Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 1 settembre 2020, n. 5341.
La massima estrapolata:
Nel procedimento elettorale le regole che disciplinano la sottoscrizione delle liste elettorali non assumono un rilievo meramente formale poiché mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni medesime.
Sentenza 1 settembre 2020, n. 5341
Data udienza 1 settembre 2020
Tag – parola chiave: Elezioni amministrative – Liste elettorali – Sottoscrizione – Funzione – Individuazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6809 del 2020, proposto da Da. En. Be., rappresentato e difeso dall’avvocato Pi. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Elettorale Circondariale di Aosta non costituito in giudizio;
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Valle D’Aosta, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
Partito Democratico della Valle D’Aosta non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, n. 37/2020, pubblicata il 27 agosto 2020 resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Valle D’Aosta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella pubblica udienza speciale elettorale del giorno 1° settembre 2020 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati La. Ma. su delega di Pi. Ca. e l’avvocato dello Stato Al. Gi.;
1. Con sentenza n. 37/2020, pubblicata il 27 agosto 2020, il T.A.R. della Valle d’Aosta ha respinto il ricorso proposto dal signor Da. En. Be., in qualità di delegato, contro la comunicazione prot. 0033869 del 18.8.2020, con cui la Commissione Elettorale Circondariale di Aosta ha dichiarato l’invalidità e, di conseguenza, escluso la lista “Area Popolare Stella Alpina” dalla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Aosta prevista per i giorni 20 e 21 settembre 2020, nonché contro la Deliberazione n. 6 del 20.08.2020, che a seguito di reclamo ha confermato il precedente provvedimento di esclusione.
Con ricorso in appello notificato e depositato il 29 agosto 2020, il signor Da. En. Be. ha impugnato l’indicata sentenza.
Il 31 agosto 2020 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
Il 1° settembre 2020 la Prefettura di Aosta ha depositato una memoria.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 1° settembre 2020.
2. I provvedimenti di esclusione della lista dalla competizione elettorale si fondano sulla violazione dell’art. 34, comma 4, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 34, a mente del quale “La raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il numero arabo progressivo di ciascun candidato, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della L. 53/1990; deve essere indicato il comune nelle cui liste l’elettore è iscritto (….)”.
La disposizione riproduce in ambito regionale la disciplina portata dall’art. 28 del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
Nel caso di specie la lista in questione è stata sottoscritta su moduli non riportanti il contrassegno di lista, “ma solo una descrizione testuale dello stesso” (così la sentenza gravata, che ha respinto il ricorso di primo grado).
Secondo il T.A.R. la ridetta modalità di sottoscrizione appare difforme dal paradigma normativo regolante la fattispecie, pur se interpretato alla luce del principio di strumentalità delle forme, e anche a voler considerare una serie di elementi indiziari dai quali dovrebbe evincersi la consapevolezza dei sottoscrittori rispetto alla identità della lista.
3. Con un’unica, articolata censura l’appellante contesta la motivazione della sentenza gravata, sostenendo che plurimi elementi fattuali militerebbero nel senso della consapevolezza della sottoscrizione, pur in assenza del contrassegno di lista sui moduli: la circostanza che le sottoscrizioni sono state raccolte presso la sede del Movimento; il fatto che i sottoscrittori sono iscritti al Movimento o sono parenti di candidati; la dichiarazione resa dai sottoscrittori di essere informati che il promotore della sottoscrizione è il signor Ca. Ma. Segretario Politico del movimento Stella Alpina, con Sede in Aosta, Via (omissis); le dichiarazioni allegate al reclamo dai sottoscrittori nel senso della consapevolezza della riferibilità delle sottoscrizioni alla lista.
L’appellante, nel sollecitare un’interpretazione evolutiva della disposizione in parola (alla luce del lungo arco di tempo trascorso dalla enucleazione della sua formula, mutuata dalla corrispondente disposizione statale di cui al citato art. 28 del d.P.R. n. 570/1960), ha precisato che l’applicazione al caso di specie della prevalente giurisprudenza, che qualifica come forma sostanziale l’adempimento di cui si discute, rischia di risolversi in un vuoto formalismo alla luce delle peculiari caratteristiche della specifica fattispecie (sotto questo profilo ha pure contestato la riferibilità al caso dedotto delle sentenze di questo Consiglio di Stato n. 2940, 3025, e 3069 del 2019, in quanto a suo dire relative a fattispecie caratterizzate da ulteriori profili critici rispetto alla mancanza del contrassegno).
