Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 settembre 2022| n. 27403.

Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito

Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l’impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio inizialmente dichiarato nullo in sede di appello con rimessione al giudice di prime cure, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte territoriale, ai fini del rigetto dell’impugnazione, ritenuto improponibili le richieste degli appellanti in ordine all’ammissione delle prove testimoniali pur tempestivamente e ritualmente formulate, nonché ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, non essendo stata l’originaria ordinanza di rigetto delle relative istanze istruttorie a suo tempo adottata oggetto di richiesta di revoca). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 aprile 2022, n. 10767; Cassazione, sezione civile III, sentenza 4 marzo 2022, n. 7193; Cassazione, sezione civile II, sentenza 10 novembre 2021, n. 33103; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 19 febbraio 2021, n. 4487).

Ordinanza|20 settembre 2022| n. 27403. Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito

Data udienza 6 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni – Precisazione delle conclusioni – Riproposizione di istanza istruttoria di ammissione di prove testimoniali – Equivalenza ad istanza di revoca della relativa ordinanza istruttoria di rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. AMATO Cristina – rel. Consigliere

Dott. POLETTI Dianora – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27246/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), del foro di (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1910/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 30.08.2017, notificata telematicamente in data 11.09.2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06.07.2022 dal Consigliere Dott.ssa CRISTINA AMATO.

RILEVATO

che:
1. Con atto di citazione del 12.11.2008 (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Alessandria – Sez. Novi Ligure, per far valere i suoi diritti di nudo proprietario di un fondo confinante con quello dei convenuti, chiedendo al giudice di condannare i sigg.ri (OMISSIS) alla riconsegna dell’immobile nella sua piena disponibilita’. In riconvenzionale, i convenuti chiedevano l’accertamento dell’avvenuta usucapione del diritto reale minore di servitu’, e di altri diritti reali minori (veduta, affaccio, deposito materiali) a svantaggio dello stesso fondo. Gli stessi convenuti sigg.ri (OMISSIS) avevano in precedenza chiesto allo stesso Tribunale di Novi Ligure l’accertamento dell’avvenuta usucapione della proprieta’ del fondo di cui e’ causa: domanda respinta con sentenza del Giudice di prime cure n. 25/2007.
2. Con sentenza n. 67/2012, il Tribunale di Novi Ligure accoglieva la domanda del sig. (OMISSIS), ritenendo fondata l’eccezione dell’effetto preclusivo del giudicato formatosi in relazione alla citata sentenza n. 25/2007; rigettava l’istanza istruttoria di ammissione di prove testimoniali proposta dai convenuti e respingeva la loro domanda riconvenzionale, condannandoli alla chiusura del passaggio e delle vedute, allo sgombero dei materiali e alla rimozione della tettoia.
3. La sentenza del Giudice di prime cure n. 67/2012 veniva impugnata dai soccombenti sotto il profilo della sua nullita’ per carenza di potere giurisdizionale del GOT, gia’ dimissionario all’epoca della pronuncia. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 497/2013, accoglieva l’eccezione di nullita’, e ordinava la rimessione al Giudice di prime cure, adito nuovamente dal sig. (OMISSIS).
4. Il Tribunale di Novi Ligure, con sentenza n. 260/2015 accoglieva la domanda dell’attore e respingeva la domanda riconvenzionale dei convenuti, non ammettendo le istanze probatorie di questi ritenendo che avessero di fatto rinunciato alle istanze istruttorie chiedendo la precisazione delle conclusioni e non impugnando l’ordinanza di rigetto dell’ammissione delle prove testimoniali gia’ emessa dal primo Giudice di prime cure in data 8.6.2009. I convenuti fratelli (OMISSIS) appellavano la sentenza.
5. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1910/2017 oggetto del presente giudizio, confermava la sentenza n. 260/2015 del Tribunale di Novi Ligure: atteso che l’ordinanza dell’8.6.2009 di rigetto delle istanze istruttorie di ammissione di prove testimoniali ai fini dell’accertamento dei diritti reali minori vantati dagli appellanti non era stata ne’ revocata ne’ modificata, la Corte distrettuale stabiliva che tale circostanza rendesse improponibile le richieste degli appellanti in ordine all’ammissione delle prove testimoniali.
6. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso in Cassazione il sig. (OMISSIS), notificato in data 10.11.2017.
Resiste il sig. (OMISSIS)
Il controricorrente ha presentato memoria.

