Le strade vicinali private

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 aprile 2021| n. 11466.

Le strade vicinali private non sono soltanto quelle formulate con il conferimento di parti di proprietà fronteggiantesi, ma anche quelle la cui sede è formata mediante conferimento di tratti successivamente svolgentisi per intero su ciascun fondo dei proprietari confinanti. Né può escludersi il carattere vicinale solo perché la strada risulti formata in alcuni tratti da conferimenti di frontisti e in altri mediante conferimento di parti di fondi che si succedono. Eccezionale è soltanto che la strada risulti formata “ex collatione privatorum agrorum” e destinata all’uso comune, per la necessità stessa delle comunicazioni e delle culture dei fondi lambiti o attraversati.

Ordinanza|30 aprile 2021| n. 11466

Data udienza 9 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Proprietà – Comproprietà – Fondi agricoli – Via vicinale – Conferimento di terreno ex collazione privatorum agrorum – Accertamento probatorio – Criteri

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14784-2016 proposto da:
(OMISSIS) SNC (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 471/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) proprietaria del fondo agricolo censito al catasto terreni di (OMISSIS), citava dinanzi al Tribunale di Verona la societa’ (OMISSIS) per sentire dichiarare la sua comproprieta’ collatione privatorum agrorum della via vicinale agraria a partire dalla strada pubblica della (OMISSIS) fino all’inizio del mappale (OMISSIS) a cavallo tra i fondi agricoli di proprieta’ della convenuta e censiti in catasto di (OMISSIS). In subordine chiedeva di accertare la sua titolarita’ di una servitu’ di passaggio pedonale carraio sulla via vicinale e il ripristino dell’originario accesso carraio a tale via. La parte convenuta si costituiva chiamando in causa il proprio dante causa (OMISSIS) chiedendo, in caso di condanna, il rimborso della somma percepita in eccedenza per evizione parziale. Si costituiva (OMISSIS) chiedendo il rigetto della domanda principale.
2. Il Tribunale di Verona accoglieva la domanda volta all’accertamento della comproprieta’ della via vicinale agraria mentre rigettava la domanda proposta dalla convenuta nei confronti di (OMISSIS).
3. (OMISSIS) snc impugnava la suddetta sentenza lamentando l’errata interpretazione della consulenza tecnica e il travisamento della prova testimoniale.
4. La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione. A parere del collegio giudicante il Tribunale di Verona aveva fatto puntuale applicazione dei principi elaborati dalla Corte di Cassazione sul conferimento di un terreno ex collazione privatorum agrorum.
Infatti, anche le riprese aeree confermavano la valutazione effettuata dal Tribunale e ulteriormente supportata anche dalla consulenza tecnica e dalla prova testimoniale assunta anche in sede di ispezione locale. La Corte d’Appello rigettava il motivo relativo alla parziale evizione nei confronti del (OMISSIS) in quanto egli, all’atto della vendita, non era consapevole dell’uso della stradina da parte di altri soggetti e del fatto che la stessa costituisse oggetto di comunione.
5. (OMISSIS) snc ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.
6. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.
9. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve valutarsi l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per violazione dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, formulata con la memoria dalla controricorrente. L’eccezione e’ infondata. Risulta agli atti il tempestivo deposito della copia autentica della sentenza e della relata di notifica della stessa.
1.1 Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione con riferimento alla valutazione delle prove testimoniali.
Le sentenze di merito (primo e secondo grado) avrebbero entrambe dato atto nella motivazione che alla decisione si era pervenuti grazie al conforto delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado oltre alle restanti risultanze istruttorie.
Ebbene le dichiarazioni dei testimoni sono state oggetto di un’erronea valutazione, non vi sarebbe stato idoneo riferimento a quanto dichiarato da altri quattro testimoni, il cui contenuto il ricorrente riporta nel motivo a fini di completezza.
La Corte d’Appello avrebbe dovuto riformare la decisione in quanto nello scegliere tra opposte versioni non avrebbe dovuto privilegiare quella conforme alla versione dei fatti fornita dalla parte istante, non solo perche’ il numero di testimoni era inferiore rispetto a quelli che sostenevano l’opposta versione, ma anche perche’ una delle due testimonianze era palesemente smentita da altre risultanze istruttorie. La Corte d’Appello non avrebbe preso posizione su tale censura commettendo un grave errore di valutazione. Se, invece, avesse correttamente valutato le prove testimoniali avrebbe ritenuto non dimostrata la sussistenza della strada di collegamento fino al fondo dell’attrice e il passaggio prolungato e pacifico tale da dimostrare un’effettiva destinazione della via alle esigenze del fondo.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli articoli 1100, 1102, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c., con connesse carenze e contraddittorieta’ di motivazione, in relazione all’inadeguato e illogico apprezzamento degli elementi probatori emersi a sostegno del rivendicato diritto di comproprieta’ sulla strada vicinale con riferimento al titolo del diritto di passaggio.
La societa’ ricorrente ritiene che nel corso del giudizio di primo grado non sarebbe stata fornita adeguata prova dell’esistenza della strada di collegamento e del passaggio prolungato. Cio’ premesso a parere della ricorrente sarebbe erronea la valutazione del titolo in forza del quale il suddetto passaggio avveniva. Dalle testimonianze, infatti, sarebbe emerso che il passaggio dello stradello avveniva per accedere alla presa d’acqua del consorzio di irrigazione che si trovava all’interno del fondo acquistato e, quindi, di un diritto di servitu’ costituito contrattualmente in favore dei mappali (OMISSIS) e (OMISSIS) a carico del fondo di proprieta’ della dottoressa (OMISSIS). Coerentemente si sarebbe dovuti giungere alla conclusione che la domanda principale e quelle subordinate erano infondate.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione con riferimento agli articoli 1100, 1102, 2697, 2727 2729 c.c., nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’inadeguato ed illogico apprezzamento degli elementi probatori emersi a sostegno del rivendicato diritto di comproprieta’ sulla strada vicinale con riferimento al presupposto del conferimento di sedime.
Il diritto reale di uso della strada vicinale formata mediante collatione agrorum privatorum secondo la Corte d’Appello si estenderebbe alla totalita’ della medesima. Nella specie la perizia espletata nel corso del procedimento di primo grado aveva chiarito come la porzione di terreno che secondo la prospettazione attorea avrebbe dovuto ospitare il tracciato della strada vicinale fosse posizionato quasi esclusivamente all’interno del mappale (OMISSIS) per circa metri quadri 240, insistendo sul sedime del mappale (OMISSIS) per soli 40 metri quadri, in un brevissimo tratto centrale del medesimo percorso.
Il Tribunale di Verona aveva giustificato la decisione anche nel caso in cui per la particolarita’ del tracciato una parte della strada non risulti dal simmetrico conferimento di segmenti di terreno. Avverso tale statuizione la societa’ ricorrente aveva proposto appello e la Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciarsi su tale specifica censura.
Se avesse, invece, correttamente apprezzato le risultanze istruttorie avrebbe certamente respinto le domande, in quanto non poteva ammettersi l’insorgenza della comunione sull’intera strada formata con sedime esclusivo di un solo partecipante fatta eccezione per un brevissimo tratto posto nella parte centrale del tracciato.
3.1 I tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
L’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012) esclude che possa essere impugnata ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”.
In tal caso, il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilita’ del motivo deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. L, Sent. n. 20994 del 2019, Sez. 1, Sent. n. 26774 del 2016).
Il ricorrente ha del tutto omesso di individuare tali differenze che, peraltro, nella specie non sussistono come del resto si afferma nello stesso ricorso per cassazione dove si legge che entrambe le sentenze di merito si fondano su una presunta erronea valutazione delle prove.
