Espropriazione forzata minacciata ex articolo 654 c.p.c.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 gennaio 2022| n. 2093.

Espropriazione forzata minacciata ex articolo 654 c.p.c.

Nell’espropriazione forzata minacciata ex articolo 654 cod. proc. civ. in virtù di decreto ingiuntivo esecutivo, l’omessa menzione nell’atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio comporta la nullità – deducibile con l’opposizione agli atti esecutivi – del precetto stesso, non potendo l’indicazione di tale provvedimento evincersi dalla menzione dell’apposizione della formula esecutiva (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione agli atti esecutivi incardinato a fronte della notifica di un precetto correlato a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso con cui parte ricorrente aveva dedotto che il precetto non indicava né l’autorità che aveva dichiarato l’esecutorietà – non potendo la stessa ritenersi implicita come invece affermato dalla sentenza impugnata – bensì solo la data, né il provvedimento, né la relativa data ed autorità, che aveva in ipotesi apposto la formula esecutiva, ha cassato la decisione oggetto di impugnazione e, decidendo nel merito, accolto l’opposizione predetta dichiarando nullo il precetto e compensando le spese dell’intero giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 28 gennaio 2020, n. 1928; Cassazione, sezione civile III, sentenza 30 settembre 2019, n. 24226).

Ordinanza|25 gennaio 2022| n. 2093. Espropriazione forzata minacciata ex articolo 654 c.p.c.

Data udienza 30 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Esecuzione forzata – Opposizione – Decreto ingiuntivo esecutivo – Articolo 654 cod. proc. civ. – Omessa menzione nell’atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio – Nullità del precetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25229-2020 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 447/2020 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il 16/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.

Espropriazione forzata minacciata ex articolo 654 c.p.c.

