Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 22 giugno 2020, n. 12057.
La massima estrapolata:
Le modifiche degli obblighi economici verso la prole e tra gli ex coniugi sono adeguate al variare nel tempo delle condizioni reddituali dei soggetto coinvolti. Ciò comporta che nell’assumere la decisione, come quella di cancellare l’assegno divorzile inizialmente riconosciuto, il giudice attraverso il proprio libero apprezzamento possa decidere anche la decorrenza della nuova regolamentazione dei rapporti. Non c’è quindi alcun automatismo tra pronuncia e decorrenza degli effetti.
Ordinanza 22 giugno 2020, n. 12057
Data udienza 29 gennaio 2020
Tag – parola chiave: Separazione e divorzio – Sentenza non definitiva di primo grado – Separazione immediata dei coniugi prima dell’accertamento dell’addebito – Art. 709 bis, c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18125-2018 proposta da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 419/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa MELONI MARINA.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Firenze con decisione in data 162-2018 ha confermato la sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di Firenze pubblicata in data 27/7/2017 in sede di separazione tra i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) e respinto l’appello per nullita’ della sentenza non definitiva di primo grado che aveva pronunciato la separazione immediata dei coniugi prima della pronuncia di accertamento sulla domanda di addebito.
La Corte di Appello di Firenze ha poi condannato (OMISSIS) al pagamento delle spese di lite ed al pagamento della somma di Euro 5000,00 ex articolo 96 c.p.c., comma 3.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione (OMISSIS) affidato a tre motivi.
(OMISSIS) resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in quanto il giudice territoriale non ha motivato in alcun modo la sentenza.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 100, 112, 709 bis c.p.c. e articolo 151 c.c., ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n.3 e censura la pronuncia della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza non definitiva di separazione del Tribunale di Firenze in quanto il giudice territoriale nel caso in cui siano state proposte domande reciproche di addebito come nella fattispecie non poteva emettere sentenza parziale ex articolo 709 bis c.p.c. di separazione prima di accertare la condotta delle parti. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente (OMISSIS) Eleonora denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 94 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto il giudice territoriale Corte di Appello di Firenze ha condannato (OMISSIS) al pagamento delle spese di lite ed al pagamento della somma di Euro 5000,00 ex articolo 96 c.p.c., comma 3 mentre, in caso di soccombenza reciproca, avrebbe dovuto compensare le spese di giudizio.
Il ricorso e’ infondato e deve essere respinto.
La sentenza di appello della Corte di Appello di Firenze ha confermato correttamente la sentenza non definitiva di primo grado che ha pronunciato la separazione immediata dei coniugi prima della pronuncia di accertamento sulla domanda di addebito e la condanna di (OMISSIS) al pagamento delle spese di lite ed al pagamento della somma di Euro 5000,00 ex articolo 96 c.p.c., comma 3.
Il primo motivo e’ infondato in quanto la sentenza impugnata risulta esaurientemente motivata. In ogni caso il vizio motivazionale ex articolo 360 c.p.c., comma 5 non e’ piu’ proponibile in seguito alla modifica dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v.Cass., sez. un., n. 8053/2014).
Il secondo motivo e’ infondato in quanto l’articolo 709 bis c.p.c. prevede espressamente la possibilita’ di emettere una pronuncia immediata di separazione tra coniugi separatamente dalla pronuncia sulla domanda di addebito.
Recita l’articolo 709 bis c.p.c. “All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi 1, 2, e dal 4 al 10. Si applica altresi l’articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza e’ ammesso soltanto appello immediato che e’ deciso in camera di consiglio”.
Il legislatore ha quindi previsto, sia nel giudizio di separazione personale dei coniugi (articolo 709 bis c.p.c.) sia nel giudizio per lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (L. n. 898 del 1970, articolo 4, comma 12), che il Tribunale emetta sentenza non definitiva relativa, rispettivamente, alla separazione o al divorzio.
Tra l’altro gia’ prima dell’entrata in vigore dell’articolo 709 bis c.p.c. in materia di pronuncia anticipata parziale sulla sola separazione questa Corte con Sez. 1, Sentenza n. 13312 del 29/11/1999 ha chiarito che: ” La disposizione di cui alla L. n. 898 del 1970,. articolo 4, comma 9, nella formulazione introdotta dalla L. n. 74 del 1987, articolo 8, in tema di procedimento di divorzio, secondo la quale il tribunale puo’ emettere sentenza non definitiva, immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia relativa allo “status”, con remissione alla sentenza definitiva di ogni altra decisione sui provvedimenti accessori, si rende applicabile anche ai giudizi di separazione personale, in forza del disposto di cui alla stessa legge, articolo 23, comma 1.”
Il terzo motivo e’ infondato in quanto il giudice di appello ha motivato correttamente la pronuncia sulle spese e condannato la appellante soccombente (OMISSIS) al relativo pagamento.
La pronuncia impugnata merita quindi di essere confermata. Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese della ricorrente secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore del controricorrente che si liquidano in Euro 2.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 comma 1 quater ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalitàe gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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