Le spese di assistenza legale stragiudiziale

Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|25 gennaio 2022| n. 2073.

Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Nel caso di specie, relativo ad un’azione di risarcimento danni conseguenti ad un sinistro stradale, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale il giudice d’appello, nel confermare la decisione di prime cure che aveva ritenuto il risarcimento liquidato nel suo intero ammontare, aveva ritenuto, benché con motivazione succinta, che alcuna spesa stragiudiziale fosse stata sostenuta dalla ricorrente danneggiata, avendo la compagnia assicuratrice avviato tempestivamente la procedura per il risarcimento, con accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 10 luglio 2017, n. 16990).

Ordinanza|25 gennaio 2022| n. 2073. Le spese di assistenza legale stragiudiziale

Data udienza 14 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Circolazione stradale – Procedimento civile – Spese di giudizio – Spese di assistenza legale stragiudiziale – Natura di danno emergente – Liquidazione – Soggezione agli oneri di domanda – Allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 32402-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 550/2020 del TRIBUNALE di PA II, depositata il 14/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Le spese di assistenza legale stragiudiziale

RITENUTO

che:
1. – (OMISSIS) e’ stata tamponata mentre era alla guida di un ciclomotore, trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso e sottoposta ad una serie di esami strumentali, e’ stata dimessa il giorno successivo con una prognosi di 10 giorni di invalidita’, ma e’ rimasta in convalescenza per 58 giorni.
A causa di tale incidente ha chiesto il risarcimento dei danni alla compagnia di assicurazione del veicolo antagonista, che, a sua volta, ha riconosciuto il danno lamentato, pagando mediante assegno, sia la somma per l’invalidita’ temporanea, che le spese legali, che le spese per la riparazione del motorino. La danneggiata ha ricevuto altresi’ la somma di 1.524,96 Euro da parte dell’Inail. Ha pero’ ritenuto la liquidazione del danno biologico effettuata dalla compagnia come insufficiente rispetto alla stessa somma che risultava dalla CTU, ed ha dunque agito per la differenza.
2. – Il Giudice di pace ha ritenuto che, computando nell’ammontare complessivamente dovuto, la somma liquidata dall’Inail, il risarcimento era stato liquidato completamente, nel suo intero ammontare. Questa decisione e’ stata confermata altresi’ dal giudice di appello.
3. – (OMISSIS) ricorre con tre motivi avverso quest’ultima decisione mentre nessuno degli intimati si e’ costituito.

CONSIDERATO

che:
4. – Con il primo motivo la ricorrente fa valere oltre che omesso esame di un fatto rilevante e controverso, altresi’ difetto di motivazione della decisione impugnata. La questione e’ la seguente.
I giudici di merito hanno ritenuto che la somma elargita dall’Inail e’ stata corrisposta dall’Istituto a titolo di risarcimento del danno biologico e che quindi va computata nell’ammontare complessivo di tale danno.
Invece, la ricorrente ritiene che la somma corrisposta dall’Inail e’ stata pagata per risarcire il lucro cessante dovuto all’assenza dal lavoro per 54 giorni, e che dunque deve intendersi come risarcimento di un danno patrimoniale non computabile nel danno biologico complessivo.
Il motivo e’ infondato.
Il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, sull’indennizzo Inail prevede che “il danno biologico come la lesione all’integrita’ psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacita’ di produzione del reddito del danneggiato”. Si tratta di indennizzo rilevante come danno differenziale in relazione al danno biologico, per cui si afferma che in tema di danno cd. differenziale, la diversita’ strutturale e funzionale tra l’erogazione Inail Decreto Legislativo n. 38 del 2000, ex articolo 13, ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest’ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacita’ lavorativa specifica dell’assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall’importo cosi’ ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass. n. 9112 del 2019 fra le tante).
Ne deriva che la somma erogata dall’Inail e’, per naturale (rectius, legale) destinazione, rivolta a soddisfare anche, sia pure in parte, il danno biologico.
5. – Il secondo motivo denuncia anch’esso omesso esame di un fatto controverso e rilevante e contesta al giudice di secondo grado di aver erroneamente rigettato la richiesta di liquidazione delle spese stragiudiziali affrontate dopo il sinistro e prima dell’inizio del giudizio.
In realta’, a dispetto della rubrica, il motivo propone una violazione di legge che pero’ e’ precisamente una violazione del regime di liquidazione delle spese: in questa misura da ritenersi infondato.
Il principio di diritto di questa Corte, quanto alle spese stragiudiziali, e’ nel senso che: “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, e’ soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.
(Sez. Un., n. 16990 del 2017).
Il giudice di merito, sebbene con motivazione succinta, ha ritenuto che alcuna spesa stragiudiziale e’ stata sostenuta, avendo la compagnia assicuratrice avviato tempestivamente la procedura per il risarcimento. Questo accertamento in fatto non puo’ essere qui messo in discussione.
7. – Il terzo motivo denuncia genericamente omesso richiamo del CTU per la rideterminazione del danno biologico, ed e’ un motivo con cui la ricorrente si duole della circostanza che, pur avendo rappresentato al giudice di merito che i calcoli del danno effettuati dal CTU erano errati, quel giudice non ha ritenuto di dover riconvocare il consulente onde affidargli una diversa indagine oppure onde ottenere chiarimenti.
Il motivo e’ inammissibile.
Si tratta infatti di una valutazione rimessa alla discrezionalita’ del giudice di merito che puo’ essere censurata in questa sede solo per assoluto difetto di motivazione, ma non certo per le valutazioni di merito espresse dal giudice di quella fase di giudizio sulla opportunita’ di avere chiarimenti dal consulente.
8. – Il ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, la Corte da’ atto che il tenore del dispositivo e’ tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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