Le condotte di detenzione e porto abusivo di armi

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|3 febbraio 2022| n. 3807.

Le condotte di detenzione e porto abusivo di armi rimangono assorbite nel reato di introduzione clandestina delle stesse nel territorio dello Stato allorquando il fatto della introduzione clandestina coincida temporalmente con il fatto illecito della detenzione e del porto, tanto da esaurirsi in tali azioni. (Fattispecie relativa al rinvenimento di armi occultate a bordo di una autovettura al momento dello sbarco da una nave proveniente dall’estero) (Conf.: n. 6235 del 1994, Rv. 198872 e n. 5450 del 1992, Rv. 190323).

Sentenza|3 febbraio 2022| n. 3807. Le condotte di detenzione e porto abusivo di armi

Data udienza 19 novembre 2021

Integrale

Tag – parola: Introduzione nello Stato, detenzione e porto di armi da sparo – Assorbimento della detenzione e del porto illegali nel reato di introduzione clandestina delle armi nel territorio dello Stato – Coincidenza temporale delle condotte – Applicazione della disciplina del reato complesso – Annullamento senza rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
fissata la trattazione con il rito scritto;
udita la relazione svolta dal Consigliere APRILE STEFANO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ZACCO FRANCA, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte dell’avv. (OMISSIS), difensore degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

Le condotte di detenzione e porto abusivo di armi

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce in data 10 dicembre 2019, ha:
– confermato l’affermazione della responsabilita’ di (OMISSIS) per il concorso, con (OMISSIS) e (OMISSIS) (giudicato separatamente), nei reati di introduzione nello Stato, detenzione e porto di dodici armi da sparo, di cui due da guerra e una clandestina (articoli 110 e 81 cpv. c.p., L. n. 895 del 1967, articoli 1, 2, 4 e 7, L. n. 110 del 1975, articolo 23 – Capo A), e detezione illegale di sei armi comuni di sparo, di cui quattro clandestine (articoli 110 e 81 cpv. c.p., L. n. 895 del 1967, articoli 2 e 7, L. n. 110 del 1975, articolo 23 – Capo B), riducendo la pena ad anni sette, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed Euro 15.866 di multa;
– confermato l’affermazione della responsabilita’ di (OMISSIS) per il concorso nei delitti di cui al capo A), riducendo la pena e ad anni quattro, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed Euro 12.133 di multa;
– assolto (OMISSIS) dal concorso nei reati di cui al capo B).
1.1. In disparte l’assoluzione di (OMISSIS) dal concorso nei reati di cui al capo B) per non avere commesso il fatto, entrambi i giudici di merito hanno concordemente ricostruito i fatti materiali e la responsabilita’ di entrambi gli imputati per l’importazione, la detenzione e il porto delle armi di cui al capo A), accertati in flagranza nei confronti del concorrente (OMISSIS) presso lo scalo marittimo di Bari in data 15 novembre 2018, nonche’ i fatti materiali e la responsabilita’ di (OMISSIS) per la detenzione delle armi rinvenute in data 29 marzo 2019 a seguito della perquisizione disposta presso l’abitazione di questi.
2. Ricorrono entrambi gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) con separati, ma sostanzialmente identici (tranne per i riferimenti al capo B), atti di ricorso redatti dal difensore avv. (OMISSIS).

 

Le condotte di detenzione e porto abusivo di armi

2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione al capo A), perche’, pur essendo stato escluso il concorso formale tra le condotte di detenzione, porto abusivo delle armi e introduzione nello Stato delle medesime, non sono state assunte le conseguenti pronunce di assoluzione delle prime due condotte, cio’ sulla base dell’erronea considerazione che la mancata applicazione di una pena per le prime due condotte escludesse conseguenze pratiche.
2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento al capo A) e al capo B), dovendosi applicare il principio di specialita’ tra il porto e la detenzione delle armi clandestine in favore della applicazione della sola fattispecie di cui alla L. n. 110 del 1975, articolo 23, piuttosto della concorrente applicazione della L. n. 895 del 1967, articoli 2 e 4, con conseguente erronea determinazione ed aumento della pena per la continuazione interna per le diverse tipologie di armi (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902).
2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge, con riguardo al divieto di reformatio in peius, perche’ il giudice d’appello, pur giungendo a una pena finale inferiore rispetto a quella del primo giudice, ha individuato la pena base per il reato di cui al capo A) in misura superiore a quella determinata dal primo giudice nonche’, in relazione al capo B), per essere stata illegittimamente effettuata una distinzione tra la detenzione delle armi clandestine e quelle comuni, distinzione che non veniva compiuta dal primo giudice.