RILEVATO

che:
(OMISSIS) si opponeva agli atti esecutivi a fronte della notifica di un precetto correlato a decreto ingiuntivo deducendo, per quanto qui ancora rileva, la violazione dell’articolo 645 c.p.c., comma 2, in quanto l’atto di precetto non menzionava il provvedimento che aveva disposto l’esecutorieta’ del decreto stesso e l’apposizione della formula esecutiva;
il Tribunale, davanti al quale resisteva l’opposta (OMISSIS) s.r.l., rigettava l’opposizione osservando come il precetto facesse menzione del fatto che: il decreto ingiuntivo era stato notificato il 21 marzo 2013; non era stata proposta opposizione al suddetto monito; era stata apposta la formula esecutiva il 20 giungo 2013;
aggiungeva quindi il giudice di merito che: era implicita la circostanza che “l’autorita’ giudiziaria” che aveva apposto la formula esecutiva coincideva con quella che aveva emesso il decreto, laddove la pretesa nullita’ dell’intimazione in parola doveva vagliarsi alla luce della lesione del diritto di difesa, nel caso assente;
il Tribunale, infine, condannava l’opponente a titolo di responsabilita’ processuale aggravata;
avverso questa decisione ricorre per cassazione (OMISSIS) articolando due motivi;
resiste con controricorso (OMISSIS) s.r.l. che ha depositato, altresi’, memoria.
RILEVATO
che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 480, 617, 654 c.p.c., comma 2, poiche’ il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il precetto non indicava ne’ l’autorita’ che aveva dichiarato l’esecutorieta’ – la quale non poteva essere implicita come invece affermato nella sentenza impugnata – bensi’ solo la data, ne’ il provvedimento, ne’ la relativa data e autorita’, che aveva in ipotesi apposto la formula esecutiva;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 92 e 96 c.p.c., poiche’ il Tribunale avrebbe errato nel condannare a titolo di responsabilita’ processuale aggravata il deducente, poiche’ in primo luogo aveva comunque riconosciuto la nullita’, sia pure non inesistenza, della notifica del decreto ingiuntivo, quale dedotta sia pure non con l’opposizione ex articolo 650 c.p.c., in secondo luogo aveva motivato facendo riferimento a orientamenti giurisprudenziali recentissimi” e in terzo luogo avrebbe omesso di tener conto del comportamento processuale scorretto della controparte che aveva utilizzato espressioni offensive e sconvenienti nei propri confronti;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c..
Rilevato che:
va preliminarmente disattesa l’eccezione di improcedibilita’ del ricorso sollevata dal controricorrente;
quest’ultimo evoca una relata di notificazione della sentenza gravata, mentre nel ricorso si parla di comunicazione della medesima;
il controricorrente, dunque, avrebbe dovuto provare, come non avvenuto, il fatto, positivo, evocato a base della sua allegazione (arg. ex Cass., 07/06/2021, n. 15832);
nel residuo merito cassatorio vale cio’ che segue;
il primo motivo e’ fondato, con assorbimento del secondo;
questa Corte ha affermato che:
a) il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un’ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorieta’ e dell’apposizione della formula esecutiva, nonche’ della data di notifica dell’ingiunzione: quando, pero’, manchi un elemento come, nella fattispecie, l’indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo, previsto con lo scopo di consentire all’intimato l’individuazione inequivoca dell’obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, e questa individuazione sia stata comunque altrimenti possibile, e quello scopo dunque raggiunto, l’invalidita’ non puo’ pertanto essere dichiarata (Cass., 28/01/2020, n. 1928);
b) al contempo, resta fermo che l’omessa menzione nell’atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorieta’ del provvedimento monitorio, cosi’ come dall’apposizione della formula esecutiva, comportano la nullita’ – deducibile con l’opposizione agli atti esecutivi del precetto stesso, non potendo l’indicazione di quel provvedimento evincersi dalla menzione dell’apposizione della formula esecutiva: percio’, e’ stata ritenuta la nullita’ del precetto recante la menzione del numero, data e autorita’ del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell’apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorieta’ (Cass., 30/09/2019, n. 24226);
ora, seppure l’omissione concernente la data di notificazione del monito puo’ ritenersi sopperita dall’individuazione “aliunde” del titolo medesimo, la mancanza di specificazione non tanto dell’autorita’ che ha disposto l’esecutorieta’ quanto dell’apposizione della formula esecutiva non puo’ essere surrogata da quella stessa individuazione, e il difetto di specificazione non puo’ dirsi sanato per raggiungimento dello scopo;
infatti (cfr. Cass., n. 24226 del 2019, cit.):
c) si tratta di menzioni, quella afferente all’esecutorieta’ del titolo e quella della spedizione in forma esecutiva, distintamente previste dal legislatore;
d) le menzioni corrispondono a due diverse attivita’ e garanzie per l’ingiunto: l’una, del giudice, che, dichiarando l’esecutorieta’, attesta di aver verificato la regolarita’ della notificazione e il legale decorso dei termini per l’opposizione – nel caso qui in scrutinio pacifica e riaffermata dalla sentenza gravata; l’altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all’utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell’organo esecutivo;
nella ipotesi, inoltre, il Tribunale ha confuso la dichiarazione di esecutorieta’ del decreto con l’apposizione della formula, posto che, seppure nella medesima data -come emerge da quanto riportato nel ricorso e nel controricorso ai fini dell’articolo 366 c.p.c., n. 6 – si trattava e si tratta, come in rito, di atti differenti, e il secondo mancante;
l’errore di giudizio emerge proprio dalla locuzione, fatta propria dal Tribunale, di “Autorita’ giudiziaria che ha apposto la formula esecutiva”, laddove la formula e’ apposta dal Cancelliere che tale non e’;
non essendo necessari altri accertamenti, il giudizio puo’ essere deciso nel merito accogliendo l’opposizione per il detto motivo, e compensando le spese attese le progressive precisazioni giurisprudenziali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione per quanto di ragione dichiarando nullo il precetto, e compensa le spese dell’intero giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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