Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione dinanzi alle quali siano impugnate le decisioni dei giudici speciali per motivi inerenti alla giurisdizione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 marzo 2021| n. 8569.

Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione dinanzi alle quali siano impugnate le decisioni dei giudici speciali per motivi inerenti alla giurisdizione, possono rilevare unicamente l’eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima, non essendo loro consentito di estendere il sindacato anche al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata. Pertanto il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, con il quale si deduca l’omesso rinvio all’Adunanza Plenaria e l’erronea decisione del medesimo in quanto contrastante con gli orientamenti precedentemente assunti dal medesimo giudice, è inammissibile in quanto si prospetta un error in iudicando, estraneo al sindacato consentito alle Sezioni Unite della Corte Suprema sulle suddette decisioni.

Ordinanza|26 marzo 2021| n. 8569

Data udienza 9 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Consiglio di stato – Ricorso per cassazione – Eccesso di potere giurisdizionale – Presupposti – Insussistenza – Censure attinenti ai limiti interni della giurisdizione – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez.

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14349-2020 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS) S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato da cui e’ rappresentato e difeso ex lege;
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
PROVINCIA DI MANTOVA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), ed (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE – ARPA LOMBARDIA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI MANTOVA, (OMISSIS) S.P.A., ATS VALPADANA, COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO, COMUNE DI BORGO VIRGILIO, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2195/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 01/04/2020;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, il quale chiede che la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso proposto da (OMISSIS) S.p.A.

RITENUTO

CHE:
1. – (OMISSIS) S.p.A. impugno’, dinanzi al T.a.r. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, con otto distinti ricorsi, altrettanti provvedimenti della Provincia di Mantova con i quali la medesima societa’ era stata individuata come soggetto responsabile della contaminazione di alcune aree industriali incluse all’interno del Sito di Interesse Nazionale “(OMISSIS)”, con contestuale ordine di adempiere a tutte le attivita’ previste dalla Parte IV- Titolo V del Decreto Legislativo n. 152 del 2006.
1.1. – L’adito T.a.r. respinse sette degli otto ricorsi, accogliendo unicamente l’impugnazione del provvedimento provinciale concernente l’area del canale (OMISSIS).
2. – Avverso tale sentenza proponeva appello (OMISSIS) S.p.A., che il Consiglio di Stato, con sentenza resa pubblica il 1 aprile 2020, rigettava.
2.1. – Per quanto rileva ancora in questa sede, il giudice del gravame, a fronte di specifica censura di parte appellante, osservava che la cessione del ramo di azienda avvenuta tra (OMISSIS) S.p.A. ed (OMISSIS) S.p.A. non era idonea ad elidere “gli obblighi di bonifica della societa’ cedente per fenomeni di contaminazione che si siano verificate in epoca antecedente alla cessione”. Cio’ in quanto il fenomeno della cessione di ramo di azienda “non determina una vicenda estintiva ne’ a livello soggettivo ne’ a livello oggettivo: invero, il cedente, quale soggetto di diritto, permane pur dopo la cessione; specularmente, rimangono in capo al cedente le obbligazioni gia’ gravanti sul medesimo prima della cessione”.
Peraltro – soggiungeva il Consiglio di Stato -, “i(l) fenomeno della traslazione dell’obbligo di bonifica a carico del successore, cui fa cenno il ricorrente, si ha, invece, soltanto nel diverso e particolare caso di successione a titolo universale, ossia allorche’ si sia verificata l’estinzione soggettiva del cedente (si pensi all’incorporazione): in tali ipotesi, la responsabilita’ per l’inquinamento e, quindi, il connesso dovere di bonifica passano in capo al successore in universum jus (cfr. la richiamata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 22 ottobre 2019…)”.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1, articolo 362 c.p.c., articolo 110 c.p.a. e articolo 111 Cost., comma 8, (OMISSIS) S.p.a., affidando le sorti dell’impugnazione ad un unico motivo.
Resistono con controricorso la Provincia di Mantova, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, (OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.A.) e (OMISSIS) S.p.A.
Non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente-ARPA Lombardia, il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia, il Comune di Mantova, l’ATS Valpadana, il Comune di San Giorgio Bigarello, il Comune di Borgo Virgilio, il (OMISSIS) ed (OMISSIS) S.p.A.
Hanno depositato memoria la parte ricorrente, nonche’ le controricorrenti (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A.; il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quale chiede dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO

CHE:
1. – Preliminarmente, non puo’ darsi seguito alla richiesta di differimento della trattazione del presente ricorso avanzata da (OMISSIS) S.p.A. (con atto depositato il 25 febbraio 2021), sul presupposto della pendenza di “interlocuzioni volte alla stipulazione di un Patto per l’ambiente riguardante pure la soluzione delle problematiche ambientali concernenti il sito di Mantova”, da cui potrebbe discendere il “venir meno dell’interesse delle parti alla prosecuzione del presente procedimento”.
L’istanza non e’ assistita dall’adesione di tutte le parti che hanno svolto difese in questa sede e (per come prospettata) le trattative in corso riguardano pur sempre il merito della controversia e non la questione di giurisdizione oggetto del ricorso in esame.
2. – Con l’unico mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1, articolo 362 c.p.c., articolo 110 c.p.a. e articolo 111 Cost., comma 8, la violazione dell’articolo 99 c.p.a., comma 3, giacche’ il Consiglio di Stato, IV Sezione, con la sentenza impugnata, avrebbe deciso la controversia applicando un principio difforme da quello enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 22 ottobre 2019, senza rimettere nuovamente la questione alla medesima Plenaria.
In particolare, il giudice di appello ha ritenuto di escludere la traslazione dell’obbligo di bonifica a carico del successore per non essersi determinata l’estinzione del soggetto cedente, mentre la citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria avrebbe dettato un differente principio, ossia riconosciuto “l’effetto trasformativo dell’obbligo di bonifica in presenza di successione in universum jus, senza condizionarlo affatto al venir meno del soggetto originario”.
Dunque, la Sezione semplice – argomenta la parte ricorrente (anche con la memoria successivamente depositata) – avrebbe dovuto decidere la controversia in base al principio enunciato dall’Adunanza Plenaria, potendosene discostare solo rimettendo motivatamente alla stessa Plenaria la questione medesima; non avendo fatto cio’, la decisione assunta e’ contra legem e, nel silenzio del violato articolo 99 c.p.a., comma 3, il rimedio esperibile (oltre a quello della revocazione) sarebbe il ricorso straordinario in cassazione per difetto di giurisdizione, attenendo “all’esistenza in capo alla sezione singola del potere di decidere un appello violando l’articolo 99 c.p.a., comma 3”.
In altri termini, il Consiglio di Stato avrebbe emesso la sentenza impugnata “in composizione semplice, anziche’ in Adunanza Plenaria”, ipotesi, questa, assimilabile alla “errata composizione del Collegio in relazione al numero dei suoi componenti ovvero all’idoneita’ di taluno di essi”, ossia di vizio concernente “l’organo che ha emesso la decisione”, concretante per giurisprudenza consolidata un ipotesi di difetto di giurisdizione.
3. – Il ricorso e’ inammissibile.
3.1. – L’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione – che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalita’ amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonche’ di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici, senza che tale ambito possa estendersi, di per se’, ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento; sicche’, tale vizio non e’ configurabile per errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensi’ solo la legittimita’ dell’esercizio del potere medesimo (tra le molte: Cass., S.U., n. 7926/2019, Cass., S.U., n. 8311/2019, Cass., S.U., n. 29082/2019, Cass., S.U., n. 7839/2020).
Inoltre, sebbene il perimetro delle ipotesi tipiche che consentono il sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione sia stato, da tempo (Cass., S.U., n. 3008/1952), ampliato per annettervi anche l’ipotesi di illegittima composizione dell’organo giurisdizionale, cio’ e’ consentito a condizione che il vizio di costituzione del collegio giudicante sia di particolare gravita’, come nei casi di alterazione strutturale dell’organo giudicante, per vizi di numero o di qualita’ dei suoi membri, che ne precludono l’identificazione con quello delineato dalla legge; diversamente, si verte in tema di violazione di norme processuali, esorbitante dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 19175/2020, Cass., S.U., n. 9042/2019, Cass., S.U., n. 23539/2015, Cass., S.U., n. 20168/2018; v. anche Cass., S.U., n. 16246/2011).
3.2. – Queste Sezioni Unite hanno gia’ avuto modo di affermare – in fattispecie di dedotta invasione della sfera di potere riservata alla P.A. (come rileva (OMISSIS) S.p.A. nella memoria), ma a fronte di censura sovrapponibile a quella in esame, giacche’ volta a denunciare, in relazione all’articolo 99 c.p.a., anche la violazione, da parte della Sezione semplice, dell’obbligo di rimessione della decisione all’Adunanza plenaria – che il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, con il quale si deduca l’omesso rinvio all’Adunanza Plenaria e l’erronea decisione del medesimo in quanto contrastante con gli orientamenti precedentemente assunti dal medesimo giudice, e’ inammissibile, prospettando un error in iudicando, estraneo al sindacato consentito alle Sezioni Unite della Suprema Corte sulle suddette decisioni, circoscritto al solo rilievo dell’eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima, non potendo tale sindacato estendersi anche al modo in cui la giurisdizione e’ stata esercitata (Cass., S.U., n. 24742/2016).
Orientamento, questo, confermato da Cass., S.U., n. 30869/2018, secondo cui “l’eventuale violazione delle norme del codice di rito amministrativo sul vincolo alle sezioni semplici del principio di diritto pronunciato dall’adunanza plenaria si risolverebbe in un ipotetico error in iudicando, tutto interno alla giurisdizione speciale e cosi’ insuscettibile di assurgere a presupposto del peculiare – ed ormai, dopo la citata Corte Cost. n. 6/2018, assolutamente residuale – ricorso ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 8”.
Il Collegio intende ribadire quel principio gia’ enunciato in precedenti occasioni, non essendo all’evidenza predicabile una omologazione, ne’ comunque una analogia, tra la violazione dedotta dalla societa’ ricorrente e il vizio di costituzione dell’organo giurisdizionale, che, come detto, deve assumere un carattere di particolare gravita, essendo riconoscibile come tale il concretarsi delle ipotesi dianzi indicate, alle quali non e’ affatto riconducibile la pronuncia resa in difformita’ da quanto disposto dall’articolo 99 c.p.a., comma 3 da collegio delle Sezioni semplici del Consiglio di Stato ritualmente costituito e quale organo della giurisdizione appartenente non solo al medesimo plesso giurisdizionale, ma anche allo stesso grado di giudizio di pertinenza dell’Adunanza plenaria.
Nella specie, dunque, non si viene a configurare un’ipotesi di esorbitanza dai limiti della giurisdizione amministrativa, tantomeno sotto il profilo del vizio radicale di costituzione del giudice.
3. – All’inammissibilita’ del ricorso segue la condanna di (OMISSIS) S.p.A. al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.
Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti intimate che non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida: a) in complessivi Euro 7.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge, in favore sia di (OMISSIS) S.p.A., che di (OMISSIS) S.p.A.; b) in complessivi Euro 5.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge, in favore della Provincia di Mantova; c) in complessivi Euro 5.000,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito, in favore del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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