Le informative redatte dalla polizia estera

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 1 aprile 2020, n. 11032

Massima estrapolata:

Non sono affette da inutilizzabilità cosiddetta patologica e sono pertanto utilizzabili dal giudice italiano con il consenso delle parti le informative redatte dalla polizia estera e da questa consegnate direttamente ad autorità di polizia italiane, al di fuori di procedure formali di rogatoria, attesa l’assenza di divieti di legge e la conformità di tale prassi alla consuetudine internazionale.

Sentenza 1 aprile 2020, n. 11032

Data udienza 21 novembre 2019

Tag – parola chiave: Truffa – Inconfigurabilità delle doglianze fondata sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio applicato – Genericità ed apoditticità dei motivi di censura – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. IMPERIALI Luciano – rel. Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/05/2018 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IMPERIALI LUCIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOCCI STEFANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), che chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che il 24/5/2018 ha riformato solo in ordine al trattamento sanzionatorio la pronuncia del Tribunale cittadino che il 20/1/2017 lo aveva riconosciuto colpevole del reato di truffa.
A sostegno del ricorso ha dedotto:
1.1. La violazione di legge processuale con riferimento alla ritenuta competenza del Foro di Genova, pur dovendosi ritenere commesso il reato parte in USA e parte in Italia in luogo ignoto sicche’, inapplicabile l’articolo 8 c.p.p., dovevano applicarsi le regole suppletive di cui al successivo articolo 9: si duole, pertanto, il ricorrente che di tali regole suppletive sia stata applicata la seconda, con riferimento al luogo di residenza, dimora o domicilio dell’imputato, ignorandosi il fatto che il ricorrente, pur formalmente residente a Genova, in realta’ domiciliava in (OMISSIS) ed altresi’ non dandosi rilievo ad una e.mail pervenuta in (OMISSIS).
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, invece, e’ stata dedotta la violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilita’ del ricorrente perche’ erroneamente ritenuto un referente della (OMISSIS), societa’ assicuratrice intervenuta per l’eventualita’ che il beneficiario del mutuo non avesse potuto fornire adeguata garanzia per il finanziamento, e che i beneficiari del bonifico siano stati individuati sulla base di documenti inutilizzabili ai sensi dell’articolo 191 c.p.p., perche’ provenienti dagli USA ed indicati come non utilizzabili nei procedimenti giudiziari.
1.3. Contesta, infine, il ricorrente, il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell’impugnazione di legittimita’ stabiliti dall’articolo 606 c.p.p..
3.1. Deve ritenersi ineccepibile, infatti, la valutazione con la quale la Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di incompetenza avanzata dalla difesa, rilevando che il delitto per cui si procede era stato consumato negli Stati Uniti, dove era stata incassata la somma di Euro 24.000 oggetto dell’imputazione, e che, tuttavia, parte dell’azione criminosa era stata commessa in Italia, non gia’ a (OMISSIS), luogo ove era solo pervenuta una e.mail inviata dall’estero, bensi’ a Genova, dove il (OMISSIS) si era presentato ad (OMISSIS) per pubblicare un annuncio sul Corriere della Sera. Correttamente, peraltro, la Corte territoriale ha rilevato che la pubblicazione dell’annuncio con il quale si pubblicizzava l’attivita’ della (OMISSIS) e’ stato il primo atto della truffa posta in essere, e comunque l’unico di cui sia certo il collegamento con il territorio italiano. Contrariamente all’assunto difensivo, pertanto, correttamente la Corte territoriale ha individuato la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’articolo 9 c.p.p., comma 1 e, solo per completezza di esposizione, ha poi rilevato che nella stessa citta’ erano anche da individuarsi sia il luogo di residenza del (OMISSIS) che il domicilio della coimputata (OMISSIS).
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato, per una duplice ragione: in primo luogo, la Corte territoriale ha evidenziato che l’attribuzione al ricorrente del conto corrente sul quale era pervenuto l’importo del bonifico di cui si tratta non puo’ essere ritenuta determinante, atteso che, risultando provata ed incontestata l’individuazione nel (OMISSIS) dell’autore del raggiro posto in essere con la pubblicazione dell’annuncio sul Corriere della Sera, comunque risulterebbe provata la sua partecipazione al reato. Inoltre, la sentenza impugnata ha anche evidenziato che il memorandum investigativo del 21/8/2014 prodotto dalla parte civile e ricevuto dalla F.I.U. USA, per quanto trasmesso solo per finalita’ investigative e non come mezzo di prova, era comunque utilizzabile, in quanto acquisito con il consenso delle parti e non affetto da nullita’ patologica, in tal modo conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ secondo cui non sono affette da inutilizzabilita’ cosiddetta patologica e sono pertanto utilizzabili dal giudice italiano con il consenso delle parti le informative redatte dalla polizia estera e da questa consegnate direttamente ad autorita’ di polizia italiane, al di fuori di procedure formali di rogatoria, attesa l’assenza di divieti di legge e la conformita’ di tale prassi alla consuetudine internazionale (Sez. 2, n. 51127 del 28/11/2013, Rv. 258221; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Rv. 254889).
3.3. Attengono, infine, esclusivamente al merito del provvedimento impugnato le censure in ordine al trattamento sanzionatorio avanzate con l’ultimo motivo di ricorso.
Senza incorrere in vizi logici, infatti, la Corte territoriale ha soddisfatto l’onere di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con il richiamo all’irrilevanza delle circostanze addotte in ordine all’asseritamente modesta significativita’ dei precedenti penali del ricorrente ed all’assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440). Anche la determinazione della pena rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, e nel caso di specie questa e’ stata esercitata con motivazione congrua e fondata sulla notevole entita’ del profitto, di Euro 24.000, e sulle modalita’ particolarmente insidiose con le quali la condotta criminosa e’ stata posta in essere, attraverso strumenti finanziari internazionali tendenti ad ostacolare l’accertamento dell’autore del reato e ritenuti sintomatici di un disegno criminoso non occasionale, posto in essere con la pubblicazione di una inserzione su quotidiano di ampia diffusione e credibilita’, evitando di contattare la vittima ed utilizzando un conto corrente estero di non immediata tracciabilita’: si tratta di valutazione di merito priva di illogicita’ e, come tale, insindacabile in questa sede, al pari della prognosi negativa formulata sulla base del comportamento dell’imputato, ritenuta ostativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
4. Alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso. consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dell’imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in Euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali ed versamento della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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