Cassazione 10

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V

SENTENZA 14 aprile 2016, n.15632

Ritenuto in fatto

La Corte di Assise di Appello di Roma, con sentenza dell’8 maggio 2015, ha parzialmente riformato la sentenza della Corte di Assise di Roma del 19 marzo 2014 ed ha mantenuto ferma la condanna alla pena ritenuta di giustizia di K.H. per il solo capo A) dell’imputazione e cioè la riduzione in schiavitù della propria moglie e dei figli minorenni nonché la violenza sessuale in danno della sola moglie (articoli 81, 600, 609 bis e 609 septies quarto comma n. 4 cod.pen.).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) una violazione della legge processuale e una carenza di motivazione con riferimento all’ordinanza dibattimentale 7 aprile 2015 con la quale erano state rigettate le eccezioni relative alla nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare nonché della notifica del decreto che dispone il giudizio per incompletezza delle ricerche dei rispettivi decreti d’irreperibilità;

b) una violazione di legge e una motivazione illogica in merito all’affermazione della penale responsabilità per il delitto di riduzione in schiavitù;

c) una violazione di legge e un vizio di motivazione in merito all’affermazione della penale responsabilità anche per il delitto di violenza sessuale.

Risulta, infine, depositata memoria redatta nell’interesse della parte civile con la quale si chiede il rigetto del ricorso dell’imputato.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Quanto al primo motivo in rito, si osserva come il decreto di irreperibilità e la conseguente notifica ex articolo 159 cod.proc.pen. siano validi qualora il decreto sia stato effettuato sulla base degli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti dopo l’esecuzione delle ricerche, elementi rispetto ai quali deve valutarsi la completezza delle stesse, per cui eventuali notizie successive non possono avere incidenza retroattiva sulla legittimità della procedura (v. di recente, Cass. Sez. III 16 gennaio 2013 n. 12838) e se è altrettanto vero che l’obbligo delle ricerche ex articolo 159 cod.proc.pen. finalizzate alla emissione del decreto di irreperibilità trovi confine nella oggettiva praticabilità degli accertamenti, ‘limite logico di ogni garanzia processuale’ (così Cass. Sez. II 17 novembre 2011 n. 45986), tutto ciò non toglie che, qualora venga successivamente a emergere che, per inadeguatezza delle banche dati consultate, i dati conosciuti al momento della emissione del decreto di irreperibilità non coincidevano con quelli conoscibili (intendendo la conoscibilità non in rapporto al dato effettivo derivante all’epoca dalla inadeguatezza delle fonti di informazione, bensì proprio in rapporto alla necessaria adeguatezza delle fonti stesse) sussistono i presupposti per la restituzione in termini di chi è stato dichiarato irreperibile, non potendosi qualificare come notizie sopravvenute in modo irrilevante quelle che avrebbero dovuto essere acquisibili al momento delle ricerche finalizzate alla emissione del decreto di irreperibilità.

La sussistenza di un decreto di irreperibilità preceduto da ricerche risultate vane, in conclusione, non è sufficiente a tutelare l’imputato nel senso di giustificare il diniego della restituzione in termini per l’esercizio concreto del diritto di difesa, qualora le ricerche abbiano dato il relativo esito non per la oggettiva irreperibilità dell’imputato nel senso sopra esposto, bensì per essere state effettuate sulla base di dati già all’epoca delle ricerche non più veritieri perché non aggiornati, e quindi inidonei a supportare un reale accertamento.

Orbene, nella specie, del tutto corretto è il ragionamento logico-giuridico espresso nella sentenza impugnata con il quale si evidenzia la regolarità dei contestati decreti d’irreperibilità ai fini della fissazione dell’udienza preliminare e della notifica della citazione a giudizio avanti il Giudice di primo grado.

Quanto al primo, datato 19 marzo 2012, le ricerche, a seguito della cancellazione dell’imputato dall’anagrafe del Comune di residenza, sono state effettuate dai Carabinieri territorialmente competenti e di nessun rilievo è la ricerca in una presunta residenza piuttosto che in un’altra posto che non esisteva più alcun collegamento dell’imputato con quel territorio.

A ciò si aggiunga come le ricerche presso gli Istituti penitenziari avevano dato del pari esito negativo e che nessun collegamento con attività lavorativa era ancora emerso.

Quanto al secondo decreto d’irreperibilità, datato 16 gennaio 2013, si osserva come nel giudizio in esame, alla prima udienza di comparizione del 12 novembre 2012, vennero disposte nuove indagini con il medesimo esito negativo di quelle di cui alle indagini preliminari e venne rinvenuta dalla Procura della Repubblica una elezione di domicilio per altro procedimento penale con indicazione di domicilio in via (omissis) senza numero civico, adiacente alla ditta SDA e senza indicazione alcuna di esercizio di attività lavorativa.

Anche le ricerche presso tale domicilio ebbero esito negativo come accertato dai Carabinieri il 31 gennaio 2013.

