Le lesioni colpose provocate dall’utente di una pista sciistica

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|13 ottobre 2021| n. 37301.

Le lesioni colpose provocate dall’utente di una pista sciistica non sono riconducibili a “colpa professionale”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, poiché la nozione evocata dalla norma processuale rimanda esclusivamente agli esercenti una delle professioni “intellettuali” previste e disciplinate dall’art. 2229 cod. civ., cosicché la competenza a giudicare spetta, in tal caso, al giudice di pace.

Sentenza|13 ottobre 2021| n. 37301. Le lesioni colpose provocate dall’utente di una pista sciistica

Data udienza 2 luglio 2021

Integrale

Tag – parola: Colpa professionale – Professioni intellettuali – Disciplina – Attività sciistica – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente
Dott. SIANI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE AVEZZANO;
nei confronti di:
GIUDICE DI PACE AVEZZANO;
con l’ordinanza del 08/03/2021 del TRIBUNALE di AVEZZANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere SIANI VINCENZO;
lette le conclusioni del PG FRANCA ZACCO che con requisitoria scritta del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Avezzano.

Le lesioni colpose provocate dall’utente di una pista sciistica

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Avezzano, nel processo a carico di (OMISSIS) imputato del reato di cui all’articolo 590 c.p., per avere, mentre sciava con lo snowboard, cagionato a (OMISSIS) lesioni personali (distorsione al ginocchio sinistro), guaribili in cinque giorni, salvo complicazioni, per colpa derivante dall’inosservanza delle norme sul testo unico in materia di trasporto a mezzo impianti a fune, o piste da sci e infrastrutture accessorie, consistita nella mancata osservanza di una velocita’ particolarmente moderata lungo le piste sciistiche di (OMISSIS), in particolare quella denominata (OMISSIS), cosi’ investendo con lo snowboard la suddetta sciatrice ferma nella medesima pista, in (OMISSIS), il (OMISSIS) -, ha emesso la sentenza del 7 novembre 2018 con cui ha dichiarato la propria incompetenza per materia per essere competente in ordine al suddetto reato il Tribunale di Avezzano, con conseguente disposizione di trasmissione degli atti.
A ragione di tale decisione il Giudice di pace ha osservato che:
– se ordinariamente la cognizione relativa alle lesioni colpose provocate dall’utente di una pista sciistica rientra nella competenza per materia del giudice di pace, in questo caso, tuttavia, e’ stata contestata la violazione delle norme del testo unico in materia di trasporto a mezzo di impianti a fune o ad esso assimilati, sicche’ rileva la disciplina di cui alla Legge Regionale dell’Abruzzo 8 marzo 2005, n. 24, con la quale risultano regolati gli obblighi comportamentali che gli utenti delle piste da sci devono rispettare;
– l’accertamento delle corrispondenti relazioni comporta la particolare natura circostanziale aggravata del reato di cui all’articolo 590 c.p.;
– di conseguenza, configurandosi con riferimento all’imputazione la circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 3 e tenendo conto delle gravi lesioni in effetti riportate dalla persona offesa, sottoposta a intervento chirurgico per la ricostruzione dei legamenti del ginocchio sinistro, e’ da pervenirsi alla conclusione della competenza per materia del Tribunale.
2. Il Tribunale di Avezzano, ricevuti gli atti dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, ha emesso l’ordinanza in data 8 marzo 2021 con cui ha sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo che a procedere debba essere invece il Giudice di pace di Avezzano.
A fondamento della relativa prospettazione il Tribunale ha osservato che:
– le lesioni colpose determinate dall’utente di una pista da sci rientrano, come ha premesso lo stesso giudice a quo, nella competenza per materia del giudice di pace, siano esse di natura lieve, grave o gravissima;
– fra le eccezioni a tale competenza posta dal Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 4, comma 1, lettera a), quella riguardante la responsabilita’ per colpa professionale non attiene al caso di specie, giacche’ la colpa professionale ricorre esclusivamente nell’ambito dell’esercizio delle professioni intellettuali disciplinate dagli articoli 2229 e ss. c.c.;
– non va condiviso il riferimento al rilievo dell’asserita configurazione circostanziale aggravata operato dal Giudice di pace, anche in relazione all’evocata colpa cosciente, peraltro non contestata, neppure in fatto, giacche’ ai fini del radicamento della competenza del tribunale rilevano soltanto le circostanze indicate dal Decreto Legislativo cit., articolo 4, comma 3, tra le quali non figura quella suddetta;
