L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione nella sfera riservata al legislatore

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|7 maggio 2021| n. 12151.

L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione nella sfera riservata al legislatore è configurabile solo allorché il giudice speciale non abbia applicato la norma esistente ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete e non quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo a un provvedimento abnorme o anomalo.

Sentenza|7 maggio 2021| n. 12151

Data udienza 13 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Contenzioso elettorale – Sentenza del Consiglio di Stato – Attività ermeneutica della legge – Interpretazione dell’accezione di gruppo presente nel Parlamento nazionale ai fini dell’esonero dalla raccolta delle firme per la presentazione della lista – Insussistenza dell’invasione della sfera riservata al legislatore – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sez.

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez.

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 5674/2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliatasi in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
(OMISSIS), elettivamente domiciliatasi in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliatosi in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
(OMISSIS), elettivamente domiciliatosi in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), elettivamente domiciliatosi in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 7633/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 07/11/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere Dott. ANGELINA MARIA PERRINO;
lette le conclusioni scritte del sostituto procuratore generale Alberto Celeste, il quale ha chiesto che le sezioni unite della Corte di cassazione dichiarino l’inammissibilita’ del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Emerge dalla narrativa della sentenza impugnata che (OMISSIS), insieme con (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di elettori iscritti nelle liste di Comuni ubicati nella Regione Abruzzo, hanno impugnato il verbale delle operazioni elettorali e l’atto di proclamazione degli eletti del 23 febbraio 2019 nel procedimento per le elezioni amministrative volte al rinnovo del Consiglio regionale e all’elezione diretta del Presidente della Regione Abruzzo, nella parte in cui sono proclamati eletti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), anziche’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Due erano i profili di censura proposti: uno concerneva l’ammissione alla competizione elettorale della lista “(OMISSIS)” perche’, nella prospettazione dei ricorrenti, quella lista non aveva raccolto le firme per la presentazione, limitandosi a presentare una dichiarazione di esonero rilasciata da un singolo parlamentare che non faceva capo ad alcun gruppo presente in Parlamento; l’altro riguardava la procedura di calcolo dei resti ai fini della determinazione della cifra elettorale residuale di ciascuna lista circoscrizionale in quanto, ad avviso dei ricorrenti, si sarebbe dovuta scegliere un’interpretazione teleologica della Legge Regionale n. 9 del 2013, articolo 17, comma 6, lettera b).
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha rigettato il ricorso e il Consiglio di Stato ha respinto l’appello successivamente proposto.
A fondamento della decisione il giudice del gravame, quanto al primo profilo, ha riconosciuto alla componente politica del gruppo misto dignita’ rappresentativa e, in considerazione del legame politico fra lista regionale e componente parlamentare, ha ritenuto consequenziale l’individuazione del responsabile della componente politica interna al gruppo misto come organo competente a dichiarare che la lista regionale e’ espressione della componente parlamentare.
Con riguardo al secondo profilo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la nozione di resti va definita con riguardo ai voti che residuano rispetto alla parte intera del risultato della divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale; voti, che secondo il giudice d’appello vanno considerati in termini numerici assoluti, e non gia’ come parte decimale del quoziente.
Contro questa sentenza propone ricorso (OMISSIS) per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo calibrato sul solo primo profilo, e illustra con memoria, cui replicano con distinti controricorsi la Regione Abruzzo, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
(OMISSIS) e (OMISSIS) depositano anch’essi memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Va preliminarmente respinta l’eccezione d’inammissibilita’ dei controricorsi perche’, ad avviso della ricorrente, tardivamente notificati e depositati.
La ricorrente assume a fondamento dell’eccezione l’applicabilita’ al giudizio di legittimita’ dell’articolo 130 c.p.a., comma 10, che prevede per il contenzioso elettorale il dimezzamento dei termini processuali.
