Le valutazioni degli alunni della scuola media

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 27 agosto 2019, n. 5917.

La massima estrapolata:

Le valutazioni degli alunni della scuola media vanno effettuate su scala biennale tutte le volte che non vi siano irreversibili insufficienze.

Sentenza 27 agosto 2019, n. 5917

Data udienza 30 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5687 del 2019, proposto da
-OMISSIS- quale esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gu. Sa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A. Pl. S.r.l. in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
Istituto Scolastico -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma Sezione Prima n. 00182/2019, resa tra le parti, concernente annullamento
a – dell’esito negativo dello scrutinio per l’ammissione alla seconda classe media inferiore di -OMISSIS-;
b – degli atti preordinati, compresi quelli esibiti dalla scuola -OMISSIS- in data 30 giugno 2018 (report voti, verbale 11 giugno) e la relazione C84300X dell’Istituto di -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le istanze dell’appellante in data 3 luglio 2019, di rinuncia alle richieste di decreto presidenziale ed ordinanza collegiale cautelare, nonché di fissazione ex art. 71 bis c.p.a.;
Visto l’art. 71 bis c.p.a., e ritenuto sussistere i presupposti ivi previsti per definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2019 il pres. Sergio Santoro e udito per l’appellante l’avv. Gu. Sa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso per l’annullamento del giudizio di non ammissione alla seconda classe della scuola media inferiore per l’a.s. 2017/18, impugnato dall’interessato insieme con alcuni atti collegati.
L’alunno interessato nell’a.s. 2017/18 riportava nel primo quadrimestre due insufficienze (con il voto di cinque) in Scienze e Tecnologia. Nella relativa scheda di valutazione è riportato che l’alunno in questione nel corso del primo quadrimestre ha raggiunto un livello globale degli apprendimenti: “sufficiente”. Gli obiettivi delle programmazioni disciplinari sono stati: complessivamente raggiunti. Nello scrutinio finale tuttavia riportava sette insufficienze, sei delle quali con il voto di cinque (in “Matematica, Francese, Scienze, Geografia, Arte, Musica”) ed una con il voto di quattro (in “Tecnologia”).
Il Consiglio di Classe quindi deliberava a maggioranza, con quattro contro e otto a favore (così dichiarando nel verbale dell’11 giugno 2018, che sarebbero espressi dodici voti, anche se i docenti presenti erano in realtà undici compreso il dirigente scolastico, e non 12), la non-ammissione alla classe successiva, ritenendo che la quantità e la qualità delle insufficienze poste in relazione con le capacità e la responsabilità personale dimostrate non fanno ritenere proponibile un recupero delle carenze accertate nel corso dell’anno scolastico successivo.
Nel giudizio di primo grado la Sezione, con ordinanza 24-10-2018, n. 5169, ha accolto l’appello cautelare ed ammesso con riserva l’alunno alla seconda classe successiva.
Quest’ultimo ha frequentato la seconda classe con esito favorevole, risultando poi ammesso alla terza.
La sentenza appellata ha respinto il ricorso.
È stato quindi proposto appello e chiesta la sospensione cautelare della sentenza appellata fissata alla cc. del 30 luglio 2019.
Alla cc. del 30 luglio 2019, ai sensi degli artt. 71 secondo comma e 71 bis c.p.a., previa rinuncia alla richiesta di sospensiva e sentito il difensore della parte, la causa è stata trattenuta in decisione in forma semplificata.
2. La sentenza appellata ha escluso che vi sia un obbligo di ammissione dello studente anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, o la necessità di un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico.
L’appello in esame, che la Sezione ritiene fondato, si articola in una pluralità di motivi e censure di legittimità, che s’incentrano sia sull’interpretazione dell’art. 6, D.lgs. 13/04/2017, n. 62 che della parte della circolare MIUR 10/10/2017, n. 1865 riguardante l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado.
L’art. 6 dispone al primo comma che gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, eccettuati alcuni casi specifici di grave sanzione disciplinare o di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.
In quest’ultimo caso, giusta il comma successivo, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.
Le citate disposizioni, ad avviso del Collegio, consentono in sede di giudizio di ammissione alla seconda media, con adeguata motivazione, di ammettere con riserva alla classe successiva anche gli alunni che non abbiano raggiunto i necessari livelli di apprendimento in una o più discipline, rinviandone la valutazione complessiva all’anno successivo, sulla base di un esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in tale più ampio periodo.
Va infatti notato che nell’ipotesi indicata dalla norma, di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, al consiglio di classe compete un’ulteriore valutazione (rispetto a quella che ha condotto ad accertare il mancato raggiungimento di sufficienti livelli di apprendimento), al fine specifico e determinante di decidere se ammettere o meno l’alunno alla classe successiva, e ciò sulla base di criteri, necessariamente prestabiliti, circa le possibilità del singolo alunno di recupero nell’anno successivo: è infatti significativa e dirimente in tal senso l’espressione utilizzata dalla norma,secondo cui lo stesso consiglio può [e non certo deve, in via automatica] deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione.