– la durata della malattia, peraltro ancora indicata in cinque giorni nel capo di imputazione, nemmeno rileverebbe nella presente fattispecie, proprio perche’ non si tratta di colpa professionale, bensi’ della sola inosservanza della regola inerente alla velocita’ consentita nell’utilizzo della pista da sci.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta redatta ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 articolo 23 (convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176), ha chiesto affermarsi la competenza del Giudice di pace di Avezzano, sottolineando l’estraneita’ delle lesioni colpose determinate da condotta dell’utente di una pista sciistica all’area della colpa professionale, non rivestendo alcuna rilevanza la violazione di regole cautelari di prudenza dettate dalla citata legge regionale.
4. Con memoria del 1 luglio 2021 il difensore della parte civile (OMISSIS) ha chiesto la decisione del conflitto rimettendosi alla decisione dell’organo giudicante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Innanzi tutto, deve essere dichiarata l’ammissibilita’ del conflitto, poiche’ l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale – derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento – appare insuperabile senza l’intervento risolutore del conflitto da emettersi ai sensi dell’articolo 32 c.p.p..
2. Va, poi, rilevato che la memoria della parte civile – siccome rassegnata il 1 luglio 2021, per l’udienza del 2 luglio 2021 – si profila tardiva rispetto al procedimento di trattazione scritta regolato dal Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, non essendo stato, l’atto in questione, depositato entro il quinto giorno antecedente all’udienza.
Come e’ stato gia’ chiarito, con argomentazioni che il Collegio condivide (Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Paolini, Rv. 281148 – 01, con riferimento alla posizione della parte civile), questo termine va inteso – in rapporto alla struttura della modalita’ procedimentale di trattazione scritta del giudizio di cui al Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, introdotta in dipendenza dell’emergenza pandemica – quale termine perentorio per la stessa valida inserzione dell’atto nel processo relativo al giudizio di legittimita’.
Deve confermarsi, dunque, che la suddetta norma ha adottato, per la dialettica procedimentale che la caratterizza, una cadenza temporale sovrapponibile a quella prevista in via generale dall’articolo 611 c.p.p., per il deposito di memorie e repliche nel giudizio di cassazione, sia pure facendo riferimento alla preventiva formulazione delle richieste del procuratore generale e successivamente alla presentazione delle conclusioni delle parti private.
La disciplina che si applica nel procedimento di trattazione scritta, con modalita’ parzialmente telematiche, di cui all’articolo 23 cit. evocando, per la parte congruente, quella di cui all’articolo 611 c.p.p., detta, di conseguenza, termini aventi la stessa natura: e, in relazione alla disciplina di cui all’articolo 611 c.p.p., e’ assodato che le memorie difensive depositate in violazione del rispetto del termine di cinque giorni (in quel caso, liberi) prima dell’udienza sono da ritenersi tardive e, pertanto, non possono essere prese in esame (Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 01; Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, De Silvio, Rv. 269673 – 01; Sez. 1, n. 8960 del 07/02/2012, Mangione, Rv. 252215 – 01).
3. In ordine al contrasto interpretativo alla base del conflitto, si rileva che il punto controverso – relativo alla competenza per materia inerente alla cognizione di lesioni determinata da colpa derivante dall’inosservanza delle norme sul testo unico in materia di trasporto a mezzo impianti a fune, o piste da sci e infrastrutture accessorie – non puo’ non muovere dall’applicazione della disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 4, comma 1, lettera a), in base al quale la competenza per materia del giudice di pace sussiste, fra l’altro, per i delitti consumati o tentati previsti dall’articolo 590 c.p. “(…) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni (…)”.
3.1. Posto cio’, si ritiene conforme alla suddetta disciplina il ragionamento sviluppato dal Tribunale di Avezzano, specialmente nella parte in cui ha sottolineato che le lesioni colpose derivanti dall’attivita’ sciistica non rientrano fra quelle escluse dalla cognizione riservata al giudice di pace.
Non puo’, su tale versante, essere avallata la prospettazione insita nell’argomentazione svolta dal Giudice di pace di Avezzano, laddove ha adombrato l’inquadramento della corrispondente responsabilita’ fra quelle inserite nell’alveo della colpa professionale.