Di contro, queste sezioni unite hanno gia’ stabilito (con sentenza 25 luglio 2016, n. 15286) che dell’articolo 130 c.p.a., comma 10, a norma del quale “tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell’articolo 131 sono dimezzati rispetto ai termini del processo ordinario”, non si riferisce al giudizio di cassazione, ma solo alle sequenze procedimentali di primo e secondo grado del giudizio amministrativo rilevanti ai fini del contenzioso elettorale non specificamente regolate.
2.- Con l’unico motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta la violazione dei limiti esterni della giurisdizione per eccesso di potere giurisdizionale, per violazione degli articoli 103 e 111 Cost., dell’articolo 362 c.p.c., dell’articolo 110 c.p.a., in relazione alla disapplicazione della Legge Regionale n. 9 del 2013, articolo 12, comma 2 e articolo 13, commi 3 e 4,. Ad avviso della ricorrente, infatti, il Consiglio di Stato, in luogo di applicare la norma della Legge Regionale che prevede, ai fini della presentazione delle liste per partecipare alla consultazione elettorale, o la raccolta delle firme, o la presentazione di una dichiarazione di esonero dalla raccolta per le sole liste espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale, ha creato una norma di esonero dalla raccolta delle firme.
Il ricorso e’ inammissibile.
2.1.- Alla luce della sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale, il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per “invasione” o “sconfinamento” nella sfera riservata ad altro potere dello stato ovvero per “arretramento” rispetto ad una materia che puo’ formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonche’ le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull’erroneo presupposto di quell’attribuzione; l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore e’ configurabile solo allorche’ il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attivita’ di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli e’ proprio, anche se tale attivita’ ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento “abnorme o anomalo” ovvero abbia comportato uno “stravolgimento” delle “norme di riferimento”, atteso che in questi casi si puo’ profilare, eventualmente, un error in iudicando, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione (tra varie, Cass., sez. un., 25 marzo 2019, n. 8311; sez. un., 24 gennaio 2020, n. 1608; sez. un., 12 marzo 2021, n. 7031).
2.2.- Indubitabile e’, invece, che il Consiglio di Stato abbia interpretato la norma vigente, fornendo una lettura, espressione di quest’attivita’ interpretativa, dell’accezione di gruppo presente nel Parlamento nazionale, cui e’ conseguita la valutazione di legittimita’ della dichiarazione utile all’esonero dalla raccolta delle firme, in chiave di semplificazione procedurale per le liste espressione di partiti o di movimenti politici di una certa consistenza a livello locale o nazionale, nell’ottica del favor partecipationis.
Il fulcro del ragionamento del Consiglio di Stato sta, difatti, nella considerazione che i gruppi parlamentari autonomi minori e le componenti politiche autonome del gruppo misto hanno una funzione rappresentativa identica a quella della proiezione parlamentare delle forze politiche che superino una soglia minima di radicamento nel Paese.
2.3.- Questa lettura, lungi dal tradursi nella creazione di una norma che consente l’esonero dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste anche quando vi e’ una dichiarazione di un solo parlamentare, s’inserisce nel quadro dell’elaborazione concernente la fisionomia dei gruppi parlamentari.
Si e’ al riguardo riconosciuto (Cass., sez. un., ord. 19 febbraio 2004, n. 3335) che, nel quadro costituzionale vigente, al piano di attivita’ squisitamente parlamentare, in relazione al quale i gruppi costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie del parlamento (piano, questo, di recente valorizzato da Cass., sez. un., 14 maggio 2020, n. 8906), si giustappone quello, piu’ strettamente politico, che concerne il rapporto del singolo gruppo con il partito politico di riferimento, ed in ordine al quale i gruppi parlamentari sono da assimilare ai partiti politici.
3.- Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza.
Infondata gia’ in radice e’ al riguardo l’eccezione, proposta in memoria, di carenza d’interesse a controricorrere di alcuni dei controricorrenti, dovuta alla rinuncia all’impugnativa concernente il secondo profilo indicato in narrativa, giacche’ l’interesse e’ in re ipsa, per il fatto in se’ che i controricorrenti in questione sono stati evocati in giudizio.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio dei contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese sostenute dai controricorrenti, che liquida per ciascuno in Euro 4200,00 per compensi, oltre a 200,00 Euro per esborsi, e al 15% a titolo di spese forfetarie, nonche’ agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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