Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 luglio 2021| n. 18804.
Le norme sull’interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l’evento interruttivo e, pertanto, nel caso di unico processo con pluralità di parti, soltanto quella che dall’evento può essere pregiudicata può far valere l’irregolare prosecuzione del giudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall’omessa interruzione del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura con cui una parte diversa da quella dichiarata fallita nel corso del giudizio d’appello aveva denunciato la nullità della decisione, assunta dalla Corte di merito nonostante l’automatica interruzione del processo derivante dal predetto evento interruttivo).
Ordinanza|2 luglio 2021| n. 18804. Le norme sull’interruzione del processo
Data udienza 18 gennaio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Procedura civile – Riunione procedimenti – Cause connesse e scindibili – Trattazione unitaria riunione – Evento interruttivo riguardante una delle parti di una o più cause connesse – Effetti – Interruzione intero procedimento – Esclusione – Fattispecie
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1803/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
e contro
Fondazione “Universita’ (OMISSIS)”, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), e dall’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
e nei confronti di:
(OMISSIS) S.r.l., Universita’ degli Studi “(OMISSIS)”, (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) S.r.l.;
– intimate –
avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, n. 1281/2018 depositata il 27 giugno 2018;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 gennaio 2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Le norme sull’interruzione del processo
RILEVATO IN FATTO
1. Le societa’ (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.p.A. convennero in giudizio, avanti il Tribunale di Chieti, l’Universita’ (OMISSIS) (d’ora innanzi, Universita’) e la (OMISSIS) S.r.l. (d’ora in poi, (OMISSIS) S.r.l.) chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni – quantificati in Euro 555.645,60 – derivanti dal preteso inadempimento degli obblighi contrattuali assunti in virtu’ di una convenzione avente ad oggetto la conduzione di una sperimentazione clinica (studio per la bioequivalenza tra due differenti preparazioni orali contenenti Amiodarione ai fini del rilascio da parte dell’AIFA, Agenzia Italiana
del Farmaco, dell’autorizzazione all’immissione in commercio di alcuni prodotti medicinali a base di detta sostanza: autorizzazione, pero’, negata avendo l’Agenzia riscontrato, nella conduzione dello studio svolto dalle convenute, alcune deviazioni dal protocollo).
L’Universita’, costituendosi, chiese e ottenne di chiamare in causa il Prof. (OMISSIS), quale responsabile della sperimentazione; quest’ultimo, a sua volta costituendosi, chiamo’ in manleva la Fondazione “Universita’ (OMISSIS)”, del cui laboratorio si era avvalso per la sperimentazione. Svolse inoltre domanda riconvenzionale di risarcimento danni nei confronti delle attrici, dell’Universita’ e della stessa Fondazione. Questa a sua volta avanzo’ domanda di manleva nei confronti del (OMISSIS).
Il Tribunale rigetto’ tutte le domande, compensando integralmente le spese.
2. Pronunciando sui contrapposti gravami la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato quello principale proposto dalle societa’ originarie attrici ( (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.r.l.), ha respinto altresi’ quello del (OMISSIS) e, in accoglimento di quello incidentale proposto dalla Fondazione “Universita’ (OMISSIS)” in punto di spese, ha condannato il (OMISSIS) a rifondere ad essa le spese del giudizio di primo grado. Ha infine regolato le spese del secondo grado secondo il principio di soccombenza.
3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la (OMISSIS) S.r.l.,
con due mezzi.
(OMISSIS) propone ricorso incidentale affidato anch’esso a
due motivi.
Ad entrambi resiste la Fondazione “Universita’ (OMISSIS)”, depositando controricorso.
Gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede.
Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni, con le quali ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.
Hanno depositato memorie il (OMISSIS) e la Fondazione “Universita’ (OMISSIS)”.
Le norme sull’interruzione del processo
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilita’ del controricorso in quanto diretto anche a resistere al ricorso principale della (OMISSIS) S.r.l..
La notifica di tale atto, alla luce del combinato disposto dell’articolo 370 c.p.c. e articolo 371 c.p.c., comma 4, risulta infatti tempestiva rispetto alla data di notifica del ricorso incidentale, ma tardiva rispetto a quella del ricorso principale.
2. Con il primo motivo del ricorso principale la Fondazione “Universita’ (OMISSIS)”, dato atto dell’intervenuto fallimento della (OMISSIS) S.r.l. nel corso del giudizio d’appello, denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ della sentenza, per violazione della L. Fall., articolo 43, per l’omessa interruzione del processo.
Analoga censura e’ svolta con il primo motivo del ricorso incidentale.
3. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia la nullita’ della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, anche per violazione L. Fall., articoli 52 e 93 e segg., per l’omessa dichiarazione di improcedibilita’ trattandosi di credito da far valere nelle forme dell’accertamento del passivo.
4. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia, poi, la nullita’ della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, anche per violazione degli articoli 304 e 298 c.p.c., che, in ipotesi di interruzione del processo, vietano il successivo compimento di atti del procedimento.
5. Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo di quello incidentale sono inammissibili, per difetto di interesse.
Le norme sull’interruzione del processo
Secondo principio risalente ma incontrastato della giurisprudenza di legittimita’, cui va data continuita’, le norme sull’interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l’evento interruttivo e, pertanto, soltanto la parte, che dall’evento puo’ essere pregiudicata, puo’ far valere l’irregolare prosecuzione del giudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall’omessa interruzione del processo e, quindi, non possono dedurre la detta omissione come motivo di nullita’ della sentenza che, ciononostante, sia stata pronunciata (Cass. n. 1860 del 19/03/1984; n. 3945 del 23/08/1978; n. 609 del 11/02/1977; n. 984 del 05/04/1971; v. anche in motivazione Cass. n. 4274 del 04/05/1994).
