Le “molotov” devono considerarsi quali “congegni micidiali”

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|20 settembre 2021| n. 34853.

Le “molotov” devono considerarsi quali “congegni micidiali”.

Le bottiglie incendiarie cosiddette “molotov” devono considerarsi comprese tra i “congegni micidiali” ed equiparate, agli effetti della legge penale, alle armi da guerra. (Conf. Sez. 1, n. 3939 del 1979, dep. 1980, Rv. 144764 e Sez. 6, n. 2208 del 1981, dep. 1982, Rv. 152579).

Sentenza|20 settembre 2021| n. 34853. Le “molotov” devono considerarsi quali “congegni micidiali”

Data udienza 12 maggio 2021

Integrale

Tag – parola: ARMI – DETENZIONE – Le “molotov” devono considerarsi quali “congegni micidiali”

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. TARDIO Angela – Consigliere

Dott. FIORDALISI Domenico – rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/12/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA.
Il Procuratore generale, Pietro Gaeta, con atto scritto del 20 aprile 2021 chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.

 

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 5 dicembre 2019, che ha confermato la sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Pistoia il 12 febbraio 2019 all’esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati commessi in data 1 luglio 2018 e riuniti dal vincolo della continuazione:
a) minaccia grave, ai sensi dell’articolo 612 c.p., comma 2, poiche’ aveva reiteratamente rivolto ad (OMISSIS) minacce gravi, avendogli detto e avendo scritto per il mezzo di chat messaggi del tipo “ti brucio vivo, ti do’ fuoco a tutto, almeno hai le palle per denunciarmi, infame, ti aspetto a casa tua”;
b) fabbricazione illecita di armi, ai sensi della L. 2 ottobre 1967, n. 895, articolo 1 poiche’ aveva fabbricato del materiale esplosivo costituito da due bottiglie incendiarie (c.d. Molotov);
c) porto illegale di armi aggravato dall’aver commesso il fatto da piu’ persone riunite e nei pressi di una fermata dell’autobus, ai sensi della L. n. 895 del 1967, articolo 4, comma 1 e comma 2, lettera a) e c), poiche’ aveva portato sulla pubblica via le armi di cui al capo b, lanciando entrambe le c.d. molotov (una accesa e l’altra no) in direzione di (OMISSIS) e (OMISSIS);
d) minaccia aggravata dall’aver commesso il fatto con le armi e in piu’ persone riunite, ai sensi dell’articolo 612 c.p., commi 2 e 3, poiche’ aveva minacciato (OMISSIS) e (OMISSIS), dopo averli aspettati a casa del primo, lanciando contro di loro una bottiglia piena di benzina, nonche’ una bottiglia incendiaria con la miccia accesa, che aveva provocato una grossa fiammata al momento dell’impatto sulla strada;
e) tentate lesioni aggravate, ai sensi degli articoli 56, 582 e 585 c.p., perche’, con le condotte di cui al capo d, aveva compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare lesioni alle vittime, non riuscendo nell’intento per la pronta reazione di queste ultime, che avevano schivato la c.d. bottiglia molotov;
f) porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi della L. 18 aprile 1975, n. 110, articolo 4 perche’ aveva portato fuori dall’abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico.
2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita’, con riferimento alla L. n. 895 del 1967, articolo 1 e articolo 4, comma 1 e comma 2, lettera a) e c), perche’ la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la condotta relativa all’uso delle c.d. bottiglie molotov non doveva essere sanzionata con le norme contenute nella L. n. 895 del 1967 (avente ad oggetto la disciplina delle armi micidiali), ma con quelle disciplinate dalla L. n. 110 del 1975. Dalla lettura degli atti di indagini, infatti, era emerso che le bottiglie utilizzate dall’imputato avevano caratteristiche non compatibili con il dettato normativo applicato dal giudice di merito, poiche’ erano bottiglie di plastica (le c.d. bottiglie molotov sono per definizione di vetro) e una delle due era priva di qualsiasi congegno di innesco. In ogni caso, la bottiglia di plastica con l’innesco non poteva essere definita micidiale, poiche’ non avrebbe potuto come infatti e’ stato confermato dalla vicenda in esame – frantumarsi all’impatto con effetti lesivi gravi per chiunque si trovasse intorno. Le due bottiglie, invece, erano oggetti preparati in modo approssimativo e rudimentale, non di certo qualificabili come armi micidiali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
La Corte evidenzia che la natura delle c.d. bottiglie molotov descritte nell’imputazione risulta affrontata in modo esaustivo nella sentenza impugnata, posto che il giudice di merito ha fatto riferimento, senza che fosse necessario alcun ulteriore accertamento tecnico, alle dichiarazioni di cui all’annotazione degli agenti del Commissariato di Polizia di Montecatini Terme, dalle quali si evinceva che le bottiglie incendiarie, per non avendo causato danni a cose o persone, avevano sviluppato un’esplosione nel momento in cui avevano impattato al suolo, provocando delle fiamme sul manto stradale, che erano state di un’intensita’ tale da essere ancora presenti quando erano intervenuti gli agenti (i quali avevano dichiarato di aver visto direttamente le fiamme propagarsi sul manto stradale). Tale circostanza e’ stata confermata anche dalle dichiarazioni rilasciate a sommarie informazioni dalle parti offese, che avevano dichiarato che dalle bottiglie era fuoriuscito “un pezzo di carta a mo’ di miccia”. Tali elementi probatori – concordanti tra loro – sono stati utilizzati dal giudice di merito per accertare gli effetti del lancio delle bottiglie incendiarie, della loro composizione e della presenza di materiali infiammabili idonei alla combustione ed all’esplosione dell’ordigno: nel caso di specie, secondo la Corte territoriale la bottiglia di plastica aveva determinato delle pozze infiammate sulla sede stradale, tipiche dell’effetto visivo di uno scoppio.
La doglianza relativa al fatto che la micidialita’ delle c.d. bottiglie molotov sarebbe presente solo quando questa sia di vetro e non di plastica non puo’ essere condivisa dal Collegio: se l’effetto perseguito dal lancio di tali ordigni e’ quello di determinare il possibile incendio attraverso una miccia innescata, tale effetto viene ugualmente perseguito qualora il liquido infiammabile sia contenuto in una bottiglia di plastica. In tali casi, infatti, se per un verso si puo’ ritenere che sia astrattamente minore la possibilita’ che vi sia una propagazione del fuoco (per il mancato spargimento della benzina al momento dell’impatto con il terreno), e’ tuttavia di fatto incrementata l’intensita’ dello scoppio, proprio per la compattezza del liquido raggiunto dall’innesco della miccia.
La condotta ascritta all’imputato, quindi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ha comportato – sia da un punto di vista fattuale che logico – la detenzione e il porto illegale in luogo pubblico delle bottiglie incendiarie, che costituiscono armi da guerra per il loro potenziale offensivo, per la spiccata capacita’ di cagionare un incendio e di provocare una deflagrazione, a causa della vampata e dello sprigionarsi del gas. Se, infatti, una semplice bottiglia contenente benzina non puo’ essere equiparata ad un’arma da guerra, ben puo’ esserlo, invece, allorche’ la stessa, oltre a contenere benzina, sia anche munita di uno stoppino acceso al momento del lancio, idoneo, allorche’ l’involucro sia rotto, alla trasmissione della fiamma al liquido contenuto della bottiglia e, quindi, a provocare un incendio.
In sintesi, le bottiglie incendiarie devono essere annoverate tra le armi da guerra, come prescritto dalla L. n. 110 del 1975, articolo 1 che equipara a tali armi “le bottiglie e gli involucri esplosivi o incendiari”. La bottiglia incendiaria o esplosiva, pertanto, deve considerarsi arma da guerra, indipendentemente dal requisito della potenzialita’ offensiva o della utilizzazione bellica (Sez. 5, n. 948 del 08/11/1984, dep. 1985, Franchin, Rv. 167608). In particolare, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che le c.d. bottiglie incendiarie molotov devono considerarsi comprese tra i “congegni micidiali” ed equiparate, agli effetti della legge penale, alle armi da guerra (Sez. 2, n. 1622 del 12/12/2012, dep. 2013, Zeqiri, Rv. 254451). Negli stessi termini, Sez. 1 n 28812 del 13/05/2014 Kola Arvid, sul caso della molotov realizzata con una bottiglia di plastica, munita di stoppino.
2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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