 

Le condotte di detenzione e porto abusivo di armi

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono in parte fondati.
2. E’ fondato il motivo di ricorso relativo al concorso formale delle condotte di introduzione illegale nel territorio dello Stato, detenzione e porto delle armi, perche’, nel caso di specie, l’accertamento e’ stato compiuto non appena il veicolo condotto dal coimputato e’ sbarcato dalla nave proveniente dall’estero recando a bordo, occultate, le armi di cui al capo A), dovendosi piuttosto configurare una ipotesi di reato complesso, con conseguente assorbimento della detenzione e del porto abusivi nella condotta di importazione.
2.1. Non vi e’ dubbio, sulla base della ricostruzione dei fatti operata concordemente da entrambi i giudici di merito e non contestata dai ricorrenti, che il veicolo condotto da (OMISSIS) (giudicato separatamente) e’ stato bloccato e sottoposto a perquisizione non appena sbarcato nel porto di Bari dalla nave proveniente dal Montenegro; nella circostanza sono state rinvenute, occultate nel serbatoio, le armi di cui al capo A).
Non vi e’ stata, in effetti, alcuna cesura temporale tra l’ingresso delle armi in Italia, la detenzione e il porto delle stesse.
2.2. Costituisce costante e condiviso principio di diritto, che il Collegio intende espressamente richiamare e fare proprio, quello secondo il quale “la detenzione e il porto illegali di armi rimangono assorbiti nell’introduzione clandestina delle stesse nel territorio dello Stato, con la conseguente applicazione delle disposizioni sul reato complesso anziche’ di quelle sul concorso di reati, allorquando il fatto dell’introduzione clandestina, costituente per se stesso reato, coincida temporalmente con il fatto illecito della detenzione e del porto, tanto da esaurirsi in queste azioni” (Sez. 1, n. 5450 del 21/03/1992, Montecasino, Rv. 190323; Sez. 1, n. 6235 del 18/04/1994, Sunara, Rv. 198872; recentemente Sez. 1, n. 34463 del 25/03/2015, Gnutti, Rv. 264494).
2.3. Il richiamato principio deve trovare applicazione nel caso di specie, indipendentemente dalla circostanza, cui ha fatto riferimento il giudice di secondo grado per confermare integralmente la declaratoria di responsabilita’ per tutte le indicate condotte pronunciata dal primo giudice, che non sia stata inflitta una pena per la detenzione e il porto delle armi.
E’ irrilevante che gia’ il primo giudice non abbia determinato una pena per la condotta di detenzione, evidentemente ritenendola di per se’ assorbita, e che il secondo giudice abbia eliminato la porzione di pena irrogata per il porto di dette armi, perche’ cio’ che rileva, nel caso di specie, e’ la conferma dell’affermazione di responsabilita’ per tali condotte che, invece, va cassata senza rinvio per assorbimento.
2.4. Errata e’, del resto, la considerazione espressa dal giudice di appello secondo la quale non era doveroso pronunciarsi sulla questione del reato complesso in mancanza di appello sul punto.
Entrambi gli imputati avevano, in realta’, richiesto l’assoluzione per il capo A), che riguarda tutte e tre le condotte in discorso, e il giudice di secondo grado, evidentemente avvedutosi dell’impossibilita’ di confermare la condanna anche per la condotta di porto illegale, tanto che (pag. 11) ha in proposito richiamato il principio riaffermato da Sez. 1, Gnutti, allorquando ha rideterminato la pena ha espressamente escluso l’aumento per la continuazione interna tra importazione e porto in relazione alla quale era stato proposto il gravame di merito, cosi’ confermando l’esistenza della deduzione difensiva sul punto.
2.5. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio con riguardo all’affermazione di responsabilita’ per i delitti di detenzione e porto illegali di armi contestati al capo A) L. n. 895 del 1967, ex articoli 2 e 4, residuando unicamente il delitto di importazione illegale di cui alla L. n. 895 del 1967, articolo 1 e L. n. 110 del 1975, articolo 23, comma 2.
Non essendo stata irrogata una pena per detti delitti di detenzione e porto illegali di armi, non e’ necessario intervenire sul relativo trattamento sanzionatorio.

