Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benche’ relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 24 settembre 2018, n. 22449.

La massima estrapolata:

Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benche’ relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, – si’ da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attivita’ istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovra’ indicare la relativa questione ex articolo 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex articolo 101 c.p.c., comma 2

Ordinanza 24 settembre 2018, n. 22449

Data udienza 22 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23519/2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.A., nuova denominazione di (OMISSIS) S.p.A., quale incorporante di (OMISSIS) S.p.A., Compagnia di (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A., in persona del legale procuratore speciale Dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3005/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 13/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/03/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette le considerazioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso:
salvo eventuale accertamento presso gli Uffici finanziari competenti in ordine ai requisiti reddituali di ammissione al gratuito patrocinio (dove cio’ risulti) e, se provvisoriamente concessa (dove cio’ risulti nel singolo giudizio), previa revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 112 del 2002, articolo 136, comma 2, ovvero previo diniego della richiesta ammissione se formulata solo nell’ambito del giudizio di cassazione, trattandosi di domanda e di impugnazione promossa con colpa grave;
– per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli, decidendo in grado di appello, in riforma di sentenza del locale Giudice di Pace, dichiaro’ improponibile la domanda proposta dal perito assicurativo (OMISSIS) nei confronti della compagnia (OMISSIS) Assicurazioni (oggi (OMISSIS) spa), per ottenere il pagamento del compenso relativo a un incarico esperito per conto della societa’.
Per quanto ancora interessa, il Tribunale, disattesa la doglianza sulla mancata riunione dei numerosi giudizi instaurati dall’attore, ha ravvisato, sulla scorta della giurisprudenza di legittimita’ anche a sezioni unite, un abusivo frazionamento del credito, posto che gli incarichi professionali, seppur diversi (in quanto riguardanti ciascuno un distinto sinistro), erano tutti riconducibili ad un unico rapporto contrattuale d’opera esistente tra la compagnia di assicurazioni e il (OMISSIS). Secondo il Tribunale, proprio la circostanza che il (OMISSIS) si adeguava alle modalita’ previste per il pagamento delle spettanze attraverso un particolare sistema informatico, che accettava le parcelle solo se conformi ai criteri amministrativi elaborati, portava ad escludere che tra le parti venisse concluso di volta in volta un contratto autonomo. Inoltre, rileva il Tribunale che non risultava dimostrata l’esistenza di alcun interesse meritevole di tutela alla base della operata parcellizzazione.
Il (OMISSIS) ricorre per cassazione con plurime censure, riassunte nel sommario posto all’incipit della esposizione dei motivi in sei punti, ma, in realta’ enucleabili (superando il disordine espositivo: il ricorso dopo aver individuato e numerato fino al terzo motivo ed esposto, senza numerarla, una quarta censura, numera il sesto motivo) in cinque.
Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) spa.
Il Sost. P.G., C. Sgroi, ha concluso per l’inammissibilita’.
Entranbe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Prima di procedere al vaglio del ricorso in via di preliminarieta’ deve disattendersi l’istanza di riunione del presente giudizio ad altri analoghi chiamati nella stessa adunanza camerale, non ricorrendo esigenze di economia processuale che giustifichino l’opzione.
2. Sempre preliminarmente deve parimenti respingersi l’istanza di rimessione alle Sezioni Unite, non emergendo la necessita’ di risolvere contrasto tra diverse sezioni della Corte, ne’ si configurano questioni di massima di particolare importanza. Val la pena soggiungere che per quanto concerne le sentenze di questa Sezione n. 18808/2016, n. 18809/2016 e n. 18810/2016, invocate dal ricorrente, le stesse risultano superate dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione successiva alla sentenza SSUU n. 4090/2017 (cfr. sentt. nn. 3738/2018, 1356/2018, 1355/2018, 1354/2018, 1353/2018, 1352/2018, 1351/2018, 717/2018, 491/2018, 490/2018, 489/2018, 163/2018, 162/2018, 161/2018, 160/2018, 159/2018, 158/2018, 31167/2017, 31166/2017, 31165/2017, 31164/2017, 31163/2017, 31162/2017, 31161/2017, 31017/2017, 31016/2017, 31015/2017, 31014/2017, 31013/2017, 31012/2017, 31011/2017).
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 274 c.p.c., per avere il Giudice dell’appello ricusato di riunire il processo agli altri pendenti fra le medesime parti, facendo applicazione di un’affermazione di principio oramai superata dalla piu’ recente giurisprudenza di legittimita’.
3.1. La censura e’ inammissibile per difetto d’interesse, non avendo il ricorrente individuato in cosa sia consistito il pregiudizio che gli e’ derivato dalla scelta del Tribunale di non far luogo alla invocata riunione.
4. Con il secondo e il terzo (includente il quarto) motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 1175 e 1375 c.c. e articolo 111 Cost. e la erronea interpretazione dei principi nomofilattici enunciati con le pronunce n. 18808/2016, 18809/2016, 18810/2016, n. 23726 del 15.11.2007, n. 5491/2015 e n. 4090 del 13.2.2017.
Il (OMISSIS) analizzando le decisioni di cui detto, osserva che il frazionamento abusivo (e la conseguente violazione del principio di buona fede, correttezza e giusto processo) ricorre solo in presenza di un unico rapporto obbligatorio, di un’unica causa petendi, ipotesi non ravvisabile nel caso in esame in cui si discute di una attivita’ di perito assicurativo svolta in favore della (OMISSIS) spa attraverso singoli incarichi ricevuti. Ritiene irrilevante l’invio delle parcelle in conformita’ idi dello schema predisposto dalla societa’ assicuratrice, rispondendo tale modalita’ solo ad una necessita’ organizzativa interna della convenuta. Ribadisce la sussistenza di distinti contratti d’opera professionale e quindi la possibilita’ di instaurare tanti giudizi quanti sono i sinistri nei quali egli aveva eseguito le perizie.
4.1. La critica e’, nel suo complesso, infondata, pur rendendosi necessaria, ex articolo 384 c.p.c., u.c., la correzione della motivazione della sentenza impugnata, essendo il dispositivo conforme a diritto.
Partendo dalla ricostruzione del rapporto operata dal Tribunale deve ritenersi che, benche’ alla base delle varie obbligazioni vi sia un unico rapporto di durata pluriennale (per usare la stessa espressione del ricorrente), non puo’ da cio’ farsi discendere un’unica prestazione professionale e, correlativamente, un’unica obbligazione di pagamento, essendosi invece in presenza di una pluralita’ di prestazioni, aventi peraltro il medesimo contenuto ed i medesimi caratteri. Risulta accertato infatti che il singolo incarico indicava gli elementi identificativi della stima da effettuare e la remunerazione del perito era collegata unicamente al numero dei sinistri periziati, con accettazione delle parcelle mediante il sistema informatico della compagnia.
Su tali basi, deve ritenersi che i distinti crediti maturati dal (OMISSIS) siano inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati su un medesimo rapporto di durata.
Ebbene, le sezioni unite di questa Corte, intervenute di recente sul tema della possibilita’ di frazionamento giudiziale del credito, hanno affermato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benche’ relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, – si’ da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attivita’ istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovra’ indicare la relativa questione ex articolo 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex articolo 101 c.p.c., comma 2 (Sez. U, Sentenza n. 4090 del 16/02/2017 Rv. 643111).
Sulla scorta di tale principio e venendo al caso di specie, occorre pertanto verificare se la mancanza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (riscontrata dal primo giudice e posta a base della pronuncia di improponibilita’) abbia formato oggetto di precedente deduzione nel giudizio di merito: la risposta non puo’ che essere positiva in considerazione della linea difensiva adottata dalla societa’ convenuta improntata principalmente sulla improponibilita’ della domanda per abusivo frazionamento del credito, concetto che, come e’ evidente, presuppone logicamente proprio la contestazione dell’esistenza di un interesse meritevole di tutela a tale modalita’ di esercizio del diritto di azione,anche in relazione al principio di proporzionalita’ nell’uso della giurisdizione (Cass. 21 dicembre 2016 n. 26464).
E sul tema dell’interesse concreto alla proposizione di separati giudizi – fondamentale per la soluzione della questione di diritto che la Corte deve oggi risolvere – il ricorrente si limita ad un generico richiamo al rischio di prescrizione, ma non allega alcun concreto elemento a sostegno della sua affermazione (decorrenza del termine e sua scadenza), ne’ deduce l’esistenza di elementi di fatto idonei a diversificare le prestazioni di volta in volta eseguite e tali da giustificare una trattazione separata delle sue pretese creditorie. Di conseguenza, il fugace accenno al rischio prescrizione si rivela privo di consistenza ai fini che qui interessano, anche perche’ sarebbe stato sufficiente l’invio di un mero atto di costituzione in mora per interrompere il decorso del termine (articolo 2943 c.c., u.c.).
L’intervento chiarificatore delle sezioni unite costituisce elemento sufficiente a giustificare la diversa soluzione qui adottata rispetto a quella cui e’ pervenuta, tra le stesse parti, la sentenza di questa Corte n. 18810 del 2016, resa in fattispecie in cui il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte della odierna resistente non aveva consentito, al contrario di quanto avvenuto nel presente giudizio, di identificare la riconducibilita’ delle diverse controversie, separatamente instaurate dall’odierno ricorrente, al medesimo ambito oggettivo, e dunque, in buona sostanza, in assenza di un apprezzabile interesse al frazionamento, l’esistenza di una pratica abusiva, in ordine alla quale il giudice di rinvio di quel giudizio dovra’ svolgere le proprie valutazioni.
5. Con il quinto motivo (numerato come sesto) viene allegata violazione falsa applicazione dell’articolo 2223 c.c. e articolo 36 Cost., in quanto il giudice non avrebbe potuto rigettare la domanda, anche ad ammettere che la pretesa non fosse stata determinata nel quantum, essendo tenuto, in difetto di tariffe professionali e di usi riscontrabili, a liquidare il compenso equitativamente, in applicazione degli articoli 2225 e 2233 c.c..
5.1. La doglianza e’ inammissibile. Con la stessa, infatti, il ricorrente non si fa carico di contrapporre al ragionamento della sentenza d’appello un’alternativa ricostruzione giuridica, cosi’ finendo per dolersi del mancato auspicato risultato senza peritarsi di contestare il percorso giuridico attraverso il quale la sentenza avversata gli ha dato torto. Nella specie, e’ del tutto evidente che l’esigenza prospettata, senza necessita’ di ponderarne la fondatezza, risulta non sussistere, poiche’ il Tribunale ha, esattamente al contrario rispetto ai desiderata del (OMISSIS), individuato un patto, maturato per fatti concludenti, attraverso il quale veniva regolata l’entita’ del compenso per ogni incarico.
Consegue pertanto il rigetto del ricorso.
Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualita’ della causa, nonche’ delle attivita’ espletate.
Con Delib. 5 settembre 2017, il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Pertanto, lo stesso non e’ tenuto, rigettata l’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (cfr., Sez. 6, n. 7368, 22.3.2017, Rv. 643484; Sez. L., n. 18523, 21.9.2014, Rv. 632638).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 645,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

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