4. Il gravame è infondato.
Va anzitutto richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato, che il Collegio condivide e dal quale non ravvisa ragione per discostarsi, secondo il quale le regole che disciplinano la sottoscrizione delle liste elettorali non assumono un rilievo meramente formale poiché mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni medesime (III Sezione, sentenza n. 2354/2017).
In particolare, la giurisprudenza della Sezione relativa al disposto del citato art. 28 del d.P.R. n. 570/1960 ha chiarito che “sebbene il disposto normativo, e le forme da esso prescritte per assolvere alla suddetta funzione, debbano essere interpretati ed applicati secondo il principio di cd. strumentalità delle forme, invocato anche dagli appellati, deve nondimeno riscontrarsi, ai fini dell’ammissibilità della lista la cui presentazione non sia rispettosa del dettato di legge, la sussistenza di univoci elementi dimostrativi dell’avvenuto – anche aliunde – “raggiungimento dello scopo” (così la sentenza n. 3094/2018).
In quest’ottica la previsione della apposizione della sottoscrizione su un foglio recante il contrassegno di lista esprime una forma tipica di identificazione della lista e di riferibilità della volontà del sottoscrittore che nel caso di specie non risulta validamente surrogata da idonei equipollenti.
Il giudizio di equipollenza legato al criterio del c.d. raggiungimento dello scopo va infatti parametrato al connotato funzionale del valore tutelato dalla forma tipica: se questa non impedisce, in tesi, possibili e concorrenti forme atipiche, non potendosi escludere che il cittadino abbia avuto aliunde consapevolezza della identità della lista, tuttavia è necessario che il più importante degli elementi identificativi, vale a dire il contrassegno di lista, sia in qualche modo sostituito da elementi espressivi delle medesima valenza identificativa
5. Nel caso di specie non può anzitutto attribuirsi rilievo a dichiarazioni postume, id est rese successivamente alla presentazione della lista, in ossequio al principio secondo cui deve ritenersi che “il favor partecipationis non possa giustificare la sanatoria a mezzo di dichiarazione postuma” (così la sentenza di questa Sezione n. 2354/2017).
In secondo luogo, gli ulteriori elementi fattuali allegati a sostegno del gravame sono privi del medesimo tasso di univocità ed inequivocità espresso dal contrassegno di lista: dal momento che esprimono la possibilità, ma non anche la ragionevole certezza oggettiva (nella misura riconosciuta dalla norma alla forma tipica, o in misura equipollente), che i sottoscrittori, pur in assenza del contrassegno, fossero consapevoli di contribuire alla presentazione della specifica lista di cui si discute.
6. Non può in contrario accedersi alla prospettazione riportata alle pagine 13 e 14 del ricorso in appello: “nell’attuale, evoluto contesto della cd. ‘Società dell’immaginè, ferma la esigenza di identificare un simbolo, perché, banalmente, senza, non si saprebbe a chi ci si riferisce, non si avverte più la necessità, come poteva accadere 60 anni or sono, all’epoca della emanazione dell’art. 28 del DPR 570/1960 (di cui il copia-incolla operato dalla LR 5/95, art. 34 comma 4, trentacinque anni dopo), di reperire detto simbolo esattamente laddove si appone la sottoscrizione per la presentazione della lista, (per evitare di perdere di vista l’obbiettivo), atteso che l’odierno livello critico di assunzione di dati, informazioni, immagini, significati, ecc., appunto propri della nostra ‘Società dell’immaginè, consente di raggiungere anche aliunde, come insegna la giurisprudenza più evoluta, siffatto indefettibile risultato”.
Proprio l’accento posto dall’appellante al descritto fenomeno impedisce di accedere all’invocata esegesi evolutiva della disposizione di cui si discute, dal momento che il tasso di equivocità e di decettività degli elementi identitari della lista è direttamente proporzionale alla pluralità delle forme di comunicazione sociale, che non necessariamente si traduce in un incremento del livello critico di acquisizione delle informazioni: il che impone all’interprete un particolare rigore nel giudizio di equipollenza delle forme utilizzate, rispetto a quelle normativamente stabilite.
Ne consegue, nel caso di specie, l’impossibilità di ritenere la funzione identitaria del contrassegno di lista surrogabile, in concreto, dai dati fattuali allegati.
7. L’appello deve essere pertanto respinto perché infondato.
Sussistono le condizioni di legge, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° settembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Stefania Santoleri – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere
Giovanni Tulumello – Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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