 

Le condotte di detenzione e porto abusivo di armi

3. E’ infondato il secondo motivo che, seppure in modo confuso, si duole, nel caso delle di armi di diversa tipologia (belliche; clandestine; comuni), della applicazione della disciplina del concorso di reati all’importazione contestata al capo A) e alla detenzione contestata al capo B), anziche’ dell’assorbimento nella categoria piu’ grave, con conseguente illegittimita’ della porzione di pena irrogata per le armi clandestine e comuni.
3.1. La giurisprudenza di legittimita’ e’ costantemente orientata ad affermare che “nel caso di detenzione di piu’ armi di differente tipologia, si configura, per ciascun gruppo di armi appartenenti alla medesima categoria, non un’ipotesi di continuazione, ma un unico reato. Fattispecie in cui l’imputato veniva trovato in possesso di piu’ armi da guerra, armi comuni da sparo e di armi clandestine” (Sez. 1, n. 25203 del 15/04/2019, Evtodiev, Rv. 276392 – 02; Sez. 1, n. 39223 del 26/02/2014, Bonfiglio, Rv. 260348 – 01; Sez. 1, n. 44066 del 25/11/2010, Di Rosolini, Rv. 249053).
Si tratta di un orientamento del tutto condivisibile perche’, in disparte la irrilevanza del numero delle armi contestualmente detenute (se non per la determinazione del trattamento sanzionatorio, come chiarito da Sez. 1, Di Rosolini, cit.), si poggia sulla diversa natura delle stesse che non e’, invece, irrilevante in quanto attiene alla diversa potenzialita’ offensiva (armi da guerra) e all’intrinseca illiceita’ (armi clandestine) rispetto all’ordinaria ipotesi della detenzione delle armi comuni da sparo.
E’ percio’ errato il richiamo difensivo a Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902, in quanto, oltre a riguardare la diversa questione del concorso di reati di detenzione e porto di arma clandestina e di detenzione e porto illegale della medesima arma comune da sparo, si e’ ben chiarito che cio’ che rileva e’ l’identita’ e contestualita’ della condotta, mentre nel caso in esame si tratta certamente della detenzione di piu’ armi di tre tipologie diverse, sicche’ non e’ neppure ipotizzabile un’ipotesi di assorbimento, dovendosi mantenere distinta, in ossequio alla chiara lettera della legge, la diversa oggettivita’ giuridica delle offese che deriva dalla differente natura degli oggetti detenuti.
3.2. Le conclusioni cui si e’ giunti per quanto riguarda la detenzione di cui al capo B), possono essere estese anche al capo A) nel quale l’unica contestazione che residua, anche dal punto di vista sanzionatorio, riguarda la condotta di importazione di tre diverse tipologie di armi (da guerra; clandestine; comuni).

 

