Le contestazioni sulla legittimazione ad agire

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 settembre 2021| n. 23721.

Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall’altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato. (Nella specie, è stata cassata la decisione della corte distrettuale che aveva reputato tardiva, in quanto avanzata solo in appello, la contestazione sulla legittimazione passiva della società convenuta, quale titolare del rapporto di lavoro controverso).

Ordinanza|1 settembre 2021| n. 23721. Le contestazioni sulla legittimazione ad agire

Data udienza 25 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Lavoro – Irregolarità contributive – Risarcimento danni – Presupposti – Legittimatio ad causam – Criteri – Difetto di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22283-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS) S.N.C.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 3694/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/08/2017 R.G.N. 3232/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Le contestazioni sulla legittimazione ad agire

RILEVATO

CHE:
1. con sentenza del 2.8.2017, la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame proposto da (OMISSIS) avverso la decisione del Tribunale della stessa sede che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal predetto, aveva dichiarato il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per l’irregolare contribuzione da parte della societa’ (OMISSIS) s.r.l. (asseritamente gia’ (OMISSIS) s.n.c.) relativamente alla somma di “fuori busta” pari ad Euro 57.744,16 per il periodo marzo 2000 – giugno 2005 ed al pagamento delle spese processuali, da distrarre in favore del difensore antistatario;
2. la Corte distrettuale osservava che, con riguardo al difetto di legitimatio ad causam eccepito dalla s.r.l. (OMISSIS), pure essendo effettivamente le societa’ appellate, come dedotto nel ricorso d’appello dall’Hassan, due persone giuridiche diverse, tuttavia il ricorrente non aveva sollevato alcuna eccezione al riguardo durante il giudizio di primo grado, come emergeva dai verbali d’udienza e, pure avendo avuto a disposizione un termine per note conclusionali, non se ne era avvalso, limitandosi a formulare, dopo la lettura delle sentenza, istanza di correzione materiale, correttamente rigettata dal Tribunale;
3. la autonomia delle due societa’ e la mancanza di ogni collegamento tra le stesse in termini di trasformazione della societa’ in nome collettivo in societa’ a responsabilita’ limitata potevano, secondo la Corte, essere verificate e tempestivamente eccepite, mentre l’intero comportamento processuale del ricorrente era stato improntato all’accettazione del contraddittorio nei confronti esclusivamente della s.n.c. (id est della srl), a cio’ dovendo aggiungersi la circostanza che il difensore antistatario del ricorrente aveva provveduto ad emettere nei confronti della s.r.l. la fattura per il pagamento delle prestazioni professionali relative alla causa;
4. la Corte rilevava ulteriormente come la contestazione in ordine al difetto di legittimazione passiva fosse tardiva, come lo era anche l’istanza di estendere nei confronti della s.n.c. la sentenza impugnata, istanza mai formulata in primo grado quando invece il ricorrente aveva chiesto la chiamata in giudizio dell’INPS;
5. (OMISSIS) domanda la cassazione della sentenza affidando l’impugnazione a due motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 380 bis. 1 c.p.c.; le societa’ intimate non hanno svolto attivita’ difensiva.

 

Le contestazioni sulla legittimazione ad agire

CONSIDERATO

CHE:
1. con il primo motivo, il ricorrente denunzia nullita’ della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di rilevabilita’ d’ufficio del difetto di legittimazione passiva e, con il secondo, deduce la nullita’ della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’articolo 88 c.p.c., nonche’ per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 100, 101, 102 c.p.c.;
2. quanto alla doglianza contenuta nel primo motivo, osserva che la richiesta risarcitoriaera stata formulata, in sede di originario ricorso, nei confronti della s.n.c. (OMISSIS), che al principio di non contestazione debba ritenersi estranea la questione della legittimazione passiva, che va verificata d’ufficio, con il solo limite del giudicato interno, e che nella specie la motivazione adottata a sostegno della ritenuta tardivita’ della contestazione del difetto di legittimazione passiva non possa condividersi in punto di diritto, in quanto la questione attiene alla rilevabilita’ anche d’ufficio del difetto di legittimazione della s.r.l. (OMISSIS), costituitasi in giudizio, a nulla rilevando l’emissione della fattura fiscale nei confronti della s.r.l.;
3. con il secondo motivo, il ricorrente evidenzia come si siano addossati alla parte incolpevole, in contrasto con i principi desumibili dall’articolo 88 c.p.c., gli effetti conseguenti al mancato controllo ed all’omessa contestazione della scorrettezza processuale derivante dalla dolosa costituzione in giudizio della societa’ convenuta e che cio’ ha determinato la condanna di una persona giuridica inesistente, (OMISSIS) s.r.l., gia’ (OMISSIS) s.n.c.; sostiene che la Corte distrettuale avrebbe dovuto emendare la sentenza di primo grado pronunciando la condanna risarcitoria nei confronti dell’unica societa’ legittimata, e cioe’ la s.n.c. (OMISSIS);
4. i due motivi vanno trattati congiuntamente per l’evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto;
5. la sentenza della S. C. richiamata dal ricorrente afferma che “Il principio di non contestazione mira a selezionare i fatti pacifici e a separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l’esigenza dell’istruzione probatoria, operando in un ambito soggettivamente ed oggettivamente dominato dalla disponibilita’ delle parti, al quale resta estranea la “legitimatio ad causam”, che attiene al contraddittorio e deve essere verificata anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato interno (cfr. Cass. 20.10.2015 n. 21176, Cass. 17.5.2018 n. 12122).

 

Le contestazioni sulla legittimazione ad agire

6. va premesso, in via generale, che principio comune a tutte le ipotesi di trasformazione e’ quello relativo alla continuazione dei rapporti giuridici e che il legislatore del 2003 ha novellato il testo dell’articolo 2498 c.c., disponendo che, con la trasformazione, l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione; la trasformazione, sia essa omogenea che eterogenea, ha quale elemento comune caratterizzante quello della continuita’ dei rapporti giuridici, nel senso che l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi, oltre che i rapporti in corso di esecuzione, sia sotto il profilo sostanziale che processuale;
6.1. quindi, l’esplicita consacrazione normativa del principio di continuita’ dei rapporti giuridici recepisce l’orientamento ormai consolidato che considera la trasformazione come una vicenda meramente modificativa e non novativo-successoria, che non comporta l’estinzione dell’ente e la creazione di un nuovo soggetto giuridico, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all’originaria organizzazione societaria (cfr., tra le tante, Cass. 22.10.2010 n. 23030, Cass. 9.10.2017, Cass. 19.5.2016 n. 10332, Cass. 13467/2011);
7. se cio’ non si verifica, si pone un problema di individuazione del soggetto realmente legittimato, cosi’ come verificatosi nel caso in esame, in cui l’appellante, attuale ricorrente, ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dalla S.R.L. (OMISSIS) in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, la societa’ evocata in giudizio era diversa da quella costituitasi, per avere la s.n.c. (OMISSIS) concesso in locazione alla s.r.l. il ristorante, con contratto del 31.3.2006, sicche’, secondo tale prospettazione, la legittimazione passiva non poteva che essere ravvisata in capo alla societa’ cui il ricorso era stato notificato, dovendo ritenersi la carenza di legittimazione passiva dell’altra, inopinatamente costituitasi;
8. cio’ premesso, la questione relativa alla possibilita’ di far valere il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta in giudizio va esaminata alla luce di quanto chiarito, nel contesto di una valutazione complessiva dei profili attinenti alla legittimazione al giudizio ed alla titolarita’ attiva e passiva del rapporto, dalla pronuncia a ss. uu. di questa Corte del 16 febbraio 2016 n. 2951;
8.1. e’ stato evidenziato come nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l’attore come titolare del diritto di cui si chiede l’affermazione o il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l’azione sara’ inammissibile e che altro e’ che, all’esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), attenendo tale questione al merito della causa e non escludendo la legittimazione a promuovere (o ad essere convenuto in) un processo;
8.2. la Corte a ss.uu. ha osservato come la legittimazione ad agire manchera’ tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene al convenuto (resistente), laddove la titolarita’ del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda;

 

Le contestazioni sulla legittimazione ad agire

8.3. la legittimazione a contraddire attiene alla titolarita’ passiva dell’azione ed anch’essa dipende dalla prospettazione nella domanda della posizione del convenuto quale titolare dell’obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio;
8.4. la carenza della legitimatio ad processum puo’ essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma anche quanto alla titolarita’ della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche l’attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare rispettivamente che l’attore non e’ titolare del diritto azionato o che il convenuto non e’ titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa (cfr. in tali termini Cass., ss. uu., 2951/2016 cit., punto 64);
8.5. anche per tale ipotesi e’ stato chiarito che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non e’ un’eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, ne’ quindi, un’eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d’ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimita’ e sempre che non si sia formato il giudicato) con possibilita’, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarita’ del diritto anche d’ufficio;
8.6. quanto alla non contestazione, la stessa puo’ rilevare soltanto per la questione (di merito) attinente alla titolarita’ della posizione attiva o passiva del rapporto ed e’ stata valutata come fonte di problemi piu’ delicati, affermandosi che debba essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivile alla categoria dei fatti-diritto, in tale ambito il semplice difetto di contestazione non imponendo alcun vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice puo’ sempre rilevare l’inesistenza della circostanza allegata da una parte, anche se non contestata dall’altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. SS UU 2951/2016 cit., con richiami a Cass., sez. un., 3 giugno 2015, n. 11377, e cfr. Cass. 21.6.2016 n. 12729, quanto alle ricadute dell’orientamento delle ss. uu. del 2016 sul principio di non contestazione);
9. alla stregua di tali osservazioni, deve ritenersi che la rilevata tardivita’ della contestazione del difetto di legittimazione passiva della s.r.l. (OMISSIS) si pone in contrasto con i richiamati principi, che valorizzano la possibilita’, sia per il rilievo di carenza di legittimazione passiva, che per quello relativo alla deduzione di carenza di titolarita’ passiva del rapporto, di sollevare in ogni fase del giudizio la relativa eccezione, e con la possibilita’ di valutare un contegno di non contestazione solo con riguardo alla titolarita’ attiva o passiva del rapporto;
10. la sentenza va pertanto cassata e, per una nuova valutazione della questione pregiudiziale, coerente con i principi richiamati, la causa va rimessa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che, quale giudice del rinvio, provvedera’ sulle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere alla determinazione delle spese anche del giudizio di legittimita’.

 

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