Le opere di sostegno sulle ripe a carico del proprietario

Consiglio di Stato, Sentenza|31 maggio 2021| n. 4184.

Le opere di sostegno sulle ripe sono sempre e comunque a carico del proprietario del fondo, in linea con la disciplina generale in materia di responsabilità aquiliana secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia” (art. 2051 c.c.).

Sentenza|31 maggio 2021| n. 4184. Le opere di sostegno sulle ripe a carico del proprietario

Data udienza 11 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Ordinanza contingibile ed urgente – Art. 54, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 – Grave situazione di rischio geomoformologico – Impianto semaforico c.d intelligente – Messa in sicurezza – Diritto di rivalsa sulle spese sostenute nei confronti di eventuali terzi obbligati – Art. 31, D.Lgs. n. 285/1992 – Proprietario del fondo – Art. 2051 c.c. – Responsabilità aquiliana

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4349 del 2016, proposto da
Pu. Ca. società semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Co. Ar. Be., rappresentate e difese dagli avvocati Gi. Ge., Fr. Pa., Ma. Al. Qu., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fr. Pa. in Roma, viale (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ma., Pi. Pi., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato An. Ma. in Roma, via (…);
nei confronti
Città Metropolitana di Genova, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Va. Ma., Ga. Pa., Ca. Sc., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ga. Pa. in Roma, viale (…);
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria 27 gennaio 2016, n. 72, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis), della Città Metropolitana di Genova e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 il consigliere Angela Rotondano e data la presenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, d. l. n. 28/2020 e dell’art. 25 d. l. n. 137/2020, degli avvocati Ga. Pa., Pi. Pi. e Ma. Qu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Le opere di sostegno sulle ripe a carico del proprietario

FATTO

1. La società semplice Pu. Ca. e la signora Beatrice Costa Ar. sono rispettivamente proprietaria ed usufruttuaria di una villa in Comune di (omissis) collocata in posizione sovrastante alla Strada Provinciale (omissis) di (omissis) (di seguito anche solo “la strada”), con la quale confinano, nonché dei fondi, limitrofi e sorretti per il tramite di una parete rocciosa, censiti al Catasto Terreni del predetto Comune, Foglio (omissis), mappale (omissis).
2. Con ordinanza contingibile e urgente n. 19 del 26 giugno 2015, adottata ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), avente ad oggetto “grave situazione di rischio geomoformologico riscontrato sul fronte roccioso soprastante la SSP (omissis) di (omissis), Mapp. (omissis) Fg. (omissis) di (omissis)”, il Sindaco del Comune di (omissis) intimava alle predette, nelle rispettive qualità su indicate ed in solido tra loro, di predisporre, immediatamente e comunque non oltre quindici giorni dalla notifica del provvedimento, un impianto semaforico c.d intelligente e di mettere in sicurezza il versante adiacente alla detta strada “onde eliminare ogni pericolo al transito sull’unica strada carrabile di percorrenza sino a (omissis)”, salvo il diritto di rivalsa sulle spese sostenute nei confronti di eventuali terzi obbligati.
3. La società Pu. Ca. e la signora Ar. impugnavano al Tribunale amministrativo per la Liguria l’ordinanza sindacale, nonché ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente e connesso, lamentando violazione ed erronea applicazione degli art. 30 e 31 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria
4. Il giudizio era concluso dalla sentenza in epigrafe, con cui l’adito Tribunale amministrativo, premesso che si verteva del solo profilo attinente alla messa in sicurezza del versante roccioso, avendo le ricorrenti provveduto alla regolazione della circolazione con l’impianto semaforico, ha respinto il ricorso di primo grado e la connessa domanda risarcitoria, con condanna delle ricorrenti alle spese di lite.

 

Le opere di sostegno sulle ripe a carico del proprietario

4.1. In particolare, la sentenza ha ritenuto infondate le censure formulate poiché :
a) l’assunto delle ricorrenti in ordine alla conformazione della strada come realizzata in trincea, mediante l’allargamento del preesistente viottolo di collegamento tra Santa Margherita e (omissis), non è risultato adeguatamente provato;
b) nel caso di specie, considerato che, come statuito dalla giurisprudenza, le c.d. ripe, ossia le zone di terreno latistanti la via, devono essere mantenute dai proprietari delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o cedimenti del corpo stradale e delle opere a sostegno, trova qui applicazione la disciplina di cui all’art. 31 del Codice della Strada che “individua una situazione di normalità esistente e impone ai proprietari finitimi di mantenere questa situazione”;
c) la porzione franata ha le caratteristiche fisiche che ne impongono la ricomprensione nel menzionato art. 31 del Codice della Strada, sul presupposto che la nozione di ripa accolta dalla norma vada individuata avvalendosi dell’immediata sopraelevazione del versante rispetto alla sede viaria: per un verso, le immagini fotografiche hanno evidenziato che tra il limitare la strada provinciale e il soprastante declivio non ci sono altri spazi, risultando invece una sostanziale continuità tra il bordo stradale e la collina soprastante; per altro verso non rileva nemmeno il rammentato assunto relativo alla natura di strada in trincea che sarebbe proprio della via in questione.

 

Le opere di sostegno sulle ripe a carico del proprietario

Dalla qualificazione dell’intero versante roccioso oggetto dell’intervento in termini di ripa, la sentenza ha quindi concluso nel senso dell’incombenza alle sole ricorrenti dell’obbligo di manutenzione, escludendo l’applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina prevista dal citato art. 30 del Codice della Strada, anche in ragione del fatto che, nel caso in questione, “non risulta che la scoscesa pendice franata fosse sostenuta da opere preesistenti”.
5. Le originarie ricorrenti hanno proposto appello contro la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma alla luce di un unico, articolato, motivo rubricato “Erroneità della sentenza per violazione ed erronea interpretazione degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 285 del 1992. Violazione ed erronea interpretazione dell’art. 3, comma 1, n. 44, del D.Lgs. n. 285 del 1992”.
5.1. Le appellanti hanno anche riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., la domanda risarcitoria, formulata in primo grado nei confronti dell’amministrazione intimata, per i danni loro cagionati dall’investimento economico sostenuto per l’installazione dell’impianto semaforico e la progettazione degli interventi di messa in sicurezza.
5.1. Si sono costituiti in resistenza il Comune di (omissis) e la Città Metropolitana di Genova, argomentando l’infondatezza dell’appello e insistendo per la sua reiezione.
5.2. Il Comune ha inoltre eccepito in via preliminare l’improcedibilità dell’impugnazione per sopravvenuto difetto di interesse, per avere l’ordinanza sindacale ormai esaurito i suoi effetti, permanendo l’interesse alla decisione dell’appello solo per l’individuazione del soggetto obbligato, ai fini di rivalsa o di ripetizione di indebito, per le spese sostenute dalle appellanti quanto all’esecuzione delle opere ordinate.

 

Le opere di sostegno sulle ripe a carico del proprietario

5.3. Si è costituito anche il Ministero dell’Interno, evocato in giudizio, il quale ha riproposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., la già spiegata eccezione di difetto di legittimazione passiva, non esaminata ed assorbita dalla sentenza, in relazione alla domanda di risarcimento formulata da parte appellante.
5.4. All’udienza dell’11 novembre 2020, tenuta in collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione, sulla base degli atti depositati.

