Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 marzo 2021| n. 7687.

Il principio secondo cui nelle obbligazioni pecuniarie della P.A. per le quali le norme della contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al criterio di cui al terzo comma dell’art. 1182 c.c., che i pagamenti si effettuino presso gli uffici di tesoreria dell’amministrazione debitrice, il ritardo nel pagamento non determina gli effetti della mora “ex re”, ai sensi dell’art. 1219, comma 2, n. 3 c.c., non può trovare applicazione per gli interessi corrispettivi, in quanto destinati a sostituire i frutti civili che sarebbero stati prodotti dalla immediata disponibilità della somma di danaro costituente l’oggetto dell’obbligazione della P.A. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la statuizione del giudice di merito che, in un caso di obbligazione avente per oggetto la corresponsione di indennità di espropriazione spettante all’affittuario, aveva fatto decorrere gli interessi, non già dall’atto di acquisizione del fondo – che rende liquido ed esigibile il debito della P.A.- ma dalla domanda di indennità aggiuntiva dovuta ai sensi dell’art. 17 della l. n. 865 del 1971).

Ordinanza|18 marzo 2021| n. 7687

Data udienza 7 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Espropriazione – Indennità aggiuntiva – Interessi – Qualificazione come corrispettivi – Prescrizione del diritto del mezzadro coltivatore del fondo espropriato – Decorrenza dalla data di acquisizione dell’immobile – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15735/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Va dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3723/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/10/2020 dal Cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 5 giugno 2014 la Corte d’appello di Roma, in accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS), ha condannato il Ministero della difesa al pagamento, in favore del primo, della somma di 649.317,71 Euro, a titolo di indennita’ aggiuntiva, ai sensi della L. n. 865 del 1971, articolo 17, nonche’ degli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
2. Avverso tale sentenza lo (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. Il Ministero della Difesa ha resistito con controricorso. E’ stata depositata memoria, ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c., nell’interesse di parte ricorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, articolo 17, per avere la Corte territoriale fatto decorrere gli interessi legali dalla data della domanda e non da quella del decreto di esproprio.
La doglianza e’ fondata.
Premesso che Cass. 12 giugno 2013, n. 14763, resa in altra causa promossa dal ricorrente, opta per una conclusione comunque condizionata dal thema decidendum, rappresentato dalla proponibilita’ o non della richiesta di interessi in corso di causa (e la soluzione positiva e’ stata argomentata in quanto la relativa domanda costituisce una mera emendatio e non una mutatio libelli, si osserva che la differente finalita’ dell’indennita’ di esproprio e di quella aggiuntiva non giustifica in alcun modo una diversita’ di disciplina quanto al tema della decorrenza degli interessi.
Ora, la costante giurisprudenza di questa Corte e’ nel senso che il principio secondo cui, per le obbligazioni pecuniarie della P.A. per le quali le norme della contabilita’ pubblica stabiliscono (in deroga al criterio di cui dell’articolo 1182 c.c., comma 3) che i pagamenti si effettuino presso gli uffici di tesoreria dell’amministrazione debitrice, il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora ex re ai sensi dell’articolo 1219 c.c., comma 2, n. 3, non puo’ trovare applicazione con riguardo ad interessi che esigano di essere qualificati come corrispettivi, in quanto destinati a sostituire i frutti civili che sarebbero stati prodotti dalla immediata disponibilita’ della somma di danaro costituente l’oggetto dell’obbligazione della P.A. (v., gia’ Cass. 18 luglio 1997, n. 6627: nella specie, l’obbligazione aveva ad oggetto la corresponsione di indennita’ di espropriazione spettante all’affittuario e comportava l’applicazione della L. n. 865 del 1971, articolo 12, u.c., aggiunto con la L. 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 14; per gli stessi principi si vedano anche, in motivazione, Cass., Sez. Un., 15 luglio 1987, n. 6170, e, piu’ di recente, anche Cass. 27 maggio 2014, n. 11872).
Coerente con siffatte indicazioni e’ anche il principio in forza del quale, in tema di espropriazione, la prescrizione del diritto all’indennita’ aggiuntiva, prevista dalla L. n. 865 del 1971, articolo 17, in favore del mezzadro coltivatore del fondo espropriato, decorre dalla data dell’atto di acquisizione dell’immobile (cessione volontaria o decreto di espropriazione), momento in cui il relativo debito diventa liquido ed esigibile, con la determinazione del prezzo della cessione ovvero dell’indennita’ di espropriazione su cui di regola si commisura quanto spetta al mezzadro e ai suoi eredi (Cass. 25 giugno 2009, n. 14902). 2. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *