Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 maggio 2021| n. 12719.
L’eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell’inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l’eccezione d’inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell’eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento.
Ordinanza|13 maggio 2021| n. 12719
Data udienza 15 gennaio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Vendita – Contratto preliminare immobiliare – Risoluzione per inadempimento – Esecuzione in forma specifica – Eccezione ex art. 1460 c.c. – Reiterazione di censure di mero fatto – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19589-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 108/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 10/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente causa trae origine da un contratto preliminare di vendita immobiliare intercorso fra (OMISSIS), promittente venditore, e (OMISSIS), promittente acquirente.
Il promittente venditore (OMISSIS) cita in giudizio il promittente acquirente (OMISSIS), chiedendo la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della controparte, con la condanna del convenuto al rilascio dell’immobile e al pagamento della penale, nonche’ di una ulteriore somma a titolo di corrispettivo per il godimento del bene promesso in vendita. (OMISSIS) si costituisce e propone, in riconvenzionale, domanda di esecuzione in forma specifica.
Il Tribunale sospende il giudizio, essendo ancora pendente altra causa proposta in relazione al medesimo contratto da (OMISSIS), il quale aveva chiamato in giudizio il (OMISSIS) per ottenere la risoluzione del preliminare per inadempimento del venditore. Tale giudizio e’ stato poi definito con il rigetto della domanda e cio’ perche’ e’ stata riconosciuta fondata l’eccezione di inadempimento del promittente venditore (OMISSIS).
Riassunto il processo, il Tribunale accoglie la domanda di risoluzione del (OMISSIS) e condanna lo (OMISSIS) al pagamento della penale; rigetta la domanda del venditore, di pagamento di un ulteriore importo per il godimento dell’immobile.
La Corte d’appello di Catania, investita con impugnazione principale dal (OMISSIS) e incidentale dello (OMISSIS), accoglie l’appello incidentale, disponendo, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., il trasferimento dell’immobile subordinatamente al pagamento del saldo prezzo.
In particolare, la Corte d’appello rigetta l’eccezione del (OMISSIS), il quale aveva sostenuto che l’inadempimento di controparte e la sua gravita’ erano stati accertati con efficacia di giudicato, allorche’ era stata accolta la propria eccezione di inadempimento formulata nel precedente giudizio definito. La corte d’appello sottolinea che il comportamento contestato con l’eccezione di inadempimento consisteva nella mancata convocazione dinanzi al notaio; ritiene che tale comportamento non avesse i requisiti di gravita’ tali da giustificare la risoluzione del preliminare; quindi, in base al rilievo che la domanda di risoluzione del (OMISSIS) si fondava esclusivamente su quella condotta omissiva, la ritiene infondata. La Corte d’appello ritiene ammissibile la domanda riconvenzionale del promittente acquirente, che e’ accolta nei termini di cui sopra. Si dichiara inammissibile l’intervento in causa di (OMISSIS), spiegato in adesione alle ragioni dell’appellante principale.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) propone ricorso sulla base di tre motivi. Con il primo motivo, proposto in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, egli censura la decisione laddove la corte d’appello ha ritenuto che il comportamento idoneo a giustificare l’eccezione di inadempimento non potesse, nello stesso tempo e in via automatica, essere considerato inadempimento grave agli effetti della risoluzione. Si sostiene che, essendovi coincidenza dei presupposti, l’inadempimento era stato gia’ accertato con efficacia di giudicato. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si censura la sentenza impugnata per non avere la corte di merito dichiarato l’inammissibilita’ della domanda riconvenzionale di esecuzione in forma specifica. Tale domanda era invece preclusa ex articolo 1453 c.c., una volta proposta dalla controparte domanda di risoluzione. Con il terzo motivo, proposto sempre in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce che, in presenza dei presupposti per la richiesta risoluzione, la propria domanda avrebbe dovuto essere accolta, con le relative conseguenze restitutorie e indennitarie che ne conseguivano. (OMISSIS) resiste con controricorso, con il quale ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso perche’ tardivo. Si evidenzia che l’attuale controricorrente aveva proposto, contro la stessa sentenza, domanda di revocazione. Egli sostiene che dalla data della impugnazione decorreva, per la parte destinataria, il termine breve per proporre ricorso per cassazione. Il ricorso, invece, era stato notificato oltre tale termine.
(OMISSIS) resta intimata.
La causa e’ stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza.
Le parti hanno depositato memorie.
Il ricorso e’ ammissibile in relazione al principio di Cass. n. 21251/2018: “da notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non consente la legale scienza della sentenza impugnata ne’ la fa presupporre ed e’, pertanto, inidonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione” (conf. n. 1184/2010).
Il primo motivo e’ infondato. La giurisprudenza di legittimita’ afferma generalmente che la mancanza di gravita’ dell’inadempimento rende l’eccezione di cui all’articolo 1460 c.c. contraria a buona fede (Cass. n. 22626/2016; n. 8880/2000). Tuttavia, cio’ non consente di affermare a priori che la gravita’ idonea a compromettere il rapporto sinallagmatico fra le contrapposte prestazioni ex articolo 1460 c.c. sia nello stesso tempo tale da giustificare la risoluzione del contratto (Cass. n. 5232/1985). Infatti, la gravita’ dell’inadempimento e’ un presupposto specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale e definitivita’ di tale rimedio, mentre l’eccezione di inadempimento non estingue il contratto (Cass. n 1690/2006). Il creditore puo’ valersi dell’eccezione anche nel caso di inesatto adempimento (Cass. n. 9439/2008).
Pertanto, la decisione della corte d’appello, nella parte in cui si riconosce che l’eccezione di inadempimento non e’ subordinato alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, e’ esente dalle critiche mosse dal ricorrente.
E’ infondato anche il secondo motivo. Come giustamente ha osservato la Corte d’appello, il divieto posto dall’articolo 1453 c.c., di chiedere l’adempimento una volta domandata la risoluzione del contratto, viene meno e non ha piu’ ragion d’essere quando la domanda di risoluzione venga rigettata, rimanendo in vita in tal caso il vincolo contrattuale, e risorgendo l’interesse alla esecuzione della prestazione (Cass. n. 15171/2001).
Il terzo motivo, infine, e’ inammissibile: con esso non si formula alcuna censura, ma si assume che se la corte di merito non fosse incorsa negli errori (infondatamente) denunciati con i motivi precedenti, avrebbe dovuto accogliere la domanda di risoluzione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese
Ci sono le condizioni per dare atto Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto”.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell’importo di Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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