DIRITTO

6. Va in limine esaminata ed accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva riproposta nel presente giudizio ex art. 101, comma 2, Cod. proc. amm. dal Ministero dell’Interno.
La sentenza appellata ha respinto la domanda di annullamento formulata in primo grado dalle originarie ricorrenti avverso l’ordinanza contingibile ed urgente emanata dal Sindaco di (omissis) ai sensi dell’art. 54, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, sicché va affermata la legittimazione dell’amministrazione comunale, e non dello Stato, in ordine alla domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’impugnata ordinanza (cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2221; Consiglio di Stato, sez. V, 13 agosto 2007, n. 4448). E del resto anche parte appellante ha affermato che nessuna domanda risarcitoria è stata formulata nei confronti del costituito Ministero (cfr. memoria del 3 ottobre 2020 pag. 1).
7. Nel merito l’appello è infondato, il che consente di prescindere dallo scrutinio dell’eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dal Comune.
7.1. Come esposto in fatto, l’appellata sentenza ha respinto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza con cui il Sindaco di (omissis) ha ingiunto in via di urgenza alle odierne appellanti l’installazione di un impianto semaforico c.d. intelligente e l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza della parete immediatamente sovrastante la sede stradale e sottostante il terreno di loro proprietà .
In particolare, la sentenza di primo grado ha respinto il ricorso sulla scorta del seguente principio di diritto: “le ripe, ossia le zone di terreno latistanti la via devono esser mantenute dai proprietari delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o cedimenti del corpo stradale e delle opere di sostegno, o lo scoscendimento del terreno, o l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale; la nozione di ripa accolta dalla norma viene individuata avvalendosi del presupposto dell’immediata sopraelevazione del versante rispetto alla sede viaria”.
7.2. Con un unico mezzo le appellanti contestano le ridette statuizioni, tornando a sostenere che la strada provinciale in questione venne realizzata in trincea: la continuità del versante che declina verso il mare, nel tratto di interesse, sarebbe stata interrotta dalla costruzione della strada che, costituita in origine da uno stretto sentiero pedonale, venne ampliata attraverso sbancamenti a monte; il detto ampliamento avvenne tramite tagli eseguiti a più riprese, in tal modo favorendo le condizioni di una disarticolazione dei blocchi suscettibili di crollo. In conseguenza della costruzione in trincea e dello sbancamento del versante a monte si venne a creare una scarpata artificiale, di pertinenza stradale, per la cui stabilità si rese necessaria la collocazione di reti metalliche a cura e spese dell’ente proprietario della strada, responsabile della manutenzione.
Così ricostruito lo stato dei luoghi, le appellanti sono dunque tornate a sostenere che la suddetta scarpata artificiale, conseguente alla costruzione del sedime stradale, risulterebbe essere il solo fronte roccioso suscettibile di crollo sulla strada provinciale, a cui va riferito lo specifico intervento di messa in sicurezza prescritto dall’ordinanza sindacale, che non avrebbe dunque alcuna connessione con la ripa soprastante.

 

Le opere di sostegno sulle ripe a carico del proprietario

7.3. A sostegno dei loro assunti deporrebbero le conclusioni dell’indagine geologica finalizzata alla valutazione preliminare delle criticità riscontrabili lungo la scarpata rocciosa, sottostante la loro proprietà e sovrastante la strada provinciale, svolta su incarico delle appellanti ed esitato nel “Rapporto Geologico-tecnico di sintesi” del maggio 2015.
Per le appellanti la sentenza avrebbe, dunque, errato nel ritenere infondate le censure con cui si lamentava la violazione degli artt. 30 e 31 del Codice della Strada e comunque il difetto di motivazione e istruttoria in ordine alla ripartizione dei relativi oneri, che inficerebbero l’ordinanza impugnata, per avere posto ad esclusivo carico delle appellanti, nella rispettiva qualità indicata ed in solido tra loro, l’intervento di messa in sicurezza dell’intero versante roccioso sovrastante la strada provinciale, senza alcuna distinzione tra la proprietà pubblica (id est: la strada e la scarpata in essa compresa) e quella privata; tanto in conseguenza dell’erronea qualificazione come ripa e non come scarpata dell’intero tratto di parete, sol perché collocato a monte del sedime stradale e nell’impossibilità di individuarne con precisione il confine.
L’ordinanza gravata, pur rilevando di non poter distinguere tra scavi e riporti effettuati all’epoca della realizzazione della carrabile, si sarebbe così limitata a prendere atto che il terreno più elevato era di proprietà delle odierne appellanti, facendo da ciò de plano discendere l’ingiunzione di messa in sicurezza, ma avrebbe in tal modo violato gli articoli 30 e 31 del Codice della Strada, che prevedono una distinta disciplina a seconda che si tratti di costruzione e riparazione di opere di sostegno lungo le strade (art. 30) ovvero di attività di manutenzione dei terreni o ripe confinanti con le opere stradali (art. 31), individuando, quale soggetto obbligato agli interventi di manutenzione, nel primo caso l’ente proprietario della strada, nel secondo il privato proprietario del terreno. In conclusione, le prescritte opere di consolidamento, riguardando non la ripa di proprietà delle appellanti, ma la sottostante scarpata artificiale (che è pertinenza stradale), andavano poste ad esclusivo carico dell’ente proprietario (id est la Città Metropolitana di Genova).