A tale indirizzo non v’e’ ragione di derogare con riferimento alla interruzione del processo determinata dal sopravvenuto fallimento della parte ed al regime per essa ora previsto, dal novellato L. Fall., articolo 43, di rilevabilita’ d’ufficio. Questa rilevabilita’, in disparte che nemmeno e’ detto nei ricorsi se nel processo di appello la fattispecie fallimentare si fosse evidenziata, non puo’ certo implicare effetti sull’individuazione della parte che puo’ dolersi della mancata rilevazione della fattispecie interruttiva.
6. Mette conto peraltro soggiungere che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dall’arresto di Cass. Sez. U. n. 15142 del 05/07/2007, “nel caso di trattazione unitaria o di riunione di piu’ procedimenti relativi a cause connesse e scindibili che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, qualora si verifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti di una o piu’ cause connesse, l’interruzione opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui e’ parte il soggetto colpito dall’evento.
Le norme sull’interruzione del processo
“In tale eventualita’, non e’ necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, che non devono subire una stasi temporanea, salvo sempre il potere attribuito al giudice dall’articolo 103 c.p.c., comma 2, per il quale, in caso di mancata tempestiva riassunzione ovvero quando questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini di cui all’articolo 305 c.p.c., ma vi sia stata, nelle more della quiescenza da interruzione, attivita’ istruttoria rilevante anche per la causa de qua, detto giudice potra’ disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito dall’evento interruttivo, per il quale sara’ necessario, e potranno eventualmente rinnovarsi tutti gli atti assunti senza la partecipazione della parte colpita dall’evento interruttivo” (v. anche Cass. Sez. U. n. 9686 del 22/04/2013; Cass. n. 9960 del 20/04/2017).
Nel caso di specie si verifica indubbiamente l’ipotesi di cause scindibili presupposta dall’esposto principio.
La parte colpita dall’evento interruttivo ((OMISSIS) S.r.l.) e’ una delle due convenute originarie nei cui confronti risulta proposta – solo dalle originarie attrici – domanda risarcitoria da preteso inadempimento contrattuale, cumulata con altra analoga domanda proposta nei confronti dell’Universita’ (OMISSIS).
La causa petendi, quale desumibile dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, non evidenzia alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, ipotizzandosi soltanto un vincolo di solidarieta’ dal lato passivo rispetto a pretesa risarcitoria da inadempimento contrattuale.
Nessuna delle domande di garanzia e riconvenzionali successivamente proposte investe la posizione della (OMISSIS) S.r.l..
L’evento interruttivo non puo’, dunque, che interessare il rapporto processuale intercorrente tra le originarie attrici (pretese creditrici), da un lato, e la (OMISSIS) S.r.l. (pretesa debitrice solidale), dall’altro, e non puo’ invece propagarsi ne’ interessare gli altri rapporti, ne’ puo’ riverberare effetto alcuno sugli atti successivamente compiuti riguardanti la posizione degli odierni ricorrenti.
Resta, dunque, confermato che questi non hanno motivo alcuno di dolersi della mancata interruzione del processo, per il semplice e assorbente motivo che, quand’anche l’evento interruttivo fosse stato rilevato dal giudice, esso, in base all’esposto principio, avrebbe potuto condurre all’interruzione del processo limitatamente alla parte colpita dall’evento interruttivo e non in riferimento all’intero processo, sicche’ del tutto legittima si rivela comunque la prosecuzione del processo nei confronti degli odierni ricorrenti e insindacabile ne rimane anche l’esito.
7. Resta assorbito l’esame del secondo motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale, dato che entrambi hanno come presupposto che i due ricorrenti possano interloquire sulla mancata interruzione, cosa a cui non li legittima il loro primo motivo.
7.1. Varra’ comunque rilevare, quanto al secondo motivo del ricorso incidentale, che, in coerenza con l’esposto principio, nessuna nullita’ degli atti processuali compiuti successivamente all’evento interruttivo e’ predicabile nei confronti delle parti del rapporto processuale non attinto dall’effetto interruttivo, poiche’ distinto da quello che riguarda la parte colpita dall’evento.
Le norme sull’interruzione del processo
7.2. Quanto al secondo motivo del ricorso principale e’ poi agevole rilevare che la vis attractiva del fallimento puo’ predicarsi solo rispetto alle domande risarcitorie proposte nei confronti del fallito, ma non anche di soggetti diversi, ancorche’ in ipotesi solidalmente obbligati (v. Cass. n. 2902 del 15/02/2016; n. 2411 del 02/02/2010; n. 14468 del 09/07/2005; n. 5493 del 19/05/1995).
Solo il fallimento della (OMISSIS) S.r.l. avrebbe potuto, dunque, eccepire l’inopponibilita’ nei suoi confronti di una eventuale pronuncia di condanna della societa’, che peraltro nella specie non vi e’ stata, essendo stata questa del tutto assolta, in entrambi i gradi di merito, da ogni pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti.
8. Entrambi i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili.
La controricorrente Fondazione “Universita’ (OMISSIS)”, per il principio della soccombenza, ha diritto ad ottenere la rifusione delle spese nei soli confronti del ricorrente incidentale, non anche della ricorrente principale, nei cui confronti e’, come detto, tardivamente diretto il controricorso.
Non v’e’ luogo a provvedere sul regolamento delle spese nei confronti degli altri intimati, non avendo questi svolto difese nella presente sede.
9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale.
Condanna il ricorrente incidentale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Le norme sull’interruzione del processo
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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