Le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 15 ottobre 2020, n. 22316

Le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio non possono essere formulate per la prima volta in comparsa conclusionale – e, pertanto, se ivi contenute, non sono esaminabili dal giudice – perché in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio tra le parti.

Ordinanza 15 ottobre 2020, n. 22316

Data udienza 15 settembre 2020

Tag/parola chiave: Espropriazione – Opposizione all’indennità di esproprio ed alla stima perizia redatta dalla terna arbitrale ex art. 21 DPR n. 327/01 per carenza del decreto di esproprio – Formulazione di censure già scrutinate nel merito – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 33502-2018 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) nella qualita’ di erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 786/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 11/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti l'(OMISSIS) s.p.a. impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Cagliari ha proceduto a liquidare le indennita’ dovute a (OMISSIS) per l’espropriazione di fondi di proprieta’ del medesimo appresi ai fini della realizzazione di un’arteria stradale e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell’articolo 111 Cost. e dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, avendo il decidente condiviso la stima del CTU, quantunque questo, nell’adottare il metodo analitico-comparativo, avesse omesso di indicare quali atti di compravendita e quali fonti informative avesse utilizzato a questo fine; 2) della violazione della L. 25 giugno 1865, n. 2359, articolo 39 e del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, articolo 5-bis, convertito in legge, con modificazioni, dalla 1. 8 agosto 1992, n. 359 e dei principi in tema di determinazione del valore venale del bene e di espropriazione parziale, avendo il decidente condiviso la stima del CTU senza accertare previamente l’omogeneita’ dei cespiti messi a confronto; 3) dell’omesso esame di un fatto decisivo avendo il decidente omesso di considerare circostanze decisive ai fini del giudizio afferenti alla svalutazione del compendio in conseguenza dell’impatto ambientale dell’opera; 4) della violazione dell’articolo 111 Cost. e dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, avendo il decidente omesso di considerare circostanze di fatto afferenti alla VAS, alla VIA e all’IPPC, quantunque di esse si fosse fatta interprete la CTP; 5) della violazione e falsa applicazione degli articoli 190 e 195 c.p.c., avendo il decidente errato nel ritenere tardive le osservazioni alla CTU rassegnate nella comparsa conclusionale.
Al proposto ricorso resiste (OMISSIS) in qualita’ di erede di (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo, il secondo ed il quinto motivo di ricorso, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti, lamentano che la Corte d’Appello, ritenendo tardive le osservazioni alla CTU formulate da (OMISSIS) in comparsa conclusionale, abbia violato le norme disciplinanti il contraddittorio in tema di attivita’ peritale e sia cosi’ incorsa, omettendone l’esame, nelle denunciate violazioni motivazionali.
3. I predetti motivi non hanno pregio.
4. Premesso che per orientamento risalente di questa Corte “le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio non possono essere formulate in comparsa conclusionale – e, pertanto, se ivi contenute, non sono esaminabili dal giudice – perche’ in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale” (Cass., Sez. I, 3/07/2013, n. 16611; Cass., Sez. II, 22/03/2013, n. 7335; Cass., Sez. II, 01/07/2002, n. 9517), nel ribadire anche in questa occasione il suddetto principio giova osservare che non suona a smentita di esso la diversa affermazione che si legge in qualche altra pronuncia, poiche’ anche alla luce di questo indirizzo resta pur sempre fermo che l’ammissibilita’ delle osservazioni tardive e’ non solo preclusa allorche’ esse si traducano nell’introduzione di fatti nuovi, ma e’ condizionata alla constatazione che cio’ “non si traduca, con valutazione da effettuarsi caso per caso, in un’effettiva lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, spettando al giudice sindacare la lealta’ e correttezza di una siffatta condotta della parte alla stregua della serieta’ dei motivi che l’abbiano determinata” (Cass., Sez. III, 21/08/2018, n. 20829).
Essendosi in tal senso determinata la Corte d’Appello a fronte del fatto che le censure rappresentate in conclusionale da (OMISSIS) non fossero mai state sollevate nel procedimento peritale formalizzato, quantunque riguardo agli esiti della CTU la parte avesse avuto modo di esternare un ampio ventaglio di critiche, le doglianze in rassegna si rivelano prive di costrutto.
6. Il terzo ed il quarto motivo sono invece inammissibili poiche’ essi palesano l’inosservanza di elementi istruttori che, ove il fatto storico sia stato comunque scrutinato dal decidente, esulano dal perimetro di attuale ricorribilita’ per cassazione del vizio di motivazione (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053).
7. Il ricorso va dunque respinto.
8. Spese alla soccombenza e doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5300,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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