 

Le opere di sostegno sulle ripe a carico del proprietario

Anche l’appellata sentenza sarebbe stata resa sull’erroneo presupposto che tutto ciò che sta a monte della sede stradale sarebbe ripa, di proprietà privata: ciò in quanto erroneamente la sentenza ha ritenuto non provato che la strada provinciale fu realizzata in trincea, il che invece certamente emergerebbe, oltre che dalla stessa ordinanza impugnata e dalla documentazione prodotta, dalla sua conformazione ed origine (come allargamento di un sentiero pedonale), nonché dalla totale assenza di opere a sbalzo verso il mare. Insomma, la sentenza ora gravata discenderebbe da un’erronea comprensione dei motivi di ricorso e dell’ordinanza sindacale impugnata, nonché da una inesatta qualificazione giuridica del versante roccioso oggetto del prescritto consolidamento.
7.4. Le riassunte doglianze non possono essere accolte.
7.5. L’impugnata ordinanza sindacale richiamava l’indagine geologica del 25 maggio 2015 eseguita in ordine alla stabilità della parete rocciosa in questione su incarico delle odierne appellanti al fine di ottenere l’autorizzazione del Comune all’abbattimento di alcune piante; il predetto studio intitolato “Rapporto geologico-tecnico di sintesi” sulle criticità gravanti sul versante evidenziava una situazione di imminente pericolo per la pubblica incolumità ; in particolare, nelle “considerazioni conclusive” si affermava testualmente che “si ritiene assolutamente urgente intervenire in maniera prioritaria presso il settore di scarpata rocciosa in prossimità del margine nord-occidentale del tratto caratterizzato dalla presenza di reti di protezione, dove un blocco di almeno un paio di metri cubi, isolato dall’intersezione dei sue sistemi di discontinuità, sta scivolando verso valle, incuneandosi a tergo rispetto ad un prisma con sviluppo verticale di volumetria ancora maggiore, la cui tendenza evolutiva ne prevede il ribaltamento sulla sede stradale (…)”; per tali ragioni, lo studio in questione concludeva nel senso della necessità di “avviare immediatamente un monitoraggio di precisione del suddetto settore in modo da individuare in breve tempo eventuali evoluzioni geo-morfologiche della situazione e quindi adottare opportune strategie operative finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità “.

 

Le opere di sostegno sulle ripe a carico del proprietario

Il Sindaco, accertato che le predette pareti rocciose ricadevano nei mappali n. (omissis) di proprietà della società Pu. Ca. e in usufrutto alla sig.ra Ar., ordinava alle medesime di predisporre un impianto semaforico e di mettere in sicurezza il versante, “essendo la proprietà la prima responsabile in caso di eventi dannosi e non avendo alla data odierna elementi certi degli interventi eseguiti per la realizzazione della strada (scavi-riporti) nelle aree puntualmente indicate nella già citata relazione del geo incaricato dalla Società, per cui si rende necessario che sia il proprietario a dover provvedere tempestivamente e con urgenza alla messa in sicurezza degli stati di pericolo incombenti sulle aree pubbliche”, salvo “il diritto di rivalsa sulle spese sostenute qualora venga accertata la competenza di terzo soggetto obbligato alla realizzazione degli interventi”.
7.6. Tanto premesso, giova evidenziare che l’art. 31 del citato D.Lgs. n. 285/1992 (rubricato “Manutenzione delle ripe”) stabilisce che “i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di man-tenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi”. In base alla norma menzionata spetta, dunque, ai proprietari l’obbligo di provvedere alle opere di sostegno nelle ripe, per tale intendendosi, secondo la definizione recata dall’art. 3, n. 44, del D.Lgs. n. 285/1992, la “zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada”.
7.7. Anche il Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere 9 maggio 2012, n. 2158) ha chiarito che “l’art. 14 del Codice della Strada assegna all’ente comunale il compito di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale, ma tale obbligo non si estende alle aree estranee circostanti, in particolare alle ripe site nei fondi laterali alle strade. Le ripe, ai sensi dell’art. 31 del Codice della Strada, devono essere mantenute dai proprietari delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti e cedimenti del corpo stradale o delle opere di sostegno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale, qualora siano immediatamente sovrastanti o sottostanti, in taglio o in riporto nel terreno preesistente alla strada, la scarpata del corpo stradale”.
7.8. Orbene, alla luce della disciplina richiamata e dei riportati principi, il Collegio ritiene che nel caso di specie non possa condividersi l’assunto di parte appellante secondo cui, avendo l’intervento ad oggetto opere di sostegno a vantaggio del sedime stradale, il relativo onere dovrebbe essere sostenuto dall’ente proprietario della strada, ossia la Città Metropolitana di Genova.
7.8.1. In primo luogo, è infondata la tesi di parte appellante secondo cui l’art. 31, D.Lgs. n. 285/1992, recante la disciplina della “manutenzione delle ripe”, richiamando espressamente l’art. 30 del medesimo decreto, limiterebbe l’intervento del proprietario delle ripe alle sole opere necessarie a sostenere i fondi adiacenti e non anche a quelle strumentali alla sicurezza della strada.

 

