Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 novembre 2022| n. 35034.

Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni

Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l’impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è poi tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte d’appello, nel confermare la statuizione di prime cure, si era limitata a rilevare che non vi era stata specifica istanza di reiterazione della prova per testi, senza tuttavia considerare che, essendo stati assunti gli interrogatori formali, il riferimento alle conclusioni negli atti difensivi non poteva che riferirsi alla testimonianza quale prova non ammessa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 aprile 2022, n. 10767).

Ordinanza|29 novembre 2022| n. 35034. Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni

Data udienza 19 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Precisazione delle conclusioni – Udienza – Istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito e riproposte con la precisazione delle conclusioni – Presunzione di improponibilità con l’impugnazione – Superamento qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria – Condotta processuale della parte – Connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo – Valutazione complessiva

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32121/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO ROMA n. 3531/2021 depositata il 11/05/2021.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

La domanda ai sensi dell’articolo 2041 c.c., nei confronti di societa’ e del dipendente della convenuta ( (OMISSIS) S.p.a., poi) (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS), avendo costui, referente per i rapporti con la societa’ attrice, firmato ordinativi falsi a nome di quest’ultima pari a oltre Euro venticinquemila (Euro 25.964,00), venne rigettata in primo grado, dal Tribunale di Roma, (dopo l’assunzione degli interrogatori formali ma non delle testimonianze richieste, non essendo stata specificatamente reiterata l’istanza nell’udienza di precisazione delle conclusioni) e rigetto dell’appello, da parte della Corte territoriale, perche’ nell’udienza di precisazione delle conclusioni vi era stato solo il generico rinvio alle conclusioni della citazione e, dunque, la causa andava decisa sulla base dei soli interrogatori.
Con l’unico motivo di ricorso la (OMISSIS) S.r.l. afferma che il rinvio alle istanze contenute negli atti difensivi doveva intendersi riferito alla prova testimoniale, essendo stati gli interrogatori assunti.
Resiste con controricorso la (OMISSIS) S.p.a..
(OMISSIS) e’ rimasto intimato.
La causa e’ stata avviata a trattazione secondo il rito degli articoli 375 e 380 bis c.p.c..
La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilita’ e comunque di infondatezza, e’ stata ritualmente comunicata.
La ricorrente ha depositato memoria.
Con il ricorso la (OMISSIS) S.r.l. contesta che non siano state ammesse le prove testimoniali tempestivamente richieste nel grado di giudizio precedente e che non erano state oggetto di valutazione da parte del giudice ne’ rinunciate.
Il ricorso e’ fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (segnatamente di Cass. n. 10767 del 4/04/2022 Rv. 66464601) che afferma: “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l’impugnazione; tale presunzione puo’, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volonta’ inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice e’ tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione”.
Il giudice di appello si e’ limitato a considerare, nella specie, che non vi era stata specifica istanza di reiterazione della prova ma non ha considerato che, essendo stati assunti gli interrogatori formali, il riferimento alle conclusioni negli atti difensivi non poteva che essere riferito alla testimonianza, che era la prova rimasta non ammessa.
Il ricorso e’ accolto.
La sentenza impugnata e’, pertanto, cassata e, risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa e’ rinviata alla Corte di Appello indicata in dispositivo, che provvedera’ a nuovo esame in diversa composizione e regolera’ le spese di questa fase di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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