Le copie delle buste paga hanno piena efficacia probatoria del credito

Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria civile, Ordinanza 6 luglio 2020, n. 13781.

La massima estrapolata:

Le copie delle buste paga rilasciate dal datore di lavoro al lavoratore hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro ove siano munite dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 2, l. 4/1953.

Ordinanza 6 luglio 2020, n. 13781

Data udienza 12 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Fallimento – Credito di lavoro – Buste paga con i requisiti di cui all’art. 1 comma 2 legge n. 4/53 – Efficacia probatoria del credito per l’insinuazione al passivo – Corrispondenza con il libro unico – Necessità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10404-2018 proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 07/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO

CHE:
Il Tribunale di Bologna con decreto n. 835/2018 aveva accolto l’opposizione di (OMISSIS) al provvedimento di esclusione del proprio credito dallo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) spa, ritenendo provata la pregressa sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) spa. Il Tribunale aveva ritenuto che l’esistenza del rapporto di lavoro fosse attestata dalla documentazione allegata dalla lavoratrice (lettera di assunzione, buste paga e CUD sottoscritto dalla procedura fallimentare) e che la circostanza che la stessa lavoratrice fosse stata stabilmente nel consiglio di amministrazione della societa’ non fosse d’ostacolo ai fini del riconoscimento della contestuale sussistenza di una prestazione di lavoro subordinato.
Avverso tale decisione il Fallimento (OMISSIS) spa, in persona del Curatore pro tempore, aveva proposto ricorso per cassazione affidato a 4 motivi cui aveva resistito (OMISSIS).
Veniva depositata proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Il Fallimento (OMISSIS) depositava successiva memoria.

CONSIDERATO

CHE:
1) Con il primo motivo e’ dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2094 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ la omessa contraddittoria e insufficiente motivazione sul punto. Parte ricorrente lamenta che sia stata accertata la presenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti solo in base alla documentazione prodotta ed al nomen iuris attribuito al rapporto, senza alcun accertamento sulle concrete modalita’ di svolgimento della attivita’ svolta.
2) Con il secondo motivo e’ dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ la omessa contraddittoria e insufficiente motivazione sul punto. Il motivo censura la valutazione della esistenza del rapporto di lavoro in questione effettuata dal tribunale solo sulla base di dati formali e senza alcun accertamento sostanziale sulle modalita’ di svolgimento della prestazione.
3) Con il terzo motivo e’ dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 24 Cost., della CEDU, articolo 6, Carta diritti fondamentali Unione Europea, articolo 47, e la omessa motivazione sul punto del rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla difesa del Fallimento ai fini dell’indagine sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti. Parte ricorrente lamenta la mancata ammissione delle istanze istruttorie articolate ai fini di dimostrare l’inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
4) Con il quarto motivo e’ dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2699, 2701, 2702, 2709, 2730 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ la omessa contraddittoria e insufficiente motivazione sul punto, in relazione al rilievo probatorio attribuito alla documentazione prodotta in atti.
I motivi possono essere trattati congiuntamente perche’ attinenti alla medesima questione relativa alla prova del rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Deve preliminarmente osservarsi, con riguardo agli elementi di prova in discussione, che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite dei requisiti previsti dalla L. n. 4 del 1953, articolo 1, comma 2, (vale a dire, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo),hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro (si vedano in questo senso, ex multis, Cass.17413/2015, Cass. 10123/2017, Cass. 10041/2017, Cass.17930/2016, Cass. 1074 /1986).
Un simile valore probatorio discende non tanto dal disposto degli articoli 2709 e 2710 c.c., (dato che al curatore fallimentare, che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non e’ opponibile l’efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli articoli 2709 e 2710 c.c., delle scritture contabili regolarmente tenute; Cass. 14054/2015, Cass., Sez. U., 4213/2013) o dalla applicazione dell’articolo 2735 c.c., (atteso che nell’ambito dell’accertamento del passivo il curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, si pone in posizione di terzieta’ rispetto all’imprenditore fallito), ma – a mente del combinato disposto del Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 39, L. n. 4 del 1953, articoli 1, 2 e 5, – dal fatto che il contenuto delle buste paga e’ obbligatorio e sanzionato (un tempo penalmente e ora) in via amministrativa e, come tale, e’ di per se’ sufficiente a provare il credito maturato dal lavoratore; simili principi presuppongono tuttavia che il libro unico del lavoro sia stato tenuto in modo regolare e completo; ne discende che il curatore non solo e’ abilitato a confutare il valore probatorio del medesimo libro a motivo della sua irregolare formazione, ma puo’ anche contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l’inesattezza, la cui valutazione e’ rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cass. 6501/2012).
Le buste paga, quindi, devono trovare corrispondenza nel libro unico del lavoro, ivi compreso il calendario delle presenze del singolo lavoratore, per quanto attiene agli elementi che compongono la retribuzione, sicche’ le indicazioni ivi contenute di voci a titolo di ferie, permessi ed ex festivita’ non godute contribuiscono a costituire la base probatoria necessaria a dimostrare il fatto costitutivo del relativo credito che il lavoratore intende insinuare al passivo e vanno valutate in uno con le contestazioni del curatore in merito alla regolare tenuta del libro unico del lavoro sulla base del quale le stesse erano state formate, i mezzi probatori di opposto segno eventualmente addotti dalla procedura o gli argomenti utili a dimostrare il loro inesatto contenuto (Cass. n. 13006/2019).
Posta in tal modo la efficacia probatoria delle buste paga, nei limiti assegnati all’onere di eventualmente confutarne la validita’ con la dimostrata divergenza con le scritture datoriali, deve in questa sede evidenziarsi che siffatto onere non risulta essere stato esercitato, attesa la assenza nei motivi del ricorso in cassazione, di ogni riferimento a tale circostanza.
Le censure proposte, pertanto, risultano infondate rispetto all’esame delle buste paga svolto in sede di merito, coerentemente con i principi sopra riportati, e comunque inammissibili in quanto carenti della necessaria specificazione rispetto ad eventuali elementi in contrasto con le buste paga valutate dalla corte territoriale.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
In considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis.

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