A conferma, il terzo comma dell’art. 6 cit. aggiunge, con riferimento all’ipotesi di mancato raggiungimento dei necessari livelli di apprendimento in una o più discipline, che nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (id est, attività di recupero in itinere o in orario pomeridiano, quali ad. es. Help, Sportello, Studio Assistito, Studio cooperativo), il che non avrebbe senso se, nei casi considerati, si dovesse pervenire necessariamente ed unicamente alla ripetizione dell’anno scolastico nella classe di provenienza, tenuto presente oltretutto che la disposizione fa riferimento anche alle valutazioni finali, cioè a quelle al termine del secondo quadrimestre, oltre che a quelle periodiche.
Ed è appena il caso di considerare che il metodo di valutare lo studente sulla base di periodi più ampi del singolo anno non è ignoto nell’ordinamento scolastico, ma è ammesso esplicitamente nella lett. c) della nota MIUR 4.6.2019 n. 11981 con riferimento agli studenti delle scuole professionali (Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso il Consiglio di classe delibera che lo studente è ammesso con revisione del P.F.I. alla classe successiva, prevedendo per tempo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui: I. partecipazione nell’anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei); II. partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate).
3. La circolare MIUR 10/10/2017, n. 1865 cit., è invece più specifica e diretta nel confermare l’interpretazione qui accolta dell’art. 6 cit., come agevolmente si evince dal paragrafo riguardante la materia e la questione in esame (L’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado), là dove vi si stabilisce che “L’articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado. L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione”.
L’espressione della circolare n. 1865/17 cit., secondo cui l’ammissione alle classi successive nella scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, riconosce dunque, in coerenza (ma maggiore chiarezza) rispetto a quanto stabilito dall’art. 6, D.lgs. 13/04/2017, n. 62, di poter valutare sulla base di periodi più ampi di un singolo anno scolastico l’alunno che, nella prima classe della scuola secondaria di primo grado, non abbia conseguito in tutto o in parte quei livelli.
L’espressione disposta, in via generale sta a indicare che, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la regola è l’ammissione alla classe successiva, mentre l’eccezione è la non ammissione, che può disporsi solo se siano stati adottati senza successo tutti gli accorgimenti previsti per evitare tale conclusione, quali appunto l’attivazione delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, come prescritto dall’art. 6 cit., e soltanto se l’esito dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in un più ampio periodo scolastico sia irrimediabilmente sfavorevole.
4. Nella specie, tuttavia, queste strategie non sono state attivate in misura adeguata e sufficiente, tant’è vero che il dirigente scolastico, nel darne conto nella relazione istruttoria depositata in giudizio (REIC855006-REGISTRO PROTOCOLLO-0002444-29/06/2018-III1-U), cita il verbale del consiglio di classe del 14/03/2018, riportando che l’alunno in questione “avrebbe avuto l’opportunità di rimediare alla propria media non sufficiente in sei materie: Arte, Scienze, Tecnologia, Geografia, Inglese, Francese. Tutti i docenti di queste discipline, durante quella riunione, hanno dichiarato che avrebbero scelto la modalità di recupero che, per convenzione, la nostra scuola aveva denominato “A”. La modalità A consiste nel “recupero autonomo”, cioè a casa. Il documento allegato al verbale del consiglio di classe in questione (14/03/2018) afferma che il “recupero autonomo, (A) “va riservato agli studenti giudicati in grado di raggiungere autonomamente gli obiettivi minimi disciplinari””.
Lo stesso dirigente riferisce a tale proposito che: “Dal 5 al 10 febbraio 2018 tutti i docenti di tutte le discipline della scuola secondaria di 1° grado “…” hanno rivoluzionato il proprio lavoro per mettere in atto un’intera “settimana di sospensione delle lezioni ordinarie” [citiamo dal documento ufficiale in cui viene presentata e spiegata questa esperienza didattica nonché la sua genesi]. Uno degli scopi centrali di tale settimana era il recupero di coloro che nelle pagelle avevano riportato valutazioni non soddisfacenti, anche in materie diverse da Italiano e Matematica””.
Quindi nella specie l’attività di recupero proposta all’esito del primo quadrimestre risulta essere stata di soli cinque giorni e “a casa”, rivelandosi però del tutto insufficiente, se posta in relazione alle asserite gravi lacune nell’apprendimento attribuite al ricorrente dagli stessi organi scolastici.
5. Né può ritenersi irrilevante che, nel caso di specie, sia avvenuto quanto consentito e prefigurato dalle disposizioni di legge e della circolare citt., dato che l’alunno in questione, nell’a.s. 2018-19, sia pure a seguito della sospensiva data con l’ordinanza della Sezione 24-10-2018, n. 5169, ha poi frequentato con successo il secondo anno della scuola media, ed è stato promosso alla classe successiva, a seguito di un giudizio positivo, che nell’appello si sostiene oltretutto aver assorbito e superato quello iniziale e negativo qui annullato, facendo venir meno la materia del contendere.