Si e’ gia’ chiarito – e non puo’ non essere ribadito – che, in tema di lesioni colpose riconducibili a colpa professionale che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 4, comma 1, lettera a), escludono la competenza del giudice di pace, per colpa professionale deve intendersi soltanto quella di chi eserciti una delle professioni intellettuali, come previste e disciplinate dall’articolo 2229 c.c., e non quella di chiunque eserciti professionalmente una certa attivita’ (Sez. 4, n. 17573 del 23/02/2010, Arcomano, Rv. 247090 – 01; Sez. 1, n. 41203 del 23/11/2006, Confl. comp. in proc. Peracchi, Rv. 236001 – 01).
3.2. In tal senso va piu’ specificamente affermato, in linea con il consolidato insegnamento di legittimita’, che ai fini della determinazione della competenza per materia del giudice di pace il concetto di colpa professionale – che nei reati di lesioni colpose determina la competenza del giudice ordinario – va ricavato dai normali criteri di valutazione della colpa dettati dall’articolo 43 c.p. e desunti dall’articolo 2229 c.c..
Cio’ significa che, potendo darsi colpa professionale esclusivamente nei casi di responsabilita’ di chi esercita una professione intellettuale, da un lato, non si determina la competenza del giudice di pace in relazione al delitto di lesioni colpose attribuito agli stessi esercenti un impianto scioviario di risalita, non rientrando nel concetto di colpa professionale lo svolgimento di attivita’ non intellettuali, pur se implicanti la gestione di situazioni rischiose e oggetto di forme di regolamentazione (Sez. 1, n. 22712 del 16/03/2004, Confl. comp. in proc. Cora, Rv. 228511 – 01), e, dall’altro, emerge l’effetto che nemmeno le lesioni colpose provocate dall’utente di una pista sciistica possono ricondursi a colpa professionale, sempre perche’ la nozione evocata dalla norma processuale rimanda esclusivamente agli esercenti una delle professioni intellettuali previste e disciplinate dall’articolo 2229 c.c., con la conseguenza che competente a giudicare tali reati e’ il giudice di pace (Sez. 4, n. 43182 del 12/07/2013, Mazziotti, Rv. 258090 – 01).
3.3. Nemmeno il riferimento alla Legge Regionale dell’Abruzzo 8 marzo 2005, n. 24, formulato dal Giudice di pace di Avezzano si rivela idoneo a sorreggere la tesi svolta nel corrispondente provvedimento.
Invero, tale fonte, per la parte che regola il modo di fruire delle piste da sci, non muta – e, del resto, nemmeno avrebbe potuto mutare – i termini della questione.
Il Titolo VI della legge regionale, negli articoli 82 e ss., regola, per l’ambito territoriale di riferimento, i diritti e gli obblighi degli utenti, individuando le corrispondenti norme di comportamento.
In particolare, sono disciplinati l’accesso agli impianti di risalita e il relativo utilizzo, l’accesso alle piste, la condotta da tenere sulle piste da sci, la velocita’, la precedenza, gli incroci, il sorpasso, lo stazionamento, la partenza, il soccorso, il transito, l’orario di impiego delle piste, le dotazioni tecniche e le loro caratteristiche, il casco obbligatorio, le manifestazioni agonistiche, i limiti fissati allo sci fuoripista, scialpinismo e alpinismo, la regolamentazione dello snowboard e dello sci da fondo.
Le previsioni fissate da questa normativa regionale – li’ dove essa contempla, fra le altre, la richiamata serie di norme di condotta, a cui l’utente delle pista da sci deve conformare il suo comportamento – non determinano, attesa la loro funzione, un mutamento della qualita’ della responsabilita’ derivante dalla loro violazione: quindi, esse non consentono di ricomprendere tale responsabilita’ nell’ambito di quella caratterizzata da colpa professionale, per i conseguenti effetti in ordine alla competenza per materia.
3.4. Per altro verso, non rilevano ai presenti fini i riferimenti operati dal Giudice di pace alla configurazione circostanziale aggravata, con riguardo alla soltanto supposta – colpa cosciente, di cui all’articolo 61 c.p., n. 3 e alla gravita’ (parimenti non risultante, allo stato, introdotta nell’imputazione) delle lesioni colpose.
Si tratterebbe – ove pure uno o entrambi i profili indicati fossero entrati nel fuoco della contestazione e nella dialettica procedimentale – di elementi circostanziali non influenti rispetto all’individuazione della competenza per materia, relativamente alla quale non puo’ che valere il discrimen stabilito dalla norma sopra richiamata.
4. Pertanto, l’effetto di tali considerazioni e’ che resta ferma la competenza del giudice di pace a conoscere del reato di lesioni personali determinate da colpa e provocate dall’utente di una pista sciistica, le quali non possono ricondursi a colpa professionale.
Di conseguenza, va affermata la competenza del Giudice di pace di Avezzano a decidere sull’imputazione elevata a carico di (OMISSIS) nei sensi precisati in narrativa, con la trasmissione degli atti a quell’Ufficio.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice di pace di Avezzano cui dispone trasmettersi gli atti.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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