Deve comunque ribadirsi che: “L’accertamento della comunione di una via privata, costituita ex collatione agrorum privatorum, non e’ soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione, potendo tale comunione, al pari di ogni “communio incidens”, dimostrarsi con prove testimoniali e presuntive, comprovanti l’uso prolungato e pacifico della strada da parte dei frontisti e la rispondenza della stessa alle comuni esigenze di comunicazione in relazione alla natura dei luoghi, con la conseguente necessita’ di una valutazione complessiva degli elementi, anche indiziari, addotti, al fine di stabilire l’effettiva destinazione della via alle esigenze comuni di passaggio” (Sez. 2, Ord. n. 30723 del 2018).
Inoltre, con riferimento al primo motivo, deve ribadirsi il consolidato orientamento secondo cui qualora le deposizioni testimoniali esaminate dalla Corte di Cassazione comportino valutazioni ed apprezzamenti di fatto, quali la maggiore o minore attendibilita’ dei testi, suffragata da non illogici argomenti, ovvero presunzioni ex articolo 2727 c.c., il motivo e’ inammissibile (Cass., Sez. L, sentenza n. 15205 del 3 luglio 2014, Rv. 631686; Cass., Sez. L, sentenza n. 25608 del 14 novembre 2013, Rv. 628787; Cass., Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv. 627790). Inoltre, nel giudizio di cassazione, con riferimento alle testimonianze assunte nei gradi precedenti, non e’ configurabile il vizio di motivazione di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 qualora siano richiesti apprezzamenti di fatto, compresi quelli sulla maggiore o minore attendibilita’ dei testi, non essendo consentito in sede di legittimita’ un nuovo esame di merito (Cfr. Cass., Sez. L, sentenza n. 15205 del 3 luglio 2014, Rv. 631686).
Anche le censure di cui ai motivi successivi con le quali il ricorrente formalmente lamenta una violazione di legge in realta’ sono dirette ad una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e sono, dunque, inammissibili. Il ricorrente, infatti, tende ad una rivalutazione in fatto della vicenda mediante una diversa lettura delle fonti di prova complessivamente considerate. Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonche’ la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”.
(Sez. 1, Sent n. 16056 del 2016).
La Corte di merito ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, sicche’ le censure proposte mirano ad una impropria revisione del giudizio di fatto precluso in sede di legittimita’. Come si e’ detto la valutazione delle prove, la valutazione delle testimonianze e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle piu’ idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale e’ libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga piu’ attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimita’ alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557).
L’unica censura che involge un profilo di diritto e’ quella relativa alla circostanza che la porzione di terreno conferita alla via sarebbe quasi interamente all’interno della proprieta’ del ricorrente e che solo un brevissimo tratto centrale del percorso di 40 metri quadri attraverserebbe il terreno di proprieta’ di (OMISSIS).
La doglianza e’ infondata in quanto con la costituzione della via vicinale ex agris collatis viene ad esistenza un nuovo bene nel quale le originarie qualita’ delle varie porzioni di terreno si trasformano, e si determina la perdita de iure delle proprieta’ individuali e la formazione della proprieta’ comune dell’intera strada (Sez. 2, Sent. n. 3757 del 1979).
Deve richiamarsi in proposito un risalente principio di diritto affermato da questa Corte che il collegio intende ribadire: Le strade vicinali private non sono soltanto quelle formulate con il conferimento di parti di proprieta’ fronteggiantesi, ma anche quelle la cui sede e’ formata mediante conferimento di tratti successivamente svolgentisi per intero su ciascun fondo dei proprietari confinanti. Ne’ puo’ escludersi il carattere vicinale solo perche’ la strada risulti formata in alcuni tratti da conferimenti di frontisti e in altri mediante conferimento di parti di fondi che si succedono. Eccezionale e’ soltanto che la strada risulti formata ex collatione privatorum agrorum e destinata all’uso comune, per la necessita’ stessa delle comunicazioni e delle culture dei fondi lambiti o attraversati (Sez. 2, Sent. n. 444 del 1957).
5. Il ricorso e’ rigettato.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 5300 piu’ 200 per esborsi;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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