Le delibere assembleari soggiacciono alle regole ermeneutiche dettate per i contratti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 dicembre 2022| n. 37695.

Le delibere assembleari soggiacciono alle regole ermeneutiche dettate per i contratti

In tema di società di capitali, le delibere assembleari soggiacciono alle regole ermeneutiche dettate per i contratti, quando se ne deve interpretare il contenuto dispositivo, privilegiando, tra i canoni ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., innanzitutto, l’elemento letterale, e solo nel caso in cui esso si palesi insufficiente gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge (Nel caso di specie, relativo ad un’azione intrapresa in via monitoria dalla curatela fallimentare di una s.r.l. nei confronti delle due socie ricorrenti, la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha disatteso anche il motivo volto a prospettare una diversa interpretazione del valore della deliberazione rispetto a quanto accertato dal giudice del merito: quest’ultimo, infatti, aveva ritenuto che sia il bilancio che la nota integrativa avevano evidenziato il credito verso i soci per versamenti ancora dovuti e precisato che tale voce era costituita da prelievi di cassa effettuati dalla società “in conto utili”, e dunque “in favore dei soci”)

Ordinanza|23 dicembre 2022| n. 37695. Le delibere assembleari soggiacciono alle regole ermeneutiche dettate per i contratti

Data udienza 23 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Società di capitali – Assemblea – Deliberazioni assembleari – Regole di interpretazione dei contratti – Applicabilità – Artt. 1362 e ss. cod. civ.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. ZULIANI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5208/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che li rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6570/2017 depositata il 30/05/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.
Vista la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Fatti di causa
(OMISSIS), (OMISSIS), socie al 50 % ciascuna della fallita (OMISSIS) s.r.l., proposero opposizione al decreto ingiuntivo loro notificato a istanza del Fallimento per il pagamento della somma di 232.405,60 EUR (oltre accessori) a titolo di versamenti ancora dovuti per prelievi di cassa in conto utili.
L’adito Tribunale di Latina accolse l’opposizione sulla base della ritenuta nullita’ della sottostante delibera assembleare, per difetto di convocazione della socia (OMISSIS), e revoco’ il decreto ingiuntivo.
Su gravame della curatela, la sentenza e’ stata riformata dalla Corte d’appello di Roma.
La corte d’appello ha stabilito che il credito risultava dal bilancio (chiuso al 2000) e dall’annessa nota integrativa, approvati con delibera societaria del 9-5-2001 alla presenza di entrambe, la (OMISSIS) anche quale segretario; la presenza in assemblea della (OMISSIS) era stata comprovata, in particolare, da una successiva lettera della medesima in data 23-5-2002, sottoscritta anche dalla (OMISSIS), dall’inequivoco valore confessorio, con conseguente esclusione di ogni ipotetica ragione di nullita’ della deliberazione.
La corte territoriale ha soggiunto che sia il bilancio che la nota integrativa avevano evidenziato il credito verso i soci per versamenti ancora dovuti e precisato che tale voce era costituita da prelievi di cassa effettuati dalla societa’ “in conto utili”, e dunque “in favore dei soci”;
sicche’ le stesse socie, “approvando senza riserve” la nota integrativa contenente l’esplicitazione della voce a credito della societa’, avevano infine riconosciuto di essere debitrici della corrispondente somma poi ingiunta dal Fallimento.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso entrambe le soccombenti, (OMISSIS) e (OMISSIS), con tre motivi.
La curatela ha replicato con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Le delibere assembleari soggiacciono alle regole ermeneutiche dettate per i contratti

Ragioni della decisione

I. – Debbono essere pregiudizialmente disattese le eccezioni di inammissibilita’ sollevate dalla curatela.
La prima eccezione si fonda sull’asserita non coincidenza del nome della ricorrente (OMISSIS), indicato in ricorso come ” (OMISSIS)” anziche’ come ” (OMISSIS)”; ma e’ infondata, non essendo minimamente in discussione l’identita’ della ricorrente rispetto al soggetto al quale si riferisce la sentenza d’appello – che non per niente ha menzionato il codice fiscale dell’istante.
La seconda eccezione si fonda su un asserito difetto di autosufficienza in ordine alla domanda di “conferma” della sentenza del tribunale n. 2546 del 23-10-2010; ma si tratta di eccezione egualmente infondata perche’ il dato e’ in assoluto ininfluente: quel che conta, ai fini del ricorso, e’ solo l’istanza diretta a far cassare la impugnata sentenza d’appello.
II. – I motivi di ricorso sono i seguenti:
(i) violazione e falsa applicazione degli articoli 2730 e 2735 c.c., poiche’ errata sarebbe l’individuazione del valore confessorio della lettera del 23-5-2002: le ricorrenti assumono che l’effetto confessorio si produce solo ove la parte abbia avuto piena conoscenza delle ammissioni e ne abbia assunto la titolarita’, mentre nella specie la dichiarazione menzionata dalla corte d’appello si sarebbe dovuta considerare priva di tali requisiti, essendo stata redatta dal tecnico di fiducia della societa’ (tale Dott. Galasso) con riferimento solo incidentale all’intervenuta approvazione del bilancio;
(ii) violazione o falsa applicazione degli articoli 2702, 2479-ter e 2379 c.c., poiche’ la sentenza avrebbe affermato, sia pure incidentalmente, che la presenza dell’intero capitale sociale all’assemblea in questione era stata verificata dallo stesso presidente, con dichiarazione di valida costituzione, cosa che sempre la sentenza avrebbe detto senza chiarire se la risultanza dovesse esser desunta dal verbale in se’, ovvero dalla successiva confessione della parte; e, nel primo caso, la sentenza avrebbe errato, in quanto il valore assoluto del verbale era stato contestato mediante l’impugnazione della delibera per nullita’;
(iii) omesso esame del fatto decisivo del valore del deliberato, frettolosamente indicato come determinativo di un credito della societa’ verso i soci dovuto ad anteriori prelievi di cassa effettuati “in conto utili” e in loro favore, mentre, anche in caso di ritenuta validita’ dell’approvazione del bilancio, comunque la posta ivi descritta si sarebbe dovuta reputare come posta a credito verso l’amministratore, per prelievi dallo stesso effettuati, e non come posta in conto utili dei soci in conformita’ della dizione formale erroneamente utilizzata.
III. – Il primo mezzo e’ inammissibile, perche’ le ricorrenti pretendono un sindacato di fatto.
Dalla sentenza emerge che l’accoglimento dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal Fallimento era stata basata dal tribunale sulla nullita’ della delibera di approvazione del bilancio, per difetto di convocazione di uno dei soci ( (OMISSIS)) e per la sua assenza in assemblea.
La corte d’appello ha ritenuto, di contro, che la presenza in assemblea dell’intero capitale e l’effettiva conseguente approvazione del bilancio e della nota integrativa, con i dati evidenziati, emergesse da una lettera a firma di entrambe le socie, dal valore confessorio.
Il valore confessorio e’ stato riferito alla circostanza di avere le socie confermato la loro “partecipazione all’approvazione del bilancio (..)”, e cioe’ il fatto a loro sfavorevole in rapporto all’atteggiarsi della lite.
IV. – Questa Corte va ripetendo che la nota essenziale del fatto che forma oggetto di confessione e’ di essere, obbiettivamente, sfavorevole al confitente e, allo stesso tempo, favorevole all’altra parte; e cio’ si verifica quando il fatto medesimo si trova, rispetto ai contrastanti interessi delle parti, in rapporto tale che dalla sua ammissione deriva concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante, con corrispondente vantaggio del destinatario.
E’ incensurabile in sede di legittimita’, se sorretta da logica motivazione, l’interpretazione del giudice di merito volta a stabilire che la dichiarazione stragiudiziale resa da una delle parti costituisce confessione e, in particolare, che essa contenga il riconoscimento del fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all’altra parte (v. gia’ Cass. Sez. 1 n. 1428-80, Cass. Sez. 2 n. 4012-95, Cass. Sez. 3 n. 11635-97).
A tali principi occorre dare continuita’, perche’ l’indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca o meno confessione – e, cioe’, ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’altra parte – si risolve in un apprezzamento di fatto, palesemente insindacabile se fondato su una motivazione immune da vizi logici (v. Cass. Sez. 3 n. 5330-03, Cass. Sez. 6-2 n. 3698-20).
Nella specie la motivazione della corte d’appello non e’ stata – sullo specifico punto – oggetto di doglianza, nei limiti in cui il vizio di motivazione e’ ancora deducibile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
V. – L’inammissibilita’ del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, giacche’ la presenza in assemblea dell’intero capitale sociale si evince esser stata desunta in ogni caso dalla confessione.
VI. – Il terzo motivo e’ inammissibile perche’ generico e privo di autosufficienza.
La corte d’appello ha ravvisato la prova del credito nel fatto che la relativa posta era risultata dal bilancio della societa’ e dalla annessa nota integrativa.
Non e’ in discussione che i citati documenti formalmente contenessero – come stabilito dalla corte d’appello – il riferimento a un credito della societa’ per versamenti ancora dovuti in dipendenza di prelievi di cassa effettuati dalla societa’ “in conto utili” in favore dei soci.
Cio’ e’ riconosciuto dalle stesse ricorrenti, volta che del tenore dei documenti citati esse propongono, nel terzo motivo, una lettura correttiva in senso “sostanziale”, cosi’ confermando – per l’appunto – che il senso “formale” dell’indicazione era invece proprio quello, opposto, ritenuto in sentenza.
VII. – Ora va detto che l’assunto delle ricorrenti e’ privo di autosufficienza, in quanto il tenore effettivo del documento (la nota integrativa, soprattutto) non e’ riportato nel ricorso.
Di poi nessun fatto storico, nell’ambito del terzo motivo, risulta esser stato specificato a corredo del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 (v. Cass. Sez. U n. 8053-14).
Cio’ sta a significare che il terzo motivo, che allude alla necessita’ di diversamente intendere il contenuto effettivo della voce di bilancio in dipendenza di un ipoteticamente riscontrabile errore di dicitura, si rivela deficitario sul versante della stessa deduzione, e comunque semplicemente teso a prospettare una diversa interpretazione del valore della deliberazione rispetto a quello ritenuto dal giudice del merito.
Questo non solo esula dall’ambito dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, che notoriamente non puo’ essere veicolo di una diversa interpretazione dei fatti, ma collide anche col principio piu’ generale secondo il quale le delibere assembleari soggiacciono alle regole ermeneutiche dettate per i contratti, quando se ne deve interpretare il contenuto dispositivo (v. Cass. Sez. 1 n. 27387-05, Cass. Sez. 1 n. 37518); ed esattamente come le delibere condominiali devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli articoli 1362 e seg. c.c., privilegiando, innanzitutto, l’elemento letterale, e solo nel caso in cui esso si palesi insufficiente gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge (v. per le condominiali Cass. Sez. 2 n. 4501-06, Cass. Sez. 2 n. 28763-17).
Nel caso concreto, il terzo motivo di ricorso finisce per prospettare una diversa interpretazione del contenuto dispositivo della deliberazione, e lo fa senza corredo di autosufficienza, senza specificazione di fatti decisivi non esaminati e sulla scorta di un’asserita maggior rilevanza di un aspetto sostanziale di cui, sul piano esegetico, non e’ spiegato il fondamento, a fronte del canone letterale di interpretazione seguito dal giudice a quo.
Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *