Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 9 marzo 2020, n. 6650.

La massima estrapolata:

Nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sull’autenticità di tali documenti, l’onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca, in applicazione del generale principio di cui all’art. 2697 c.c. (Nella specie, in una controversia avente ad oggetto il disconoscimento, da parte di una compagnia assicuratrice, della sottoscrizione apposta da un suo agente assicurativo su una polizza, contenente la quietanza di pagamento del premio, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, la quale aveva ritenuto che la detta compagnia, nonostante fosse soggetto terzo rispetto alle parti del contratto, dovesse proporre querela di falso per contestare la veridicità della firma).

Ordinanza 9 marzo 2020, n. 6650

Data udienza 25 settembre 2019

Tag – parola chiave: Prova civile – Documentale (prova) – Scrittura privata – Scritture di terzi scritture private provenienti da terzi – Libera contestabilità – Sussistenza – Fondamento – Valore probatorio – Onere della prova – Ripartizione – Fattispecie – Assicurazione – Agente assicurativo – Utilizzo di moduli diversi da quelli ufficiali – Falsa polizza – Assicurazione – Responsabilità – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13447/2018 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2721/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/09/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova la (OMISSIS) (ora (OMISSIS) SpA) per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 27.000,00, quale rimborso del premio unico versato per la polizza di assicurazione sulla vita (OMISSIS).
A sostegno della domanda espose che in data 27-12-2007 aveva sottoscritto detta polizza, avente scadenza 27-12-2012, con il cognato (OMISSIS) (titolare, unitamente ad altro agente, dell’Agenzia di (OMISSIS) di (OMISSIS)), versando il relativo premio unico per Euro 27.000,00 in contanti nelle mani del cognato; la polizza, tuttavia, non risultava essere mai stata registrata dall’agente e non risultava nei registri della Compagnia.
La (OMISSIS) chiese il rigetto della domanda.
L’adito Tribunale rigetto’ la domanda; in particolare il Tribunale, pur ritenendo astrattamente applicabile l’articolo 2049 c.c. (e quindi in linea di principio responsabile la Compagnia per l’attivita’ illecita dell’agente), ritenne nella specie non essere stata fornita la prova del danno, e cioe’ che la (OMISSIS) avesse versato nelle mani del (OMISSIS) la somma di Euro 27.000,00; tanto in quanto la polizza e la relativa quietanza di pagamento erano state tempestivamente disconosciute dalla Compagnia ex articoli 214 c.p.c. e articolo 2719 c.c. e la (OMISSIS) non aveva ne’ proposto istanza di verificazione ex articolo 216 c.p.c. ne’ prodotto la documentazione in originale.
Con sentenza 2721/2017 la Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento del gravame proposto dalla (OMISSIS), ha condannato la (OMISSIS) SpA al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di Euro 27.000,00, quale rimborso del versato premio unico, oltre rivalutazione ed interessi; in particolare la Corte ha riconosciuto efficacia probatoria alla polizza prodotta in giudizio ed alla quietanza in essa contenuta, ritenendo quindi dimostrato il pagamento del premio.
Nello specifico, in ordine alla polizza, la Corte territoriale ha precisato che la procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura privata di cui agli articoli 214 c.p.c. e segg., concerne unicamente le scritture provenienti da soggetti del processo, e consente agli stessi di negare l’autenticita’ della propria firma o della propria scrittura; la polizza sottoscritta dall’agente (OMISSIS) era invece una scrittura proveniente da terzi, sicche’ la Compagnia Assicurativa, per contestarne l’autenticita’, non essendo applicabile la detta procedura di disconoscimento, aveva l’onere di proporre querela di falso.
In ordine, poi, alla quietanza, sottoscritta dal (OMISSIS) su documento (OMISSIS), la Corte ha evidenziato che nella stessa si dava espressamente atto del versamento in contanti, in data 27-12-2007, della somma di Euro 27.000,00, sottolineando che il pagamento in contanti era prassi dell’epoca e che la quietanza relativa ad un versamento in contanti era gia’ stata considerata valida dalla Compagnia in occasione di altre polizze assicurative.