Lo svolgimento di attività lavorativa presso la ditta Spizzichini, così come documentato dalla difesa soltanto all’udienza 7 aprile 2015 in grado di appello, non assume rilievo ai fini della pretesa irritualità dei precedenti decreti d’irreperibilità in quanto:

a) trattasi di documentazione relativa allo svolgimento di un’attività lavorativa, peraltro non fissa ma ‘errante’ come accertato dopo le nuove ricerche effettuate in sede di notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado e mai dichiarata o affermata dalla difesa nei gradi precedenti, dovendosi tener conto anche del dovere di leale collaborazione della difesa stessa ai fini del corretto svolgimento del processo; non si vede, pertanto, in cosa consista la non veridicità o il mancato aggiornamento di banche dati, tali da legittimare l’affermazione dell’invalidità del decreto d’irreperibilità allorquando nessuna banca dati di rilievo assoluto presentava menzione della pretesa attività lavorativa e non potendosi far carico all’organo incaricato delle ricerche di consultare qualsiasi banca dati che non fosse quella dell’anagrafe e dell’Amministrazione carceraria centrale (ex articolo 159 cod.proc.pen.);

b) la presentazione presso lo sportello unico per l’immigrazione in (…) della pratica di emersione di lavoro irregolare nonché la pretesa esistenza presso la banca dati INPS della eventuale posizione contributiva dell’imputato a seguito di prestazione di contratto di lavoro appaiono fatti in contrasto tra di loro poiché relativi, da un lato, all’ipotesi dell’emersione di un lavoro irregolare e, di converso, allo svolgimento di lavoro regolare con versamenti contributivi;

c) in ogni caso, come dianzi affermato nella giurisprudenza relativa all’aggiornamento o meno di banche dati da cui desumere la correttezza delle ricerche effettuate, il rilievo del suddetto aggiornamento deriva, altresì, dalla adeguatezza delle fonti d’informazioni non potendosi estendere a qualsiasi ‘banca dati’; nella specie, l’atto prodotto dalla difesa relativo alla emersione di lavoro irregolare è un preavviso di rigetto della pratica, notificato al datore di lavoro il 20 dicembre 2013 e quindi dopo l’emissione del secondo decreto d’irreperibilità e dopo l’effettuazione delle vane ricerche a seguito della rinvenuta elezione di domicilio;

d) infine, rituale il giudizio in contumacia in prime cure e vieppiù rituale il giudizio d’appello, svoltosi alla presenza dell’imputato che si sottopose, altresì, all’esame dibattimentale.

Quanto al secondo motivo, giova in proposito richiamare i principi affermati da questa Corte, secondo i quali, il reato di cui all’articolo 600 cod.pen. integra una tipica fattispecie delittuosa multipla, per la cui configurazione occorre, a mente del disposto di cui al comma 1 o l’esercizio su una persona di poteri di signoria corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, sicché la persona sia ridotta a mera res, oggetto di scambio commerciale, ovvero la riduzione o il mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Con l’importante aggiunta, al comma secondo, che la riduzione od il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenze, minacce, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona, idonei ad indurre quello stato di soggezione rilevante ai fini della sussistenza del reato in questione, anche indipendentemente da una totale privazione della libertà personale (v. di recente, Cass. Sez. V 24 settembre 2013 n. 44385).

Inoltre, nel caso di riduzione o mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, si configura un reato di evento a forma vincolata in cui l’evento, consistente nello stato di soggezione continuata finalizzata a costringere la vittima a svolgere determinate prestazioni, può essere ottenuto dall’agente alternativamente o congiuntamente, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, ovvero attraverso l’approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica, o di una situazione di necessità, ovvero ancora mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Ne deriva che, perché sussista la costrizione ad una delle condotte specificamente previste dall’articolo 600 cod.pen., comma 1, nei confronti di un soggetto che si trovi in una situazione di inferiorità fisica o psichica ovvero in una situazione di necessità, è sufficiente l’approfittamento di tale situazione da parte dell’autore, laddove l’uso della violenza o della minaccia, dell’inganno o dell’abuso di autorità, può accompagnarsi o meno al suddetto approfittamento, di cui rappresenta il sintomo più evidente, mentre assume il connotato di modalità necessaria della condotta finalizzata alla riduzione o al mantenimento dello stato di soggezione, solo nei confronti di colui che non si trovi in una situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità (v. la citata, Cass. Sez. V 15 giugno 2012 n. 37638).

Qualora oggetto del delitto di cui all’articolo 600 cod.pen., sia un minore, il reato previsto da tale articolo, ravvisandosi a carico di chiunque, ben può configurarsi anche a carico dei genitori che abusino della propria autorità, disponendo dello stesso minore come cosa propria; il riferimento a siffatta situazione è, in verità, esplicito nel momento in cui l’articolo 600 cod.pen., comma 2, precisa che la riduzione o il mantenimento in condizione di servitù può essere attuata anche con abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica.

Il concetto di abuso di autorità riconduce, tra gli altri, proprio ai genitori dal momento che, secondo la giurisprudenza (v. Cass. Sez. V 15 aprile 2010 n. 18072 sentenza che compara il testo attuale con la precedente formulazione dell’articolo 600 cod.pen., e che è valida proprio con riferimento al punto in discussione), l’abuso di autorità presuppone nell’agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico.

