Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessita’ di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ penale

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 12 ottobre 2018, n. 46218.

Le massime estrapolate:

Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessita’ di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere piu’ penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
A tal fine e’ necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo cosi’ l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa.
Il giudice, quindi, puo’ trarre il proprio convincimento circa la responsabilita’ penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilita’, senza la necessita’ di applicare le regole probatorie di cui all’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni.
La valutazione circa l’attendibilita’ della persona offesa si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio puo’ essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre e’ precluso in sede di legittimita’, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria. Invero, l’attendibilita’ di un teste e’ una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica, che non puo’ essere rivalutata in sede di legittimita’, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni.
La molestia sessuale, che e’ una forma particolare di molestia prevista e punita dall’articolo 660 c.p., prescinde da contatti fisici a sfondo sessuale e si estrinseca o con petulanti corteggiamenti non graditi o con altrettante petulanti telefonate o con espressioni volgari nelle quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta. Essa coincide con tutte quelle condotte, sessualmente connotate, diverse dall’abuso sessuale, che vanno oltre il semplice complimento o la mera proposta di instaurazione di un rapporto interpersonale.
Nella nozione di atti sessua(i, poi, debbono farsi rientrare tutti quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualita’ della persona e ad invadere la sua sfera sessuale (in questa facendo rientrare anche le zone erogene) con modalita’ connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorita’), sostituzione ingannevole di persona, ovvero abuso di inferiorita’ fisica o psichica.
Tra gli atti idonei ad integrare il delitto di cui all’articolo 609 bis c.p.. vanno ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi, purche’ ovviamente riguardino zone erogene su persona non consenziente- come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci; la nozione di violenza nel delitto di violenza sessuale non e’ limitata alla esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della liberta’ del soggetto passivo, cosi’ costretto a subire atti sessuali contro la propria volonta’; ai fini della configurabilita’ del reato di cui all’articolo 609 bis c.p., violenza sessuale, non e’, dunque, necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell’impossibilita’ di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l’azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volonta’ contraria del soggetto passivo.
L’intrusione violenta nella sfera sessuale di un soggetto, anche se avvenuta “ioci causa” o con finalita’ di irrisione della vittima, travalica il mero atto di violenza privata e si qualifica come atto sessuale punibile ai sensi dell’articolo 609 bis c.p.; pertanto, anche laddove il gesto sia stato compiuto joci causa ovvero con finalita’ di irrisione della vittima, non puo’ lo stesso concretizzarsi nel meno grave reato di violenza privata, dovendosi invece qualificare come violenza sessuale attese le caratteristiche intrinseche dell’azione rappresentata dalla intrusione violenza nella sfera sessuale di un soggetto

Sentenza 12 ottobre 2018, n. 46218

Data udienza 4 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/03/2017 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Cuomo Luigi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/03/2017, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del 22/1/2015 del Tribunale di Lucera, con la quale (OMISSIS) era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’articolo 609 bis c.p.- per aver costretto (OMISSIS) a subire atti sessuali consistiti nel repentino e ripetuto palpeggiamento del sedere – e, ritenuta l’ipotesi attenuata di cui all’articolo 609 bis c.p., u.c. e concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione nonche’ al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilita’, lamentando che la stessa era stata basata sulle dichiarazioni della persona offesa, di contenuto contraddittorio ed in contrasto con le dichiarazioni resa dalla teste (OMISSIS), e sulle riprese inconferenti delle telecamere di videosorveglianza.
Con il secondo motivo deduce violazione degli articoli 609 bis, 660 e 610 c.p., lamentando l’errata qualificazione giuridica della fattispecie concreta, che, tenuto conto che la persona offesa aveva dichiarato che l’imputato durante il fatto “rideva, quasi in un atteggiamento di sfida, a sfotto'”, doveva qualificarsi come molestia o violenza privata.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Va ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessita’ di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere piu’ penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez U, n.41461 del 19/07/2012, Rv.253214).
A tal fine e’ necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo cosi’ l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa.
Il giudice, quindi, puo’ trarre il proprio convincimento circa la responsabilita’ penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilita’, senza la necessita’ di applicare le regole probatorie di cui all’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr, Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016, Sez.5, n. 1666 del 08/07/2014).
Va, poi, ribadito che la valutazione circa l’attendibilita’ della persona offesa si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio puo’ essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre e’ precluso in sede di legittimita’, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr., Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578). Invero, l’attendibilita’ di un teste e’ una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica, che non puo’ essere rivalutata in sede di legittimita’, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni.
Nella specie, la Corte territoriale ha motivato ampiamente in ordine alla attendibilita’ della persona offesa, non solo richiamando, dichiarando di condividerle, le valutazioni del giudice di primo grado, ma esponendo ulteriori ed autonome valutazioni non solo sull’analisi della prospettata ricostruzione del fatto ma anche sull’esame di specifici riscontri al narrato della persona offesa, rispondendo specificamente alle censure difensive tese ad evidenziare contraddizioni ed illogicita’ nel narrato accusatorio
La Corte territoriale ha argomentato in ordine alla coerenza e costanza del racconto, rimarcando l’assenza di divergenza tra quanto esposto in sede di querela e quanto dichiarato in sede di dibattimento; ha, quindi, chiarito che la parziale divergenza tra quanto dichiarato dalla persona offesa e quanto dichiarato dalla teste (OMISSIS) (sorella della persona offesa, presente ma poco distante dal luogo dei fatti), trovava plausibile giustificazione nel fatto che la predetta era rimasta in auto e non aveva potuto vedere direttamente l’azione dell’imputato, parzialmente celato dalla conformazione dei luoghi (ingresso del bar, in una rientranza non visibile dall’area di parcheggio della stazione di servizio); ha, poi, rimarcato come la dinamica dei fatti narrata dalla persona offesa trovasse anche un riscontro esterno nelle videoriprese dell’impianto di sorveglianza della stazione di servizio, (cfr 1, 2 e 3 della sentenza impugnata).
La motivazione e’ congrua ed esente da vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimita’.
Il ricorrente, peraltro, si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilita’ penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimita’, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ la molestia sessuale, che e’ una forma particolare di molestia prevista e punita dall’articolo 660 c.p., prescinde da contatti fisici a sfondo sessuale e si estrinseca o con petulanti corteggiamenti non graditi o con altrettante petulanti telefonate o con espressioni volgari nelle quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta. Essa coincide con tutte quelle condotte, sessualmente connotate, diverse dall’abuso sessuale, che vanno oltre il semplice complimento o la mera proposta di instaurazione di un rapporto interpersonale (Sez. 3, n.27762 del 06/06/2008,Rv.240829; Sez.3, n.27042 del 12/05/2010, Rv.248064.
2.2. Nella nozione di atti sessua(i, poi, debbono farsi rientrare tutti quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualita’ della persona e ad invadere la sua sfera sessuale (in questa facendo rientrare anche le zone erogene) con modalita’ connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorita’), sostituzione ingannevole di persona, ovvero abuso di inferiorita’ fisica o psichica.
Tra gli atti idonei ad integrare il delitto di cui all’articolo 609 bis c.p.. vanno ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi, purche’ ovviamente riguardino zone erogene su persona non consenziente- come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci (Sez. 3, n.42871de1 26/09/2013, Rv.256915); la nozione di violenza nel delitto di violenza sessuale non e’ limitata alla esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della liberta’ del soggetto passivo, cosi’ costretto a subire atti sessuali contro la propria volonta’ (Sez. 3, n. 6643 del 12/01/2010,Rv.246186); ai fini della configurabilita’ del reato di cui all’articolo 609 bis c.p., violenza sessuale, non e’, dunque, necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell’impossibilita’ di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l’azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volonta’ contraria del soggetto passivo (Sez. 3, n. 6340 del 01/02/2006, Rv.233315).
2.3.L’intrusione violenta nella sfera sessuale di un soggetto, anche se avvenuta “ioci causa” o con finalita’ di irrisione della vittima, travalica il mero atto di violenza privata e si qualifica come atto sessuale punibile ai sensi dell’articolo 609 bis c.p.; pertanto, anche laddove il gesto sia stato compiuto joci causa ovvero con finalita’ di irrisione della vittima, non puo’ lo stesso concretizzarsi nel meno grave reato di violenza privata, dovendosi invece qualificare come violenza sessuale attese le caratteristiche intrinseche dell’azione rappresentata dalla intrusione violenza nella sfera sessuale di un soggetto (Sez.3, n.20927 del 04/03/2009, Rv.244075; Sez.3,n.1709 del 01/07/2014, dep.15/01/2015, Rv.261779).
2.4. Nella specie, i Giudici del merito, facendo buon governo dei suesposto principi di diritto, hanno correttamente valutato come la condotta dell’imputato, tenuto conto del contesto e delle modalita’ in cui l’azione si era svolta, fosse volontariamente diretta ad invadere e a compromettere la liberta’ sessuale della vittima, con la conseguenza gli atti posti in essere dovevano chiaramente ritenersi ricompresi nel novero degli atti sessuali idonei ad integrare l’elemento oggettivo del reato di cui all’articolo 609 bis c.p..
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.