La Corte ha quindi ritenuto la Compagnia responsabile – ex articolo 2049 c.c. – per l’attivita’ posta in essere dall’agente, sul quale aveva l’obbligo di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza; al proposito ha anche evidenziato che lo stesso codice delle assicurazioni (articoli 118 e 119) statuisce che il pagamento effettuato nelle mani dell’agente deve ritenersi come effettuato alla Compagnia Assicurativa, che risponde in solido dei fatti illeciti del proprio dipendente; con assorbimento degli altri motivi di gravame.
Avverso detta sentenza la (OMISSIS) SpA propone ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi.
(OMISSIS) resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente Compagnia, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli articoli 112, 214, 216, 221 e 329 c.p.c., articoli 1388, 1753, 1903, 2697 e 2719 c.c., si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto necessario, per contestare l’autenticita’ della polizza prodotta in atti, proporre querela di falso; la polizza, invero, era un documento proveniente da terzi, e quindi una prova atipica senza efficacia di prova privilegiata, per il quale era sufficiente una libera contestazione sull’autenticita’; nella specie la Compagnia, nella comparsa di risposta, aveva liberamente contestato l’autenticita’ della polizza; in particolare, aveva contestato – ex articolo 2719 c.c. – la conformita’ della fotocopia all’originale nonche’ – ex articolo 214 c.p.c. – la genuinita’ del documento, evidenziando, a tale ultimo proposito, che lo stampato era stato sottoscritto dal solo (OMISSIS), era contraffatto e non conforme a quelli utilizzati dalla (OMISSIS), mancando totalmente la stampigliatura della societa’; la polizza, pertanto, era documento inutilizzabile, in quanto tempestivamente disconosciuto, e comunque la stessa aveva mero valore indiziario, non integrato da altri mezzi di prova.
La ricorrente, inoltre, sostiene che erroneamente ed in violazione dell’articolo 112 c.p.c., la Corte territoriale abbia ritenuto che, in difetto di accertamento della falsita’ del documento, la sottoscrizione dello stesso da parte di rappresentante abilitato a concludere il contratto in nome e per conto del rappresentato determini l’insorgenza di un vincolo contrattuale valido ed efficace direttamente tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS); ed invero, come riconosciuto anche dal Giudice di prime cure (senza alcuna espressa impugnazione sul punto), (OMISSIS) non aveva alcun potere di stipulare polizze vita (e quindi alcuna abilitazione a concludere il contratto), e comunque non era stato richiesto l’accertamento della validita’ del contratto e l’esecuzione dello stesso, ma solo la restituzione, per l’illecita condotta dell’ex agente, delle somme versate per la stipulazione di un contratto pacificamente falso.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – violazione degli articoli 115, 329 c.p.c., articolo 97 disp. att. c.p.c., articoli 1888, 2697, 2725, 2726 e 2729 c.c., sostiene che la Corte territoriale, ritenendo documentale la prova del pagamento in contanti, sia incorsa in un travisamento della prova, in quanto dal tenore della polizza (ove era scritto solo che “il perfezionamento della polizza e’ avvenuto oggi 27-12-07 con il pagamento del premio di Euro 27.000,00”) non poteva evincersi la dazione al (OMISSIS) della somma di Euro 27.000,00 “in contanti”.
Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione degli articoli 112, 329 e 342 c.p.c., si duole della mancata declaratoria di inammissibilita’ dell’appello per omessa impugnazione di punti decisivi della sentenza di primo grado da soli in grado di sostenere la decisione (mancata ammissione della prova testimoniale; condotta dell’attrice non rispondente al principio di auto responsabilita’ per violazione delle norme antiriciclaggio per il pagamento in contanti; illecito da ricondurre non al (OMISSIS) ma a societa’ di intermediazione (OMISSIS) snc, non abilitata a stipulare polizze vita).
Con il quarto motivo la ricorrente, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’articolo 112 c.p.c., articoli 1388, 1753, 1903, 2049, 2697 c.c., articoli 118 e 119 cod. assicurazione, si duole che la Corte territoriale, nel ritenere la (OMISSIS) responsabile ex articolo 2049 c.c., per l’attivita’ posta in essere dall’agente (su cui la Compagnia aveva l’obbligo di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza, senza alcuna rilevanza della continuita’ dell’incarico e dell’esistenza di rapporto di lavoro subordinato), abbia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che si controverteva solo sull’applicabilita’ dell’articolo 2049, nel caso di societa’ di intermediazione strutturata ( (OMISSIS)) ed in assenza di potere rappresentativo; l’affidamento incolpevole poteva in tali casi essere tutelato solo in caso di buona fede e di comportamento colposo della committente, nella fattispecie insussistente.
Il primo motivo e’ fondato.
Come gia’ precisato da questa S.C. “le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse ne’ la disciplina sostanziale di cui all’articolo 2702 c.c., ne’ quella processuale di cui all’articolo 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio e’ meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell’ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l’autenticita’” (Cass. sez. unite 15169/2010; conf. Cass. 23788/2014; conf. Cass. 24208/2010, secondo cui “nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessita’ di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sulla autenticita’ di tali documenti, in applicazione del generale principio di cui all’articolo 2697 c.c., l’onere di provarne la genuinita’ grava su chi la invoca”).
L’applicazione al caso di specie degli esposti principi – ai quali il collegio intende dare continuita’ – impone di ritenere che erroneamente la Corte territoriale, pur in presenza di contestazione sull’autenticita’ della polizza in questione e pur non potendo la stessa di per se’ avere una carica di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne la autenticita’, ha fondato il suo convincimento sull’autenticita’ della detta polizza per non essere stata la stessa contestata attraverso la proposizione di querela di falso.
Non par dubbio infatti che il “disconoscimento” operato da (OMISSIS), da qualificarsi a questi fini “terzo” rispetto alle parti che avevano sottoscritto la polizza, era volto a far valere che il contratto, redatto su modulo “non conforme a quelli utilizzati dalla (OMISSIS)” e al quale “manca(va) totalmente la stampigliatura della societa’”, non poteva essere considerato per essa impegnativo, di talche’, in tale contesto, non le era affatto necessaria la dimostrazione che la sottoscrizione del suo agente fosse stata contraffatta. E una volta cosi’ ricostruito il senso della linea difensiva della ricorrente, appare chiara l’assoluta inconferenza della ritenuta necessita’ della querela di falso per veicolare una siffatta contestazione.
L’accoglimento della doglianza con riferimento alla libera valutabilita’ della polizza comporta l’assorbimento degli altri rilievi contenuti nel motivo medesimo.
Anche il secondo motivo e’ fondato.
Sussiste, come noto, travisamento della prova quando un’informazione probatoria, utilizzata in sentenza, e’ contraddetta da uno specifico atto processuale; nella specie la Corte territoriale ha ritenuto accertato l’avvenuto pagamento “in contanti” di Euro 27.000,00 in base al tenore letterale della polizza, ove tuttavia risulta scritto solo che “il perfezionamento della polizza e’ avvenuto oggi 27-12-07 con il pagamento del premio di Euro 27.000,00”, senza quindi alcun riferimento alla dazione al (OMISSIS) “in contanti” della detta somma.
Il terzo motivo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, va infatti rilevato che i punti concernenti la mancata ammissione della prova testimoniale e la condotta dell’attrice (asseritamente non rispondente al principio di auto responsabilita’ per violazione delle norme antiriciclaggio per il pagamento in contanti) risultano oggetto del proposto appello (e ritenuti assorbiti dalla decisione della Corte territoriale), di talche’ essi ben potranno essere riproposti nei successivo giudizio di rinvio; invece la circostanza che l’illecito fosse da ricondurre non al (OMISSIS) ma a societa’ di intermediazione ( (OMISSIS) snc) non abilitata a stipulare polizze vita e priva di potere rappresentativo evoca il ruolo della detta societa’ di intermediazione, non comprensibile da questa S.C. per mancata adeguata esposizione del fatto.
In conclusione, pertanto, vanno accolti il primo e secondo motivo del ricorso e dichiarati inammissibili il terzo ed il quarto; per l’effetto va cassata l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinviato il giudizio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Venezia, diversa composizione, che provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso; dichiara inammissibili il terzo ed il quarto; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di Venezia, diversa composizione, che provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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