Alla luce di quanto detto non può configurarsi nella fattispecie in esame il delitto di cui all’articolo 572 cod.pen. in luogo di quello di cui all’articolo 600 cod.pen., oggetto di contestazione.

Ed invero, le condotte legalmente predeterminate che, alternativamente o congiuntamente, costituiscono la fattispecie criminosa di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù hanno tutte in comune lo stato di sfruttamento del soggetto passivo, ed implicano per loro natura il maltrattamento del soggetto passivo, a prescindere dalla percezione che questi ne abbia, sicché non può ritenersi, in ragione del principio di consunzione, il concorso con il reato di maltrattamenti in famiglia (v. la citata, Cass. Sez. VI 12 dicembre 2006 n. 1090), che può, invece, ritenersi sussistente solo nel caso di assenza di una condizione di integrale asservimento ed esclusiva utilizzazione del minore ai fini di sfruttamento economico, quando la condotta illecita sia continuativa e cagioni al minore sofferenze morali e materiali (v. Cass. Sez. V 15 giugno 2012 n. 37638 e la citata Sez. V 8 aprile 2014 n. 44017).

Applicando alla fattispecie di cui al presente processo i principi dianzi indicati si ottiene il risultato di una logica e corretta motivazione della Corte di Assise di Appello circa la sussistenza dell’ascritto reato, basato sulle dichiarazioni della parte offesa, di cui è stata fornita consistente giustificazione della relativa credibilità, peraltro corroborate dalle dichiarazioni dei vicini di casa, degli agenti operanti, dalle ripetute certificazioni mediche e dalle segnalazioni scolastiche dei minori che avevano portato al loro allontanamento dal nucleo familiare.

A tal proposito giova ribadire, in punto di diritto, come ribadito costantemente da questa Corte (v. a partire da Sez. VI 15 marzo 2006 n. 10951 fino di recente a Sez. V 6 ottobre 2009 n. 44914), come pur dopo la nuova formulazione dell’articolo 606 cod.proc.pen., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, articolo 8, il sindacato del Giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato debba essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia:

a) sia ‘effettiva’ e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia ‘manifestamente illogica’, in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente ‘incompatibile’ con ‘altri atti del processo’ (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Al Giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal Giudice per giungere alla decisione.

Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una ‘doppia pronuncia conforme’ e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n. 20395).

La sentenza di merito non è tenuta, poi, a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. Sez. IV 13 maggio 2011 n. 26660).

Nella specie, questa volta in fatto e nei limiti del presente giudizio di legittimità di cui dianzi si è detto, deve osservarsi come l’impugnata sentenza abbia logicamente motivato come all’odierno ricorrente debba essere concretamente ascritto il delitto accertato in prime cure (riduzione in schiavitù), sulla base della elencazione di quelle circostanze di fatto che valgono ad integrare la fattispecie di cui all’articolo 600 cod.pen. (v. da pagina 8 a pagina 10 della decisione impugnata).

Nessuna rilettura del materiale probatorio legittimamente acquisito e logicamente valutato nei pregressi gradi di merito può, in definitiva, essere compiuta da questo Giudice di legittimità.

Quanto al terzo motivo, si osserva come ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, sia sufficiente qualsiasi forma di costrizione psicofisica idonea ad incidere sull’altrui libertà di autodeterminazione, senza che rilevi in contrario l’esistenza di un rapporto di coppia coniugale o para-coniugale tra le parti né la circostanza che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali, subendoli, laddove risulti la prova che l’agente, per le violenze e minacce poste in essere nei riguardi della vittima in un contesto di sopraffazione ed umiliazione, abbia la consapevolezza di un rifiuto implicito da parte di quest’ultima al compimento di atti sessuali (v. da ultimo Cass. Sez. III 17 febbraio 2015 n. 39865).

Nel caso di specie il Giudice a quo, anche questa volta correttamente e logicamente, sulla base delle dichiarazioni della parte offesa, ha ritenuto sussistente la continua pervicacia nella sopraffazione sessuale dell’odierno imputato nei confronti della moglie, ridotta, nell’ambito del degrado familiare di cui dianzi si è fatta menzione, anche a mero oggetto di piacere sessuale (v. pagina 10 della motivazione).

Dal rigetto del ricorso deriva, infine, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute nel giudizio dalla parte civile, liquidate come da dispositivo in favore dell’Erario, come conseguenza dell’ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato.

A cagione del titolo dei reati ascritti, in caso di diffusione del presente provvedimento, deve mandarsi alla Cancelleria di omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell’imputato e delle persone offese, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.T.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della parte civile costituita, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, spese che liquida a favore dell’Erario in euro tremila, oltre accessori come per legge.

Dispone che la Cancelleria rediga, in calce o a margine del presente provvedimento, opportuna annotazione, recante, ai sensi dell’art. 52, comma 1 del d.lvo 30.06.2003 n. 196, la prescrizione che in caso di diffusione del provvedimento siano obliterati, nella riproduzione le generalità e i dati identificativi del ricorrente e delle persone offese.

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