizione tardivamente proposta, cosi’ come il passaggio in giudicato dello stesso non e’ impedito – o revocato – dalla sua impugnazione con la revocazione straordinaria o l’opposizione di terzo (articolo 656 c.p.c.), rimedi straordinari per loro natura proponibili avverso sentenze passate in giudicato, l’assoggettamento ai quali del decreto ingiuntivo in tanto ha ragione di esistere in quanto l’esaurimento della esperibilita’ di quelli ordinari ha gia’ dato luogo al giudicato, che non e’ inciso, in definitiva, dalla mera opposizione tardiva” (Cass. 19429/2005).
Il criterio temporale, che – come ricorda la Corte d’appello – va utilizzato per risolvere il conflitto tra giudicati, doveva quindi portare il giudice di merito ad applicare la sentenza n. 884/1999 del Pretore di Roma, che aveva accolto l’eccezione di avvenuto pagamento da parte del ricorrente e aveva cosi’ respinto la domanda di (OMISSIS).
II. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Roma che decidera’ la causa attenendosi al principio di diritto sopra ricordato; il giudice di rinvio provvedera’ anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *