Le valutazioni delle Commissioni mediche

Consiglio di Stato, Sentenza|19 gennaio 2022| n. 353.

Le valutazioni delle Commissioni mediche in ordine ai requisiti psico – fisici richiesti per il reclutamento nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia sono espressione di discrezionalità tecnica, hanno natura infungibile (non potendo essere sostituite e/o surrogate da accertamenti demandati ad altri organi, e svolti in epoca successiva), sono sindacabili solo ove palesemente inattendibili, sono soggette al principio tempus regit actum (per cui eventuali resultanze di segno difforme rese in epoca successiva non valgono per ciò solo ad inficiare l’attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all’uopo preposta) e costituiscono prove normalmente non ripetibili al fine di garantire la pari e contestuale valutazione degli aspiranti nell’ambito di una medesima procedura concorsuale.

Sentenza|19 gennaio 2022| n. 353. Le valutazioni delle Commissioni mediche

Data udienza 11 gennaio 2022

Integrale

Tag- parola chiave: Concorsi pubblici – Polizia di stato – Requisiti per il reclutamento – Valutazioni delle commissioni mediche – Espressione di discrezionalità tecnica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7630 del 2020, proposto da
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Re. La., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, sez. I quater, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il Cons. Stefano Filippini, per le parti nessuno presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

-OMISSIS- ha impugnato dinanzi al TAR del -OMISSIS- la nota del 30 marzo 2018 del Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con cui la commissione medica lo ha giudicato non idoneo al concorso per l’assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale concorsi ed esami del 26 maggio 2017.
Con motivi aggiunti ha poi impugnato la graduatoria di merito (di cui al Decreto n. 333-B/12D.2.17/12217 del Direttore Centrale per le risorse umane datato 28 maggio 2018 con avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 42 il 29 maggio 2018 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/28 del 29 maggio 2018).
L’Amministrazione ha resistito chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
L’adito TAR con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto la domanda osservando che l’accertamento dei requisiti psicofisici dell’interessato (all’esito dei quali la Commissione medica lo aveva giudicato non idoneo con la seguente motivazione: “-OMISSIS-“) risultava sconfessato sia dalla perizia medica psichiatrica di parte, sia dalle risultanze della verificazione disposta nel corso del giudizio (del cui svolgimento era stata incaricata la Commissione sanitaria presso il Policlinico -OMISSIS-).
Il TAR ha dunque ravvisato la ricorrenza di macroscopici travisamenti di fatto in relazione al risultato della verificazione eseguita dall’organo di medicina militare, concludendo nel senso indicato.
Ha proposto appello l’Amministrazione, chiedendo la sospensiva sulla sentenza TAR e la riforma della stessa in relazione alla infungibilità degli accertamenti propri della P.S..
L’appellato, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame dal momento che il TAR si è limitato a recepire le conclusioni rese dal Policlinico Militare del -OMISSIS-.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata accolta la domanda di sospensiva.
Acquisite note difensive, sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2022.

DIRITTO

L’appello è fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., ex multis, sez IV n. 5536 del 21 settembre 2020; n. 4641 del 20 luglio 2020; n. 117 del 7 gennaio 2020; n. 6668 del 26 novembre 2018), alla quale il Collegio intende dare continuità, le valutazioni delle Commissioni mediche in ordine ai requisiti psico – fisici richiesti per il reclutamento nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia sono espressione di discrezionalità tecnica, hanno natura infungibile (non potendo essere sostituite e/o surrogate da accertamenti demandati ad altri organi, e svolti in epoca successiva), sono sindacabili solo ove palesemente inattendibili, sono soggette al principio tempus regit actum (per cui eventuali resultanze di segno difforme rese in epoca successiva non valgono per ciò solo ad inficiare l’attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all’uopo preposta) e costituiscono prove normalmente non ripetibili al fine di garantire la pari e contestuale valutazione degli aspiranti nell’ambito di una medesima procedura concorsuale (Cons. Stato, sez. IV, n. 2296 del 06/04/2020 e n. 3355, 27/05/2020).
Non sussiste pertanto in alcun modo il contrasto, rilevato dal primo giudice, tra l’accertamento della commissione medica e l’esito della perizia medica psichiatrica prodotta dalla parte e quello della verificazione disposta nel corso del giudizio di primo grado, in quanto né la perizia di parte, né la verificazione possono validamente smentire il parere medico legale delle commissioni medica preposta all’accertamento dell’idoneità psico – fisica dei candidati.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e, per l’effetto, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dall’interessato.
Ricorrono tuttavia speciali ragioni, evincibili dagli atti, per disporre la compensazione delle spese di lite del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Carla Ciuffetti – Consigliere
Stefano Filippini – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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