Le condotte di detenzione e porto abusivo di armi

Anche in questo caso, la diversa oggettivita’ giuridica delle offese arrecate in ragione delle differenti caratteristiche di micidialita’ e pericolosita’ delle armi, esclude la possibilita’ di configurare l’assorbimento, ravvisandosi piuttosto il concorso di reati.
Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: “nel caso di introduzione nello Stato di piu’ armi di differente tipologia, si configura, per ciascun gruppo di armi appartenenti alla medesima categoria, non un’ipotesi di continuazione, ma un unico reato”.
3.3. Bene ha fatto, dunque, la Corte d’appello a individuare il reato piu’ grave, come neppure il ricorso contesta, nella condotta di introduzione nello Stato di tutte e tre le armi da guerra di cui al capo A), considerato come unico reato, per poi effettuare singoli aumenti per l’introduzione nello Stato dell’arma clandestina e delle otto armi comuni, anche queste considerate come unico reato a seconda della tipologia di arma, e quindi operare ulteriori distinti incrementi, per il solo (OMISSIS) giudicato responsabile anche del capo B), per la detenzione delle sei armi comuni da sparo, considerate come unico reato.
4. Il terzo motivo di ricorso, che riguarda la violazione del divieto di reformatio in pejus per la pena base del capo A), e’ infondato.
4.1. Il giudice di secondo grado ha ridotto il trattamento sanzionatorio base per il piu’ grave reato di introduzione nello Stato delle armi da guerra, passando dai 5 anni e 6 mesi di reclusione ed Euro 20.000 di multa, stabiliti dal primo giudice, a 4 anni e 6 mesi di reclusione ed Euro 15.000 di multa, fermo restando che tale determinazione non si e’ resa necessaria per l’assoluzione o il proscioglimento, ma unicamente per la corretta applicazione della legge sul concorso di reati con riguardo alla unitarieta’ della condotta di contestuale introduzione dello Stato di piu’ armi da guerra.
Il giudizio di complessivo disvalore e’, cioe’, rimasto ancorato alla medesima situazione di fatto relativa all’importazione di tre armi da guerra, pur essendosi ridotta la pena complessivamente irrogata dal primo giudice perche’ erroneamente determinata in forza della continuazione tra la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 14.000 di multa per l’importazione di un’arma e gli aumenti di pena di anni uno ed Euro 3.000 di multa per ciascuna delle altre due armi importate.
Del resto, nella determinazione della pena nel caso di importazione di piu’ armi, deve tenersi conto del numero di esse (Sez. 1, Di Rosolini, cit.), sicche’ la rideterminazione, operata dal giudice d’appello in termini di maggior favore, della pena per tale delitto non viola il divieto di cui all’articolo 597 c.p.p..
Non e’ ravvisabile alcun contrasto, neppure dal punto di vista logico, nella rideterminazione, in termini di minore entita’ rispetto alla complessiva pena stabilita dal primo giudice per l’importazione continuata di tre armi da guerra, della pena base per l’ipotesi delittuosa unitaria di importazione di tre armi da guerra, perche’ l’errore in cui e’ incorso il primo giudice nell’applicazione della legge sul concorso di reati impone al giudice di appello di procedere a una nuova valutazione della condotta (sul potere-dovere di correggere gli errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata: Sez. 5, n. 12136 del 02/12/2011 – dep. 2012, Mannavola, Rv. 252699) cosi’ da determinare, nel limite della sanzione applicata in primo grado, il trattamento sanzionatorio per la medesima condotta materiale, dovendosi comunque tenere conto del numero delle armi importate.

 

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4.2. E’, infatti, errato il riferimento operato dalla difesa a Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066 (“nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entita’ complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l’effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (articolo 597 c.p.p., comma 4), non puo’ fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado”), perche’ riguarda il diverso fenomeno della rideterminazione della pena in ragione dell’esclusione della circostanza aggravante ritenuta dal primo giudice.
Anche il diverso precedente citato dalla difesa (Sez. 3, n. 28369 del 4/4/2019) e’ inapplicabile al caso in esame perche’ riguarda anch’esso la questione della riforma in appello del giudizio di bilanciamento delle circostanze.
4.3. E’, viceversa, perspicuo, nel caso in esame, fare riferimento a Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653.
Nella motivazione dell’autorevole precedente si chiarisce la particolarita’ del fenomeno continuazione, quale “realta’ normativa che puo’ ricevere una lettura unitaria (o unificante), ovvero atomistica a seconda delle prospettive che si intendono perseguire” attesa la sua particolare natura di concorso materiale di reati, unificati dalla identita’ del disegno criminoso e assoggettati al cumulo giuridico delle pene previsto per il concorso formale, con conseguente perdita di individualita’ sanzionatoria delle pene dei reati satellite una volta prescelto il reato piu’ grave, in caso di concorso tra pene eterogenee, divenendo “semplici componenti di un aumento di pena”.