Deve tuttavia ritenersi, alla luce delle precedenti considerazioni, che l’esito positivo dell’anno scolastico 2018-19, trascorso nella classe successiva alla prima, e l’ammissione alla terza classe, a seguito del giudizio positivo conseguito nello scrutinio finale del secondo anno, realizzi in pieno lo schema previsto dalle disposizioni citate, avendo consentito in concreto una valutazione più ampia, ponderata e consapevole dei livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno, su base biennale, come ivi prefigurato.
Queste considerazioni consentono quindi di superare il dubbio se l’esito positivo dell’ammissione alla terza classe possa avere condotto alla cessazione della materia del contendere, questione sulla quale la sentenza appellata si era espressa negativamente, mentre l’appello contiene un autonomo motivo in proposito.
Ad avviso del Collegio, tuttavia, la cessazione della materia del contendere sarebbe potuta conseguire unicamente in caso di annullamento in via di autotutela del giudizio negativo qui impugnato. Avere superato con successo la classe successiva, invece, non determina certamente l’annullamento del primo giudizio sfavorevole impugnato, non potendosi quindi ipotizzare la cessazione della materia del contendere, anche perché l’ammissione alla seconda classe era avvenuta per effetto dell’ammissione con riserva a seguito dell’ordinanza di questa Sezione 24-10-2018, n. 5169.
È soltanto dall’annullamento giurisdizionale, ora pronunciato, di quel giudizio negativo, e dal conseguente effetto conformativo di riferire necessariamente la complessiva valutazione dell’alunno al biennio iniziale della scuola secondaria di primo grado, che può conseguire la soddisfazione dell’interesse processuale qui fatto valere, dato che, sulla base dei principi sopra affermati in ordine all’interpretazione delle disposizioni di legge e della circolare invocate, il giudizio negativo riportato a conclusione del primo anno deve ritenersi superato da quello positivo dell’anno successivo, ma ciò soltanto per effetto della valutazione su scala biennale del realizzato conseguimento dei livelli indispensabili di apprendimento.
6. Possono ora trarsi le necessarie conseguenze in ordine alla domanda di annullamento del giudizio impugnato ed ai vizi dedotti nei confronti di questo.
Il giudizio impugnato è stato adottato innanzitutto in violazione dell’art. 6, D.lgs. 13/04/2017, n. 62 e della circolare MIUR 10/10/2017, n. 1865, nella parte in cui vi è stabilitoche dalla mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in… più discipline, attribuita all’alunno, debba necessariamente conseguire la non ammissione,piuttosto che l’ammissione alla classe successiva, senza valutare l’esito delle misure di recupero da adottare obbligatoriamente (oltretutto nella specie in misura non adeguata), ed in caso di valutazione positiva di questo, del possibile conseguimento dei livelli indispensabili di apprendimento su scala biennale.
Il giudizio impugnato è altresì affetto da eccesso di potere per insufficiente motivazione, perché :
– non ha dato conto dell’esito dell’attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, come prescritto dall’art. 6 cit.;
– non ha chiarito come i risultati raggiunti dall’alunno nel primo quadrimestre e le sei lievi insufficienze (con cinque in “Matematica, Francese, Scienze, Geografia, Arte, Musica”) conseguite nel secondo quadrimestre (pur con il quattro in “Tecnologia”), non consentissero una valutazione complessiva dello stesso nell’anno scolastico successivo, oltretutto senza dare conto d’avere predisposto idonee e sufficienti specifiche strategie di recupero nell’anno scolastico 2017-18, tenuto anche conto che nella stessa scheda di valutazione era riportato che l’alunno nel corso del primo quadrimestre ha raggiunto un livello globale degli apprendimenti: “sufficiente”. Gli obiettivi delle programmazioni disciplinari sono stati: complessivamente raggiunti (così a pagg.2 e 3 della relazione cit.).
Quanto sopra conduce inevitabilmente all’accoglimento dell’appello ed, in totale riforma della sentenza appellata, all’annullamento degli atti impugnati in primo grado, con l’ovvia conseguente conferma dell’ammissione al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, autonomamente già conseguita dall’interessato ed ormai intangibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, debbono essere poste a carico dell’Istituto scolastico intimato e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed, in totale riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati in primo grado.
Condanna l’Istituto Comprensivo – I.C. -OMISSIS- -OMISSIS-‘ intimato alle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro. 3.400,00 (euro tremilaquattrocento/00), oltre IVA, contributo Cassa previdenza avvocati ed oneri accessori, ed al rimborso degli importi per il contributo unificato corrisposti dal ricorrente per entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1, 2 e 5 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente, Estensore
Diego Sabatino – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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