Le opere di sostegno sulle ripe a carico del proprietario

La disposizione richiamata è infatti chiara nello stabilire che, ove le opere di sostegno insistano sulle ripe, esse sono sempre e comunque a carico del proprietario del fondo, in linea con la disciplina generale in materia di responsabilità aquiliana secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia” (art. 2051 c.c.). In definitiva, l’art. 31 contiene una disciplina speciale e derogatoria per le ripe rispetto a quella dell’art. 30 con riferimento alla ripartizione “ordinaria” degli oneri delle opere di sostegno: le norme di cui agli artt. 30 e 31 del Codice della Strada delineano, infatti, un quadro stabile dei rapporti tra proprietari dei fondi finitimi e enti proprietari delle strade, addossando ai primi gli oneri della manutenzione delle ripe dei fondi laterali ovvero la realizzazione di opere di mantenimento (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26 gennaio 2017, n. 329).
7.8.2. Ai riportati principi si è pienamente conformata la sentenza appellata, statuendo che “sussistono invece obblighi manutentivi in capo ai proprietari relativamente alle aree esterne al confine stradale e, in particolare, riguardo alle ripe situate nei fondi laterali alle strade, ai sensi dell’art. 31 cit., come sopra indicato, in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo”, spettando invece all’ente comunale il compito di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale ai sensi dell’art. 14 del Codice della Strada.
7.8.3. Ne segue che, rientrando la fattispecie nell’ambito di applicazione del citato art. 31, incombe sulle appellanti l’obbligo curare il mantenimento della ripa ricompresa nei mappali in loro proprietà onde scongiurare i potenziali pericoli derivanti da frane o smottamenti del terreno: in un contesto di assoluta e sicura urgenza e di concreto pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale il Comune ha, dunque, bene indirizzato l’ordinanza impugnata nei confronti del soggetto che risulta proprietario dell’area interessata dall’intervento di messa in sicurezza, laddove nulla consentiva (né consente allo stato) di avallare l’alternativa ricostruzione qui offerta dalle appellanti, secondo cui l’area in questione ricadrebbe non già nella ripa, bensì nella scarpata di pertinenza stradale, dovendo ivi localizzarsi il temuto crollo, in quanto la strada era stata a suo tempo realizzata “in trincea” (e non “a sbalzo”).
7.8.4. Tali asserzioni si fondano, infatti, unicamente sulle ipotesi prospettate nella relazione tecnico-geologica del 24 novembre 2015; vi si legge, in particolare, che “nella carta IGM del 1878 (Fig. 4), si osserva che la strada di collegamento (omissis) – (omissis) è pienamente realizzata, anche se verosimilmente la larghezza della sede stradale potrebbe non essere ancora quella attuale, considerato che all’epoca la fruizione era limitata ai carri e alle carrozze. È ragionevole ritenere che, all’inizio del’900, quando cominciano a circolare le prime autovetture, sia stato attuato da parte dell’Ente pubblico di allora un ampliamento della sede stradale, in alcuni casi raddoppiandone la larghezza, che certamente ha comportato un ulteriore sbancamento lungo il margine di monte, tenuto conto del vincolo fisico del mare sul lato valle. Sulla base di tutta la documentazione storica reperita, è possibile affermare che per la realizzazione e il successivo ampliamento della S.P. 227 siano stati quindi necessari, a più riprese, “tagli” del versante preesistente, creando le condizioni per la realizzazione di una strada “in trincea”. Peraltro, è plausibile ritenere che, come avveniva all’epoca per moltissime situazioni analoghe, il taglio stradale sia stato eseguito con l’ausilio di esplosivo – tecnica in grado di incrementare notevolmente lo stato di fratturazione della roccia – favorendo le condizioni predisponenti per una più persuasiva disarticolazione dei blocchi suscettibili di fenomeni di crollo e/o ribaltamento, come quello che si sta attualmente determinando presso la parete rocciosa in questione”.
7.8.5. Alla luce delle considerazioni riportate nella detta relazione, formulate in termini meramente ipotetici, bene la sentenza ha ritenuto che parte appellante non avesse adempiuto all’onere della prova su di essa incombente, posto che detta relazione non giungeva a specifiche e sicure conclusioni sulla realizzazione in trincea della strada: pertanto, nemmeno la documentazione fotografica versata in atti può supplire a tali carenze probatorie.

 