 

Le condotte di detenzione e porto abusivo di armi

E’, quindi, proprio l’applicazione del cumulo giuridico, con la conseguente unificazione del trattamento sanzionatorio, che “presuppone l’individuazione specifica dei termini che compongono il cumulo e la determinazione di un certo ordine della sequenza”; conseguentemente, “se muta uno dei termini (vale a dire, una o piu’ delle regiudicande cumulate o il relativo “bagaglio” circostanziale) oppure l’ordine di quella sequenza (la regiudicanda – satellite diviene la piu’ grave o muta la qualificazione giuridica di quella piu’ grave), sara’ lo stesso meccanismo di unificazione a subire una “novazione” di carattere strutturale, non permettendo piu’ di sovrapporre la nuova dimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio, giacche’, ove cosi’ fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priva di qualsiasi logica giustificazione”.
Ne discende, nell’ambito dell’ermeneutica proposta da Sez. U n. 16208, cit., che in tali casi l’unico elemento di confronto non puo’ che essere rappresentato dalla “pena finale dal momento che e’ solo questa che non deve essere superata dal giudice del gravame”.
Si e’, quindi, precisato che il dictum della sentenza SU Morales: “vale solo nella ipotesi in cui il giudice dell’appello o del rinvio sia chiamato a giudicare della stessa sequenza di reati avvinti dal cumulo giuridico, giacche’ in tal caso rinviene adeguata giustificazione la preclusione a non rivedere in termini peggiorativi non soltanto l’esito finale del meccanismo normativo di quantificazione del cumulo, ma anche i singoli parametri di commisurazione di ciascun segmento che compone quel cumulo”, ma, se cambia il titolo del reato piu’ grave ed il relativo trattamento sanzionatorio assunto come pena base, viene meno il vincolo dei singoli aumenti per la continuazione nel limite della pena complessiva irrogata dal primo giudice.

 

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4.3.1. Ebbene, nel caso in esame, non vi e’ stata la modificazione del titolo di reato e neppur l’esclusione di un elemento circostanziale di esso, ma unicamente la riconduzione ad unita’ della condotta materiale della importazione di piu’ armi da guerra, che era stata artificiosamente frazionata dal primo giudice in distinte e concorrenti condotte a seconda del numero delle armi, senza che da cio’ sia, peraltro, derivata una minore gravita’ del fatto che e’ rimasto sempre ancorato alla condotta materiale, cosi’ normativamente qualificata alla stregua della contestazione ritenuta in primo grado.
Deve, percio’, concludersi che non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall’articolo 597 c.p.p., il giudice dell’impugnazione che, riducendo la pena complessivamente irrogata dal primo giudice per la condotta materiale di importazione di piu’ armi da guerra, proceda alla corretta qualificazione della struttura del reato (come avviene quando la regiudicanda diviene unitaria anziche’ continuata), e individui, per la figura delittuosa unitaria, una pena maggiore di quella individuata dal primo giudice quale pena base per la condotta di importazione di una sola arma da guerra (poi incrementata per la continuazione con le altre armi da guerra).
4.4. E’ inammissibile, perche’ arrestatasi a livello di enunciato senza l’esposizione di nessuna argomentazione a supporto, la seconda parte del motivo di ricorso che denuncia, in relazione al capo B), la violazione del divieto di reformatio in peius per essere stata illegittimamente effettuata una distinzione tra la detenzione delle armi clandestine e quelle comuni, distinzione che non sarebbe stata compiuta dal primo giudice.
La distinzione, effettuata dal giudice di secondo grado, degli aumenti di pena ex articolo 81 c.p., per le diverse tipologie di armi e’, piuttosto, conseguente all’appello dell’imputato e ha, semmai, comportato una riduzione della pena irrogata, in quanto il primo giudice aveva operato l’aumento per la continuazione per ciascuna delle armi (da guerra, clandestine e comuni), mentre quello d’appello ne ha soltanto considerato la tipologia e non il numero, giungendo quindi a un piu’ mite trattamento sanzionatorio, percio’ rispettoso dell’articolo 597 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo ai reati di detenzione e porto illegale di armi contestati al capo A) L. n. 895 del 1967, ex articoli 2 e 4; rigetta nel resto i ricorsi.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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