CONSIDERATO

che:
1. Il ricorso e’ affidato ad un unico motivo. Il ricorrente lamenta violazione degli articoli 115, 177-178 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
1.1. Il ricorrente ritiene nulla la decisione della Corte d’Appello per aver respinto la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione dei diritti di servitu’ vantati da (OMISSIS), in quanto ha ritenuto gli appellanti decaduti dalla prova testimoniale riguardante l’accertamento dell’usucapione. E cio’ per non aver gli appellanti chiesto la revoca dell’ordinanza istruttoria resa dal Tribunale di Novi Ligure in data 08.06.2009 nel giudizio RG 2237/2008, nonostante le istanze istruttorie fossero state tempestivamente e ritualmente formulate, nonche’ ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, e mai rinunciate in ogni stato, fase e grado del giudizio.
1.2. In definitiva, il quesito e’: se la proposizione di richiesta di accoglimento delle istanze istruttorie fatta dall’odierno ricorrente in piu’ occasioni (comparsa di costituzione nella fase di riassunzione in primo grado; atto di citazione in appello; udienza in appello; precisazione delle conclusioni) sia o no, secondo questa Corte, equiparabile all’istanza di revoca dell’ordinanza istruttoria di rigetto delle prove testimoniali (emessa da Tribunale di Alessandria in data 8.8.2009); o invece se – come argomentano i controricorrenti – non era sufficiente richiamare l’istanza di assunzione delle prove ma avrebbero dovuto gli allora appellanti formulare specifica istanza istruttoria di revoca dell’ordinanza di rigetto delle prove testimoniali.
2. Il motivo e’ fondato. Per le ragioni piu’ innanzi motivate, la riproposizione di istanza istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni equivale a istanza di revoca di ordinanza istruttoria di rigetto delle prove.
2.1. E’ certamente confermato dalla giurisprudenza di questa Corte che: “A norma dell’articolo 178 c.p.c., cosi’ come modificato dalla L. n. 353 del 1990, avverso le ordinanze emesse dal giudice istruttore di ammissione o di rigetto delle prove testimoniali, non e’ piu’ ammesso reclamo ma le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione in decisione e, in mancanza, le stesse non possono essere riproposte in sede di impugnazione (Cass. 3 civ., 14.10.2008, n. 25157, citata anche dalla sentenza impugnata, conf. piu’ di recente da Cass. 3 civ., 04.08.2016, n. 16290). Questa interpretazione “e’ pure rispondente al valore costituzionale del contraddittorio tra le parti e dello svolgimento dello stesso nel pieno dispiegamento del diritto di difesa, coordinato con la lealta’ necessaria per l’esplicazione della difesa della controparte (articolo 111 Cost.). L’importanza della precisazione delle conclusioni sta nel fatto che, in ossequio al principio del contraddittorio, ciascuna parte ha l’esigenza di conoscere la formulazione definitiva e non piu’ mutabile delle posizioni assunte dalle altre parti. Allora, cio’ che e’ omesso nella precisazione delle conclusioni e’ corretto che si intenda rinunciato, rispetto alla controparte che non avra’ l’esigenza di controdedurre su quanto non espressamente richiamato, e rispetto al giudice, al quale l’articolo 356 c.p.c., assegna il compito di decidere se assumere una prova illegittimamente negata dal giudice di primo grado, determinandone le modalita’ con ordinanza e fissando un’udienza collegiale istruttoria” (Cass. 6-2 civ., 27.06.2012, n. 10748). Piu’ di recente, rispondendo al quesito formulato al punto 1.2., questa Corte ha avuto modo di ulteriormente chiarire che: “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l’impugnazione; tale presunzione puo’, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volonta’ inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice e’ tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione” (Cass. 6 civ., 04.04.2022, n. 10767; in senso conf.: Cass. 3 civ., 04.03.2022, n. 7193; Cass. 2 civ., 10.11.2021, n. 33103; Cass. 1 civ., 19.02.2021, n. 4487).
3. Il ricorso va pertanto accolto, va cassata la pronuncia impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che si atterra’ a quanto sopra rilevato e che decidera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

 

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