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7.8.6. In conclusione, è corretta la ricostruzione operata dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, rientrando il tratto roccioso interessato dagli interventi di consolidamento e messa in sicurezza nei mappali di proprietà delle ricorrenti. Ed infatti lo studio geologico del 25 maggio 2015 richiamato nell’ordinanza sindacale non conferma gli assunti di parte appellante, fondati per converso sulla sola relazione del 24 novembre 2015 che, in quanto successiva al provvedimento impugnato, bene il primo giudice non ha considerato ai fini dello scrutinio in ordine alla lamentata carenza di istruttoria dell’ordinanza sindacale: detta relazione infatti oltre ad intervenire ben dopo l’adozione dell’ordinanza sindacale de qua, postulando l’effettuazione di ricerche e verifiche non immediate e, quindi, incompatibili con la situazione di contingibilità ed urgenza a fondamento dell’ordinanza ex art. 54 del T.U.E.L., approda comunque a conclusioni ipotetiche ed opinabili in ordine alla realizzazione della strada provinciale in questione.
7.8.7. Invero, non essendo stata raggiunta alcuna prova sulle modalità di costruzione della strada, non può nemmeno ritenersi implausibile quanto a proposito dedotto dalle amministrazioni intimate: in particolare, queste ultime, anche sulla base della documentazione fotografica prodotta, hanno sostenuto che, all’epoca di costruzione della strada, si sia cercato di adattare lo sviluppo del nastro stradale facendo coincidere il limite della carreggiata a monte col pendio naturale e che tale circostanza risulterebbe confermata dalla realizzazione di muri di sostegno stradali lato mare di altezza significativa, da cui un andamento tortuoso della strada.
7.8.8. Alla luce delle risultanze in atti, è immune dalle censure formulate la determinazione dello stato dei luoghi e la loro qualificazione in relazione alle prescrizioni date al riguardo dal codice della strada, operate dall’appellata sentenza, laddove questa ha correttamente evidenziato che gli scritti e le immagini fotografiche depositati chiariscono che la strada corre a ridosso del mare che contorna il versante est dello spazio su cui è ricavata la striscia di terreno percorribile, mentre la porzione orientata ad occidente è delimitata da un’alta parete rocciosa (in taluni punti oltre venti metri) che presenta i profili di rischio per la pubblica incolumità su cui le parti concordano, rilevando quindi che le immagini fotografiche prodotte chiariscono che tra il limitare della strada provinciale ed il soprastante declivio non ci sono altri spazi, risultando invece una sostanziale continuità tra il bordo strada e la collina soprastante.
7.8.9. Su queste basi, l’impugnata sentenza ha dunque bene concluso che, dovendo le ripe essere mantenute dai proprietari delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o cedimenti del corpo stradale e delle opere di sostegno, nonché la caduta di massi o altro materiale sulla sede viaria e che ricadendo gli interventi ordinati nelle ripe di proprietà e nell’usufrutto delle odierne appellanti, incombesse in definitiva su quest’ultime e non sull’ente proprietario della strada l’onere di provvedere alle prescritte opere di consolidamento e messa in sicurezza del versante roccioso, dovendo in definitiva ritenersi irrilevante il ricordato assunto relativo alla natura di strada in trincea che sarebbe proprio della via in questione: ciò in quanto ai fini della decisione rileva soltanto che la porzione franata ha le caratteristiche fisiche che ne impongono la ricomprensione nell’ambito disciplinato dall’art. 31 già menzionato che obbliga i proprietari delle ripe a provvedere alla manutenzione delle medesime.
7.9. Per quanto attiene, infine, alla presenza di reti metalliche da tempo installate nel tratto di versante roccioso ricadente nella ripa oggetto dell’ordinanza sindacale, non è stato provato in giudizio, neppure a livello indiziario, che tali reti siano state posizionate dalle Amministrazioni intimate ed in special modo dall’ente proprietario della strada (la Città metropolitana di Genova).
Ad ogni modo, anche l’individuazione del soggetto che ha posizionato le reti sulla ripa risulta, per il caso di specie, del tutto irrilevante. Infatti, gli interventi di sostituzione e l’implementazione delle reti preesistenti risultano ragionevolmente volti a mitigare il rischio geomorfologico connesso al potenziale crollo di massi o di altro materiale sulla sede stradale: si tratta pertanto di opere comunque rientranti nella previsione di cui all’art. 31 del Codice della Strada, sicché non assume alcuna rilevanza ai fini della decisione l’identità del soggetto che a suo tempo posizionò tali reti.
8. Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
9. Le spese di giudizio sono poste in solido a carico di parte appellante secondo il principio di soccombenza, come da dispositivo, nei confronti del Comune di (omissis) e della Città Metropolitana di Genova, mentre sono interamente compensate con il Ministero dell’Interno, tenuto conto dell’attività defensionale resasi in concreto necessaria.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le appellanti Pu. Ca. società semplice e Co. Ar. Be., in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di (omissis) e della Città Metropolitana di Genova che liquida forfettariamente in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna parte costituita, oltre oneri accessori se per legge dovuti; compensa le spese di giudizio con il Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, tenuta da remoto ai sensi degli artt. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Fabio Franconiero – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere
Angela Rotondano – Consigliere, Estensore
Stefano Fantini – Consigliere

 

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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